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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1144/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
DI CO, OR
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5086/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Revoca Ricorrente_2 E Provo Io - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen.ca.dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5777/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 5856 SANZIONI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3926/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso , notificato a mezzo PEC in data 21/12/2022 al Comune di Fiumicino, Ricorrente_1 , proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 45380 relativo all'imposta TARI del Comune di Fiumicino anno 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 per un importo complessivo di € 4.191,00 relativamente all'immobile di sua proprietà sito nel territorio comunale di Fiumicino.
Il ricorrente eccepiva che il suddetto immobile risultava locato dall'anno 2012 fino all'aprile 2020, come da contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti. Sottolinea che il regolamento comunale IUC - sezione TARI, approvato con delibera del
Consiglio comunale di Fiumicino n.19 del 15 aprile 2014, all'articolo 35 comma 1, individua i soggetti passivi ai fini TARI in “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. l'effettivo obbligato del pagamento TARI in caso di locazione dell'immobile, è il conduttore e non il locatore.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 5777/2024, respingeva il ricorso sulla base della seguente motivazione: “…… nella documentazione prodotta dal ricorrente, si rinviene esclusivamente una risoluzione di un contratto di locazione in data 31/03/2020, trasmesso con RLI12 dalla Associazione_1, ma non viene prodotto il contratto stesso né la dichiarazione verso il Comune di Fiumicino, non viene provato quanto dichiarato in sede di ricorso. La Corte ritiene che l'avviso di accertamento impugnato contenga tutte le indicazioni prescritte tanto dall'art. 7 della L. 212/2000, quanto dall'art. 1, comma 162, della L. 296/2006 e dall'art. 3 Legge n.241/90. Infatti il ricorrente nei propri scritti difensivi ha potuto argomentare le proprie difese, dimostrando di ben conoscere le motivazioni dell'avviso di accertamento. Il Comune di Fiumicino ha operato nella piena legittimità, non avendo documentazione idonea per il contrario ha assoggettato il carico fiscale al proprietario dell'Immobile”.
Avverso la suddetta sentenza propone appello Ricorrente_1 ribadendo la circostanza della presenza, nel caso di specie, di contratto di locazione fino all'aprile 2020 (allega a tal fine il contratto di locazione regolarmente registrato) e per il periodo successivo fino al 2021, allega ricevute di pagamento da parte della sorella (residente nello stesso immobile).
Il Comune di Fiumicino si e' regolarmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese del giudizio nei confronti di parte appellante.
Controdeduce in particolare:
- l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, avendo il Comune di Fiumicino avuto conoscenza dell'odierno appello attraverso usuali controlli su portale telematico;
- la parte si defende personalmente al di fuori delle ipotesi normativamente contemplate;
- il contribuente non ha mai presentato la dichiarazione di variazione TARI al Comune ne' il contratto di locazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, formulata dal Comune di Fiumicino, inerente l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, atteso che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e' consolidata nel ritenere che eventuali vizi di notifica si considerano in ogni caso sanati dalla regola del raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltro tempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica.
Del pari va disattesa l'eccezione della mancanza di assistenza tecnica per l'appellante, atteso che il valore della causa, al netto degli interessi e delle sanzioni, e' inferiore al valore di Euro 3.000,00 come stabilito dall'art. 12 , comma 2 del Dlgs n. 546/1992.
Nel merito l'appello va accolto, dovendo darsi atto, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altro motivo, della inesistenza, per gli anni di riferimento, del presupposto impositivo, risultando l'immobile interessato dalla imposizione tributaria concesso in locazione a terzi a decorrere dal 2012 e fino all'aprile
2020..
Al riguardo, è noto che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed ora della TA.RI., secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 642 L. n. 147 del 2013, è dato dal possesso o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti.
Il riferimento al concetto di detenzione pone sicure indicazioni sull'effettivo obbligato in caso di locazione dell'immobile, dovendosi individuare nel conduttore, e non nel locatore, il detentore del cespite;
di tanto peraltro si ha indiretta conferma nella previsione di cui al comma 643 dello stesso art. 1 L. n. 147 del
2013, a norma della quale "in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie": se ne ricava, in maniera inequivocabile, che per sola ipotesi di locazione di durata non superiore ai sei mesi obbligato al pagamento del tributo resta il proprietario, laddove per le restanti ipotesi lo stesso cede a carico del conduttore.
Alla stregua di tali principi e della situazione di fatto documentata dalla contribuente, in nessun modo contestata dal concessionario -che attesta la locazione a terzi dell'immobile a partire dal 2012 e fino all'aprile 2020 per effetto di contratto regolarmente registrato- deve darsi atto della illegittimità della pretesa impositiva, con annullamento dell'atto impugnato. Per il restante periodo ( aprile 2020 – 2021)
l'appellante ha dichiarato ed allegato documentazione, non contestata dal Comune di Fiumicino, circa il pagamento eseguito dalla sorella.
Le spese di lite restano compensate, non emergendo dagli atti la avvenuta comunicazione in variazione da parte del proprietario locatore all'ente impositore e/al concessionario.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Roma in data
16 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
DI CO, OR
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5086/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Revoca Ricorrente_2 E Provo Io - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen.ca.dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5777/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 5856 SANZIONI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3926/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso , notificato a mezzo PEC in data 21/12/2022 al Comune di Fiumicino, Ricorrente_1 , proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 45380 relativo all'imposta TARI del Comune di Fiumicino anno 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 per un importo complessivo di € 4.191,00 relativamente all'immobile di sua proprietà sito nel territorio comunale di Fiumicino.
Il ricorrente eccepiva che il suddetto immobile risultava locato dall'anno 2012 fino all'aprile 2020, come da contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti. Sottolinea che il regolamento comunale IUC - sezione TARI, approvato con delibera del
Consiglio comunale di Fiumicino n.19 del 15 aprile 2014, all'articolo 35 comma 1, individua i soggetti passivi ai fini TARI in “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. l'effettivo obbligato del pagamento TARI in caso di locazione dell'immobile, è il conduttore e non il locatore.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 5777/2024, respingeva il ricorso sulla base della seguente motivazione: “…… nella documentazione prodotta dal ricorrente, si rinviene esclusivamente una risoluzione di un contratto di locazione in data 31/03/2020, trasmesso con RLI12 dalla Associazione_1, ma non viene prodotto il contratto stesso né la dichiarazione verso il Comune di Fiumicino, non viene provato quanto dichiarato in sede di ricorso. La Corte ritiene che l'avviso di accertamento impugnato contenga tutte le indicazioni prescritte tanto dall'art. 7 della L. 212/2000, quanto dall'art. 1, comma 162, della L. 296/2006 e dall'art. 3 Legge n.241/90. Infatti il ricorrente nei propri scritti difensivi ha potuto argomentare le proprie difese, dimostrando di ben conoscere le motivazioni dell'avviso di accertamento. Il Comune di Fiumicino ha operato nella piena legittimità, non avendo documentazione idonea per il contrario ha assoggettato il carico fiscale al proprietario dell'Immobile”.
Avverso la suddetta sentenza propone appello Ricorrente_1 ribadendo la circostanza della presenza, nel caso di specie, di contratto di locazione fino all'aprile 2020 (allega a tal fine il contratto di locazione regolarmente registrato) e per il periodo successivo fino al 2021, allega ricevute di pagamento da parte della sorella (residente nello stesso immobile).
Il Comune di Fiumicino si e' regolarmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese del giudizio nei confronti di parte appellante.
Controdeduce in particolare:
- l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, avendo il Comune di Fiumicino avuto conoscenza dell'odierno appello attraverso usuali controlli su portale telematico;
- la parte si defende personalmente al di fuori delle ipotesi normativamente contemplate;
- il contribuente non ha mai presentato la dichiarazione di variazione TARI al Comune ne' il contratto di locazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, formulata dal Comune di Fiumicino, inerente l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, atteso che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e' consolidata nel ritenere che eventuali vizi di notifica si considerano in ogni caso sanati dalla regola del raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltro tempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica.
Del pari va disattesa l'eccezione della mancanza di assistenza tecnica per l'appellante, atteso che il valore della causa, al netto degli interessi e delle sanzioni, e' inferiore al valore di Euro 3.000,00 come stabilito dall'art. 12 , comma 2 del Dlgs n. 546/1992.
Nel merito l'appello va accolto, dovendo darsi atto, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altro motivo, della inesistenza, per gli anni di riferimento, del presupposto impositivo, risultando l'immobile interessato dalla imposizione tributaria concesso in locazione a terzi a decorrere dal 2012 e fino all'aprile
2020..
Al riguardo, è noto che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed ora della TA.RI., secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 642 L. n. 147 del 2013, è dato dal possesso o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti.
Il riferimento al concetto di detenzione pone sicure indicazioni sull'effettivo obbligato in caso di locazione dell'immobile, dovendosi individuare nel conduttore, e non nel locatore, il detentore del cespite;
di tanto peraltro si ha indiretta conferma nella previsione di cui al comma 643 dello stesso art. 1 L. n. 147 del
2013, a norma della quale "in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie": se ne ricava, in maniera inequivocabile, che per sola ipotesi di locazione di durata non superiore ai sei mesi obbligato al pagamento del tributo resta il proprietario, laddove per le restanti ipotesi lo stesso cede a carico del conduttore.
Alla stregua di tali principi e della situazione di fatto documentata dalla contribuente, in nessun modo contestata dal concessionario -che attesta la locazione a terzi dell'immobile a partire dal 2012 e fino all'aprile 2020 per effetto di contratto regolarmente registrato- deve darsi atto della illegittimità della pretesa impositiva, con annullamento dell'atto impugnato. Per il restante periodo ( aprile 2020 – 2021)
l'appellante ha dichiarato ed allegato documentazione, non contestata dal Comune di Fiumicino, circa il pagamento eseguito dalla sorella.
Le spese di lite restano compensate, non emergendo dagli atti la avvenuta comunicazione in variazione da parte del proprietario locatore all'ente impositore e/al concessionario.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Roma in data
16 dicembre 2025