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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11500/2023
r.g., decisa nell'udienza del 14.1.2025, promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , con l'avv. Alessandra Dal Cin;
[...] Parte_5 Parte_6
ricorrenti
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: rendita ai superstiti e assegno una tantum.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 29.12.2023, gli istanti in epigrafe, rispettivamente coniuge ( ) e figli superstiti (gli altri) di , Parte_1 Persona_1
deceduto il 15.4.2019 a causa di malattia professionale, chiedevano condannarsi l' a corrispondere la rendita ai superstiti e l'assegno una CP_1
tantum ex artt. 66 n. 4), 85 e 131 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa CP_1
1 veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato l'esposizione a rischio del de cuius nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la malattia da cui era affetto il de cuius (fibrosi polmonare) aveva natura professionale ed ha agito quale concausa efficiente nella determinazione del decesso.
Deve sul punto evidenziarsi peraltro che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “anche nella materia degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola
contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è
governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale
va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia
contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione
dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato
l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa che sia per sé
sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare altre evenienze a
semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto
dalla legge”: cfr. Cass. 17.6.2011 n. 13361.
2 Ne consegue il diritto di , in qualità di vedova dell'assicurato, Parte_1
ex art. 85 co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, alla rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione, a decorrere, ex art. 105
co. 2, dal giorno successivo a quello della morte, nonché all'assegno una
tantum di cui all'art. 85 co. 3.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Viceversa, è infondata la domanda proposta dagli altri istanti, in qualità di figli superstiti dell'assicurato, in quanto gli stessi erano tutti maggiorenni alla data (15.4.2019) del decesso del genitore, né risulta allegata la loro vivenza a carico dello stesso assicurato alla data del decesso o il loro stato di inabilità, sicché non ricorrono nei loro confronti le condizioni cui l'art. 85 co. 1 n. 2) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 subordina il riconoscimento in favore dei figli superstiti della rendita per morte, mentre l'assegno una
tantum, a norma dell'art. 85 co. 3, può essere erogato in favore dei figli soltanto nella ipotesi – qui non ricorrente – di mancanza del coniuge superstite.
La relativa domanda deve pertanto essere disattesa.
La soccombenza reciproca costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
3
P.q.m.
dichiara il diritto di , quale coniuge di , alla CP_2 Persona_1
rendita in favore dei superstiti a decorrere dal 16.4.2019 e all'assegno una tantum e condanna l a corrispondere in suo favore i relativi importi, CP_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991
n. 412; rigetta la domanda proposta dagli altri istanti;
spese compensate.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11500/2023
r.g., decisa nell'udienza del 14.1.2025, promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , con l'avv. Alessandra Dal Cin;
[...] Parte_5 Parte_6
ricorrenti
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: rendita ai superstiti e assegno una tantum.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 29.12.2023, gli istanti in epigrafe, rispettivamente coniuge ( ) e figli superstiti (gli altri) di , Parte_1 Persona_1
deceduto il 15.4.2019 a causa di malattia professionale, chiedevano condannarsi l' a corrispondere la rendita ai superstiti e l'assegno una CP_1
tantum ex artt. 66 n. 4), 85 e 131 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa CP_1
1 veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato l'esposizione a rischio del de cuius nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la malattia da cui era affetto il de cuius (fibrosi polmonare) aveva natura professionale ed ha agito quale concausa efficiente nella determinazione del decesso.
Deve sul punto evidenziarsi peraltro che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “anche nella materia degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola
contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è
governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale
va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia
contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione
dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato
l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa che sia per sé
sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare altre evenienze a
semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto
dalla legge”: cfr. Cass. 17.6.2011 n. 13361.
2 Ne consegue il diritto di , in qualità di vedova dell'assicurato, Parte_1
ex art. 85 co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, alla rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione, a decorrere, ex art. 105
co. 2, dal giorno successivo a quello della morte, nonché all'assegno una
tantum di cui all'art. 85 co. 3.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Viceversa, è infondata la domanda proposta dagli altri istanti, in qualità di figli superstiti dell'assicurato, in quanto gli stessi erano tutti maggiorenni alla data (15.4.2019) del decesso del genitore, né risulta allegata la loro vivenza a carico dello stesso assicurato alla data del decesso o il loro stato di inabilità, sicché non ricorrono nei loro confronti le condizioni cui l'art. 85 co. 1 n. 2) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 subordina il riconoscimento in favore dei figli superstiti della rendita per morte, mentre l'assegno una
tantum, a norma dell'art. 85 co. 3, può essere erogato in favore dei figli soltanto nella ipotesi – qui non ricorrente – di mancanza del coniuge superstite.
La relativa domanda deve pertanto essere disattesa.
La soccombenza reciproca costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
3
P.q.m.
dichiara il diritto di , quale coniuge di , alla CP_2 Persona_1
rendita in favore dei superstiti a decorrere dal 16.4.2019 e all'assegno una tantum e condanna l a corrispondere in suo favore i relativi importi, CP_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991
n. 412; rigetta la domanda proposta dagli altri istanti;
spese compensate.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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