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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/09/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7955/2018 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Persico ed Alessandro Parte_1
Di Dato e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Anna Cuomo e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.09.2018, il ricorrente indicato in epigrafe – dipendente delle dal 05.06.1992 – esponeva: a) che quale datore Controparte_1 Controparte_1
di lavoro, era stato terzo pignorato in una procedura esecutiva incardinata presso il
Tribunale di Bergamo ed in cui l'esponente era debitore esecutato;
b) che il pignoramento presso terzi si era concluso con ordinanza di assegnazione del 16.01.2001, in favore di quale creditrice procedente, per una somma complessiva di lire Parte_2 13.920.557, pari ad euro 7.198,38, oltre interessi legali, spese di procedura e spese di registrazione, liquidati in lire 1.100.000, pari ad euro 568,10; in particolare il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto: “[…] preso atto che dalla dichiarazione resa dal terzo del
22.11.2000, risulta sussistere già un pignoramento sul quinto dello stipendio, assegna, a Pt_2
la somma percepita dal sig. quale stipendio mensile, nella misura di 1/5, al
[...] Parte_1 netto di tutte le ritenute ed al netto della cessione a partire dalla scadenza del pignoramento già in atto e fino a concorrenza del credito vantato per capitale precettato (Lire 13.920.557) oltre interessi, spese di registrazione e spese di procedura come liquidata il 22.11.2000 (lire 1.100.000 oltre iva e cpa). Assegna altresì 1/5 del TFR fino a concorrenza del credito vantato come sopra specificato.
Dichiara l'estinzione della procedura esecutiva”; c) che l'importo precettato ed assegnato per sorta capitale, mediante la predetta ordinanza, ammontava a lire 13.920.557, pari ad euro
7.198,38, oltre interessi legali, spese di procedura e spese di registrazione, liquidati in lire
1.100.000, pari ad euro 568,10; d) che iniziava a trattenere il quinto dello Controparte_1
stipendio del lavoratore, pari ad euro 180,00, dal mese di marzo 2006 ed operava detta trattenuta mensilmente;
e) che il debito che l'odierno ricorrente doveva estinguere ammontava ad euro 8.991,18, ma riscontrava che il datore di lavoro, Controparte_1 non si fermava con le trattenute fino alla capienza del debito da estinguere, pur avendo iniziato a trattenere il quinto dello stipendio nel mese di marzo 2006, e terminava, invece, il mese di maggio 2014; f) che il datore di lavoro, pertanto, tratteneva 99 rate dell'importo di euro 180,00 ciascuna, per un totale di euro 17.820,00 (pari a lire 34.504.331), in luogo della somma di euro 8.991,18 effettivamente dovuta, con una differenza di euro 8.828,82, somma ingiustamente trattenuta dal datore di lavoro e di spettanza invece del lavoratore.
Ritenendo di avere diritto alla restituzione della somma oggetto di trattenuta dal giugno
2010 al maggio 2014, concludeva richiedendo che l'adito Tribunale: “1) accerti e dichiari che doveva trattenere, in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del tribunale Controparte_1 di Bergamo, la sorta capitale pari ad € 7.198,38, la liquidazione delle spese della procedura, pari ad €
568,10, e gli interessi legali maturati dal 29.2.2000 (data di notifica dell'atto di precetto) all'1.3.2006
(data di inizio della trattenuta), pari ad € 1.224,70, per un ammontare complessivo di € 8.991,18; 2) accerti e dichiari che avendo iniziato a trattenere il quinto dello stipendio del Controparte_1 ricorrente, pari ad € 180,00 mensili, nel mese di marzo 2006, doveva terminare nel mese di giugno
2010, ed invece continuava ad operare le trattenute fino al mese di maggio 2014; 3) accerti e dichiari che pertanto, tratteneva ben 99 rate dell'importo di € 180,00 ciascuna, per un Controparte_1 totale di € 17.820,00 (pari a lire 34.504.331), in luogo della più contenuta somma di € 8.991,18 effettivamente dovuta, con una differenza di € 8.828,82; 4) accerti e dichiari che Controparte_1 ingiustamente trattenuta la somma di € 8.828,82 e per l'effetto la condanni a restituirla al lavoratore, maggiorandola di interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi a partire dal mese di giugno 2010”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale, con una serie di argomentazioni in fatto ed in diritto, resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto, formulando altresì chiamata del terzo , deducendo, al riguardo, Parte_2 che, nell'effettuare la conversione dalla lira contenuti nell'ordinanza di assegnazione delle somme del gennaio 2001 richiamata dal ricorrente, veniva fatta confusione nel calcolo delle rate, pagando, pertanto, all'avv. un importo superiore rispetto a quello Parte_2 vantato ed assegnato con il richiamato provvedimento del Tribunale di Bergamo, specificando che “la trattenuta che avrebbe dovuto durare fino a marzo 2010 (v. assegni All. 4) è continuata fino a giugno 2014 a favore della creditrice Avv. (V. assegni All. 5) determinando Pt_2 un indebito pari ad €.8.828,82” (cfr. memoria difensiva).
Disposto il pagamento di euro 8.828,82 con ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 15.10.2019 ed acquisita la documentazione prodotta, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, va rilevato che, nelle more del giudizio, con note di trattazione scritta, parte ricorrente rappresentava che sulla scorta dell'ordinanza ai sensi Controparte_1 dell'art. 423 c.p.c. del 15.10.2019, provvedeva a restituire la somma indebitamente trattenuta;
chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo, tuttavia, per il pagamento delle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Parte resistente chiedeva nuovamente di disporsi la chiamata del terzo . Parte_2
Va, tuttavia, respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo , Parte_2
considerata l'estraneità della stessa rispetto alla vicenda sostanziale e processuale tra le parti in causa del presente giudizio, la quale comporterebbe evidentemente un inutile aggravio del processo, avendo la parte resistente la possibilità di rivalersi autonomamente nei confronti del terzo . Parte_2
Orbene, l'avvenuto pagamento, da parte delle in favore del ricorrente, Controparte_1 determina il venir meno di ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 25.09.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico