Art. 3.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell' articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , fissato in 400 miliardi di lire per l'anno 1968, e' elevato di 100 miliardi di lire ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a 500 miliardi di lire.
Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell' articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , fissato in 400 miliardi di lire per l'anno 1968, e' elevato di 100 miliardi di lire ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a 500 miliardi di lire.
Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.