Articolo 1 della Legge 27 maggio 1949, n. 427
Articolo 2
Versione
7 agosto 1949
Art. 1.

Il contributo annuo di L. 11.500, assegnato agli asili infantili israelitici di Roma con l' art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343 , e elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a L.
300.000.
Entrata in vigore il 7 agosto 1949