Articolo 2 della Legge 24 marzo 1942, n. 319
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 maggio 1942
Art. 2.

La promozione al grado di cancelliere capo del Tribunale Supremo militare e' conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di Tribunale militare di 1a classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' nel grado.
Entrata in vigore il 3 maggio 1942