Art. 2.
La promozione al grado di cancelliere capo del Tribunale Supremo militare e' conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di Tribunale militare di 1a classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' nel grado.
La promozione al grado di cancelliere capo del Tribunale Supremo militare e' conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di Tribunale militare di 1a classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' nel grado.