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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5041/2024 RG
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott. Edoardo Postacchini
Letto il ricorso presentato da Parte_1
Visto il decreto del 11/02/2025;
Rilevato che, con nota del 13/03/2025, la ricorrente ha dato atto di non essere “ancora in possesso dei documenti richiesti” e ha chiesto proroga del termine per produrre la documentazione;
Rilevato che, con il decreto del 11/02/2025, è stato assegnato termine per integrare il ricorso con la precisa individuazione della causa petendi della domanda e dei rapporti giuridici azionati, nonché con uno specifico riferimento alla documentazione correlata a ciascun singolo rapporto, per cui non è stata richiesta una mera integrazione documentale, bensì un'integrazione della domanda stessa, stante la carente individuazione della causa petendi a fondamento della domanda di pagamento;
Rilevato che, nel termine assegnato, la domanda non è stata integrata, per cui non è possibile concedere un ulteriore termine per la produzione di documentazione a fronte di una domanda rimasta indeterminata;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano le condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'accoglimento della domanda;
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Perugia, 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott. Edoardo Postacchini
Letto il ricorso presentato da Parte_1
Visto il decreto del 11/02/2025;
Rilevato che, con nota del 13/03/2025, la ricorrente ha dato atto di non essere “ancora in possesso dei documenti richiesti” e ha chiesto proroga del termine per produrre la documentazione;
Rilevato che, con il decreto del 11/02/2025, è stato assegnato termine per integrare il ricorso con la precisa individuazione della causa petendi della domanda e dei rapporti giuridici azionati, nonché con uno specifico riferimento alla documentazione correlata a ciascun singolo rapporto, per cui non è stata richiesta una mera integrazione documentale, bensì un'integrazione della domanda stessa, stante la carente individuazione della causa petendi a fondamento della domanda di pagamento;
Rilevato che, nel termine assegnato, la domanda non è stata integrata, per cui non è possibile concedere un ulteriore termine per la produzione di documentazione a fronte di una domanda rimasta indeterminata;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano le condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'accoglimento della domanda;
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Perugia, 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini