Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n° 226/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 15 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 226/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Leone via Cristoforo Colombo 10, c.f. elettivamente domiciliata C.F._1 in Brolo, via C Colombo 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina (c.f,
; pec fax 0941561465) che la rap- C.F._2 Email_1 presenta e difende -appellante
AppellanteCONTRO in persona del Presidente, (c.f. Controparte_1
– P. IV ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, P.IVA_1 P.IVA_2 dagli avv Valeria Giroldi (c.f. ), e Antonello Monoriti, con domi- C.F._3 cilio eletto in Messina, Via Armeria 1, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' - (pec t, fax 090 5724777)– CP_1 Email_2 appellato
OGGETTO: indennità di maternità- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2220 depositata in data 15 novembre 2023
CONCLUSIONI
LI : dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere l'indennità Parte_1 CP_ di maternità per astensione obbligatoria dal 8/6/21 - 8/11/21 e condannare l' al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio di entrambi i gradi, da distrarre in favore della procuratrice anticipataria.
respigere il ricorso e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese CP_1 di entrambi i gradi con accessori e oneri riflessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI , bracciante iscritta negli appositi elenchi del comune Parte_1
di residenza, premesso di avere dichiarato di avere lavorato per 103 giornate nel CP_ 2021 in agricoltura, presentava all domanda di indennità di maternità obbliga- toria periodo 8 giugno – 8 novembre 2021 per la nascita della figlia nata Per_1 CP_ il 21 luglio. L non evadeva nè la domanda nè il successivo ricorso amministra- tivo contro il silenzio-rifiuto. Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, la lavora- trice chiedeva la condanna dell'istituto al riconoscimento della prestazione. Contu- CP_ mace l con sentenza n° 2220 depositata in data 15 novembre 2023 il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso esonerando la ricorrente dalle spese ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c.
ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1 CP_ 13 maggio 2024. Nella resistenza dell depositate note di trattazione scritta en- tro il 15 aprile 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nell'atto di appello la difesa della ha indicato Parte_1 un corretto indirizzo pec ( , corrispondente a quello di- Email_1 chiarato in primo grado, ma nel costituirsi ha dichiarato di intendere ricevere le notifiche e comunicazioni ad un indirizzo mail ordinario ( ) Email_3 il che va considerato un evidente errore materiale, dato che le notifiche e comuni- cazioni vanno indirizzate a indirizzi di posta certificata. La comunicazione dell'or- dinanza 25 novembre 2024, avvenuta presso il sopra indicato indirizzo pec, è per- tanto efficace.
Il tribunale ha ritenuto provato il requisito dell'iscrizione presso gli elenchi ana- grafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2021 in base all'estratto contributivo pro- dotto dalla lavoratrice, ma non ha constatato la prova dell'evento nascita, legato alle sole dichiarazioni contenute nella domanda amministrativa.
Con l'atto di appello la fa presente di avere allegato al ricorso Parte_1 di primo grado anche un'autocertificazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare, in cui era compresa anche la piccola nata a [...], con Per_1 indicazione del codice fiscale Ancorchè la difesa della appel- C.F._4 lante lasci tale questione sullo sfondo, va precisato che il codice fiscale attesta in- direttamente la nascita in data 21 luglio 2021. Si tratta però di un'autocertificazione, priva di valore probatorio in sede giudiziale al contrario di quanto avviene in sede amministrativa, ed infatti la appellante integra tale documento in questo grado con un certificato di stato di famiglia aggiornato al 4 gennaio 2024 e un certificato di assistenza al parto rilasciato dall'Ospedale di Patti, che formano prova ampiamente sufficiente ai fini di lite. CP_ L resiste sostenendo l'inammissibilità della produzione, ma a fronte di un'al- legazione circostanziata già formulata in primo grado e dell'esistenza di una pista n° 226/24 R.G.L.
probatoria evidente nella quale va esercitato il potere istruttorio d'ufficio, anche a CP_ prescindere dalle decadenze in cui è incorsa la parte. L sostiene poi che il cer- tificato di stato di famiglia non sia sufficiente a provare l'evento – parto, in ciò probabilmente in parte ingannata dalla trascuratezza della difesa della lavoratrice la quale, pur indicando in elenco il certificato di assistenza al parto, non ne tratta nella parte argomentativa dell'appello. In ogni caso anche questo documento è indubbia- mente offerto in comunicazione in allegato al gravame e, per quanto detto supra, se ne deve tenere conto ai fini di causa. CP_ L'appello è dunque fondato e l va condannato a erogare alla appellante la prestazione richiesta, maggiorata di accessori senza cumulo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al secondo scaglione tariffario, nei minimi edittali stante la semplicità della controversia. L'art. 5 comma
6 D.M. 55/2014 fissa il principio secondo il quale per le cause di valore indetermi- nabile si considera normalmente un importo non inferiore a 26.000,00 e non supe- riore a 260.000,00 euro, ma il Giudice può valicare tali limiti, andando anche allo scaglione immediatamente inferiore, se il valore effettivo non rifletta quelli indicati dal legislatore (per tutte Cass. sez. II 10438/2023). È questo il caso di specie, in cui
è evidente che l'importo dell'indennità non può nemmeno lontanamente avvicinarsi ai 26.000,00 euro. Si applica dunque il terzo scaglione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 da
[...]
, contro l av- Parte_1 Controparte_1 verso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2220 depositata in data 15 CP_ novembre 2023, in riforma della sentenza impugnata condanna l a erogare alla appellante l'indennità di maternità per astensione obbligatoria per il periodo 8 giu- gno – 8 novembre 2021, oltre accessori nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge
412/1991, e a rimborsarle le spese di lite, liquidate quanto al primo grado in
2.697,00 euro e quanto all'appello in 2.906,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv.
Carmela Bonina, procuratrice antistataria.
Messina 16 aprile 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)