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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro,
nella causa civile avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito decisa all'udienza dell'1.4.25
TRA
OR MA (CF [...]) , nata ad [...] il [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Pianese giusta procura in atti -
RICORRENTE -
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Anna di Stefano -
RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'IN al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante che si liquidano per detta parte in €. 1865,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 43,00 a tutolo di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto depositato il 2.12.24 parte ricorrente conveniva in giudizio l'IN impugnando l'avviso di addebito n. 371 20240016407117000 per l'importo complessivo di €. 14.473,88
(relativo al periodo dal 7/2016-al 10/2018) a titolo di contributi gestione commercianti alla quale non era mai stata iscritta, svolgendo attività di insegnate, notificatogli il 25.11.24.
Eccepiva altresì la decadenza di cui all'art. 25 D.L. vo n. 46 del 1999 e la prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 e chiedeva che questo giudice volesse … accogliere l'opposizione e dichiarare nullo, inefficace, errato, inammissibile ed improduttivo di effetti giuridici l' opposto avviso di addebito in quanto ingiusto ed illegittimo con vittoria spese distratte.
L'IN si costituiva in giudizio tempestivamente, rilevando che l'iscrizione alla relativa gestione speciale era stata determinata dalla verifica della sussistenza dei requisiti di legge per l'estensione ai soci di s.r.l. che esercitino personalmente l'attività in modo abituale e prevalente, avendo anche riscontrato l'assenza di dipendenti e la sua qualifica di amministratore unico ma che in sede di autotutela aveva sgravato integralmente l'avviso di addebito impugnato avendo riscontrato la maturata prescrizione della contribuzione, irricevibile. Tanto premesso nella presente sede istava perché questo giudice volesse: accertare la legittimità dell'operato dell'IN , dichiarando cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
*****
La materia del contendere è certamente cessata avendo l'IN annullato in autotutela l'avviso di addebito.
Quanto al regolamento delle spese di lite deve osservarsi che gli importi di cui all'avviso di addebito sono chiaramente prescritti, che l'istante ha depositato il ricorso il 2.12.24 ed ha notificato o stesso il 7.1.25 mentre lo sgravio è di data successiva di tal chè la soccombenza virtuale è in capo all'IN.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli lì 1.4.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro,
nella causa civile avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito decisa all'udienza dell'1.4.25
TRA
OR MA (CF [...]) , nata ad [...] il [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Pianese giusta procura in atti -
RICORRENTE -
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Anna di Stefano -
RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'IN al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante che si liquidano per detta parte in €. 1865,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 43,00 a tutolo di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto depositato il 2.12.24 parte ricorrente conveniva in giudizio l'IN impugnando l'avviso di addebito n. 371 20240016407117000 per l'importo complessivo di €. 14.473,88
(relativo al periodo dal 7/2016-al 10/2018) a titolo di contributi gestione commercianti alla quale non era mai stata iscritta, svolgendo attività di insegnate, notificatogli il 25.11.24.
Eccepiva altresì la decadenza di cui all'art. 25 D.L. vo n. 46 del 1999 e la prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 e chiedeva che questo giudice volesse … accogliere l'opposizione e dichiarare nullo, inefficace, errato, inammissibile ed improduttivo di effetti giuridici l' opposto avviso di addebito in quanto ingiusto ed illegittimo con vittoria spese distratte.
L'IN si costituiva in giudizio tempestivamente, rilevando che l'iscrizione alla relativa gestione speciale era stata determinata dalla verifica della sussistenza dei requisiti di legge per l'estensione ai soci di s.r.l. che esercitino personalmente l'attività in modo abituale e prevalente, avendo anche riscontrato l'assenza di dipendenti e la sua qualifica di amministratore unico ma che in sede di autotutela aveva sgravato integralmente l'avviso di addebito impugnato avendo riscontrato la maturata prescrizione della contribuzione, irricevibile. Tanto premesso nella presente sede istava perché questo giudice volesse: accertare la legittimità dell'operato dell'IN , dichiarando cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
*****
La materia del contendere è certamente cessata avendo l'IN annullato in autotutela l'avviso di addebito.
Quanto al regolamento delle spese di lite deve osservarsi che gli importi di cui all'avviso di addebito sono chiaramente prescritti, che l'istante ha depositato il ricorso il 2.12.24 ed ha notificato o stesso il 7.1.25 mentre lo sgravio è di data successiva di tal chè la soccombenza virtuale è in capo all'IN.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli lì 1.4.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola