Art. 2213. Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, fino al 2011, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da capitano a tenente colonnello compreso, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento. 2. Gli ufficiali transitati conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo e' stabilito in base all'articolo 797, dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianita' di grado. 3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi per il transito nel ruolo si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058, commi 4, 5 e 6. A parita' di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo. Costituisce titolo preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti e dei materiali, non specificamente destinati ad ufficiali appartenenti ad altri ruoli.
Articolo 2213 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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