Ordinanza cautelare 17 settembre 2021
Ordinanza cautelare 30 novembre 2021
Sentenza 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2022, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00332/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecoworld Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sara Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La LI & Service S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Augusto, Roberto D’Addabbo e Laura La Selva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- a) per quanto riguarda il ricorso principale:
- della nota del 30 giugno 2021 della S.U.A. di Nardò, comunicata in pari data alla ricorrente, di aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di pulizia degli immobili e dei locali ad uso servizi comunali ed uffici pubblici, ex art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, a La LI & Service S.c.a.r.l.;
- del relativo bando di gara dell’appalto di servizio di pulizia degli immobili e dei locali ad uso servizi comunali ed uffici pubblici del Comune di Nardò per un importo di euro 405.000 (euro 135.000 annui per anni 3), di cui euro 5.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA;
- di tutti gli atti e i provvedimenti di gara, ivi inclusi, ove occorra, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, nonché di tutti i verbali di gara, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile, che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;
- b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della determinazione n. 901 dell’8.10.2021, con la quale si è confermata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta La LI & Service S.c.a.r.l;
- della determina n. 604 del 27.7.2021, con la quale si è proceduto alla sospensione in autotutela ai sensi dell’art. 21 quater , comma 2, della L. n. 241/1990 dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto adottato con la suddetta determina n. 460/2021, e sono stati rimessi gli atti del procedimento alla Commissione di gara;
- dei verbali della Commissione di gara n. 6, 7 e 8, con i quali si è provveduto all’esame delle giustificazioni richieste alla ditta La LI & Service S.c.a.r.l. concernenti i costi della mano d’opera e alla conferma della graduatoria di gara di cui al verbale n. 5 del 22.1.2021;
- di tutti gli atti e i provvedimenti di gara, ivi inclusi, ove occorra, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, nonché di tutti i verbali di gara, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto;
e per il risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dell’illegittima aggiudicazione dell’appalto a La LI & Service S.c.a.r.l. della gara d’appalto de qua , e del diritto della stessa al subentro nell’aggiudicazione (ove disposta), con la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato ai sensi dell’art. 121 e ss. del codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nardò e de La LI & Service S.c.a.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. D. Mastrolia, in sostituzione dell’avv. S. Sergio, per la parte ricorrente, avv. L. Calabrese per la P.A. e avv. R. D’Addabbo per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità del provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, della procedura aperta avente a oggetto l’affidamento del servizio di pulizia per tre anni degli immobili e dei locali ad uso servizi comunali ed uffici pubblici del Comune di Nardò per un importo complessivo di euro 405.000, di cui euro 5.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1. Lamentando la mancata verifica circa il rispetto dei minimi salariali previsti per legge in relazione al costo del lavoro indicato dalla aggiudicataria, la ricorrente, seconda graduata (con punteggio di 59,30, di cui 52,00 per l’offerta tecnica e 7,30 per l’offerta economica) dopo l’aggiudicataria La LI & Service S.c.a.r.l. (con punteggio di 59,93, di cui 49,60 per l’offerta tecnica e 10,33 per l’offerta economica), è insorta avverso gli atti epigrafati, chiedendone l’annullamento.
1.2. Il gravame introduttivo è affidato ai profili di illegittimità di seguito rubricati: “Violazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione del CCNL Multiservizi. Violazione e falsa applicazione tabelle Ministero del Lavoro costo manodopera. Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 30 e art. 95 e ss. del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione del disciplinare di gara e dell ’ art. 9 del Capitolato speciale d ’ appalto. Violazione dei più generali principi in materia di gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento, carenza di istruttoria” .
1.3. Il Comune di Nardò, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente formulato eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto ex art. 21 quater della legge n. 241/1990 alla sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, con contestuale rimessione degli atti del procedimento alla Commissione di gara, affinché provvedesse al riesame del procedimento alla luce delle censure mosse dalla Ecoworld Soc. Coop., per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
1.4. Si è costituita per resistere alle pretese attoree anche l’impresa controinteressata, instando per il rigetto del gravame introduttivo e della connessa istanza cautelare.
2. Con successivi motivi aggiunti notificati in data 8.11.2021 e depositati il 10.11.2021, la ricorrente ha impugnato il provvedimento confermativo dell’aggiudicazione dell’appalto de quo alla ditta controinteressata, adottato dall’Amministrazione comunale con determinazione n. 901 dell’8.10.2021, unitamente ai verbali della commissione giudicatrice e agli altri atti presupposti.
2.1. La parte ha rinunciato alle istanze cautelari proposte dapprima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti, e di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanze n. 540 del 17.9.2021 e n. 685 del 30.11.2021.
2.2. Dopo ulteriore scambio di memorie, all’udienza pubblica del 2 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso principale è divenuto improcedibile, a seguito del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della ditta controinteressata, oggetto di impugnazione con motivi aggiunti da parte della ricorrente.
3.1. Ed invero, la sopravvenienza in corso di giudizio di un provvedimento confermativo, autonomamente lesivo dell’interesse attoreo fatto valere in questa sede e scaturente dalla verifica di congruità dei costi del personale indicati dalla ditta aggiudicataria (oggetto delle censure espresse dalla Ecoworld in prima battuta), determina la carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso introduttivo.
3.2. A tal punto, deve essere esaminato l’ulteriore mezzo di gravame proposto dalla ricorrente, che si appalesa infondato per le ragioni che si passano ad esporre.
4. Nel ricorso per motivi aggiunti la società Ecoworld lamenta “Violazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione del CCNL Multiservizi. Violazione e falsa applicazione tabelle Ministero del Lavoro costo manodopera, dell ’ art. 33 CCNL e dell ’ art. 6 d.lgs. 81/2015. Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 30 e art. 95 e ss. del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione del disciplinare di gara e dell ’ art. 9 del Capitolato speciale dell ’ appalto. Violazione dei più generali principi in materia di gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento, carenza di istruttoria” .
4.1. Nella prospettazione attorea, in sede di verifica della congruità dei costi della manodopera, la P.A. sarebbe incorsa nei vizi della erronea, irrazionale e illogica istruttoria, nonché della carente motivazione, come tali riverberatisi sulla illegittimità della decisione dell’Ente di confermare l’aggiudicazione disposta nei confronti della controinteressata.
4.2. La ricorrente deduce anzitutto che La LI & Service ha impropriamente considerato nelle proprie giustificazioni un rilevante numero di ore lavorative - quantificabile nella misura del 21% delle ore totali di servizio (ossia 4.776 ore su 22.638 ore) - quali ore di “lavoro supplementare” , anziché di “lavoro ordinario” , con conseguente minor trattamento retributivo per i lavoratori rispetto al costo ordinario dell’ora lavorativa.
4.3. Con ulteriore ordine di doglianze, la parte si duole dell’erronea indicazione da parte della controinteressata dell’aliquota contributiva INPS a carico dell’azienda, oltreché dell’aliquota INAIL, in ragione della mancata indicazione dell’addizionale ANMIL; stigmatizza, inoltre, la inattendibilità dei dati indicati dall’aggiudicataria per determinare i costi orari del lavoro rispetto al tasso di adesione medio aziendale al fondo di previdenza, al tasso di assenteismo per malattia, infortunio e maternità, nonché al tasso di assenteismo per diritto allo studio e assemblee/permessi.
5. Punto centrale controverso è, quindi, la legittimità della valutazione svolta dalla stazione appaltante in merito alla congruità dell’offerta risultata prima classificata, confermata dalla stessa P.A. all’esito della verifica di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016.
5.1. La delibazione di siffatto aspetto nodale impone di enucleare alcune considerazioni preliminari sia - sul versante formale - in ordine agli ambiti di sindacato nelle valutazioni in esame, sia - sul versante sostanziale - in ordine alla congruità dell’offerta della aggiudicataria e dei relativi giustificativi sui costi del lavoro.
5.2. Sul primo versante predetto, va ribadito che - come noto - la discrezionalità di cui è titolare l’amministrazione in materia di verifica della congruità dell’offerta non esclude di per sé il sindacato giurisdizionale, limitandolo piuttosto ai soli macroscopici casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e/o travisamento di fatti.
5.3. In termini generali, il tema dei “costi della manodopera” è di peculiare importanza nel sistema delineato dal D. Lgs. n. 50/2016, complessivamente informato al canone del rispetto degli obblighi gravanti sugli operatori economici in relazione alla normativa e alla disciplina contrattuale lavoristica, tant’è vero che l’art. 95, comma 10, prevede che nell’offerta economica l’operatore debba indicare “i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l ’ adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell ’ articolo 36, comma 2, lettera a)” e che le stazioni appaltanti, prima dell’aggiudicazione, debbano comunque procedere relativamente ai costi della manodopera “a verificare il rispetto di quanto previsto all ’ articolo 97, comma 5, lettera d)” , procedendo quindi alla verifica del costo del personale con riferimento a quanto indicato nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16.
5.4. L’art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50 cit. dispone, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
5.5. Nondimeno, per consolidata giurisprudenza, il riferimento alle predette tabelle ministeriali assume il valore di espressione del “costo medio orario” del lavoro, elaborato (come già previsto dall’art. 86, comma 3 bis , del D. Lgs. n. 163/2016) su basi statistiche: onde esse non rappresentano (a differenza delle retribuzioni minime) un limite inderogabile per gli operatori economici, bensì un parametro di valutazione della congruità dell’offerta (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2691; Id ., sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; Id., sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; Id., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912).
5.6. In particolare, è costantemente affermato dalla giurisprudenza che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera assolvono a una funzione di parametro di riferimento, dal quale è possibile discostarsi sulla base, però, di adeguate giustificazioni.
5.7. Si è affermato, infatti, che va fornita una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sent. n. 2540/2018; sent. n. 1465/2017) e che lo scostamento dalle tabelle non comporta ex se un automatico giudizio di inattendibilità dell’offerta, ma occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica da parte dell’Amministrazione, che costituisce pur sempre espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla P.A. (cfr., ex multis , Cons. Stato, sent. n. 6689/2018), sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta incongruità, irragionevolezza e erroneità.
5.8. Fermo, dunque, il rispetto dei “minimi salariali retributivi” ovvero dei “trattamenti salariali retributivi inderogabili” , che danno luogo ad automatica esclusione dalla procedura di gara per presunzione assoluta di anomalia dell’offerta, è sempre consentito al datore di lavoro illustrare le effettive condizioni contrattuali ed organizzative della propria azienda per spiegare se i valori di cui alle tabelle ministeriali siano stati violati o se, pur essendo violati, ciò sia dovuto a particolari condizioni aziendali; tali spiegazioni vengono sottoposte alla stazione appaltante che potrà ritenerle o meno idonee a supportare un giudizio di congruità.
6. Ciò posto, e passando al versante sostanziale della vicenda, risulta dagli atti di causa che la società La LI & Service ha fornito alla stazione appaltante un’articolata ed esaustiva relazione giustificativa dei costi della manodopera, dimostrando con pertinente documentazione contabile ed amministrativa, annessa alle giustificazioni, il rispetto integrale dei trattamenti salariali minimi previsti dalle tabelle ministeriali.
6.1. In particolare, non può essere qui condivisa la tesi attorea circa un presunto rilievo esorbitante del contingente percentuale di ore di lavoro supplementare, stimato nel 21 % del monte ore complessivo, non trovando il suddetto postulato, nella sua rigidità applicativa, alcun appiglio giuridico negli arresti della giurisprudenza di settore e tantomeno nella specifica disciplina contrattuale di riferimento.
6.2. Si è, a tal riguardo, efficacemente evidenziato in giurisprudenza che il lavoro supplementare è una modalità di organizzazione del lavoro volta a consentire un legittimo risparmio di spesa e perfettamente compatibile, ai sensi della vigente contrattazione collettiva di settore, con l’assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto per cui è causa.
6.3. La sola natura volontaria del lavoro supplementare non vale di per sé a incidere sull’offerta o ad intaccare la significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del committente, potendo emergere qualche criticità solo a cagione del possibile rifiuto del prestatore di lavoro e, dunque, in relazione ai rapporti interni fra datore e lavoratore.
6.4. Dal che consegue che il richiamo al lavoro supplementare non va ritenuto aprioristicamente precluso a fini giustificativi della sostenibilità dell’offerta, potendo esso effettivamente rientrare fra gli elementi di possibile organizzazione dell’impresa (cfr. Cons. St., sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900; sez. V, 7 gennaio2020, n.83; sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3244).
6.5. Vale soggiungere che non risulta indicata nei suddetti approdi una soglia rigidamente predeterminata al di sopra della quale si debba ritenere non consentita tale modalità di impiego; e tanto in ragione del fatto che i parametri di legittimità vanno colti all’interno della specifica disciplina di riferimento, mutuata dalle disposizioni di rango primario per come integrate dai CCNL applicativi, dovendo poi i suddetti parametri essere combinati con quelli di intrinseca congruenza logica e complessiva sostenibilità economica della singola, specifica offerta.
6.6. Si deve, comunque, già anticipare che, in via ordinaria la percentuale di ore supplementari (come detto, quantificata dalla Ecoworld nel 21 % delle ore lavorative totali), può ritenersi allineata agli standard già validati dal vissuto giurisprudenziale che ha ritenuto ammissibili offerte similari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900 ovvero Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694), di guisa che trova già una decisa smentita l’assunto di parte ricorrente.
7. Sotto altro profilo, nei più recenti e condivisibili approdi della giurisprudenza si è rimarcato che il lavoro supplementare non deve essere necessariamente connesso, ai fini della sua ammissibilità, a esigenze impreviste o imprevedibili, dovendo rispondere a esigenze organizzative dell’azienda.
7.1. Si è, ad esempio, affermato che “Alla luce del descritto quadro regolativo, il lavoro supplementare appare una modalità di organizzazione del lavoro volta a consentire un legittimo risparmio di spesa, per il cui utilizzo le disposizioni di legge e la contrattazione collettiva non pongono vincoli quantitativi né qualitativi (sulla compatibilità di tale strumento con l ’ assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto per cui è causa, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30maggio 2018, n. 3244)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2019, n. 8303).
7.2. D’altro canto, l’opzione esegetica offerta dalla società Ecoworld non trova conforto nella disciplina di settore.
7.3. Infatti il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, all’articolo 6, commi 1 e 2, stabilisce che “1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell ’ orario normale di lavoro di cui all ’ articolo 3 del D. Lgs. n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l ’ orario concordato fra le parti ai sensi dell ’ articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. 2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell ’ incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti” .
7.4. A sua volta il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi, associa espressamente il ricorso al lavoro supplementare ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa; lo stesso C.C.N.L., all’art. 33, dispone che “In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell ’ orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale di cui all ’ art. 30 del presente contratto collettivo” .
7.5. Orbene, dalla lettura combinata delle soprarichiamate prescrizioni può agevolmente evincersi che non vi siano particolari limitazioni all’impiego del lavoro supplementare: solo se il contratto collettivo riferibile al singolo rapporto di lavoro non regola il lavoro supplementare, trova applicazione la soglia massima fissata dal legislatore (misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate), essendo peraltro in siffatta evenienza ammissibile un rifiuto da parte del lavoratore soltanto ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
7.6. Da quanto premesso, deve, dunque, qui ribadirsi che il lavoro supplementare è una modalità di organizzazione del lavoro perfettamente compatibile, ai sensi della vigente contrattazione collettiva di settore, con l’assolvimento delle esigenze organizzative della singola azienda e la possibilità di rifiuto dei lavoratori di farsi carico di tali ore aggiuntive, ove concretamente praticabile, andrebbe, comunque, giustificata alla stregua delle esemplificazioni previste dal legislatore.
7.7. La ditta aggiudicataria si è, dunque, mossa nel solco di tale disciplina, prospettando un utilizzo del lavoro supplementare “per le attività di pulizia periodica e migliorativa” e “per l ’ esecuzione delle attività di sanificazione ambientale indoor offerte come azione migliorativa in Relazione Tecnica” (cfr. pag. 3 della relazione giustificativa dell’offerta economica de La LI & Service), ossia per evenienze compatibili con la sopra richiamata normativa di riferimento.
8. Infine, non colgono nel segno neppure le ulteriori censure avanzate dalla ricorrente, poiché le giustificazioni e l’annessa documentazione presentate dalla controinteressata in sede di verifica del costo orario hanno adeguatamente dato conto dei seguenti elementi economici dell’offerta:
- la percentuale contributiva applicata per i soci lavoratori con qualifica di operai deriva dalla differenza tra la percentuale dell’aliquota contributiva complessiva del 35,08% e la percentuale del 9,49% per quote a carico del lavoratore;
- l’aliquota INAIL dichiarata rinviene dal tasso premiale espressamente riconosciuto alla ditta con comunicazione INAIL del 3.12.2020, allegata alle giustificazioni; la mancata previsione dell’applicazione dell’addizionale ANMIL dell’1% determina un’incidenza pressoché irrilevante sul complessivo costo della manodopera, quantificabile nella misura di € 0,001 per ora e di € 226,38 per tutto l’appalto (€ 0,01 x 22.638 ore);
- dai cedolini riassuntivi multi-periodo degli esercizi 2015-2019, è possibile desumere che il tasso di adesione del personale dell’azienda ai fondi di previdenza complementare è praticamente nullo (così come previsto da La LI & Service nella determinazione del costo orario), non avendo la società registrato alcuna adesione in tal senso;
- la quantificazione ad opera della aggiudicataria delle ore annue mediamente non lavorate dal personale per malattia, infortunio, maternità e per diritto allo studio ed assemblee/permessi è il risultato di un calcolo elaborato sulla scorta di dati aventi base documentale (cedolini riassuntivi multi-periodo citati), da cui è possibile inferire che il tasso di assenteismo per malattia, infortunio e maternità è « notevolmente più contenuto rispetto a quello indicato nelle tabelle ministeriali (pari ad un valore medio del 6,5%)… » e, se rapportato al costo effettivamente ricadente sul datore di lavoro, porta a calcolare « un tasso di assenteismo effettivamente a carico aziendale arrotondato per eccesso in via precauzionale all ’ 1,10% ».
9. Conclusivamente, per le considerazioni che precedono, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto, in quanto infondato.
10. Considerata la vicenda nel suo complesso e la peculiarità delle questioni trattate, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso principale; respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO