Decreto cautelare 2 agosto 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 22/09/2025, n. 16420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16420 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09210/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9210 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Ventrilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno - Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottato dalla Questura di Roma, notificato il 10.05.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sollevando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
- a ridosso dell’udienza il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al prosieguo della causa;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come da dichiarazione agli atti di parte ricorrente;
Ritenuto che l’andamento del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Marco Savi, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.