Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 feb- braio 2025, iscritta al n. 335 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Igino Garbini n. 82 presso lo studio dell'Avv. Elisa Tosini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 23 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I SI.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti del loro figlio, nato a [...] il 17 Persona_1
maggio 2015 fuori dal matrimonio.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. Ciascun genitore continuerà per il futuro a vivere separato dall'altro, con l'ob- bligo del reciproco rispetto e l'intesa di comunicarsi eventuali mutamenti di resi- denza rispetto a quelli già noti, almeno sino a quando il loro figlio minorenne non avrà raggiunto la maggiore età e ogni ricorrente eserciterà verso lo stesso il relativo diritto di visita nei termini di seguito prospettati;
2. Il figlio minore dei coniug in conformità al diritto alla bi-geni- Persona_1
torialità, verrà affidato in via congiunta a entrambi i genitori, con tuttavia colloca- mento prevalente presso l'abitazione materna.
3. I genitori si impegnano a continuare a collaborare fattivamente all'educazione, alla formazione e all'istruzione del figlio, tenendo conto delle sue inclinazioni e aspirazioni personali, impegnandosi, per dovere giuridico e di solidarietà fami- gliare, ex artt. 2, 3, 29 Cost. e 8 CEDU, a favorire nel predetto lo sviluppo di un sentimento di affetto e rispetto verso ciascun genitore e i rispettivi familiari d'ori- gine.
4. A ogni modo, sino al raggiungimento della maggiore età del figlio, entrambi i genitori continueranno a esercitare su di esso la responsabilità genitoriale in via di- sgiunta in ordine agli atti di ordinaria amministrazione inerenti alla relativa gestione e cura quotidiana, secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascun di loro. Diversamente, in riferimento gli atti di straordinaria amministrazione e co- munque alle decisioni di maggiore importanza per la vita del minore (quali per esempio quelle afferenti alla sua salute, istruzione ed educazione), queste saranno sempre assunte di comune accordo tra i genitori previa interpello dell'altro, in con- formità ai principi di leale collaborazione per il benessere del minore e di recipro-
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cità dei rapporti genitoriali.
5. In ordine all'esercizio del diritto di visita paterno, tenuto conto degli attuali orari di lavoro di ciascun genitore, nonché delle odierne abitudini di vita del minore, della sua giovane età e impegni, il SI continuerà a vederlo e a tenerlo con Per_1
sé in modo continuativo secondo le seguenti modalità. A fine settimana alternati il SI tarà con il bambino e lo farà stare presso la propria abitazione il venerdì Per_1
pomeriggio, dall'uscita da scuola quando è aperta o dalle ore 16:00 se è chiusa, sino alle ore 8:00 del lunedì mattina successivo in cui lo riaccompagnerà direttamente a scuola, quando questa sarà aperta, o a casa dalla madre, quando l'istituto scolastico sarà chiuso. Infra settimanalmente, dal lunedì al giovedì, il padre starà con il figlio due pomeriggi a settimana, da individuarsi liberamente tra le parti di comune ac- cordo di volta in volta. In caso di eventuale disaccordo con la SI.r , il padre Pt_1
starà con il figlio nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 quando la scuola sarà chiusa o dalla relativa uscita del figlio quando sarà aperta, sino all'indomani mattina del giorno seguente, quando riaccompagnerà il minore direttamente a scuola, ove aperta, o a casa della madre, qualora l'istituto scolastico dovesse essere chiuso.
6. Fermo quanto sopra stabilito tra le parti, resta tuttavia inteso tra i ricorrenti che tali generali modalità di visita, comprendenti il pernotto del minore presso la resi- denza paterna, troveranno applicazione in modo progressivo in conformità alla vo- lontà e ai graduali tempi di adattamento del minore a distaccarsi dalla madre per la notte e a rimanere in modo continuativo con il padre anche nelle ore notturne.
Conseguentemente, per i primi tre mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso e/o comunque fino a quando il minore non sarà psicologicamente pronto e in ogni caso non sarà ultimata la sua camera da letto presso l'abitazione paterna, ciascun genitore sarà obbligato e si obbliga sin da ora verso l'altro a rispettare la volontà e i tempi di adattamento del figlio a stare da solo per più giorni consecutivi con un solo genitore. Pertanto, fino a quand non pernotterà stabilmente Per_1
dal padre rimarrà presso detta abitazione paterna negli orari di visita sopra stabiliti pag. 3 di 15 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per stare da solo con il menzionato genitore sino alle ore 21:30 di sera allorché il SI dopo averlo fatto cenare, provvederà a riaccompagnarlo presso l'abita- Per_1
zione materna. Di conseguenza, durante tale temporaneo periodo di adattamento, nei weekend alternati il bambino starà con il padre il venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola quando è aperta o dalle ore 16:00 se è chiusa, sino alle ore 21: 30 dello stesso giorno, nonché dalle ore 9:00 alle ore 21.30 del sabato e della domenica.
Infra settimanalmente, invece, sempre il martedì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola quando è aperta o dalle ore 16:00 se è chiusa, sino alle ore 21.30.
7. In ogni caso, al fine di favorire il pernotto del figlio presso la propria abitazione, il SI si impegna, come da lui espressamente dichiarato, a dotare la propria Per_1
nuova abitazione di un'apposita stanza da letto da adibire alle eSIenze del minore.
8. Fatto salvo il diritto di visita paterno nei termini sopra esplicitati, il figlio trascor- rerà altresì con ciascun genitore il giorno del compleanno di ognuno di loro e così sarà anche per la Festa della Mamma e del Papà. A rotazione, ad anni alternati e con pernotto, trascorrerà inoltre con ciascun genitore i singoli giorni delle festività natalizie, di quelle pasquali e quelli di qualunque altra festività religiosa o laica. Du- rante le vacanze estive entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il figlio quindici giorni anche non consecutivi, con facoltà di portarlo in un luogo di villeggiatura dai medesimi prescelto e da comunicare tempestivamente all'altro.
Nello specifico, date e destinazioni dovranno essere reciprocamente comunicate entro il quindici giugno di ogni anno. Quanto ai compleanni del bambino, i genitori, ove possibile, si impegnano a organizzare insieme i relativi festeggiamenti. In ogni caso entrambi i genitori, quando il figlio trascorrerà del tempo con l'altro, avranno la facoltà di effettuare all'occorrenza una o più telefonate o videochiamate per sen- tirlo e/o vederlo tramite cellulare/skype/whatsapp, stabilendo un orario comune in cui eventualmente contattare l'altro genitore.
9. Nell'ipotesi di sopraggiunta malattia del bambino, il genitore che in quel mo- mento lo avrà con sé si farà carico di informare prontamente l'altro in ordine alle relative condizioni di salute. Qualora la patologia d dovesse protrarsi per Per_1
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più giorni consecutivi, con consequenziale impossibilità per la SI.r o il SI. Pt_1
di stare con il minore secondo le stabilite modalità di visita e di esercizio Per_1
della responsabilità genitoriale di cui sopra, ciascun genitore avrà sempre il diritto di recarsi a fare visita al figlio presso l'abitazione dell'altro, previo orario e giorni da concordare. Nell'ipotesi di disaccordo, dalle ore 18:30 alle ore 20:00, per due po- meriggi settimanali sino a quando non sarà completamente guarito. In Per_1
caso d'impossibilità temporanea o prolungata a occuparsi direttamente e personal- mente del figlio nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore si impegna espres- samente a preferire l'altro nella scelta della persona a cui delegare in propria vece la cura del minore, purché questo sia compatibile con i suoi pregressi impegni e previo tempestivo avviso di almeno ventiquattro ore prima. Nell'ipotesi d'indispo- nibilità, ciascun genitore sarà altresì libero di potersi organizzare tramite l'ausilio di parenti o baby-sitter. In quest'ultimo caso il relativo costo sarà a carico unicamente del genitore che intenderà avvalersene. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il mantenimento di stabili rapporti del minore con i parenti dell'altro.
10. Fermo tutto quanto precede, è sempre consentito ai genitori modificare di co- mune accordo le condizioni inerenti alle modalità di visita e pernotto del figlio, a fronte di eventuali loro sopravvenute eSIenze personali/lavorativi e delle necessità del minore.
11. Per il futuro, tenuto conto delle attuali condizioni reddituali dei ricorrenti, del contributo dato da ciascuno di loro ai bisogni famigliari (anche in termini di lavoro domestico e professionale), del tempo che ogni genitore dedica effettivamente al minore, nonché delle eSIenze e delle abitudini di vita del bambino, il SI. Pt_2
, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, entro il giorno 06 di
[...]
ogni mese, corrisponderà alla SI.r a titolo di contributo paterno Parte_1
per il mantenimento ordinario del figlio la somma di €. 600,00 (dicasi Per_1
seicento/00) mensili, oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge;
rivaluta- zione che sarà dovuta a decorrere dall'anno successivo al deposito della sentenza che deciderà il presente giudizio. Il suddetto importo verrà corrisposto mediante pag. 5 di 15 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI , già noto al SI. Pt_1
almeno sino a quando il minore non avrà raggiunto la maggiore età e non Per_1
sarà divenuto economicamente autosufficiente. A questo proposito i ricorrenti chia- riscono che per loro concorde volontà nel contributo al mantenimento ordinario del figlio, che sarà corrisposto dal SI alla SI.r , sono da intendersi Per_1 Pt_1
ricomprese solamente le eSIenze di vitto e di alloggio del minore. Di contro, tutte le ulteriori spese ordinarie e straordinarie necessarie per far fronte ai bisogni del bambino, per scelta condivisa delle parti, tenuto conto dei loro rispettivi attuali red- diti e dei sacrifici compiuti nell'interesse famigliare, saranno invece poste a esclusivo carico del SI . Quest'ultimo, pertanto, con la sottoscrizione del pre- Parte_2
sente ricorso, si impegna espressamente verso la SI.r a pagare direttamente Pt_1
tutte le altre spese del figli , ordinarie e/o straordinarie, nonché a rimbor- Per_1
sarle per l'intero i costi che la medesima, per una qualunque ragione, dovesse even- tualmente anticipare a beneficio del minore in ordine a dette spese, previa tuttavia esibizione della relativa ricevuta di pagamento e sempre che rientrino nelle specifi- che di cui alla condizione che segue.
12. A questo riguardo, per quanto concerne l'esatta identificazione delle spese or- dinarie e straordinarie, i ricorrenti rimandano a quanto in proposito specificato nel
Protocollo attualmente in uso presso l'intestato Tribunale di Viterbo che entrambi dichiarano di conoscere. Tuttavia, in parziale deroga a quanto ivi previsto in ordine alle relative modalità di pagamento, decidono di ricomprendere tra le spese ordi- narie, al cui esborso sarà ugualmente tenuto in via esclusiva il SI a prescin- Per_1
dere dunque dall'assegno per il mantenimento ordinario che sarà dal medesimo erogato all'ex compagna in favore del figlio, anche quelle in futuro necessarie: per fare fronte mensilmente alle eSIenze ricreative, di svago e culturali del minore quali, per esempio, quelle per eventuali uscite settimanali d con gli amici Per_1
per recarsi a mangiare una pizza, per andare al cinema, al teatro o a una mostra d'arte, a condizione che queste attività/uscite non siano nel massimo superiori al numero di cinque al mese e purché avvengano in presenza della madre del minore pag. 6 di 15 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
o di un altro adulto di riferimento fiduciario di entrambe le parti o, in difetto, si tratti di amici del minore preventivamente conosciuti e approvati da entrambi i di lui genitori;
per acquistare periodicamente, compatibilmente con le di lui eSIenze di crescita e sviluppo, capi di abbigliamento del minore, compresi i cambi stagio- nali, purché preventivamente concordati qualora trattasi di spese rilevanti o comun- que superiori a euro 200,00 mensili;
per comprare durante l'anno apposito mate- riale scolastico necessario o per fargli proseguire le varie attività didatti- Per_1
che/ricreative dal medesimo a oggi seguite e, dunque, già note a entrambi i genitori al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
per pagare i costi dell'abbo- namento dei mezzi pubblici utili al minore per recarsi a scuola o alle varie attività ricreative/sportive dallo stesso praticate, purché si rimanga nel tratto urbano della città presso cu è attualmente residente;
per eventuali ricariche telefoniche Per_1
o abbonamenti a internet. Per quanto invece riguarda le spese straordinarie del minore, fermo che anche queste saranno interamente a carico del padre, i ricorrenti danno atto che non dovranno essere preventivamente concordate tra loro: le spese mediche e le terapie farmacologiche correlate alle cure di cui il minore già necessita per i noti disturbi fisici di cui è attualmente affetto, nonché per i relativi controlli periodici;
le ulteriori spese mediche coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e quelle improcrastinabili giustificate da ragioni di urgenza;
le spese inerenti all'attività musicale, artistica e teatrale al momento già seguita d , nonché quelle per Per_1
fargli in futuro compiere un'eventuale ulteriore attività sportiva a suo libero piaci- mento, comprensiva del relativo materiale/attrezzatura occorrente;
le spese per l'ac- quisto di libri di testo e di materiale scolastico d'inizio anno;
le eventuali spese per il pagamento di tasse universitarie, purché si tratti di università pubbliche. Al con- trario, per poter essere pagate per l'intero dal SI e dunque essere semmai Per_1
rimborsate alla SI.r là dove da questa semmai anticipate, dovranno sempre Pt_1
essere preventivamente concordate tra i genitori del minore le spese straordinarie inerenti a ulteriori costi medici diversi da quelli sopra indicati e/o non coperti dal pag. 7 di 15 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Servizio Sanitario Nazionale. Per esempio, per le spese afferenti a eventuali appa- recchi per i denti o per l'acquisto di lenti a contatto o per gli occhiali da vista.
Lo stesso dicasi per il pagamento della retta di possibili scuole private del minore;
per fargli ricevere eventuali ripetizioni;
per fargli compiere viaggi di studio all'estero; per locargli un'eventuale abitazione fuori sede in vista di future eSIenze di studio e per il relativo trasporto fuori sede;
per consentirgli di acquistare un PC o altri stru- menti di studio;
per farlo partecipare a eventuali feste, gite scolastiche di un giorno o superiori a più giorni consecutivi purché in questo caso la di lui partecipazione sia stata preventivamente concordata da entrambi i genitori;
nonché per quanto al- tro non espressamente ivi previsto in via esemplificativa a detto titolo.
13. Quanto all'assegno unico erogato mensilmente dal in favore del figlio CP_1
minore dei ricorrenti e astrattamente spettante a entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le parti concordano che l'assegno, già attualmente interamente percepito dalla SI.r , continuerà anche per l'avvenire a essere percepito per Pt_1
l'intero esclusivamente dalla medesima. Per l'effetto, anche rispetto agli anni futuri a quello in corso, il SI si obbliga a comunicare al tale sua volontà al Per_1 CP_1
momento della sottoscrizione del presente ricorso, prestando sin da ora il proprio consenso in tal senso in vista della sentenza che deciderà sul procedimento d'affi- damento di suo figlio , obbligandosi a compiere tutti i necessari adempi- Per_1
menti/formalità burocratiche.
14. Per quanto concerne il compendio immobiliare complessivamente adibito a ex casa familiare, costituito da più immobili tra loro confinanti/comunicanti e acqui- stati dai ricorrenti tra il 2013 e il 2019, con annesse aree coperte di pertinenza al piano terra, primo e al secondo piano (ossia, magazzino e mansarda), sito in Tusca- nia (VT) in Via Pozzo Bianco n. 11-13, come meglio descritti nelle premesse del presente ricorso, ivi da intendersi integralmente riprodotte e trascritte, a decorrere dalla relativa sottoscrizione tale compendio verrà assegnato e per il futuro utilizzato in via esclusiva dalla SI.ra , che conseguentemente ne disporrà unitamente Pt_1
al figlio minor per far fronte alle loro eSIenze abitative. Persona_1
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15. In riferimento a tutti i beni mobili e agli arredi che a oggi sono presenti nell'ex abitazione familiare e nelle relative pertinenze, i ricorrenti stabiliscono che questi continueranno per l'avvenire a rimanere in uso esclusivo della SI.ra e del Pt_1
figlio, avendo il SI ià provveduto a trasferire aliunde i suoi effetti personali, Per_1
fermo che è sua intenzione che il piccol continui per il futuro a benefi- Per_1
ciare di questi suppellettili e complementi di arredo, acquisendone automatica- mente nei limiti della sua quota parte la relativa titolarità una volta che sarà divenuto maggiorenne.
16. In ogni caso, sino a quando la madre rimarrà a vivere presso gli immobili che compongono l'ex casa familiare non avrà raggiunto l'indipendenza eco- Per_1
nomica, tutte le spese di ordinaria manutenzione e quelle relative alle utenze dell'abitazione, quali a titolo esemplificativo quelle inerenti alla luce, all'acqua, al gas e al riscaldamento, saranno sopportate per l'intero unicamente dalla SI.ra
[...]
. Per quanto invece concerne le spese afferenti alla relativa tassazione fiscale Pt_3
quali, per esempio, quelle relative al pagamento delle imposte IMU o della TARI,
i ricorrenti stabiliscono che queste continueranno a essere tra loro divise nella mi- sura del 50% ciascuno sino a quando non avverranno concretamente i trasferimenti immobiliari di seguito indicati. Una volta perfezionatesi tali trasferimenti in favore della SI.r e del figli , questi costi saranno automaticamente a ca- Pt_1 Per_1
rico della ricorrente per l'intero. In ordine invece a tutte le ulteriori spese afferenti alla manutenzione straordinaria di detto compendio immobiliare quali, a titolo esemplificativo, quelle eventuali per il rifacimento del tetto o per riparare gli im- pianti, continueranno per l'avvenire a essere sopportate dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno sino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza eco- Per_1
nomica. Conseguentemente, sino a quando il figlio delle parti non avrà conseguito una propria autonomia patrimoniale, entrambi i genitori saranno obbligati a far fronte alle spese ordinarie e straordinarie dell'ex casa familiare nei termini che pre- cedono. Di contro, nel momento in cu diverrà economicamente indipen- Per_1
dente questi costi saranno sopportati automaticamente e unicamente dalla SI.ra pag. 9 di 15 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Ficulle; ferma la di lei facoltà di richiedere al figlio un eventuale contributo per fare fronte a tali spese qualora quest'ultimo dovesse continuare a vivere con lei.
17. Il SI. (codice fiscale ), al fine di defi- Parte_2 C.F._2
nire una volta per tutte e in un'unica soluzione tutti i rapporti patrimoniali ed eco- nomici ancora pendenti a qualunque titolo con l'ex compagna in ragione della loro stabile pregressa convivenza more uxorio e quale riconoscimento dei molteplici sa- crifici effettuati dalla SI.r per il superiore benessere famigliare, in adempi- Pt_1
mento degli accordi di affidamento del figlio minore, nei tempi ivi esattamente pre- cisati e senza nel mentre percepire in cambio alcun corrispettivo monetario, tramite apposito rogito notarile si impegna a compiere quanto segue. Previa autorizzazione del competente Giudice Tutelare ed eventuale nomina di un curatore speciale (qua- lora dovesse essere reputato necessario nell'interesse del minore), si obbliga espres- samente a costituire/trasferire in favore del figlio (codice fiscale Persona_1
), senza pagamento/versamento di denaro, la sua quota C.F._3
parte del 50% del diritto di nuda proprietà, nonché in favore della SI.ra Pt_1
(codice fiscale ) la propria quota parte del 50%
[...] C.F._1
del proprio diritto di usufrutto dal medesimo vantato sugli immobili complessiva- mente adibiti a ex casa famigliare. Precisamente: l'unità immobiliare a uso abita- zione, con relativo magazzino di pertinenza, sita in Tuscania (VT) in Via del Pozzo
Bianco n.11, piano primo, composta da tre vani, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 38, alle particelle: 295 sub 4, la porzione immobiliare sita in Tuscania (VT) in Via Pozzo n.11, piano primo, categoria A4, classe 1, vani 3,
R.C.E. 139,44, adibita ad appartamento;
298 sub 4, la porzione immobiliare sita in
Tuscania (VT) in Via Pozzo Bianco n. 13, piano terra, categoria C2, classe 5, con- sistenza mq. 12, R.C.E. 21,07, adibita a magazzino. Immobili acquistati dai ricor- renti in quota indivisa al 50% ciascuno in data 30.05.20213, giusto atto di compra- vendita a rogito del Notaio del Distretto Notarile riunito di Persona_2
Viterbo e Rieti, Rep. n. 19303, Racc. n. 8838; l'ulteriore unità immobiliare sita sempre in Tuscania (VT) in Via Pozzo Bianco n. 11, censita nel Catasto Fabbricati
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del predetto Comune al foglio 38, con le particelle 295, subalterno 11; 297, subal- terno 2; 298 subalterno 6, tra loro graffate, categoria A/3, classe 3, consistenza 3 vani, superficie catastale 76 mq. ???? in totale, escluse le aree scoperte di 76 mq., piani 1-2, rendita catastale proposta euro 325, 37; meglio identificata nella planime- tria catastale depositata presso la competente Agenzia del territorio in data
11.12.2019, prot. n. VT0064133, salve ulteriori modifiche e integrazioni. Immobile acquistato dai ricorrenti nella misura indivisa al 50% ciascuno mediante atto di com- pravendita del 23.12.2019 a rogito del Notaio Avv del Distretto Controparte_2
Notarile riunito di Viterbo e Rieti, Rep. n. 7294, Racc. n. 4353. Il tutto affinché all'esito del compimento di detti trasferimenti la SI.ra e il figlio Parte_1
diventino rispettivamente usufruttuaria e nudo proprietario dell'in- Persona_1
dicato compendio immobiliare, complessivamente adibito a casa famigliare, nei li- miti della quota parte del diritto di proprietà a oggi vantato dal SI;
Parte_2
18. In adempimento dell'accordo d'affidamento del figlio minore e contestual- mente ai trasferimenti immobiliari di cui sopra, la SI.ra (codice Parte_1
fiscal ), al fine sempre di definire una volta per tutte e in C.F._1
un'unica soluzione tutti i rapporti patrimoniali ed economici a qualunque titolo an- cora esistenti con l'ex compagno in ragione della loro pregressa convivenza more uxorio e a riconoscimento dei plurimi sacrifici effettuati dal medesimo per il supe- riore benessere famigliare, tramite apposito rogito notarile e senza percepire in cambio alcuna corrispettivo monetario, si impegna a sua volta verso il SI. Pt_2
(codice fiscal ) a compiere quanto segue. Previa
[...] C.F._2
autorizzazione del competente Giudice Tutelare ed eventuale nomina di un cura- tore speciale (qualora dovesse ritenersi necessario nel superiore interesse del mi- nore), si obbliga a costituire/trasferire, senza pagamento/versamento di denaro, al figli (C.F ), per la relativa quota parte in- Persona_1 C.F._3
divisa, il 50% del diritto di nuda proprietà dalla stessa vantato sui predetti immobili, catastalmente identificati al precedente punto 17 delle condizioni che precedono e ivi da intendersi integralmente trascritti, riservandosi per sé medesima il relativo pag. 11 di 15 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
diritto di usufrutto. Per l'effetto si impegna a compiere detti trasferimenti sui se- guenti immobili: l'unità immobiliare a uso abitazione, con relativo magazzino di pertinenza, sita in Tuscania (VT) in Via del Pozzo Bianco n.11, piano primo, com- posta da tre vani, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 38, alle particelle: 295 sub 4, la porzione immobiliare sita in Tuscania (VT) in Via Pozzo
n.11, piano primo, categoria A4, classe 1, vani 3, R.C.E. 139,44, adibita ad appar- tamento;
298 sub 4, la porzione immobiliare sita in Tuscania (VT) in Via Pozzo
Bianco n. 13, piano terra, categoria C2, classe 5, consistenza mq. 12, R.C.E. 21,07, adibita a magazzino. Immobili acquistati dai ricorrenti in quota indivisa al 50% cia- scuno in data 30.05.20213, giusto atto di compravendita a rogito del Notai
[...]
del Distretto Notarile riunito di Viterbo e Rieti, Rep. n. 19303, Racc. Persona_2
n. 8838; l'ulteriore unità immobiliare sita sempre in Tuscania (VT) in Via Pozzo
Bianco n. 11, censita nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, con le particelle 295, subalterno 11; 297, subalterno 2; 298 subalterno 6, tra loro graf- fate, categoria A/3, classe 3, consistenza 3 vani, superficie catastale 76 mq. ????in totale, escluse le aree scoperte di 76 mq., piani 1-2, rendita catastale proposta euro
325, 37; meglio identificata nella planimetria catastale depositata presso la compe- tente Agenzia del territorio in data 11.12.2019, prot. n. VT0064133, salve ulteriori modifiche e integrazioni. Immobile acquistato dai ricorrenti nella misura indivisa al
50% ciascuno mediante atto di compravendita del 23.12.2019 a rogito del Notaio
Avv. del Distretto Notarile riunito di Viterbo e Rieti, Rep. n. Controparte_2
7294, Racc. n. 4353. Il tutto affinché all'esito del compimento di detti trasferimenti il figlio diventi nudo proprietario dell'indicato compendio immo- Persona_1
biliare, adibito complessivamente a casa coniugale, nei limiti della quota parte del diritto di proprietà a oggi vantato dalla SI.r e fatto salvo il di lei Parte_1
diritto di usufrutto;
19. Ferme le obbligazioni inerenti a detti trasferimenti immobiliari, i ricorrenti danno atto che trattasi di cessioni aventi per oggetto beni a loro pervenuti tramite gli atti notarili indicati nelle premesse del ricorso di affidamento del loro figlio pag. 12 di 15 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
minore e in ordine alla cui esatta identificazione catastale si riservano, facendo sin da ora salve eventuali variazioni che i relativi dati potrebbero avere subito nel tempo rispetto all'epoca dell'originario acquisto o che potrebbero subire in futuro per eventuali variazioni catastali.
20. I ricorrenti concordano che tutte le spese notarili necessarie a compiere i tra- sferimenti immobiliari di cui sopra, comprese per esempio quelle per l'attestato di prestazione energetica (APE), per le visure, per gli aggiornamenti catastali, saranno sopportate da ognuno di loro nella misura del 50% ciascuno.
21. Le parti processuali stabiliscono altresì che gli indicati trasferimenti immobiliari dovranno essere eseguiti entro e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che deciderà in ordine all'affidamento del loro figlio minore e dovranno avvenire presso un Notaio scelto di comune accordo con spese a carico su ciascuna di loro nella misura del 50%. È in ogni caso fatta salva la possibilità per i ricorrenti di prorogare, tramite apposito accordo scritto, tale termine per sopravvenuta loro diversa volontà o per eventuali future eSIenze del Notaio rogante o per domandare in riferimento ai trasferimenti in favore del figlio minor le preventive au- Per_1
torizzazioni al competente Giudice tutelare.
22. A questo proposito i ricorrenti stabiliscono che divideranno al 50% ciascuno i costi per ottenere le necessarie preventive autorizzazioni del Giudice Tutelare;
au- torizzazioni che, salvo diverso successivo accordo scritto, gli stessi si obbligano re- ciprocamente a richiedere entro i tre mesi successivi al deposito della sentenza che deciderà sull'affidamento del loro figlio minore.
23. In vista del futuro concordato perfezionamento degli indicati trasferimenti im- mobiliari tramite apposito rogito notarile, i ricorrenti si dichiarano entrambi inte- gralmente soddisfatti rispetto a qualunque ulteriore eventuale somma agli stessi re- ciprocamente spettante a qualsivoglia titolo o ragione a fronte dei pregressi rapporti economici tra i medesimi intercorsi durante la precedente convivenza more uxorio rispetto ai vari interessi professionali/famigliari. A questo proposito danno espres- samente atto che a decorrere dalla sottoscrizione del citato rogito notarile, ciascuno pag. 13 di 15 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
di loro non avrà più a detti titoli ulteriori e/o diverse istanze d'avanzare nei confronti dell'altro per nessuna ragione, rinunciando definitivamente a qualunque possibile futura azione volta a rivendicare ipotetici diritti in ordine a detti immobili e fermo restando il rispetto delle condizioni ivi stabilite per il mantenimento, il colloca- mento e l'affidamento del loro figlio minore.
24. In ogni caso i ricorrenti confermano e danno atto che tutti i trasferimenti im- mobiliari di cui sopra, sono condizione essenziale, funzionale e irrinunciabile per il raggiungimento dell'accordo di affidamento, collocamento e mantenimento del loro figlio minore e per la risoluzione della crisi famigliare. A questo fine le parti dichiarano di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art. 19 l. 74/87 e s.m.i.
25. Fermo quanto precede, anche prima del concretizzarsi dei rammentati trasferi- menti immobiliari, il SI acconsente espressamente sin da ora a che Parte_2
la SI.r utilizzi liberamente tutti gli immobili che compongono l'ex Parte_1
casa familiare e le relative pertinenze. In particolare, per quanto concerne il locale adibito a magazzino, lo stesso non si oppone a che l'ex compagna lo impieghi quale punto di appoggio per l'esercizio del di lei lavoro professionale, con facoltà per la medesima di locarlo a terzi e di goderne in via esclusiva dei relativi frutti. Il tutto senza che questo possa in futuro incidere sul quantum debeatur dell'assegno di mantenimento che il SI. si è obbligato a versarle quale contributo paterno Per_1
al mantenimento ordinario del loro figlio minore. Conseguentemente, in caso di eventuale locazione a terzi del magazzino da parte della SI.r , il SI Pt_1 Per_1
è concorde a che le somme che ne deriveranno non potranno in alcun caso giusti- ficare un'eventuale di lui richiesta di riduzione dell'importo del menzionato asse- gno di mantenimento, avendone i ricorrenti già tenuto conto nella determinazione del relativo quantum.
26. Le parti prestano il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in riferimento al loro figlio minore, autorizzando l'inse- rimento dei relativi dati nei rispettivi documenti. Al riguardo dichiarano che non vi sono opposizioni, contestazioni o inibitorie di sorta.
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27. I ricorrenti danno atto che le spese inerenti al presente procedimento saranno sopportate nella misura del 50% ciascuno”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 6 maggio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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