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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4497/2024 R.G.; tra
Avv. Anton Giulio, procuratore “ex se” - appellante; Pt_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dimito- appellato; Parte_2
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 435/2024 del Giudice di Pace di
Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 4 novembre 2025) il giudizio è stato definito ex artt. 350 terzo comma, 350-bis, 281-sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
L'Avv. ha proposto appello avverso la sentenza n.435/2024 con cui il Giudice Pt_1
di Pace di Taranto ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del Parte_2
per i danni al suo veicolo Mercedes Classe A tg ER568JF, provocati,
[...]
durante una manovra di retromarcia tra le vie San Leonardo e Vico II Colafati, da un
“tronco di palo” della segnaletica stradale posto dietro l'angolo di un fabbricato e non visibile.
L'appellante, indicando specificamente le parti motivazionali censurate, ha dedotto i seguenti motivi:
1 -il Giudice di Pace, condividendo la tesi del sul difetto di legittimazione Pt_2
passiva, ha erroneamente traslato su altro soggetto ed in particolare sul proprietario dell'immobile che avrebbe installato il paletto a protezione del fabbricato la responsabilità per i danni al veicolo, così violando il disposto dell'art.2051 c.c. e la previsione normativa di obblighi di custodia e di controllo in capo al soggetto pubblico;
-il Giudice di Pace, disattendendo le pronunce della Suprema Corte in punto di presunzione di responsabilità posta dall'art.2051 c.c. ed in mancanza di prova sul caso fortuito, ha negato l'invocata tutela risarcitoria ritenendo che il non Pt_2
fosse legittimato passivamente;
-il Giudice, in violazione degli articoli 115-116 cpc, non ha valutato con correttezza e prudenza il fatto e le prove spingendosi a negare rilevanza alla deposizione testimoniale (definita compiacente) e non soffermando la necessaria attenzione sulla prova del fatto storico e del nesso di causalità;
-il paletto in questione, celato dall'angolo della costruzione che impediva la visibilità, in una sede viaria molto stretta, costituiva una insidia e richiedeva un maggior controllo pubblico per la sicurezza stradale.
Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con pronuncia di condanna nei confronti del ex art.2051 c.c. oppure ex art.2043 c.c. al Parte_2
risarcimento dei danni materiali da liquidare nella somma di €1.210,00 oltre accessori, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Il ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art.113 secondo Parte_2
comma cpc trattandosi di decisione secondo equità.
Ha anche contestato la fondatezza del gravame deducendo che:
-l'attore, oltre a non provare il fatto, il nesso di causalità, l'elemento soggettivo, ha omesso di considerare che il paletto era stato collocato da un privato a protezione dello spigolo del suo fabbricato;
-contrariamente all'assunto attoreo non si trattava di un tronco di palo per la segnaletica stradale, come accertato dal competente Ufficio comunale;
2 -l'attore, già prima del giudizio, era al corrente di tale circostanza ed ha proposto la domanda contro il avendo avuto difficoltà alla individuazione del Pt_2
proprietario dell'immobile; Co
sin dalla comparsa costitutiva del giudizio di primo grado, ha eccepito il Pt_2
difetto di legittimazione passiva;
-i motivi d'appello, costruiti sulla ritenuta operatività del disposto dell'art.2051 c.c., sono infondati perché è del tutto mancata la prova sul danno arrecato da un bene soggetto alla custodia dell'Ente, così come è mancata la prova sul fatto e sul nesso di causalità;
-sul piano del fatto, l'attore ha ammesso di aver dapprima sbagliato la svolta a sinistra e di aver poi intrapreso una pericolosa manovra di retromarcia alla distanza di appena
20 cm dal fabbricato e ciò, nel caso di accoglimento della domanda, è sufficiente per attribuire al conducente ex art.1227 c.c. la colpa prevalente del fatto, in misura non inferiore all'80%.
*** *** ***
L'eccezione di inammissibilità del gravame deve superarsi poiché, operando non il criterio del “decisum” ma quello del “disputandum”, non può agganciarsi il valore della domanda alla previsione del secondo comma del'art.113 cpc in quanto l'attore in primo grado, a conclusione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, ha indicato il quantum risarcitorio in € 1.210,00 oltre accessori.
L'appello non è fondato.
Come noto, in materia di responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia,
l'art. 2051 cod. civ. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Dalla custodia “di una res” deriva il potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo intrinseca o determinatasi nella cosa, di escludere i terzi dall'ingerenza nella cosa.
3 La responsabilità prevista dall'art.2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e può essere superata dalla c.d. prova liberatoria che deve essere fornita dalla parte investita della sfera di custodia;
il danneggiato ha l'onere di provare il fatto ed il nesso causale tra l'evento ed il danno, mentre, spetta al custode l'onere di dimostrare che il fatto si è verificato per cause estranee alla sfera di custodia e controllo, ossia per profili imprevedibili ed eccezionali dotati di autonomo impulso eziologico.
Con argomentazioni rigorose, la Suprema Corte ha (Cass., sez. III civ. Ordinanza n.
37059 del 19.12.2022) chiarito che: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima” (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto –
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art.
2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse
o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art.
2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del
4 danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno)”.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 12/04/2013, n. 8935), ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa
(Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n.
14798); pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura ed alla posizione dell'area teatro del sinistro.
Inoltre, il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto che l'evento sia scaturito dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056
c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto
5 evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Nella fattispecie, esaminando congiuntamente i motivi d'appello e le eccezioni del convenuto-appellato, devono valutarsi i seguenti profili:
1) l'asserito danno è stato collegato dall'attore all'impatto del suo veicolo, durante la manovra di retromarcia, con un “palo” posizionato a protezione dell'angolo esterno di un immobile privato (quest'ultima circostanza è divenuta processualmente non contestata;
infatti, l'attore-appellante ha dismesso la linea difensiva sul “tronco di palo per la segnaletica stradale”);
2) volendo superare la decisione del primo Giudice sulla carenza di legittimazione passiva del investita di specifica impugnazione, ritenendo che la sfera Pt_2
di custodia pubblica debba estendersi alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla cosa rientrante nell'ambito di custodia e controllo, diventa inevitabile valutare sia la mancanza di adeguato ed esaustivo riscontro probatorio sul fatto costitutivo della domanda e sul nesso di causalità, risultando insufficiente la sola dichiarazione testimoniale di Testimone_1
coniuge dell'attore, sia il fatto che il conducente del veicolo, per sua stessa ammissione, si è avventurato in una manovra (in un vicolo molto stretto, come raffigurato nella documentazione fotografica) che richiedeva la massima prudenza e la cui dinamica è già di per sé espressione di esclusiva colpa del conducente posto che la retromarcia in quelle condizioni di tempo e di spazio, anche in mancanza di quel paletto, comunque aderente al fabbricato, avrebbe potuto determinare, in assenza di indicazioni esterne (come avvenuto nel caso in esame), secondo la comune esperienza, la strisciata lungo il muro.
Ciò posto, va esclusa l'invocata tutela risarcitoria.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza (art.91 cpc).
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.4497-2024 fra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n. 435/2024 del Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in € 600,00 oltre accessori come per legge;
-sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso il 4 novembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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