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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
RI NI a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 3525 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Lorenzo Parte_1
Mazzeo, giusta delega in atti – ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Fabio Caiaffa – CONVENUTA
e – CONVENUTI CONTUMACI Controparte_2 Controparte_3
ET : LESIONI PERSONALI
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
nonché i Sigg.ri e , per
[...] Controparte_2 Controparte_3
ivi sentirli condannare, anche in virtù di quanto sancito dagli artt. 2043 e
2054 c.c. e 144 Codice delle Assicurazioni, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito del sinistro avvenuto in data 05.04.2016, alle ore 14,15 circa, a Riano (Roma).
Rilevava parte attrice che, nelle predette circostanze di tempo, la Sig.ra si trovava a piedi sulla SS3 Via IN a Riano (RM), Parte_1
all'altezza dell'intersezione con la SP 16a (Via Rianese), e mentre attraversava la strada a velocità molto moderata in prossimità delle strisce pedonali, con impianto semaforico segnalante luce verde per i pedoni, veniva investita dalla vettura Audi Q5 targata EK 046 GF di proprietà della Sig.ra e condotta dal Sig. (assicurata per la Controparte_2 Controparte_3
RCA con la a mezzo polizza n. Controparte_1
0000064147860), che la urtava violentemente provocandone una rovinosa caduta a terra.
Evidenziava che l'investimento pedonale doveva ascriversi a mera colpa e responsabilità esclusiva del conducente della vettura Audi Q5 che, nonostante l'ampia visuale libera, non si avvedeva della presenza del pedone
Sig.ra , che attraversava a velocità molto moderata la Parte_1
strada in prossimità delle strisce pedonali, all'intersezione semaforica segnalante luce verde per i pedoni.
Tanto premesso, nel precisare di avere riscosso l'insufficiente importo di
€uro 23.550,00 a titolo risarcitorio, senza nulla ricevere a titolo di spese legali, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la sola
, che opporsi alla domanda deducendone Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, mentre i responsabili civili
[...]
e rimanevano contumaci. CP_2 Controparte_3
Pertanto, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ed esaurita la prova orale articolata dalle parti, la causa, previo espletamento di CTU, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Dalla documentazione agli atti risulta confermato che in data 05.04.2016, alle ore 14,15 circa, a Riano (Roma), la Sig.ra si trovava Parte_1
a piedi sulla SS3 Via IN a Riano (RM), all'altezza dell'intersezione con la SP 16a (Via Rianese), e mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali, veniva investita dalla vettura Audi Q5 targata EK 046
GF di proprietà della Sig.ra e condotta dal Sig. Controparte_2 CP_3
.
[...]
Dalla dichiarazione resa dal conducente del veicolo (all. 15 memoria istruttoria di parte convenuta) si evince: “il giorno 05.04.2016 verso le ore
15.30 ero al volante del Q5 targato EQ046GF di proprietà della mia compagna percorrevo Via Rianese e giunto in prossimità dell'incrocio semaforizzato, mi arrestavo perché il semaforo era di luce rossa, alla proizione della luce verde svoltavo a sinistra per immettermi in via IN quando all'improvviso ed inaspettatamente entravo in contatto con un pedone che ho saputo solo dopo chiamarsi , l'urto tra Parte_1
l'auto e la sig.ra avveniva a velocità ridotta, con ancora la prima Pt_1
marcia inserita ed il mio tentativo di frenare quasi istintivo”.
Valutazioni identiche risultano affidate alla missiva 04.07.2016 inviata dal legale della responsabile civile che nel ricostruire la Controparte_2
dinamica dell'urto, precisava che il Sig. alla proiezione della luce CP_3
verde ripartiva dall'incrocio svoltando a sinistra per immettersi su via
IN quando improvvisamente ed inaspettatamente entrava in contatto con un pedone di cui solo dopo conobbe il nome come . Parte_1
La difesa della Compagni assicurativa ha rimarcato il fatto che la sig.ra avrebbe attraversato la strada in un tratto privo di strisce Parte_1
pedonali; tuttavia non vi è alcun riscontro della circostanza, e al riguardo, merita di essere valorizzata la circostanza secondo cui la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al Sig. consente al Giudice di CP_3
ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, i cui capitoli di prova descrivono una circostanza diversa, vale a dire l'attraversamento della strada a circa 5 metri dalle strisce pedonali, in prossimità del tratto pedonale che conduce alla Stazione di Riano. Peraltro, la Sig.ra è comparsa all'udienza fissata per l'interpello Pt_1
negando che la distanza fosse di 15 metri come indicato al cap. 3 della memoria istruttoria di parte convenuta.
In un siffatto contesto, dovendosi ritenere che l'attraversamento sia avvenuto almeno in prossimità delle strisce pedonale, deve necessariamente essere valutato il costante orientamento della S.C. secondo cui “il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle loro vicinanze (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Tes_1
C/ vicinanze , Rv. 277703)” (Cass. Pen. Sent.
[...] Persona_1
n. 30808/2024; v. anche Cass. Pen., sent. n. 47204/2019).
Tale cautela risulta essere stata inosservata da parte del conducente del veicolo Q5 il quale ha confessoriamente riconosciuto di essere improvvisamente ed inaspettatamente entrato in contatto con un pedone, laddove la presenza di un pedone in prossimità delle strisce pedonali, in un tratto che conduce di alla stazione ferroviaria, non può ritenersi né improvvisa né inaspettata.
Peraltro, l'affermato riconoscimento di non essere riuscito ad evitare che il veicolo entrasse in contatto con il pedone, induce a ritenere la velocità dello stesso non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, non senza osservarsi che l'urto risulta essere avvenuto alle ore
14,15 circa, quindi in pieno giorno, ed in un tratto di strada in grado di garantire ampia visibilità come è dato desumere dai riscontri fotografici in atti.
Giova sul punto evidenziare il chiaro tenore degli artt. 141 e 191 CdS secondo cui: “
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico
e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino
a scansarsi o diano segni di incertezza …”, “… i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità” (art. 191 CdS).
L'imprudente manovra posta in essere dal , esclude pertanto che CP_3
possa essere ravvisato un concorso di colpa da parte della Sig.ra con Pt_1
conseguente esclusiva responsabilità del conducente del veicolo.
Difatti, quand'anche si dovesse accedere ad un giudizio di repentino attraversamento delle strisce da parte del pedone, comunque la circostanza non esonererebbe da responsabilità il conducente, dovendosi comunque valutare l'anomala condotta del pedone ragionevolmente prevedibile nelle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si è verificato (Cass.
3964.2014).
Per ciò che concerne, invece, la quantificazione dei danni, va detto che il
CTU designato, nell'evidenziare lo stretto rapporto causale tra il sinistro e le lesioni subite, ha riferito di comela perizianda, ebbe a patire, nell'incidente cui è processo, lesività a carico dell'apparato osteoarticolare e della sfera psichica. Ciò ha comportato, nonostante le cure praticate, postumi permanenti algodisfunzionali a carico delle strutture anatomiche interessate dal trauma stesso. Non vi è dubbio che le lesioni in diagnosi debbono essere considerate direttamente ed esclusivamente dipendenti dall'evento traumatico e ad esso legate da stretto rapporto di causa effetto. Circa poi la loro specifica incidenza valutativa, esse hanno comportato una incapacità temporanea assoluta di giorni 60 (sessanta), una incapacità temporanea parziale al 75% di giorni 70 (settanta), una incapacità temporanea parziale al 50% di giorni 40 (quaranta) ed una invalidità permanente intesa come esclusivo danno biologico nella misura del 32% (TRENTADUE PER
CENTO) della totale invalidità.
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del consulente che appaiono congruamente motivate e prive di errori e/o vizi logici.
In applicazione pertanto delle tabelle del Tribunale di Milano, risultano dovuti in favore della sig.ra , i seguenti importi: Parte_1
Danno biologico (33% - 55 anni) € 122.560,00
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 48%) € 58.829,00
Per I.T.A. 60 gg., I.T.P. 70 gg. al 75% e I.T.P. 40 gg. al 50% € 15.237,50
Danno morale (15% del danno biologico) € 18.384,00
Importo Euro 215.010,00, cui vanno sottratti Euro 23.550 già versati.
Per un totale residuo pari a Euro 191.460,00.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di Euro 191.460,00 oltre interessi legali maturati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di , Controparte_3
quale conducente del veicolo Audi Q5 targato EK046GF nella causazione del sinistro occorso in data 05.04.2016;
2) Condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in misura pari a Euro 191.460,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro;
3) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 16.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Tivoli, 15/12/2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
RI NI a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 3525 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Lorenzo Parte_1
Mazzeo, giusta delega in atti – ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Fabio Caiaffa – CONVENUTA
e – CONVENUTI CONTUMACI Controparte_2 Controparte_3
ET : LESIONI PERSONALI
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
nonché i Sigg.ri e , per
[...] Controparte_2 Controparte_3
ivi sentirli condannare, anche in virtù di quanto sancito dagli artt. 2043 e
2054 c.c. e 144 Codice delle Assicurazioni, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito del sinistro avvenuto in data 05.04.2016, alle ore 14,15 circa, a Riano (Roma).
Rilevava parte attrice che, nelle predette circostanze di tempo, la Sig.ra si trovava a piedi sulla SS3 Via IN a Riano (RM), Parte_1
all'altezza dell'intersezione con la SP 16a (Via Rianese), e mentre attraversava la strada a velocità molto moderata in prossimità delle strisce pedonali, con impianto semaforico segnalante luce verde per i pedoni, veniva investita dalla vettura Audi Q5 targata EK 046 GF di proprietà della Sig.ra e condotta dal Sig. (assicurata per la Controparte_2 Controparte_3
RCA con la a mezzo polizza n. Controparte_1
0000064147860), che la urtava violentemente provocandone una rovinosa caduta a terra.
Evidenziava che l'investimento pedonale doveva ascriversi a mera colpa e responsabilità esclusiva del conducente della vettura Audi Q5 che, nonostante l'ampia visuale libera, non si avvedeva della presenza del pedone
Sig.ra , che attraversava a velocità molto moderata la Parte_1
strada in prossimità delle strisce pedonali, all'intersezione semaforica segnalante luce verde per i pedoni.
Tanto premesso, nel precisare di avere riscosso l'insufficiente importo di
€uro 23.550,00 a titolo risarcitorio, senza nulla ricevere a titolo di spese legali, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la sola
, che opporsi alla domanda deducendone Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, mentre i responsabili civili
[...]
e rimanevano contumaci. CP_2 Controparte_3
Pertanto, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ed esaurita la prova orale articolata dalle parti, la causa, previo espletamento di CTU, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Dalla documentazione agli atti risulta confermato che in data 05.04.2016, alle ore 14,15 circa, a Riano (Roma), la Sig.ra si trovava Parte_1
a piedi sulla SS3 Via IN a Riano (RM), all'altezza dell'intersezione con la SP 16a (Via Rianese), e mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali, veniva investita dalla vettura Audi Q5 targata EK 046
GF di proprietà della Sig.ra e condotta dal Sig. Controparte_2 CP_3
.
[...]
Dalla dichiarazione resa dal conducente del veicolo (all. 15 memoria istruttoria di parte convenuta) si evince: “il giorno 05.04.2016 verso le ore
15.30 ero al volante del Q5 targato EQ046GF di proprietà della mia compagna percorrevo Via Rianese e giunto in prossimità dell'incrocio semaforizzato, mi arrestavo perché il semaforo era di luce rossa, alla proizione della luce verde svoltavo a sinistra per immettermi in via IN quando all'improvviso ed inaspettatamente entravo in contatto con un pedone che ho saputo solo dopo chiamarsi , l'urto tra Parte_1
l'auto e la sig.ra avveniva a velocità ridotta, con ancora la prima Pt_1
marcia inserita ed il mio tentativo di frenare quasi istintivo”.
Valutazioni identiche risultano affidate alla missiva 04.07.2016 inviata dal legale della responsabile civile che nel ricostruire la Controparte_2
dinamica dell'urto, precisava che il Sig. alla proiezione della luce CP_3
verde ripartiva dall'incrocio svoltando a sinistra per immettersi su via
IN quando improvvisamente ed inaspettatamente entrava in contatto con un pedone di cui solo dopo conobbe il nome come . Parte_1
La difesa della Compagni assicurativa ha rimarcato il fatto che la sig.ra avrebbe attraversato la strada in un tratto privo di strisce Parte_1
pedonali; tuttavia non vi è alcun riscontro della circostanza, e al riguardo, merita di essere valorizzata la circostanza secondo cui la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al Sig. consente al Giudice di CP_3
ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, i cui capitoli di prova descrivono una circostanza diversa, vale a dire l'attraversamento della strada a circa 5 metri dalle strisce pedonali, in prossimità del tratto pedonale che conduce alla Stazione di Riano. Peraltro, la Sig.ra è comparsa all'udienza fissata per l'interpello Pt_1
negando che la distanza fosse di 15 metri come indicato al cap. 3 della memoria istruttoria di parte convenuta.
In un siffatto contesto, dovendosi ritenere che l'attraversamento sia avvenuto almeno in prossimità delle strisce pedonale, deve necessariamente essere valutato il costante orientamento della S.C. secondo cui “il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle loro vicinanze (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Tes_1
C/ vicinanze , Rv. 277703)” (Cass. Pen. Sent.
[...] Persona_1
n. 30808/2024; v. anche Cass. Pen., sent. n. 47204/2019).
Tale cautela risulta essere stata inosservata da parte del conducente del veicolo Q5 il quale ha confessoriamente riconosciuto di essere improvvisamente ed inaspettatamente entrato in contatto con un pedone, laddove la presenza di un pedone in prossimità delle strisce pedonali, in un tratto che conduce di alla stazione ferroviaria, non può ritenersi né improvvisa né inaspettata.
Peraltro, l'affermato riconoscimento di non essere riuscito ad evitare che il veicolo entrasse in contatto con il pedone, induce a ritenere la velocità dello stesso non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, non senza osservarsi che l'urto risulta essere avvenuto alle ore
14,15 circa, quindi in pieno giorno, ed in un tratto di strada in grado di garantire ampia visibilità come è dato desumere dai riscontri fotografici in atti.
Giova sul punto evidenziare il chiaro tenore degli artt. 141 e 191 CdS secondo cui: “
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico
e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino
a scansarsi o diano segni di incertezza …”, “… i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità” (art. 191 CdS).
L'imprudente manovra posta in essere dal , esclude pertanto che CP_3
possa essere ravvisato un concorso di colpa da parte della Sig.ra con Pt_1
conseguente esclusiva responsabilità del conducente del veicolo.
Difatti, quand'anche si dovesse accedere ad un giudizio di repentino attraversamento delle strisce da parte del pedone, comunque la circostanza non esonererebbe da responsabilità il conducente, dovendosi comunque valutare l'anomala condotta del pedone ragionevolmente prevedibile nelle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si è verificato (Cass.
3964.2014).
Per ciò che concerne, invece, la quantificazione dei danni, va detto che il
CTU designato, nell'evidenziare lo stretto rapporto causale tra il sinistro e le lesioni subite, ha riferito di comela perizianda, ebbe a patire, nell'incidente cui è processo, lesività a carico dell'apparato osteoarticolare e della sfera psichica. Ciò ha comportato, nonostante le cure praticate, postumi permanenti algodisfunzionali a carico delle strutture anatomiche interessate dal trauma stesso. Non vi è dubbio che le lesioni in diagnosi debbono essere considerate direttamente ed esclusivamente dipendenti dall'evento traumatico e ad esso legate da stretto rapporto di causa effetto. Circa poi la loro specifica incidenza valutativa, esse hanno comportato una incapacità temporanea assoluta di giorni 60 (sessanta), una incapacità temporanea parziale al 75% di giorni 70 (settanta), una incapacità temporanea parziale al 50% di giorni 40 (quaranta) ed una invalidità permanente intesa come esclusivo danno biologico nella misura del 32% (TRENTADUE PER
CENTO) della totale invalidità.
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del consulente che appaiono congruamente motivate e prive di errori e/o vizi logici.
In applicazione pertanto delle tabelle del Tribunale di Milano, risultano dovuti in favore della sig.ra , i seguenti importi: Parte_1
Danno biologico (33% - 55 anni) € 122.560,00
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 48%) € 58.829,00
Per I.T.A. 60 gg., I.T.P. 70 gg. al 75% e I.T.P. 40 gg. al 50% € 15.237,50
Danno morale (15% del danno biologico) € 18.384,00
Importo Euro 215.010,00, cui vanno sottratti Euro 23.550 già versati.
Per un totale residuo pari a Euro 191.460,00.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di Euro 191.460,00 oltre interessi legali maturati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di , Controparte_3
quale conducente del veicolo Audi Q5 targato EK046GF nella causazione del sinistro occorso in data 05.04.2016;
2) Condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in misura pari a Euro 191.460,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro;
3) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 16.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Tivoli, 15/12/2025
Il Giudice O.P.