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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1561/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 823/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 719/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente, il fondo di Previdenza liquidava in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, liquidava l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari a € 60.320,00. La citata indennità veniva sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23 %, da cui un'imposta trattenuta pari ad € 13.873,60. In data 27 settembre 2023, la ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro 6.463,49 ritenendo che il Fondo di Previdenza avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute. In particolare, il contribuente, riteneva che nel caso di specie l'indennità aggiuntiva di fine rapporto avrebbe fiscalmente inquadrata come “indennità equipollenti”per cui troverebbero applicazione le riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma
2bis del TUIR. La ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso. In particolare, parte ricorrente, si costituiva in giudizio richiedendo l'integrale rimborso in applicazione sia 1) della riduzione dall'imponibile di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio;
che 2) l'ulteriore riduzione pari al 26,04% dell'imponibile lordo.
L'Amministrazione riconosceva la spettanza parziale del rimborso richiesto dalla contribuente, in conformità alla Direttiva n. 29/2024 che recepisce il parere reso dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate con risposta del 27 giugno 2023 all'interpello n. 958-587/2023, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, per cui la predetta indennità deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del Tuir ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare lordo di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
Con sentenza n. 719/01/2024 depositata il 11/07/2024, la CGT di I grado di Avellino accoglieva il ricorso disponendo il rimborso integrale, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza è insorto l'Ufficio deducendo la Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 1 e
19, comma 2bis,ultimo periodo, del T.U.I.R; vizio logico e carenza della motivazione in riferimento alla tassazione dell'indennità erogata dal Fondo di previdenza in occasione della cessazione del rapporto di servizio.Sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, ritiene l'Ufficio che il rimborso spettante, dunque, è da quantificare in euro 2.850,80.Non si ritiene, in definitiva, spettante l'ulteriore riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2bis, ultimo periodo, del T.U.I.R., stante, per l'appunto,
l'assenza di quote contributive a carico del dipendente.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
In data 24/09/2025, l'appellante amministrazione ha depositato l'adesione alla proposta conciliativa fuori udienza presentata dal contribuente.
All'udienza odierna, sentita la relatrice e il difensore dell'amministrazione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il raggiungimento di un accordo tra amministrazione e contribuente in ordine all'entità del rimborso spettante a quest'ultimo determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 823/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 719/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente, il fondo di Previdenza liquidava in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, liquidava l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari a € 60.320,00. La citata indennità veniva sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23 %, da cui un'imposta trattenuta pari ad € 13.873,60. In data 27 settembre 2023, la ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro 6.463,49 ritenendo che il Fondo di Previdenza avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute. In particolare, il contribuente, riteneva che nel caso di specie l'indennità aggiuntiva di fine rapporto avrebbe fiscalmente inquadrata come “indennità equipollenti”per cui troverebbero applicazione le riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma
2bis del TUIR. La ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso. In particolare, parte ricorrente, si costituiva in giudizio richiedendo l'integrale rimborso in applicazione sia 1) della riduzione dall'imponibile di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio;
che 2) l'ulteriore riduzione pari al 26,04% dell'imponibile lordo.
L'Amministrazione riconosceva la spettanza parziale del rimborso richiesto dalla contribuente, in conformità alla Direttiva n. 29/2024 che recepisce il parere reso dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate con risposta del 27 giugno 2023 all'interpello n. 958-587/2023, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, per cui la predetta indennità deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del Tuir ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare lordo di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
Con sentenza n. 719/01/2024 depositata il 11/07/2024, la CGT di I grado di Avellino accoglieva il ricorso disponendo il rimborso integrale, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza è insorto l'Ufficio deducendo la Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 1 e
19, comma 2bis,ultimo periodo, del T.U.I.R; vizio logico e carenza della motivazione in riferimento alla tassazione dell'indennità erogata dal Fondo di previdenza in occasione della cessazione del rapporto di servizio.Sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, ritiene l'Ufficio che il rimborso spettante, dunque, è da quantificare in euro 2.850,80.Non si ritiene, in definitiva, spettante l'ulteriore riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2bis, ultimo periodo, del T.U.I.R., stante, per l'appunto,
l'assenza di quote contributive a carico del dipendente.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
In data 24/09/2025, l'appellante amministrazione ha depositato l'adesione alla proposta conciliativa fuori udienza presentata dal contribuente.
All'udienza odierna, sentita la relatrice e il difensore dell'amministrazione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il raggiungimento di un accordo tra amministrazione e contribuente in ordine all'entità del rimborso spettante a quest'ultimo determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese.