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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
(C.F. con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO PAOLINO e l'avv. DONATO MURANO
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PIERGIORGIO ROMANO e l'avv. MARCO ALESSANDRO ZAMPINO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione:
Voglia l'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, previa sospensione inaudita altera parte o, in subordine, all'esito della fissanda apposita udienza, della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.2757/2023 D.I. emesso il 14/12/2023 dal Tribunale di MO nell'ambito del giudizio n.6585/2023 R.G., accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo sopra detto per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto, revocandolo e dichiarando che, in virtù della fattura n.231/2023 emessa il 23/10/2023 da posta a Controparte_1
base del D.I. opposto, nulla è dovuto da alla predetta Parte_1
. Controparte_1
Vittoria di spese e compensi di giudizio.
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di MO, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 2757/2023, emesso in data 14.12.2023, dal
Tribunale Ordinario di MO (Dott. , nel giudizio monitorio iscritto al n. 6585/2023, Pt_2 con rigetto dell'opposizione proposta da controparte e, per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
per le causali di cui al ricorso monitorio la somma pari ad € 101.423,83, oltre interessi
[...] come da domanda, oltre al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in €
2.000,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre c.p.a.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, come da nota spese allegata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.1.2024 propone opposizione nei confronti Parte_3
di (nel prosieguo avverso il decreto Controparte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 2757/2023, emesso per il credito di € 101.423,83, portato dalla fattura 23.10.2023 n.
231 e avente titolo in un rapporto di subfornitura vinicola protrattosi dal 2018 al 2022, in esecuzione di cui consegnava a generi alimentari (vini Parte_3 Controparte_1
sfusi, zuccheri, aromi, lieviti, coadiuvanti) e di confezionamento (bottiglie, tappi, gabbiette, etichette, capsule, scatole) affinché la controparte li lavorasse (stoccaggio, imbottigliamento, refrigerazione, chiarificazione, presa di spuma, inserimento di prodotti enologici e lieviti) e producesse vini e bevande aromatizzate da mettere a disposizione dell'opponente per il ritiro.
contesta parzialmente il titolo del rapporto ed eccepisce Parte_1 Parte_3
l'inadempimento della convenuta, allegando:
2 di 9 - di aver emesso le fatture 1.4.2023 nn. 765/1 di € 3.684,51 e 766/1 di € 50.442,66, la prima inerente alle spese di compartecipazione di ad una fiera, la seconda Parte_3
relativa ai beni consegnati a e non lavorati;
Controparte_1
- di aver conseguito dal Tribunale di Potenza il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 385/2023 per il pagamento di globali € 54.127,17 oltre interessi e spese.
Nega il titolo e/o la liquidità delle voci indicate nella fattura 23.10.2023 n. 231.
Costituitasi in giudizio, deduce l'infondatezza dell'opposizione. Controparte_1
Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza 19.3.2024, confermativa del decreto 29.1.2024, la causa è istruita con documenti, previo mutamento del giudice istruttore;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 4.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Si esaminano gradatamente i rilievi di agli elementi di prova del Parte_3
procedimento monitorio e alle poste indicate nella fattura 23.10.2023 n. 231, osservando in limine che le rispettive difese sulla solvibilità delle parti e sull'oggetto della controversia preveniente sono irrilevanti ai fini del thema decidendum.
1.1. eccepisce che ha già emesso per le prestazioni di cui Parte_3 Controparte_1 all'ordine 8.5.2018 n. 319 di imponibili € 4.525,00 (doc. 13.1 conv.) le fatture 9.8.2018 n. 228 di
€ 9.118,50, che la convenuta ammette esserle stati pagati, e 24.11.2018 n. 343 di € 8.818,85 (doc.
11-12 att.).
L'ordine 8.5.2018 n. 319 di imponibili € 4.525,00 (doc. 13.1 conv.) ha per oggetto:
a. la vendita di tremilaottocento litri (l 3.800) di vino bianco (€/l 0,75), da consegnare entro il
21.5.2018;
b. la presa di spuma di una partita di settemilacinquecento litri (€/l 0,05) entro il 28.5.2018;
c. il confezionamento del vino in diecimila bottiglie (€ 0,13) entro il 3.6.2018.
La fattura 9.8.2018 n. 224 (doc. 11 att.) richiama le ricevute di trasporto 4.7.2018 n. 45 e
16.7.2018 n. 46, successive al termine finale pattuito nell'ordine (3.6.2018). Analogamente la fattura 24.11.2018 n. 343 di € 8.818,85 (doc. 12 att.), insoluta, richiama le ricevute di trasporto
13.8.2018 n. 53 bis e 7.11.2018 n. 74.
Inoltre, i rispettivi importi non coincidono (doc. 13.1 conv.: € 4.525,00; doc. 11 att.: € 9.118,50; doc. 12 att.: € 8.818,85).
3 di 9 Infine, l'opponente neppure indica quale voce della fattura 23.10.2023 n. 231 duplicherebbe le prestazioni oggetto della fattura 9.8.2018 n. 224.
Il pagamento di € 9.118,50, quindi, non è imputabile al credito controverso.
1.2.
L'opponente eccepisce che il corrispettivo dei beni consegnati il 13.8.2018 (ricevuta n. 53 bis: doc. 3 mon.) è stato già richiesto con la fattura 9.8.2018 n. 228 di € 9.118,50 (doc. 11 att.).
Il pagamento non è eccepito né provato. Inoltre, la ricevuta di trasporto 13.8.2018 n. 53 bis è richiamata dalla fattura 24.11.2018 n. 343 di € 8.818,85 (doc. 12 att.), non dalla fattura 9.8.2018
n. 228 di € 9.118,50 (doc. 11 att.), che ha data antecedente alla consegna e si riferisce a quantitativi minori (doc. 3 mon.: «Primatist bevanda aromatizzata a base di vino bianco 7,5% vol 750 ml 9.240 BTG»; doc. 11 att.: «Primatist Sparkling Selection Bevanda Aromatizzata a base di Vino bianco PS 500BTG € 0,13 € 65,00»).
1.3.
L'opponente eccepisce che il corrispettivo dei beni consegnati il 7.10.2021 (ricevuta n. 1: doc.
6 mon.) è stato già richiesto con la fattura 23.9.2023 n. 212 di € 2.380,80 (doc. 14 att.).
Il pagamento di € 2.380,80 non è eccepito né provato. Inoltre, la fattura 23.9.2023 n. 212 di €
2.380,80 (doc. 14 att.) è emessa per il trasporto (€ 80,80) e la lavorazione (€ 2.300,00) di tremilasettecentottanta (3.780) bottiglie ordinata il 3.11.2022, mentre la ricevuta di trasporto n. 1
(doc. 6 mon.) ha un oggetto («Grand semi sweet Primatist LT 0,75 – 7,5% vol. 1 Collo Pt_4
105 Casse BT 630») e una data (7.10.2021) incompatibili.
Infine, ha
contro
-imputato il credito di cui alla fattura 23.9.2023 n. 212 di € Controparte_1
2.380,80 (doc. 14 att.: «Compenso per lavorazioni effettuate su 3780 bottiglie») all'ordine
19.9.2022 n. 529 (doc. 21 conv., p. 1: «Compenso per lavorazioni e materiali 14/10/2022 5»), eseguito con la consegna finale a in data 22.11.2022 (ricevuta di trasporto n. CP_2 Parte_5
1.: doc. 21 conv.: «Grand Dessert semi sweet Primatist LT 0,75 – 7,5% vol. 1 Colli 05 Casse BT
525»).
2.
ha provato solo in parte le prestazioni di cui chiede il pagamento. Controparte_1
2.1.
Il titolo del rapporto, ove non documentato, è incontroverso. Inoltre, la corrispondenza (doc.
22 conv.) e le prestazioni rese nel duemilaventuno (doc. 6 mon.) e nel duemilaventidue (doc. 21
4 di 9 conv.) riscontrano il rilievo della convenuta per cui il rapporto non si è interrotto nel duemiladiciannove.
La convenuta allega:
a. di aver approvvigionato all'opponente sessantanovemilacentodue (69.102) bottiglie, pari a cinquantunomilaottocentoventisette (51.827) litri (doc. 10 conv.);
b. di aver ricevuto da materiali insufficienti (doc. 23 conv.). Parte_3
I prospetti, essendo di formazione unilaterale, non possono provare i dati ivi riportati e la convenuta non ne ha chiesto la conferma per testi o per interpello.
2.2.
La disponibilità manifestata da sin dal 25.9.2023 ad accertare i conteggi Parte_3
delle lavorazioni nel contraddittorio delle parti (doc.
9-10 att.) è indice della plausibilità di un credito residuo, in disparte la sua eventuale compensazione con il credito restitutorio dell'opponente già sub iudice. Questo elemento consente di ritenere probanti le ricevute di trasporto dimesse in atti dalla convenuta, non sottoscritte dal destinatario, ma concordanti sotto il profilo temporale e dell'oggetto con il titolo del rapporto e le allegazioni dell'opponente.
Dal loro esame si evince che:
a. la ricevuta 5.4.2019 n. 24 (doc. 5 e 5.1 mon.) riscontra le voci di imponibili € 403,20 (doc. 1 mon., p. 3) per la «presa di spuma ed imbottigliamento Gold Brut Sparkling 1152 pz 0,35», €
396,90 (doc. 1 mon., p. 4) per la «presa di spuma ed imbottigliamento Gold Sweet Sparkling
1134 pz 0,35» ed € 1.715,70 per la «presa di spuma ed imbottigliamento Gold Moscato spumante 4902 pz 0,35» (doc. 1 mon., p. 4);
b. la ricevuta 20.9.2019 n. 2/21 (doc. 7 mon.) riscontra la voce di imponibili € 1.543,50 (doc. 1 mon., p. 3) per la «presa di spuma ed imbottigliamento spumante Brut Maranello 4410 pz
0,35»;
c. la ricevuta 30.9.2019 n. 3/21 (doc. 8 mon.) riscontra la voce di imponibili € 21,00 (doc. 1 mon., p. 3) per la «presa di spuma ed imbottigliamento Brut e Primatist 60 pz 0,35»;
d. la ricevuta 7.10.2021 n. 1 (doc. 6 mon.) riscontra la voce di imponibili € 220,50 (doc. 1 mon.,
p. 3, terzo rigo) per la «presa di spuma ed imbottigliamento Gran Dessert Sparkling 630 pz
0,35».
La ricevuta 27.3.2019 n. 19 (doc. 4 mon.) non è richiamata da nessuna voce. La fattura, però, cita il documento di trasporto di pari data (27.3.2019 n. 10), il cui contenuto comprende le voci di imponibili € 281,40 (doc. 1 mon., p. 4: «Presa di spuma ed imbottigliamento Primatist 804 pz
5 di 9 0,35 rif ddt n 10 del 27-3-2019») ed € 2.133,60 (doc. 1 mon., p. 4: «Presa di spuma ed imbottigliamento Sparkling extra dry 6096 pz 0,35 rif ddt n 10 del 27-3-2019»), che non sono state specificamente contestate, al contrario della «presa di spuma ed imbottigliamento Primatist
Sparkling 8.160» di € 2.856,00 (doc. 1 mon., p. 6), in merito a cui è richiamata una ricevuta di trasporto (13.8.2018 n. 58 bis integrazione) non presente in atti. È documentata, però, la ricevuta in pari data n. 53 bis (doc. 3 mon.) comprovante la consegna di settecentosettanta (770) colli di
Primatist Sparkling, sicché la corrispondenza della voce fatturata all'oggetto della consegna,
l'identità della data delle ricevute e dell'estensione dei documenti (bis) rendono plausibile un errore materiale nell'indicazione del numero della bolla riportato nella fattura.
In merito al quantum il rilievo dell'opponente di erroneità del computo è inammissibile per la sua genericità, neppure essendo indicato dalla parte il minor valore applicabile.
Inoltre, la corrispondenza del 17.9.2019 (doc. 24 conv., p. 3) documenta l'accordo per il corrispettivo unitario richiesto (€ 0,35), il cui confronto con il maggior valore (€ 0,50) pattuito nell'ordine 8.5.2018 n. 319 (doc. 2 mon.) per la predisposizione della partita e la presa di spuma
(doc. 2 mon.), conferma la sua congruità.
Deve, quindi, ritenersi provato il credito per prese di spuma di globali € 9.571,80 (€ 6.715,80 ed
€ 2.856,00) oltre imposta.
2.3.
I crediti di € 4.525,00 (doc. 1 mon., p. 7: «su fatt. n.343/18 ordine fornitore per lavorazione spumante») e di € 1.415,00, non € 2.415,00 come assume l'opponente per la manodopera, ossia €
800,00 (doc. 1 mon., p. 6: «Manodopera fascetta Ucraina fornitura 2018») ed € 615,00 (doc. 1 mon., p. 2: «Refrigerazione taglio per spumantizzazione hl 50 dal 18.03.2019 al 8.04.2019» di €
25,00; «Refrigerazione per autoclave a5 50hl e a3 50hl dal 01.02.2019 al 18.03.2019» di €
50,00; «Refrigerazione per sequestro dal 28.02.2019 al 15.04.2019» di € 50,00; p. 5:
«Refrigerazione sr10 dal 22-12-2018 al 18-03-2019» di € 75,00; «Filtrazione tangenziale con aggiunta di prodotti enologici sr1 per 145hl» di € 140,00; «Refrigerazione sr1 dal 19.09.2018 al
4.10.2018» di € 25,00; «Refrigerazione sr10 dal 19.09.2018 al 08.12.2018 3» di € 75,00; doc. 1 mon., p. 6: «Refrigerazione autoclave a5 dal 14.11.2018 al 5.12.2018» di € 25,00;
«Refrigerazione autoclave a6 dal 20.09.2018 al 19.2.2019» di € 125,00; «Refrigerazione autoclave a5 dal 20.09.2018 al 04.10.2018» di € 25,00) costituirebbero duplicazione delle voci già inserite nella fattura anteriore 20.11.2018 n. 343 («lavorazione charmat» 7.560 litri;
6 di 9 «incollaggio fascette monopolio»; corrispettivo di lavorazione per la costituzione di una partita di vino).
L'opponente, quindi, non contesta l'adempimento né prova, però, il pagamento del credito di €
8.818,85 (doc. 12 att.) portato dalla fattura 20.11.2018 n. 343. Ne discende la fondatezza in parte qua della domanda per € 5.940,00.
2.4.
L'opponente eccepisce che il credito di globali € 11.460,19, chiesto in corrispettivo della vendita di materiali, non è dovuto, essendo che li consegnava a Parte_3 CP_1
per la loro lavorazione. Quindi, nessun ordine è stato perfezionato e nessuna consegna è
[...]
stata eseguita.
La convenuta deduce che la controparte ha ammesso, in atto di citazione, l'accordo delle parti
(citazione, p. 9: «Sul medesimo ordine fornitore è stabilito che nel caso Controparte_1
avesse utilizzato materiali e/o vini di sua fornitura, gli stessi sarebbero stati compensati (o pagati)»). L'asserto dell'opponente, però, è relativo all'ordine 8.5.2018 n. 319 e, non essendo accertabile la veridicità dei conteggi di (doc. 10 e 23 conv.), non ne è Controparte_1 comprovata la condizione, ossia l'eccedenza delle sue lavorazioni sui materiali consegnati da
Parte_3
La convenuta, inoltre, non svolge repliche specifiche che consentano di evincere le consegne dai dati istruttori disponibili.
Ne segue che non può ritenersi provato il credito di € 11.410,49 (doc. 1 mon., p. 1: «Spedizioni per campioni» di € 200,00; «Alberari per casse da 6 bottiglie» di € 1.069,75; «Alverari per casse da 12» di € 47,50; «Prodotti enologici per 49 hl» di € 110,00; «10 hl greco e 9 hl SI
(1,5/l) per taglio 49 hl brut bianco» di € 2.850,00; «1 hl SI e 1hl EC per taglio Brut da
10 hl» di € 170,00; doc. 1 mon., p. 2: «Prodotti enologici per Tropical 50 hl» di € 120,00;
«Aggiunta prodotti imbottigliamento autoclave a/6» di € 150,00; «Fornitura bottiglie
[...]
come da fattura n. 229/C/2019 di Panvetri del 31.3.2019» di € 3.889,24; «Pacco CP_3
bombole azoto alimentare per imbottigliamenti e travasi 2019» di € 1.120,00; doc. 1 mon., p. 3:
«Prodotti enologici per autoclave a3 50hl» di € 170,00; «Pallet fumigati per forniture 2019» di €
385,00; doc. 1 mon., p. 4: «Euro pallet fumigati per forniture 2018 come indicato nei dtt» di €
209,00; «Prodotti enologici per a5 hl50» di € 80,00; doc. 1 mon., p. 5: «Prodotti enologici per fermentazione a3 hl 50» di € 80,00; «Chiarifica e cristallizzante per sr10» di € 100,00;
«Chiarifica e prodotti enologici per chiarifica a sr1 per 145hl» di € 50,00; «Prodotti enologici e
7 di 9 lieviti per sr1 per 145 hl» di € 300,00; doc. 1 mon., p. 6: «Prodotti enologici ordine cliente n. 27 per 50 hl» di € 150,00; «Prodotti enologici per fermentazione a5 50 hl» di € 160,00).
2.5.
Secondo l'opponente il credito di € 3.200,00 (doc. 1 mon., p. 6: «Manodopera per capsuloni forniture 2018») pertiene a prestazioni mai eseguite e la convenuta si limita a ripetere la replica
(comparsa di costituzione e risposta, p. 9).
Non essendo provato né il titolo dell'obbligazione né il suo adempimento, il compenso non è dovuto.
2.6.
L'opponente contesta il titolo del credito di € 48.000,00 (doc. 1 mon., p. 1: «Stoccaggio vini sfusi, vini imbottigliati e materiale di consumo (prezzo forfettario di 1000€/mese 48 pz») e l'adempimento dell'obbligazione.
Il primo rilievo è riscontrabile per tabulas; quindi, non è provato un accordo sul corrispettivo fatturato. In disparte ciò, l'impossibilità di stabilire la reale entità dello stoccaggio, contestata dall'opponente e non comprovata ex adverso, preclude l'accertamento di un minor credito per la prestazione asseritamente resa.
2.7.
Secondo l'opponente il credito risarcitorio di € 3.962,00 (doc. 1 mon., p. 1: «Rimborso ottenuto da per fornitura errata tappi e conseguente danno») è carente di prova. Pt_6
La convenuta allega e documenta l'interlocuzione scritta di e Parte_3
(doc. 24 conv.), comprovante la denuncia del vizio Parte_7
della prima e degli esborsi necessari ad emendarlo (€ 4.900,00), l'eccezione di compensazione della seconda e l'ipotesi di un accordo per la rinuncia alle rispettive ragioni. Deduce, quindi, di aver indebitamente sopportato l'onere economico delle bottiglie difettose (cinquemila).
L'assunto, però, non solo è carente sul piano assertivo, ma è privo di riscontro istruttorio, poiché la parte non specifica il danno subito né il criterio di stima adottato e non documenta o chiede di provare la posta patrimoniale negativa.
2.8.
Conclusivamente il credito accertato è pari ad € 18.924,40 (€ 15.511,80 ed imposta sul valore aggiunto con aliquota del ventidue per cento di € 3.412,60) oltre interessi ex art. 5 d.lgs.
9.10.2002 n. 231 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento ex art. 4 d.lgs. cit. al soddisfo.
8 di 9 3.
Valutata la complessiva soccombenza in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo alla convenuta, mentre le spese dell'opposizione seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, la natura documentale dell'istruttoria ed il patrocinio prestato.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando sull'opposizione di
[...]
nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 2757/2023:
1- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
2- dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 18.924,40 oltre interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 4
d.lgs.
9.10.2002 n. 231 al soddisfo al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. cit.;
3- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
MO, 15 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
(C.F. con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO PAOLINO e l'avv. DONATO MURANO
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PIERGIORGIO ROMANO e l'avv. MARCO ALESSANDRO ZAMPINO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione:
Voglia l'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, previa sospensione inaudita altera parte o, in subordine, all'esito della fissanda apposita udienza, della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.2757/2023 D.I. emesso il 14/12/2023 dal Tribunale di MO nell'ambito del giudizio n.6585/2023 R.G., accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo sopra detto per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto, revocandolo e dichiarando che, in virtù della fattura n.231/2023 emessa il 23/10/2023 da posta a Controparte_1
base del D.I. opposto, nulla è dovuto da alla predetta Parte_1
. Controparte_1
Vittoria di spese e compensi di giudizio.
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di MO, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 2757/2023, emesso in data 14.12.2023, dal
Tribunale Ordinario di MO (Dott. , nel giudizio monitorio iscritto al n. 6585/2023, Pt_2 con rigetto dell'opposizione proposta da controparte e, per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
per le causali di cui al ricorso monitorio la somma pari ad € 101.423,83, oltre interessi
[...] come da domanda, oltre al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in €
2.000,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre c.p.a.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, come da nota spese allegata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.1.2024 propone opposizione nei confronti Parte_3
di (nel prosieguo avverso il decreto Controparte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 2757/2023, emesso per il credito di € 101.423,83, portato dalla fattura 23.10.2023 n.
231 e avente titolo in un rapporto di subfornitura vinicola protrattosi dal 2018 al 2022, in esecuzione di cui consegnava a generi alimentari (vini Parte_3 Controparte_1
sfusi, zuccheri, aromi, lieviti, coadiuvanti) e di confezionamento (bottiglie, tappi, gabbiette, etichette, capsule, scatole) affinché la controparte li lavorasse (stoccaggio, imbottigliamento, refrigerazione, chiarificazione, presa di spuma, inserimento di prodotti enologici e lieviti) e producesse vini e bevande aromatizzate da mettere a disposizione dell'opponente per il ritiro.
contesta parzialmente il titolo del rapporto ed eccepisce Parte_1 Parte_3
l'inadempimento della convenuta, allegando:
2 di 9 - di aver emesso le fatture 1.4.2023 nn. 765/1 di € 3.684,51 e 766/1 di € 50.442,66, la prima inerente alle spese di compartecipazione di ad una fiera, la seconda Parte_3
relativa ai beni consegnati a e non lavorati;
Controparte_1
- di aver conseguito dal Tribunale di Potenza il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 385/2023 per il pagamento di globali € 54.127,17 oltre interessi e spese.
Nega il titolo e/o la liquidità delle voci indicate nella fattura 23.10.2023 n. 231.
Costituitasi in giudizio, deduce l'infondatezza dell'opposizione. Controparte_1
Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza 19.3.2024, confermativa del decreto 29.1.2024, la causa è istruita con documenti, previo mutamento del giudice istruttore;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 4.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Si esaminano gradatamente i rilievi di agli elementi di prova del Parte_3
procedimento monitorio e alle poste indicate nella fattura 23.10.2023 n. 231, osservando in limine che le rispettive difese sulla solvibilità delle parti e sull'oggetto della controversia preveniente sono irrilevanti ai fini del thema decidendum.
1.1. eccepisce che ha già emesso per le prestazioni di cui Parte_3 Controparte_1 all'ordine 8.5.2018 n. 319 di imponibili € 4.525,00 (doc. 13.1 conv.) le fatture 9.8.2018 n. 228 di
€ 9.118,50, che la convenuta ammette esserle stati pagati, e 24.11.2018 n. 343 di € 8.818,85 (doc.
11-12 att.).
L'ordine 8.5.2018 n. 319 di imponibili € 4.525,00 (doc. 13.1 conv.) ha per oggetto:
a. la vendita di tremilaottocento litri (l 3.800) di vino bianco (€/l 0,75), da consegnare entro il
21.5.2018;
b. la presa di spuma di una partita di settemilacinquecento litri (€/l 0,05) entro il 28.5.2018;
c. il confezionamento del vino in diecimila bottiglie (€ 0,13) entro il 3.6.2018.
La fattura 9.8.2018 n. 224 (doc. 11 att.) richiama le ricevute di trasporto 4.7.2018 n. 45 e
16.7.2018 n. 46, successive al termine finale pattuito nell'ordine (3.6.2018). Analogamente la fattura 24.11.2018 n. 343 di € 8.818,85 (doc. 12 att.), insoluta, richiama le ricevute di trasporto
13.8.2018 n. 53 bis e 7.11.2018 n. 74.
Inoltre, i rispettivi importi non coincidono (doc. 13.1 conv.: € 4.525,00; doc. 11 att.: € 9.118,50; doc. 12 att.: € 8.818,85).
3 di 9 Infine, l'opponente neppure indica quale voce della fattura 23.10.2023 n. 231 duplicherebbe le prestazioni oggetto della fattura 9.8.2018 n. 224.
Il pagamento di € 9.118,50, quindi, non è imputabile al credito controverso.
1.2.
L'opponente eccepisce che il corrispettivo dei beni consegnati il 13.8.2018 (ricevuta n. 53 bis: doc. 3 mon.) è stato già richiesto con la fattura 9.8.2018 n. 228 di € 9.118,50 (doc. 11 att.).
Il pagamento non è eccepito né provato. Inoltre, la ricevuta di trasporto 13.8.2018 n. 53 bis è richiamata dalla fattura 24.11.2018 n. 343 di € 8.818,85 (doc. 12 att.), non dalla fattura 9.8.2018
n. 228 di € 9.118,50 (doc. 11 att.), che ha data antecedente alla consegna e si riferisce a quantitativi minori (doc. 3 mon.: «Primatist bevanda aromatizzata a base di vino bianco 7,5% vol 750 ml 9.240 BTG»; doc. 11 att.: «Primatist Sparkling Selection Bevanda Aromatizzata a base di Vino bianco PS 500BTG € 0,13 € 65,00»).
1.3.
L'opponente eccepisce che il corrispettivo dei beni consegnati il 7.10.2021 (ricevuta n. 1: doc.
6 mon.) è stato già richiesto con la fattura 23.9.2023 n. 212 di € 2.380,80 (doc. 14 att.).
Il pagamento di € 2.380,80 non è eccepito né provato. Inoltre, la fattura 23.9.2023 n. 212 di €
2.380,80 (doc. 14 att.) è emessa per il trasporto (€ 80,80) e la lavorazione (€ 2.300,00) di tremilasettecentottanta (3.780) bottiglie ordinata il 3.11.2022, mentre la ricevuta di trasporto n. 1
(doc. 6 mon.) ha un oggetto («Grand semi sweet Primatist LT 0,75 – 7,5% vol. 1 Collo Pt_4
105 Casse BT 630») e una data (7.10.2021) incompatibili.
Infine, ha
contro
-imputato il credito di cui alla fattura 23.9.2023 n. 212 di € Controparte_1
2.380,80 (doc. 14 att.: «Compenso per lavorazioni effettuate su 3780 bottiglie») all'ordine
19.9.2022 n. 529 (doc. 21 conv., p. 1: «Compenso per lavorazioni e materiali 14/10/2022 5»), eseguito con la consegna finale a in data 22.11.2022 (ricevuta di trasporto n. CP_2 Parte_5
1.: doc. 21 conv.: «Grand Dessert semi sweet Primatist LT 0,75 – 7,5% vol. 1 Colli 05 Casse BT
525»).
2.
ha provato solo in parte le prestazioni di cui chiede il pagamento. Controparte_1
2.1.
Il titolo del rapporto, ove non documentato, è incontroverso. Inoltre, la corrispondenza (doc.
22 conv.) e le prestazioni rese nel duemilaventuno (doc. 6 mon.) e nel duemilaventidue (doc. 21
4 di 9 conv.) riscontrano il rilievo della convenuta per cui il rapporto non si è interrotto nel duemiladiciannove.
La convenuta allega:
a. di aver approvvigionato all'opponente sessantanovemilacentodue (69.102) bottiglie, pari a cinquantunomilaottocentoventisette (51.827) litri (doc. 10 conv.);
b. di aver ricevuto da materiali insufficienti (doc. 23 conv.). Parte_3
I prospetti, essendo di formazione unilaterale, non possono provare i dati ivi riportati e la convenuta non ne ha chiesto la conferma per testi o per interpello.
2.2.
La disponibilità manifestata da sin dal 25.9.2023 ad accertare i conteggi Parte_3
delle lavorazioni nel contraddittorio delle parti (doc.
9-10 att.) è indice della plausibilità di un credito residuo, in disparte la sua eventuale compensazione con il credito restitutorio dell'opponente già sub iudice. Questo elemento consente di ritenere probanti le ricevute di trasporto dimesse in atti dalla convenuta, non sottoscritte dal destinatario, ma concordanti sotto il profilo temporale e dell'oggetto con il titolo del rapporto e le allegazioni dell'opponente.
Dal loro esame si evince che:
a. la ricevuta 5.4.2019 n. 24 (doc. 5 e 5.1 mon.) riscontra le voci di imponibili € 403,20 (doc. 1 mon., p. 3) per la «presa di spuma ed imbottigliamento Gold Brut Sparkling 1152 pz 0,35», €
396,90 (doc. 1 mon., p. 4) per la «presa di spuma ed imbottigliamento Gold Sweet Sparkling
1134 pz 0,35» ed € 1.715,70 per la «presa di spuma ed imbottigliamento Gold Moscato spumante 4902 pz 0,35» (doc. 1 mon., p. 4);
b. la ricevuta 20.9.2019 n. 2/21 (doc. 7 mon.) riscontra la voce di imponibili € 1.543,50 (doc. 1 mon., p. 3) per la «presa di spuma ed imbottigliamento spumante Brut Maranello 4410 pz
0,35»;
c. la ricevuta 30.9.2019 n. 3/21 (doc. 8 mon.) riscontra la voce di imponibili € 21,00 (doc. 1 mon., p. 3) per la «presa di spuma ed imbottigliamento Brut e Primatist 60 pz 0,35»;
d. la ricevuta 7.10.2021 n. 1 (doc. 6 mon.) riscontra la voce di imponibili € 220,50 (doc. 1 mon.,
p. 3, terzo rigo) per la «presa di spuma ed imbottigliamento Gran Dessert Sparkling 630 pz
0,35».
La ricevuta 27.3.2019 n. 19 (doc. 4 mon.) non è richiamata da nessuna voce. La fattura, però, cita il documento di trasporto di pari data (27.3.2019 n. 10), il cui contenuto comprende le voci di imponibili € 281,40 (doc. 1 mon., p. 4: «Presa di spuma ed imbottigliamento Primatist 804 pz
5 di 9 0,35 rif ddt n 10 del 27-3-2019») ed € 2.133,60 (doc. 1 mon., p. 4: «Presa di spuma ed imbottigliamento Sparkling extra dry 6096 pz 0,35 rif ddt n 10 del 27-3-2019»), che non sono state specificamente contestate, al contrario della «presa di spuma ed imbottigliamento Primatist
Sparkling 8.160» di € 2.856,00 (doc. 1 mon., p. 6), in merito a cui è richiamata una ricevuta di trasporto (13.8.2018 n. 58 bis integrazione) non presente in atti. È documentata, però, la ricevuta in pari data n. 53 bis (doc. 3 mon.) comprovante la consegna di settecentosettanta (770) colli di
Primatist Sparkling, sicché la corrispondenza della voce fatturata all'oggetto della consegna,
l'identità della data delle ricevute e dell'estensione dei documenti (bis) rendono plausibile un errore materiale nell'indicazione del numero della bolla riportato nella fattura.
In merito al quantum il rilievo dell'opponente di erroneità del computo è inammissibile per la sua genericità, neppure essendo indicato dalla parte il minor valore applicabile.
Inoltre, la corrispondenza del 17.9.2019 (doc. 24 conv., p. 3) documenta l'accordo per il corrispettivo unitario richiesto (€ 0,35), il cui confronto con il maggior valore (€ 0,50) pattuito nell'ordine 8.5.2018 n. 319 (doc. 2 mon.) per la predisposizione della partita e la presa di spuma
(doc. 2 mon.), conferma la sua congruità.
Deve, quindi, ritenersi provato il credito per prese di spuma di globali € 9.571,80 (€ 6.715,80 ed
€ 2.856,00) oltre imposta.
2.3.
I crediti di € 4.525,00 (doc. 1 mon., p. 7: «su fatt. n.343/18 ordine fornitore per lavorazione spumante») e di € 1.415,00, non € 2.415,00 come assume l'opponente per la manodopera, ossia €
800,00 (doc. 1 mon., p. 6: «Manodopera fascetta Ucraina fornitura 2018») ed € 615,00 (doc. 1 mon., p. 2: «Refrigerazione taglio per spumantizzazione hl 50 dal 18.03.2019 al 8.04.2019» di €
25,00; «Refrigerazione per autoclave a5 50hl e a3 50hl dal 01.02.2019 al 18.03.2019» di €
50,00; «Refrigerazione per sequestro dal 28.02.2019 al 15.04.2019» di € 50,00; p. 5:
«Refrigerazione sr10 dal 22-12-2018 al 18-03-2019» di € 75,00; «Filtrazione tangenziale con aggiunta di prodotti enologici sr1 per 145hl» di € 140,00; «Refrigerazione sr1 dal 19.09.2018 al
4.10.2018» di € 25,00; «Refrigerazione sr10 dal 19.09.2018 al 08.12.2018 3» di € 75,00; doc. 1 mon., p. 6: «Refrigerazione autoclave a5 dal 14.11.2018 al 5.12.2018» di € 25,00;
«Refrigerazione autoclave a6 dal 20.09.2018 al 19.2.2019» di € 125,00; «Refrigerazione autoclave a5 dal 20.09.2018 al 04.10.2018» di € 25,00) costituirebbero duplicazione delle voci già inserite nella fattura anteriore 20.11.2018 n. 343 («lavorazione charmat» 7.560 litri;
6 di 9 «incollaggio fascette monopolio»; corrispettivo di lavorazione per la costituzione di una partita di vino).
L'opponente, quindi, non contesta l'adempimento né prova, però, il pagamento del credito di €
8.818,85 (doc. 12 att.) portato dalla fattura 20.11.2018 n. 343. Ne discende la fondatezza in parte qua della domanda per € 5.940,00.
2.4.
L'opponente eccepisce che il credito di globali € 11.460,19, chiesto in corrispettivo della vendita di materiali, non è dovuto, essendo che li consegnava a Parte_3 CP_1
per la loro lavorazione. Quindi, nessun ordine è stato perfezionato e nessuna consegna è
[...]
stata eseguita.
La convenuta deduce che la controparte ha ammesso, in atto di citazione, l'accordo delle parti
(citazione, p. 9: «Sul medesimo ordine fornitore è stabilito che nel caso Controparte_1
avesse utilizzato materiali e/o vini di sua fornitura, gli stessi sarebbero stati compensati (o pagati)»). L'asserto dell'opponente, però, è relativo all'ordine 8.5.2018 n. 319 e, non essendo accertabile la veridicità dei conteggi di (doc. 10 e 23 conv.), non ne è Controparte_1 comprovata la condizione, ossia l'eccedenza delle sue lavorazioni sui materiali consegnati da
Parte_3
La convenuta, inoltre, non svolge repliche specifiche che consentano di evincere le consegne dai dati istruttori disponibili.
Ne segue che non può ritenersi provato il credito di € 11.410,49 (doc. 1 mon., p. 1: «Spedizioni per campioni» di € 200,00; «Alberari per casse da 6 bottiglie» di € 1.069,75; «Alverari per casse da 12» di € 47,50; «Prodotti enologici per 49 hl» di € 110,00; «10 hl greco e 9 hl SI
(1,5/l) per taglio 49 hl brut bianco» di € 2.850,00; «1 hl SI e 1hl EC per taglio Brut da
10 hl» di € 170,00; doc. 1 mon., p. 2: «Prodotti enologici per Tropical 50 hl» di € 120,00;
«Aggiunta prodotti imbottigliamento autoclave a/6» di € 150,00; «Fornitura bottiglie
[...]
come da fattura n. 229/C/2019 di Panvetri del 31.3.2019» di € 3.889,24; «Pacco CP_3
bombole azoto alimentare per imbottigliamenti e travasi 2019» di € 1.120,00; doc. 1 mon., p. 3:
«Prodotti enologici per autoclave a3 50hl» di € 170,00; «Pallet fumigati per forniture 2019» di €
385,00; doc. 1 mon., p. 4: «Euro pallet fumigati per forniture 2018 come indicato nei dtt» di €
209,00; «Prodotti enologici per a5 hl50» di € 80,00; doc. 1 mon., p. 5: «Prodotti enologici per fermentazione a3 hl 50» di € 80,00; «Chiarifica e cristallizzante per sr10» di € 100,00;
«Chiarifica e prodotti enologici per chiarifica a sr1 per 145hl» di € 50,00; «Prodotti enologici e
7 di 9 lieviti per sr1 per 145 hl» di € 300,00; doc. 1 mon., p. 6: «Prodotti enologici ordine cliente n. 27 per 50 hl» di € 150,00; «Prodotti enologici per fermentazione a5 50 hl» di € 160,00).
2.5.
Secondo l'opponente il credito di € 3.200,00 (doc. 1 mon., p. 6: «Manodopera per capsuloni forniture 2018») pertiene a prestazioni mai eseguite e la convenuta si limita a ripetere la replica
(comparsa di costituzione e risposta, p. 9).
Non essendo provato né il titolo dell'obbligazione né il suo adempimento, il compenso non è dovuto.
2.6.
L'opponente contesta il titolo del credito di € 48.000,00 (doc. 1 mon., p. 1: «Stoccaggio vini sfusi, vini imbottigliati e materiale di consumo (prezzo forfettario di 1000€/mese 48 pz») e l'adempimento dell'obbligazione.
Il primo rilievo è riscontrabile per tabulas; quindi, non è provato un accordo sul corrispettivo fatturato. In disparte ciò, l'impossibilità di stabilire la reale entità dello stoccaggio, contestata dall'opponente e non comprovata ex adverso, preclude l'accertamento di un minor credito per la prestazione asseritamente resa.
2.7.
Secondo l'opponente il credito risarcitorio di € 3.962,00 (doc. 1 mon., p. 1: «Rimborso ottenuto da per fornitura errata tappi e conseguente danno») è carente di prova. Pt_6
La convenuta allega e documenta l'interlocuzione scritta di e Parte_3
(doc. 24 conv.), comprovante la denuncia del vizio Parte_7
della prima e degli esborsi necessari ad emendarlo (€ 4.900,00), l'eccezione di compensazione della seconda e l'ipotesi di un accordo per la rinuncia alle rispettive ragioni. Deduce, quindi, di aver indebitamente sopportato l'onere economico delle bottiglie difettose (cinquemila).
L'assunto, però, non solo è carente sul piano assertivo, ma è privo di riscontro istruttorio, poiché la parte non specifica il danno subito né il criterio di stima adottato e non documenta o chiede di provare la posta patrimoniale negativa.
2.8.
Conclusivamente il credito accertato è pari ad € 18.924,40 (€ 15.511,80 ed imposta sul valore aggiunto con aliquota del ventidue per cento di € 3.412,60) oltre interessi ex art. 5 d.lgs.
9.10.2002 n. 231 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento ex art. 4 d.lgs. cit. al soddisfo.
8 di 9 3.
Valutata la complessiva soccombenza in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo alla convenuta, mentre le spese dell'opposizione seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, la natura documentale dell'istruttoria ed il patrocinio prestato.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando sull'opposizione di
[...]
nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 2757/2023:
1- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
2- dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 18.924,40 oltre interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 4
d.lgs.
9.10.2002 n. 231 al soddisfo al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. cit.;
3- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
MO, 15 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
9 di 9