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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 29171/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29171/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SAVERIA PIPIANA presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. DANIELA PAVONE presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 22/10/1977. Parte_1 Controparte_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1887 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 09.07.1978, , il 4.01.1982, , il Persona_1 Per_2 Per_3
08.08.1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 28/03/2023. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale in Orbassano, Via Marconi 16/b, meglio censita al NCEU al foglio 19 n. 265, sub. 36 (l'alloggio) e 84 (il box), in comproprietà fra i coniugi al 50% cadauno, con tutti gli oggetti e gli arredi ivi contenuti, rimarrà nella disponibilità immediata della SI.ra , la quale continuerà a Pt_1 viverci, come di fatto ci vive. Il SI. SI. in luogo della rinuncia della moglie alla Controparte_1 percezione in suo favore dell'assegno di mantenimento pari ad € 100,00, stabilito nella sentenza di separazione, provvederà entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a trasferire a titolo gratuito alla SI.ra la propria quota di proprietà della casa coniugale pari ad ½, cosicchè la Parte_1 SI.ra ne acquisterà la proprietà esclusiva al 100%. Le spese notarili del trasferimento di Parte_1 proprietà saranno a carico dei coniugi al 50%.
Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: si richiamano all'uopo le disposizioni di diritto tributario sui trasferimenti immobiliari fra coniugi in caso di separazione e divorzio.
DA' ATTO che in merito all'immobile, in comproprietà fra i coniugi al 50% ciascuno, sito in Rivalta di Torino, Via Nilde Iotti n. 60, censito al NCEU al foglio 29 n. 629, sub. 29, Viale Nilde Iotti n. 60, piano 2 (erroneamente indicato in quanto trattasi dei piani s1-2), categoria A/2, classe 1, vani 2,5, rendita euro 232,41, con annessa pertinenza censita al sub. 39, Viale Nilde Iotti n. 56, piano S1, cat. C/&, classe 2,
pagina 2 di 4 mq.22, rendita € 87,49, la SI.ra provvederà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Parte_1 sentenza di divorzio, a trasferire a titolo gratuito al SI. la propria quota di proprietà Controparte_1 dell'immobile de quo e pari ad ½, cosicchè il sig. ne acquisterà la proprietà esclusiva al 100%. Le CP_1 spese notarili saranno interamente a carico del sig. parte acquirente. Dal mese successivo al CP_1 trasferimento immobiliare de quo, la sig.ra rinuncerà a percepire il 50% del canone di Parte_1 locazione derivante dal contratto di locazione attualmente in essere, cosicchè unico percettore per canone di locazione pattuito risulterà unicamente il sig. In pari tempo, il SI. che diventerà CP_1 CP_1 proprietario esclusivo dell'immobile di Rivalta di Torino, Via Nilde Iotti n. 60, trasferirà a titolo di anticipazione dell'eredità ai tre figli, e pro quota fra di loro, la nuda proprietà del suddetto immobile. Tutte le spese e gli oneri derivanti dall'usufrutto dell'immobile saranno a carico del SI. , Controparte_1 così come i costi e le spese per i rogiti notarili a riconoscimento dei diritti reali acquisiti.
Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: si richiamano all'uopo le disposizioni di diritto tributario sui trasferimenti immobiliari fra coniugi in caso di separazione e divorzio.
DA' ATTO che in merito all'immobile, in comproprietà fra i coniugi al 50% ciascuno, sito in Caltagirone, Via SS. Salvatore n. 49, censito al NCEU al foglio 87 n. 100, sub. 02, Via Santissimo Salvatore n. 49, piano 1, cat. A/5, cl.5,vani 1,5, r.c. 49,58 euro, la SI.ra provvederà, entro trenta giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, a trasferire a titolo gratuito al SI. la propria Controparte_1 quota di proprietà dell'immobile de quo, pari ad ½, cosicchè il SI. ne acquisterà la proprietà CP_1 esclusiva al 100%. Le spese notarili saranno interamente a carico della parte acquirente e, quindi, del SI. . Per detta operazione, la SI.ra rilascerà apposita procura speciale al Controparte_1 Parte_1 marito sia per il trasferimento di proprietà sia per l'incasso derivante dall'eventuale vendita dell'immobile in oggetto.
Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: si richiamano all'uopo le disposizioni di diritto tributario sui trasferimenti immobiliari fra coniugi in caso di separazione e divorzio.
DA' ATTO che i coniugi – preso atto che, semmai la SI.ra , in futuro, vorrà porre in vendita Parte_1 a terzi l'immobile sito in Orbassano, Via Marconi 16/b o nel caso in cui quest'ultimo passi pro quota in eredità ai tre figli, occorrerà versare al Comune di Orbassano un importo a titolo di riscatto per la piena proprietà dell'immobile, stimabile presumibilmente in almeno € 10.000 – prevedono ora per allora, concordemente, che in compensazione di detto importo, le spese relative alle quattro procure speciali occorrenti per i trasferimenti immobiliari indicati nel presente atto ( ovvero, procura per la vendita dell'immobile di Caltagirone, procura per il rogito dell'immobile di Rivalta di Torino, procura relativa al trasferimento della nuda proprietà dal ai tre figli e per la costituzione del diritto di usufrutto in CP_1 favore al medesimo, procura voltura autovettura in comproprietà fra i coniugi) nonché i costi per i rogiti notarili attinenti al trasferimento della proprietà dell'immobile di Rivalta di Torino e di Caltagirone, saranno tutti a carico del SI. . In pari tempo, il SI. sarà manlevato dalla Controparte_1 Controparte_1 partecipazione pro quota relativa al pagamento dell'onere di riscatto da versarsi al Comune di Orbassano sopra descritto. Di conseguenza, la SI.ra e i tre figli della coppia genitoriale, nulla avranno Parte_1 a pretendere a tale titolo dal SI. CP_1
DA' ATTO che la SI.ra rinuncia al 50% di proprietà sul veicolo in uso al SI. Parte_1 CP_1
, FIAT Punto tg. DV287PE. Il SI. ne acquisterà, pertanto, la proprietà esclusiva sul
[...] CP_1 suddetto bene mobile registrato, accollandosi ogni costo ed onere, manlevando la moglie da qualsivoglia gravame e costo anche relativo ad eventuali sanzioni amministrative in violazione al CDS.
Ai fini di consentire la suddetta voltura in favore del marito, la moglie rilascerà apposita procura speciale in favore del SI. CP_1 pagina 3 di 4 DA' ATTO che le spese relative alle perizie asseverate effettuate al fine di stimare i valori di mercato degli immobili attualmente in comproprietà fra i coniugi, essendosi resesi necessarie per addivenire al deposito congiunto di divorzio, saranno sopportate al 50% fra i coniugi.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29171/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SAVERIA PIPIANA presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. DANIELA PAVONE presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 22/10/1977. Parte_1 Controparte_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1887 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 09.07.1978, , il 4.01.1982, , il Persona_1 Per_2 Per_3
08.08.1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 28/03/2023. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale in Orbassano, Via Marconi 16/b, meglio censita al NCEU al foglio 19 n. 265, sub. 36 (l'alloggio) e 84 (il box), in comproprietà fra i coniugi al 50% cadauno, con tutti gli oggetti e gli arredi ivi contenuti, rimarrà nella disponibilità immediata della SI.ra , la quale continuerà a Pt_1 viverci, come di fatto ci vive. Il SI. SI. in luogo della rinuncia della moglie alla Controparte_1 percezione in suo favore dell'assegno di mantenimento pari ad € 100,00, stabilito nella sentenza di separazione, provvederà entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a trasferire a titolo gratuito alla SI.ra la propria quota di proprietà della casa coniugale pari ad ½, cosicchè la Parte_1 SI.ra ne acquisterà la proprietà esclusiva al 100%. Le spese notarili del trasferimento di Parte_1 proprietà saranno a carico dei coniugi al 50%.
Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: si richiamano all'uopo le disposizioni di diritto tributario sui trasferimenti immobiliari fra coniugi in caso di separazione e divorzio.
DA' ATTO che in merito all'immobile, in comproprietà fra i coniugi al 50% ciascuno, sito in Rivalta di Torino, Via Nilde Iotti n. 60, censito al NCEU al foglio 29 n. 629, sub. 29, Viale Nilde Iotti n. 60, piano 2 (erroneamente indicato in quanto trattasi dei piani s1-2), categoria A/2, classe 1, vani 2,5, rendita euro 232,41, con annessa pertinenza censita al sub. 39, Viale Nilde Iotti n. 56, piano S1, cat. C/&, classe 2,
pagina 2 di 4 mq.22, rendita € 87,49, la SI.ra provvederà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Parte_1 sentenza di divorzio, a trasferire a titolo gratuito al SI. la propria quota di proprietà Controparte_1 dell'immobile de quo e pari ad ½, cosicchè il sig. ne acquisterà la proprietà esclusiva al 100%. Le CP_1 spese notarili saranno interamente a carico del sig. parte acquirente. Dal mese successivo al CP_1 trasferimento immobiliare de quo, la sig.ra rinuncerà a percepire il 50% del canone di Parte_1 locazione derivante dal contratto di locazione attualmente in essere, cosicchè unico percettore per canone di locazione pattuito risulterà unicamente il sig. In pari tempo, il SI. che diventerà CP_1 CP_1 proprietario esclusivo dell'immobile di Rivalta di Torino, Via Nilde Iotti n. 60, trasferirà a titolo di anticipazione dell'eredità ai tre figli, e pro quota fra di loro, la nuda proprietà del suddetto immobile. Tutte le spese e gli oneri derivanti dall'usufrutto dell'immobile saranno a carico del SI. , Controparte_1 così come i costi e le spese per i rogiti notarili a riconoscimento dei diritti reali acquisiti.
Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: si richiamano all'uopo le disposizioni di diritto tributario sui trasferimenti immobiliari fra coniugi in caso di separazione e divorzio.
DA' ATTO che in merito all'immobile, in comproprietà fra i coniugi al 50% ciascuno, sito in Caltagirone, Via SS. Salvatore n. 49, censito al NCEU al foglio 87 n. 100, sub. 02, Via Santissimo Salvatore n. 49, piano 1, cat. A/5, cl.5,vani 1,5, r.c. 49,58 euro, la SI.ra provvederà, entro trenta giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, a trasferire a titolo gratuito al SI. la propria Controparte_1 quota di proprietà dell'immobile de quo, pari ad ½, cosicchè il SI. ne acquisterà la proprietà CP_1 esclusiva al 100%. Le spese notarili saranno interamente a carico della parte acquirente e, quindi, del SI. . Per detta operazione, la SI.ra rilascerà apposita procura speciale al Controparte_1 Parte_1 marito sia per il trasferimento di proprietà sia per l'incasso derivante dall'eventuale vendita dell'immobile in oggetto.
Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: si richiamano all'uopo le disposizioni di diritto tributario sui trasferimenti immobiliari fra coniugi in caso di separazione e divorzio.
DA' ATTO che i coniugi – preso atto che, semmai la SI.ra , in futuro, vorrà porre in vendita Parte_1 a terzi l'immobile sito in Orbassano, Via Marconi 16/b o nel caso in cui quest'ultimo passi pro quota in eredità ai tre figli, occorrerà versare al Comune di Orbassano un importo a titolo di riscatto per la piena proprietà dell'immobile, stimabile presumibilmente in almeno € 10.000 – prevedono ora per allora, concordemente, che in compensazione di detto importo, le spese relative alle quattro procure speciali occorrenti per i trasferimenti immobiliari indicati nel presente atto ( ovvero, procura per la vendita dell'immobile di Caltagirone, procura per il rogito dell'immobile di Rivalta di Torino, procura relativa al trasferimento della nuda proprietà dal ai tre figli e per la costituzione del diritto di usufrutto in CP_1 favore al medesimo, procura voltura autovettura in comproprietà fra i coniugi) nonché i costi per i rogiti notarili attinenti al trasferimento della proprietà dell'immobile di Rivalta di Torino e di Caltagirone, saranno tutti a carico del SI. . In pari tempo, il SI. sarà manlevato dalla Controparte_1 Controparte_1 partecipazione pro quota relativa al pagamento dell'onere di riscatto da versarsi al Comune di Orbassano sopra descritto. Di conseguenza, la SI.ra e i tre figli della coppia genitoriale, nulla avranno Parte_1 a pretendere a tale titolo dal SI. CP_1
DA' ATTO che la SI.ra rinuncia al 50% di proprietà sul veicolo in uso al SI. Parte_1 CP_1
, FIAT Punto tg. DV287PE. Il SI. ne acquisterà, pertanto, la proprietà esclusiva sul
[...] CP_1 suddetto bene mobile registrato, accollandosi ogni costo ed onere, manlevando la moglie da qualsivoglia gravame e costo anche relativo ad eventuali sanzioni amministrative in violazione al CDS.
Ai fini di consentire la suddetta voltura in favore del marito, la moglie rilascerà apposita procura speciale in favore del SI. CP_1 pagina 3 di 4 DA' ATTO che le spese relative alle perizie asseverate effettuate al fine di stimare i valori di mercato degli immobili attualmente in comproprietà fra i coniugi, essendosi resesi necessarie per addivenire al deposito congiunto di divorzio, saranno sopportate al 50% fra i coniugi.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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