Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico, dott. Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5291 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Dorotea De Stefano;
Persona_1
attori
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Controparte_1 C.F._4
Passero e Natascia Passero;
convenuto
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Francesco Corina;
convenuta
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
convenuta-contumace
OGGETTO: danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori in epigrafe indicati agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis patiti nella qualità di padre, madre e sorella di deceduto a causa del sinistro verificatosi il 28.6.2016 alle ore 23:00 Persona_1
circa, che vedeva coinvolti il motociclo Yamaha 600 Tg. DN08779, di proprietà e condotto da
1
Renault Trucks 22 CV A 1-370 Tg. DB547NE, di proprietà di e Controparte_3 condotto nell'occasione da , assicurato per la responsabilità civile con Controparte_1 [...]
L'incidente, secondo la prospettazione degli attori, si verificava per colpa esclusiva CP_2 dell' , il quale, alla guida dell'autocarro, nell'immettersi sulla SS 283 in direzione A3 SA- CP_1
RC, in agro del Comune di San Marco Argentano, effettuava una manovra di inversione di marcia a sinistra - pur in presenza di segnaletica orizzontale di striscia continua, nonché in assenza di luci di posizione laterali poiché non funzionanti - occupando l'intera carreggiata e rendendo di fatto inevitabile l'impatto con il motociclo condotto dal , il quale, nel percorrere sulla propria Per_1
corsia di marcia la SS 283 in direzione A3 – San Marco Argentano, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 35+600, non avvedendosi della presenza dell'autocarro intento a completare la suddetta manovra, vi entrava in collisione. La descritta dinamica veniva accertata dalla CTPM resa nell'ambito del procedimento penale RG n. 3280/2016 incardinato a carico di dinanzi al Tribunale di Cosenza, conclusosi con l'applicazione della pena ex art. Controparte_1
444 c.p.p. Ritenendo non satisfattive le somme già corrisposte da , gli attori Controparte_2
agivano per il ristoro integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
, nel costituirsi in giudizio, preliminarmente instava per l'integrazione del Controparte_1
contraddittorio nei confronti dei litisconsorti ritenuti necessari secondo il disposto di cui agli art. 140 del Codice delle Assicurazioni Private e 102 c.p.c., ovverosia (terza Persona_2
trasportata), e (genitori della passeggera), Controparte_5 CP_6 Controparte_4
(impresa assicuratrice del motociclo), gli eredi del defunto (quali comproprietari Persona_1
del motociclo), nonché (nonna di;
eccepiva, altresì, Controparte_7 Persona_1
l'improponibilità della domanda nei suoi riguardi in applicazione dell'art. 144 Cod. Ass., contestando, in ogni caso, la fondatezza della domanda nel merito, dovendosi attribuire l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta imprudente e negligente del conducente del motociclo, considerato che dalle risultanze della CTPM emergeva che il motoveicolo viaggiava ad una velocità di 130 Km/h, superiore al limite vigente sul tratto stradale teatro del sinistro;
contestava, infine, i danni richiesti.
Si costituiva la quale contestava la domanda deducendo che il sinistro si era Controparte_2
verificato prevalentemente a causa dell'eccessiva velocità cui viaggiava il centauro e che gli aveva di fatto impedito di arrestare tempestivamente il mezzo ed evitare, dunque, il violento impatto;
contestava, infine, i danni richiesti e chiedeva il rigetto della domanda sull'assunto che gli importi già liquidati in favore degli attori erano da ritenersi ampiamente satisfattivi delle loro pretese, considerata la responsabilità del congiunto.
2 La non si costituiva. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice e l'ausilio di una
CTU medico-legale volta ad accertare il danno biologico iure proprio lamentato dai congiunti della vittima.
All'udienza del 24.11.2023, la consegnava banco judicis agli attori, i quali Controparte_2 accettavano, n. 3 assegni per l'importo complessivo di € 256.949,06, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dovendosi ritenere gli importi versati ad integrale tacitazione del dovuto. Parte attrice, tuttavia, dichiarava di accettare le somme solo a titolo di ulteriore acconto oltre a quello già incassato, chiedendo al Tribunale adito di determinare il risarcimento dovuto.
All'udienza del 5.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della società Controparte_3
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Non ricorre l'ipotesi di cui all'art 140 C.d.A. per integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti coinvolti nel sinistro in esame. Infatti, considerato che l'ipotesi prevista regola una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, l'integrazione del contradittorio sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo (cfr. Cass. 30/12/2021, n.42073).
Nel caso di specie, non si è disposta l'integrazione richiesta poiché la compagnia assicurativa non ha chiesto di accertarsi il limiti del massimale assicurativo in ragione della presenza di altri soggetti coinvolti nel sinistro e astrattamente portatori di istanze risarcitorie ai sensi dell'art. 140 C.d.A.
Deve disattendersi l'eccezione di improponibilità, dovendosi ritenere che gli attori abbiano proposto l'azione diretta ex art 144 C.d.A. cumulandola all'ordinaria azione risarcitoria nei confronti del conducente, il cui titolo risiede nella responsabilità extracontrattuale per la causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., precisandosi che l'omessa indicazione della norma non incide sulla proponibilità della domanda, competendo al giudice la sua qualificazione.
Nel merito deve precisarsi che la regola del giudizio, di norma applicabile ai sinistri stradali, sulla base della quale devono essere valutati gli elementi di fatto accertati all'esito dell'istruttoria, è rappresentata dall'art. 2054, secondo comma, c.c., che in caso di scontro tra veicoli, pone una presunzione di responsabilità concorsuale a carico di entrambi i conducenti, salvo prova contraria.
La presunzione di concorso paritario di colpa per l'ipotesi di scontro tra veicoli, tuttavia, ha una funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in
3 concreto, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per l'esclusiva colpa di uno e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr., ex pluribus, Cass. n. 9550/2009; Cass. n. 29883/2008).
Nel caso di specie è pacifico e risulta documentalmente dalla relazione della Legione Carabinieri,
Stazione di San Marco Argentano, che in data 28.06.2016 alle ore 23:00 circa Persona_1
stava percorrendo la S.S. 283 in direzione San Marco Argentano a bordo del proprio motociclo,
Yamaha R6, tg. DN08779, allorquando, giunto all'altezza dell'intersezione con via Don Luigi
Sturzo impattava contro l'autocarro Renault 22 CV A 1-370, Tg DB547NE, di proprietà della nell'occasione condotto da , che dopo avere Controparte_3 Controparte_1 sostato in un'area a ridosso della detta intersezione si immetteva nella suddetta S.S. 283 in direzione opposta a quella del motociclo, ovvero verso l'imbocco autostradale Tarsia Nord, compiendo una manovra di svolta a sinistra e occupando, con ciò, la corsia di marcia percorsa dal . Per_1
Dall'esame del verbale delle Autorità ed in particolare dello schizzo planimetrico emerge che il sinistro è avvenuto all'altezza del km al km 35+600 della S.S. 283 in direzione San Marco
Argentano seguendo la direzione di marcia del motociclo Yamaha R6.
Il tratto di strada in questione si caratterizza per essere una careggiata, composta da due corsie, una per senso di marcia, separate da una linea continua, invalicabile (cfr. foto fascicolo fotografico
Legione Carabinieri;
CTPM ing. ). Persona_3
L'impatto si verificava all'interno della corsia di marcia su cui viaggiava il motociclo contro la fiancata laterale sinistra dell'autocarro, all'altezza del secondo mozzo gemellare posteriore, per come si preciserà più avanti.
Dopo l'impatto il motociclo scivolava fino ad arrestarsi a 8,6 mt rispetto al punto d'urto
(rilevamento tecnico descrittivo di intervento;
figura 5 e 7, fascicolo fotografico allegato all'informativa di reato) e, in conseguenza, dell'urto violento, il veniva proiettato a circa Per_1
10 metri di distanza dal detto punto e la passeggera a cica 20 mt (CTPM). In conseguenza del sinistro la vittima veniva trasportata con il 118 presso il nosocomio cosentino ove sopraggiungeva il decesso poco dopo.
Il punto di impatto tra i due mezzi non è oggetto di contestazione ed emerge dalle operazioni di ricostruzione della dinamica del sinistro effettuate dai Carabinieri intervenuti, elemento che ha trovato avallo anche dal CT del PM nell'ambito del procedimento penale n. 3280/2016 .
Il sinistro si è verificato, dunque, all'interno della corsia di marcia del motoveicolo e precisamente all'altezza della intersezione con via Don Luigi Sturzo. Infatti, l'autocarro condotto dal sig.
dopo avere sostato in un'area a ridosso di tale intersezione, si immetteva sulla S.S. 283 e CP_1
4 svoltava a sinistra in direzione verso l'imbocco autostradale Tarsia Nord. Nel fare ciò, tuttavia, attraversava la corsia di marcia sulla quale viaggiava il motociclo, in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di una linea continua che non consentiva tale manovra. L'autocarro, pertanto, nell'invadere la corsia di marcia in direzione San Marco Argentano per compiere la manovra di immissione sulla corsia opposta a quella del motociclo, tagliava trasversalmente la detta corsia, creando con ciò un ostacolo sulla traiettoria di marcia del motociclo che sopraggiungeva in quel momento.
Sotto tale profilo non rileva, pertanto, la questione che nel caso di specie non si è trattato tecnicamente di una c.d. inversione di marcia, manovra questa indicata sia dai Carabinieri che dal
CTPM, in quanto deve ritenersi che con la condotta di guida sopra descritta il mezzo condotto dal sig. ha creato una oggettivo ingombro sulla corsia di marcia su cui viaggiava il CP_1
motociclo.
Ciò detto, va tuttavia, osservato che per costante giurisprudenza, nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente
(cfr., tra le altre, Cass. 5219/14). Conseguentemente, anche l'infrazione, pur grave, come l'invasione di una corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass.
15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343).
Con riguardo alla condotta di guida del conducente del motoveicolo deve, preliminarmente, rilevarsi che nel tratto di strada in questione il limite di velocita era di 50 km/h.
Tale dato si ricava dagli accertamenti eseguiti dalle Autorità intervenute sul luogo teatro del sinistro e dagli accertamenti condotti dal CTPM, dalla cui elazione emerge la foto del cartello stradale con l'indicazione di detto limite di velocità (pag. 4, relazione dell'ing. . Persona_4
Tale dato oggettivo non è stato smentito dagli elementi offerti da parte attrice.
Dagli accertamenti condotti dai Carabinieri è stato riscontrato il superamento di detto limite di velocità da parte del conducente del motociclo, considerato in particolare, i danni riportati dal mezzo in questione che a causa dell'urto è stato ritenuto dalle dette Autorità “completamente distrutto”.
5 Dalla relazione dell'ing. emergono, infatti, gli ingenti danni alla parte anteriore, totalmente Per_4 distrutta, distacco della ruota anteriore, del serbatoio, anch'esso distrutto, e della sella (cfr. pag. 15 della relazione).
Tali riscontri sono conseguenza di un urto obliquo di circa 20° ricavabile, secondo la ricostruzione offerta dal CTPM, dalla forza diretta impressa dal motociclo nell'impattare contro la fiancata sinistra posteriore dell'autocarro, all'altezza del secondo mozzo gemellare (pag. 17 relazione).
Il CTPM ha ipotizzato che il motociclo viaggiasse ad una velocità del motociclo di circa 130 km/h, attraverso un'analisi dinamica delle energie deformative.
In particolare, il valore suddetto è stato ricavato attraverso il raffronto tra l'energia impressa dal motociclo, dalle deformazioni createsi sullo stesso nonché sull'autocarro e, ancora, sul “lavoro compiuto dal motociclo per il lancio del conducente e del passeggero”.
Tale accertamento è stato basato su modelli di fisica cinematica e assunti quali valori di riferimento quelli indicati dall'ing. tra cui le masse dei veicoli in movimento, del conducente il Per_4 motociclo, dai coefficienti di attrito su asfalto, dalle deformazioni generate dall'urto.
Anche a volere ritenere che la velocità calcolata dal CTPM non sia corrispondente a quella effettiva tenuta dalla moto, il violento urto, così come ricavabile dagli ingenti danni strutturali alla parte anteriore della suddetto mezzo, appaiono, in ogni caso, un chiaro indicatore di una andatura superiore al limite consentito.
Tale considerazione non può ritenersi smentita dalle dichiarazioni rese dal teste che a bordo Tes_1
della propria moto seguiva a distanza costante il , atteso che la circostanza, riferita dallo Per_1 stesso in giudizio, di avere controllato, poco istanti prima dell'impatto, il contachilometri della sua moto che segnava una velocità di circa 50-60 km/h, appare contraddittoria rispetto a quanto dichiarato ai Carabinieri a poche ore dall'accaduto, avendo lo stesso affermato di non avere controllato la velocità del proprio mezzo per mantenere la vista sulla strada.
Sulla scorta di quanto osservato, si ritiene, comunque, di poter ragionevolmente valutare come assolutamente prevalente l'apporto causale colposo del conducente l'autocarro , il quale, invadendo la corsia di pertinenza della moto per immettersi sulla corsia opposta, nonostante la presenza di segnaletica orizzontale che vietava ciò, ha innescato la sequenza causale conclusasi con il sinistro, creando una grave turbativa alla circolazione stradale, e di addebitare, dunque, allo stesso la responsabilità dell'evento in misura pari al 70%, imputando a la residua area di Persona_1
responsabilità, dovendosi ritenere in tale misura non superata la presunzione di cui all'art. 2054 co.
2 c.c., tenuto conto di quanto detto
Infatti, nonostante il dato relativo al mancato funzionamento delle luci di ingombro dell'autocarro non appare smentito dalle argomentazioni difensive del sig. che, sul punto, ha CP_1
6 rappresentato che il sistema di alimentazione delle singole lampadine è indipendente l'una dalle altre, sicché la interruzione complessiva del loro funzionamento deve ritenersi determinato dall'impatto con la moto, deduzione questa che non esclude, comunque, un generale malfunzionamento delle luci per altre cause indipendenti dal sinistro (come affermato dal CTPM), in ogni caso, la considerevole velocità superiore al limite imposto sulla strada in questione non solo ha inciso sui tempi di reazione, non avendo il conducente del motociclo nemmeno azionato il freno
(dalla relazione dei Carabinieri non emergono tracce di frenata), ma anche sulle modalità di reazione, avendo la vittima tentato nei pochi attimi prima dell'impatto di aggirare l'autocarro allargandosi più a destra, manovra risultata non efficace poiché eseguita in un tempo di percorrenza reso sensibilmente più ristretto a causa della elevata velocità.
Tale considerazione non muta nemmeno tenendo conto della assenza di illuminazione pubblica, considerato che un'andatura nei limiti di velocità consentiti nel tratto di strada in questione avrebbe aumentato le possibilità di avvistare, grazie ai proiettori di luminosità in dotazione della moto,
l'ostacolo presente sulla propria traiettoria con un maggiore intervallo di tempo e adeguare il comportamento di marcia.
Sulla misura del concorso nei termini indicati va, comunque, osservato che in tema di nesso di causalità tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato devono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui all'art. 41 comma 2 c.p. secondo cui la causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti. Soltanto in tale ultima ipotesi si ha interruzione del nesso di causalità (cr. Cass.
12103/2000).
Nella specie, la circostanza che il conducente del motociclo viaggiasse a velocità considerevole, seppur trattasi di una grave violazione al codice della strada, non costituisce un fatto dotato di efficace causale autonoma rispetto alla condotta del sig. , tale cioè da escludere la CP_1 rilevanza nella causazione dell'evento di danno. E' evidente, infatti, che la sola condotta della vittima non sarebbe stata sufficiente a determinare il sinistro se non vi fosse stata l'invasione della propria corsia di marcia. Del resto, come noto, in applicazione delle regole a governo della causalità materiale nell'illecito civile, la violazione di una disposizione del Codice della Strada non rileva sotto il profilo causale se nel caso concreto il sinistro si sarebbe verificato ugualmente (cfr. Cass.
n.26239/2013; Cass. n. 699/1995).
La sosta dell'autocarro in una zona non consentita, infine, non assume alcuna rilevanza sulla dinamica del sinistro.
7 In merito al profilo dei danni, si osserva che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima iure proprio e trasmissibile agli eredi.
In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo
(Cass. n. 21837/2019; n. 26727/2018).
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha dimostrato la sussistenza solo di un danno morale terminale risarcibile.
Il lasso temporale intercorso tra il sinistro e l'intervenuto decesso, di circa due ore, infatti, è troppo ristretto per ritenere maturato in capo alla vittima un risarcimento del danno biologico temporaneo
(nella specie di danno biologico terminale), avuto riguardo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sul punto, afferma che per poterne predicare la risarcibilità di tale danno è necessario che l'evento morte sopraggiunga dopo un “lasso di tempo apprezzabile” dall'evento, convenzionalmente indicato in almeno 24 ore, in quanto è il "giorno" l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (Cass. 18056/2019).
Nonostante il brevissimo lasso temporale, è risultato dimostrato dalle dichiarazioni, in particolare, di che fosse pienamente vigile e cosciente subito dopo Testimone_2 Persona_1
l'incidente, tanto da chiedere al teste di avvisare la sua famiglia per telefono, e di percepire, peraltro, la sofferenza connessa alla percezione della morte imminente, avendo dichiarato al teste che si “sentiva morire”.
Nondimeno, la rapida evoluzione degli eventi, induce a liquidare tale danno morale terminale, secondo un criterio equitativo, in un importo che appare equo individuare in € 5.000,00, somma spettante agli attori, chiamati all'eredità del predetto, secondo le quote di 1/3 ciascuno.
In merito agli ulteriori danni, si osserva che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno iure proprio. E' oramai pacifico che in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha dunque diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del
8 restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare, anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. 9231/13).
Essa è da ritenersi comprensiva anche del danno c.d. morale richiesto invece quale voce autonoma di danno dagli odierni ricorrenti costituendo indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (in questi termini, Cass. n. 25351/2015).
Atteso lo stretto vincolo di parentela che legava i genitori e la sorella al de cuius, detto pregiudizio può ritenersi provato, anche in via presuntiva secondo un criterio di normalità sociale (cfr. Cass. n.
12146/2016; n. 3767/18).
Tale voce di danno deve essere liquidata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di
Milano 2024 (di integrazione rispetto a quelle elaborate del 2021), dichiaratamente intese a conformare i criteri di liquidazione ai principi enunciati da ultimo dalla Corte di cassazione n.
10579/2021, che hanno ormai da tempo assunto “vocazione nazionale” (cfr. Cass. 12408/11).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto, difatti, di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, costruito attraverso una distribuzione dei punti secondo i seguenti elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
9 I criteri tabellari distinguono altresì il danno iure proprio richiesto per la perdita del genitore/figlio da quello da perdita del fratello/nipote.
Dunque, tenuto conto dell'età di all'epoca dei fatti di causa (da 21 a 30), Persona_1 dell'età dei genitori, e (da 51 a 60), della convivenza (cfr. Parte_1 Persona_5
Stato di famiglia, all.7; cfr.), della composizione del nucleo familiare superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da altre due persone), della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenuto conto della giovane età della vittima (30) e dello stravolgimento della vita relazionale e dell'incidenza sulla sfera personale
(cfr. dichiarazioni dei testi , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
) che giustifica l'applicazione di n. 30 punti del capo e), si reputa conforme alle suddette
[...] tabelle una risarcimento di € 391.100,00 (24+18+16+12+30=100;100 x € 3.911,00).
Quanto alla domanda avanzata da (sorella), tenuto conto dell'età della vittima Parte_3
primaria (da 21 a 30), di quella della vittima secondaria (da 31 a 40), della convivenza, della composizione del nucleo familiare superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da altre due persone), dell'età ravvicinata di entrambi i fratelli, dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto e dei riflessi sullo stile di vita e relazionale
(cfr. , ) che giustifica Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
l'applicazione di n. 30 punti del capo e), si reputa conforme alle suddette tabelle un risarcimento di reputa conforme alle suddette tabelle una risarcimento di € 163.008,00
(18+16+20+12+30=96;96x1.698,00 euro).
Non può procedersi ad ulteriori personalizzazioni, nella specie di autonoma liquidazione del c.d. danno esistenziale, considerato che i riflessi connessi al grave lutto subito e sulle pregresse abitudini di vita di tutti gli istanti sono già sopra valorizzati (tra cui capp. C ed E) e formano altresì capi autonomi di condanna, per come segue.
Infatti, gli istanti hanno avanzato una domanda di risarcimento del danno biologico subito in conseguenza dell'evento in questione, rispetto al quale si osserva quanto segue.
Il CTU ha accertato la correlazione tra lo stress psichico, particolarmente significativo cui la sig.ra
è stata sottoposta dopo aver appreso della morte del proprio, e l'Infarto Miocardico Parte_2
Acuto sopraggiunto a brevissima distanza.
Infatti, sul punto, l'Ausiliario ha evidenziato che in conseguenza di uno stress emotivo acuto si innescano delle risposte emodinamiche che includono aumenti della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca e della gittata cardiaca, unitamente a cambiamenti regionali nel flusso sanguigno che promuovono un approvvigionamento energetico preferenziale alla muscolatura striata ed al
10 miocardio, influendo, perciò , sulla frequenza cardiaca, e innescando aritmie maligne (come ad es. la fibrillazione ventricolare).
Ritenuto, pertanto, soddisfatti i criteri medico legale relativi al nesso di causa con l'evento cardiaco in questione, risultando, appunto, integrati quello della idoneità lesiva e topografico, il CTU ha riscontrato un danno permanente nella misura dell'11%, secondo i barèmes medico legali indicati nella relazione, tenuto conto del buon compenso emodinamico ad oggi raggiunto.
Il CTU ha, inoltre, accertato quale conseguenza dell'evento in questione una inabilità temporanea totale di 4 giorni a cui si aggiunge un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 30 ed un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 60.
Quanto al danno psichico, il CTU, alla luce della valutazione della documentazione prodotta in atti, delle notizie anamnestiche raccolte in sede di indagini ed all'effettuazione della visita psichiatrica con il Dott. l'ausiliario di cui la stessa si è avvalsa, ha concluso ritenendo sussistente tale Per_6
danno quale conseguenza del decesso del Sig. graduandolo in maniera Persona_1
differente.
Difatti, per la Sig.ra è stato riconosciuto un danno psichico sotto forma Parte_2
“Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio”, esitato in danno biologico nella misura del
15%, secondo le comuni tabelle di valutazione indicate in relazione.
Quanto, invece, ai sig.ri e è stato riscontrato una Parte_1 Parte_3
“Sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve”, esitata in un danno biologico in misura pari, rispettivamente, del 10% e del 3%.
Tale differenzia, spiega il CTU, risente della “soggettività” della persona ed alle sue capacità di elaborazioni emotive del conflitto, escludendo che la sola forza, o l'efficacia, “obiettiva” del trauma possa essere individuata come la causa esclusiva, ma indica la necessità che questa venga integrata con le caratteristiche di personalità del soggetto sottoposto al trauma stesso, ed alle sue condizioni esistenziali precedenti i fatti, in termini di conflitti, soddisfazioni personali, gratificazioni e diritto ad esperire piacere.
Il CTU, su punto, ha infatti precisato che nel corso dell'esame peritale sono stati valutati i sintomi espressivi del disturbo accertato, valutando le caratteristiche personologiche, la storia dei singoli, le capacità di “infuturazione” espresse e relativi livelli di resilienza.
Le valutazioni espresse del CTU devono essere condivise, ritenendole esaustive, considerato che l'effettuazione del test di Hamilton, per come richiesto dagli attori, non è stata ritenuta dal consulente uno strumento idoneo nell'ambito di un accertamento del danno, ma utile nella pratica clinica a scopo terapeutico, in quanto, trattandosi di test autovalutativo, viene a mancare l'alleanza terapeutica che tipicamente si crea quando il paziente si pone con un'attitudine curativa.
11 Pertanto, passando alla determinazione del “quantum”, in applicazione delle Tabelle di Milano ultima versione (2024), deve liquidarsi in favore della sig.ra l'importo di € Parte_2
6.497,50 per inabilità temporanea totale e parziale e di complessive € 81.013,00 a titolo di danno biologico permanente (età dell'istante all'epoca dei fatti, 54 anni), avuto riguardo ai danni (cardiaci e psichici) come sopra indicati;
nei confronti del sig. l'importo di € 21.492,00 e Parte_1 nei confronti della sig.ra l'importo di € 3.973,00 a titolo di danno biologico, Parte_3
rispettivamente, dell'11% e del 3%, avuto riguardo all'età degli istanti all'epoca dei fatti.
Per quanto, invece, attiene al danno patrimoniale futuro conseguenza di un fatto illecito, va sottolineato che essi sono ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata a regole-etico sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato.
Essi assumono l'aspetto del lucro cessante.
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita degli alimenti che il figlio avrebbe potuto erogare in favore dei genitori o del genitore superstite, questi devono provare che, sulla base delle circostanze attuali, secondo criteri non ipotetici, ma ragionevolmente probabilistici, essi avrebbero avuto bisogno di tale prestazione alimentare;
allo stesso modo, va provato il verosimile contributo del figlio ai bisogni della famiglia, ove dedotto per il futuro (cfr.
Cass. n. 4791/07 e n. 8546/08).
Deve ritenersi, altresì, che il risarcimento di tale tipo di danno patrimoniale spetti purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro (così Cass.
3549 del 23/02/2004).
Nel caso di specie risulta dimostrato che il fosse assunto con contratto a tempo Persona_1
indeterminato presso la Coopservizi Società Cooperativa (doc. 16), che percepiva all'epoca dell'evento circa 600 euro mensili (cfr. all.9, memorie ex art 183 c.p.c.) e che contribuiva ai bisogni familiari nella misura di € 300,00 (cfr. dichiarazioni dei testi e Testimone_6 [...]
). Testimone_5
Considerato che i restanti € 300,00 circa devono intendersi quale c.d. "quota sibi", ovvero la parte, del reddito che il defunto avrebbe speso per sé, senza farla transitare attraverso la comunione familiare, il danno patrimoniale subito dagli attori, genitori superstiti ( e Parte_1
), tuttavia, deve calcolarsi escludendo, altresì, la parte di reddito che, per Parte_2
quanto conferita alla gestione familiare, veniva poi utilizzata per sopperire ai consumi (in senso lato) nell'ambito di tale comunione familiare da parte della stessa vittima (Cass. 18800/09).
12 Pertanto, il danno futuro patrimoniale deve determinarsi nella misura di € 24.000,00 (€ 12.000,00 per ciascuno dei genitori), ponendo a base del calcolo la misura di € 200,00 mensili quale contributo ai bisogni della famiglia, decurtando la quota presumibile di incidenza dei consumi del de cuius all'interno della famiglia, moltiplicato dieci anni per come indicato.
Quanto al danno patrimoniale emergente risultano documentate le spese relative ai servizi funerari sostenute da nella misura complessiva di € 6.660,00 (cfr. fatture all. 15). Parte_1
Devono, inoltre, riconoscersi il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, avente natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa (Cass. 24481/2020), la cui utilità e correlazione con la presente domanda non è stata revocata in dubbio dalle controparti, liquidandosi, nella misura documentata di € 11.960,00 in favore di , di € 13.156,00 in favore di e di € 4.784,00 in Parte_1 Parte_2
favore di . Parte_3
Pertanto, le voci di danno spettanti agli attori devono così determinarsi: nei confronti di in complessive € 414.258,67 (di cui € 412.592,00 iure proprio Parte_1 ed € 1.666,67 iure hereditatis) a titolo di danno non patrimoniale e di € 30.560,00 a titolo di danno patrimoniale;
nei confronti di in complessive € 480.277,17 (di cui € 478.610,50 iure proprio Parte_2 ed € 1.666,67 iure hereditatis) a titolo di danno non patrimoniale e di € 25.156,00 a titolo di danno patrimoniale;
nei confronti di in complessive € 168.647,67 (di cui € 166.981,00 iure Parte_3 proprio ed € 1.666,67 iure hereditatis) a titolo di danno non patrimoniale e di € 4.784,00 a titolo di danno patrimoniale.
Considerata, tuttavia, la misura del concorso (30%) la somme spettanti agli attori devono rideterminarsi in € 314.961,09 in favore di , in € 357.750,01 in favore Parte_1 Parte_2 ed € 122.837,37 per , tenuto conto che la detta riduzione non opera
[...] Parte_3
per il danno patrimoniale conseguente alle spese stragiudiziali sopra indicate, poiché funzionali ad ottenere le somme spettanti a prescindere dal rilievo che poteva assumere il concorso.
Ciò detto, deve osservarsi che gli attori hanno evidenziato che la compagnia assicurativa ha corrisposto la somma di € 151.538,50 in favore di , di € 138.132,50 in favore di Parte_2
e di € 54.162,00 in favore di in fase stragiudiziale, importi Parte_1 Parte_3
trattenuti in acconto del maggior danno, cui si sono aggiunte le ulteriori somme versate nel corso del giudizio in favore, rispettivamente, della prima pari ad € 133.168,65, del secondo pari ad €
88.036,80 e della terza pari ad € 35.743,61.
13 Qualora prima della liquidazione definitiva, viene versato una acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso una operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione)per poi detrarre l'acconto dal credito e infine calcolando gli interessi compensativi, finalizzati a risarcire il danno da ritardo, sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cass 6374/14).
Pertanto, in applicazione di tale principio gli acconti vanno così rivalutati:
€ 164.377,68 in relazione al primo acconto ed € 88.829,13 per il secondo, con decorrenza dalla data degli assegni, rispettivamente, il 21.07.2017 e 16.08.2023 (cfr. copia assegno, all. 10; verbale del
24.11.2023 ), per un totale di € 253.206,81 in favore di;
Parte_1
€ 180.330,82 in relazione al primo acconto ed € 134.367,17 per il secondo, con decorrenza dalla data degli assegni, rispettivamente, il 21.07.2017 e 16.08.2023 (cfr. copia assegno, all. 10; verbale del 24.11.2023), per un totale di € 314.697,99 in favore di;
Parte_2
€ 64.452,78 in relazione al primo acconto ed € 36.065,30 per il secondo, con decorrenza dalla data degli assegni, rispettivamente, il 21.07.2017 e 16.08.2023 (cfr. copia assegno, all. 10; verbale del
24.11.2023 ), per un totale di € 100.518,08 in favore di . Parte_3
Detratti, pertanto, gli importi rivalutati degli acconti (sopra indicati), residua un credito di €
61.754,28 in favore di , di € 43.052,02 in favore ed € Parte_1 Parte_2
22.319,29 per . Parte_3
In conclusione in accoglimento della domanda azionata dagli attori, accertata la responsabilità del sinistro in capo ad nella misura del 70%, devono condannarsi in solido Controparte_1
l'assicurazione , e al NT Controparte_3 Controparte_1 risarcimento del danno, in favore di nella misura complessiva di € 61.754,28, in Parte_1 favore di nella misura complessiva di € 43.052,02 e in favore di Parte_2 Parte_3
nella misura complessiva di € 22.319,29.
[...]
Va riconosciuto inoltre il pregiudizio da ritardo del pagamento in misura pari agli interessi legali con decorrenza dalla data del sinistro sull'intera somma fino alla data di versamento dei primi acconti, sulle somme restanti fino al pagamento dei successivi importi versati e trattenuti sempre a titolo di acconto, e, infine, sulla somma oggi liquidata per il periodo successivo. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del sinistro e successivamente rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, sulla base dei principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
14 Spettano infine gli interessi legali sugli importi sopra indicati dalla presente sentenza al saldo.
Tenuto conto del considerevole scarto tra il risarcimento chiesto e quello liquidato, della complessità della vicenda, del ritenuto concorso di responsabilità, degli acconti versati dalla
Compagnia assicurativa e dell'importo residuo liquidato con la presente sentenza, si giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ con condanna di , NT
e , in solido, per la restante metà, importi Controparte_3 Controparte_1
liquidati come da dispositivo nei confronti degli attori con gli aumenti previsti per la difesa di più assistiti. Le spese della CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
II Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la , NT [...]
e , in solido, al pagamento della complessiva somma di € Controparte_3 Controparte_1
61.754,28 in favore di , di € 43.052,02 in favore di e di € Parte_1 Parte_2
22.319,29 in favore di , oltre interessi legali e rivalutazione secondo i criteri Parte_3
indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna la , NT [...]
e in solido per la restante metà in favore degli attori che Controparte_3 Controparte_1 liquida in € 11.282,40 per compensi, € 272,5 per spese, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; le spese della CTU, liquidate con separato decreto, devono porsi a carico dei convenuti in solido.
Cosenza, 21.02.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
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