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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale nella causa civile iscritta al n. 3770/2025 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo C.F._1
Pavanetto del Foro di Forlì-Cesena - ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Lia C.F._2
Gugliotta del foro di Pisa - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
1 Conclusioni del ricorrente:
“chiede che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza parziale”.
Conclusioni della resistente:
“non si oppone alla pronuncia parziale di scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 21 marzo 2025, ha Parte_1
chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 3 ottobre 2009 a Molinella (Bologna) con CP_1
dalla quale aveva avuto due figli, e
[...] Per_1 Per_2
entrambi minorenni e dalla quale era legalmente separato a seguito della sentenza parziale del Tribunale di Bologna n. 1632 del 2022, resa nella causa poi definita con la sentenza n. 1193 del
2024, esponendo, nel medesimo atto introduttivo del procedimento, le condizioni del divorzio.
Si è costituita , non opponendosi alla Controparte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta dal ricorrente, ma contestando le richieste del marito riguardanti modifiche alle condizioni della separazione, che secondo l'avversario dovrebbero costituire oggetto delle condizioni del divorzio e chiedendo la conferma integrale delle condizioni già stabilite nella sentenza n. 1193 del 2024.
2 Alla prima udienza il Presidente di sezione relatore ha sentito i coniugi di persona, i quali hanno confermato la volontà di divorziare ed hanno escluso una riconciliazione. Alla stessa udienza i difensori hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate, quanto alla richiesta pronuncia sul vincolo, ed hanno fomulato altresì le proprie istanze, sia con riferimento ai provvedimenti temporanei ed urgenti, sia quanto all'istruttoria.
Con ordinanza del 28 luglio 2025, il Presidente relatore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha provveduto sull'istruttoria ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla sola domanda di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4,
c.p.c.
Rileva il Tribunale che dagli atti e dai documenti prodotti risulta sussistente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi il 30 novembre 2021 nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza del Tribunale di
Bologna 19 aprile 2024, n. 1193, che aveva fatto seguito alla sentenza parziale sul vincolo 23 giugno 2022, n. 1632.
Si deve ritenere inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
3 Sussistono dunque i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente e dalla resistente.
Il giudizio è destinato a proseguire dinanzi al Presidente relatore, come già stabilito con la menzionata ordinanza del 28 luglio 2025.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a
Molinella (Bologna) il 3 ottobre 2009 dai coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Controparte_1
Bologna il 7 dicembre 1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Molinella (Bologna) al n. 16, parte II, serie C, anno 2009;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Molinella di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) rimette alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 31 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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