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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92001198/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92001198/2011 R.G. (ex Sezione Distaccata di Altamura), vertente tra le parti:
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Claudio Dipalo, presso il cui studio sito Parte_1 in Altamura (Ba) alla Via Michele Viterbo n. 70 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Lucia Lorusso e Vito Spano, tutti elettivamente domiciliati presso la Casa Comunale sita in Gravina in Puglia (Ba) alla via Vittorio Veneto n. 12, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 30.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127
IM RR ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 10.10.2011, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Condannare, per le causali di cui in narrativa, il , in persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore del Controparte_1 sig. , della somma di €. 710.476,22 ( ), a Parte_1 Email_1
titolo di risarcimento dei danni tutti personali, biologici, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore così come specificati in narrativa, oltre interessi come per legge e danno da svalutazione monetaria. B) Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente causa, oltre rimborso spese, Iva e Cap come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore esponeva che, in data 23.05.2010, alle ore 01:30, stava transitando nei pressi del cortile antistante la Scuola “San Giovanni Bosco” in , Controparte_1
dove poco prima un gruppo di individui, per festeggiare una vittoria in ambito sportivo della squadra di calcio “Inter”, avevano esploso dei fuochi di artificio, uditi a chilometri di distanza, lasciando per terra numerosi resti di materiale pirotecnico.
Deduceva la parte attrice che, mentre camminava in prossimità dei menzionati resti di materiale pirotecnico, veniva improvvisamente attinto dallo scoppio di un grosso petardo rimasto inesploso, la cui deflagrazione risultata tanto violenta da essere udita a decine di metri di distanza, lo faceva sbalzare all'indietro per alcuni metri, causandogli gravissime lesioni personali.
L'attore riferiva che, in conseguenza delle gravi lesioni subite, veniva immediatamente trasportato dapprima presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Altamura e, successivamente, presso il Policlinico di Bari, ove gli veniva diagnosticato un “trauma da scoppio mano sx con perdita degli elementi digitali” (oltre ad abrasioni al volto e al tronco), con successiva amputazione completa della mano sinistra a livello delle ossa del carpo, nonché riscontrati gravi danni all'udito, con riduzione notevole della capacità uditiva.
Riferiva, altresì, l'attore che, a causa della gravità delle lesioni subite, veniva dichiarato invalido dalla Commissione invalidi civili e di essersi sottoposto a visita medico-legale, all'esito della quale veniva accertato un danno biologico quantificato nel 60% di invalidità permanente, mentre
IM RR l'inabilità temporanea totale veniva individuata in 30 gg. e l'inabilità temporanea parziale (al 50%) in 60 gg..
Pertanto, la parte attrice assumeva che gli spettasse il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso occorsogli, come rilevati dalla relazione medico legale prodotta in giudizio, per la somma complessiva di €. 710.476,22, di cui €. 548.016,22 per danno biologico, €.
2.730,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta, €. 2.730,00 per inabilità temporanea relativa (al
50%), €. 137,000,00 a titolo di danno non patrimoniale (1/4 del danno biologico) ed €. 20.000,00 per spese mediche future.
L'attore ascriveva al la piena responsabilità nella causazione Controparte_1 dell'evento lesivo de quo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in quanto l'Ente convenuto aveva permesso a soggetti ignoti di utilizzare del materiale pirotecnico in un luogo pubblico di proprietà comunale, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, in spregio al disposto normativo di cui all'art. 57 del TULPS, peraltro omettendo, successivamente, di bonificare l'area dove era avvenuta l'esplosione dei fuochi d'artificio.
Asseriva la parte attrice che, con lettera raccomandata del 30.04.2011, aveva richiesto al
, Ente proprietario e custode dell'area in argomento, il risarcimento dei Controparte_1
danni derivanti dalle lesioni personali subite a seguito del sinistro e, rimaste inesitate tutte le richieste risarcitorie avanzate in sede stragiudiziale, aveva instaurato il presente giudizio.
Sulla base di tali allegazioni, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.01.2012, si costituiva in giudizio il il quale contestava la domanda attorea, sia in ordine all'an debeatur Controparte_1
sia con riferimento al quantum debeatur, in quanto ritenuta generica e sfornita di supporto probatorio.
In particolare, il convenuto evidenziava che, qualora fosse stata provata la veridicità CP_1
del fatto-evento descritto dalla parte attrice, la responsabilità nella causazione del sinistro sarebbe stata da attribuire esclusivamente alla condotta dello stesso danneggiato, atteso che appariva ragionevole ritenere che l' con la richiesta diligenza, avrebbe dovuto evitare di addentrarsi in Pt_1 quel cortile dove vi erano, ben visibili all'utente della strada, i residui del materiale pirotecnico, esploso poco prima ad opera di ignoti senza alcuna autorizzazione dell'Amministrazione comunale, evitando, in tal modo di porsi spontaneamente in una situazione di oggettivo pericolo.
L'Ente convenuto sosteneva, pertanto, come nel caso di specie, con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., si delineassero i profili giuridici del caso fortuito, rappresentato dal fatto dello stesso danneggiato, idoneo ad escludere l'efficienza causale della condotta del
[...]
e ad interrompere il relativo nesso eziologico. Controparte_1
IM RR In ordine alquantum debeatur della richiesta risarcitoria attorea, il Controparte_1
rilevava come la quantificazione del danno operata dalla controparte risultasse altamente
[...]
esorbitante e disancorata dai parametri medico-legali astrattamente applicabili alla fattispecie, anche in considerazione dell'incidenza rilevante della condotta dello stesso danneggiato nel verificarsi dell'evento dannoso.
L'Ente convenuto, dunque, istava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto virgola, non provata e comunque del tutto spropositata rispetto al reale accadimento dei fatti;
2) invia assolutamente gradata, e per mero tuziorismo, ridurre l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento danni non provate palesemente esorbitanti, anche alla luce del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni e, per l'effetto, limitare l'accoglimento della domanda in rapporto al concorso dello stesso;
3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudice ammetteva l'interrogatorio formale deferito nei confronti dell'attore sulle posizioni articolate dal
, nonché le prove testimoniali a mezzo dei testi indicati da parte attrice, Controparte_1
e , e da parte convenuta, Testimone_1 Testimone_2 Controparte_2
[...]
Espletate le prove orali, all'udienza del 21.04.2015, parte attrice reiterava la richiesta di ammissione di c.t.u. medico-legale, tesa all'accertamento e alla quantificazione dei danni fisici subiti a seguito dell'evento lesivo dedotto in giudizio, già richiesta con la propria memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza resa in data 12.05.2015, il precedente Giudice rigettava la richiesta attorea di c.t.u. medico-legale e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dell'esito dell'istruttoria e delle stesse allegazioni dell'attore, disponeva il rinvio dell'udienza al 02.02.2017, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termini fino a trenta giorni per il deposito di note conclusive.
Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.09.2024 e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del
[...]
nella determinazione del danno subito dall'attore, il quale, nelle riferite circostanze Controparte_1
spazio-temporali, ha lamentato di essere stato improvvisamente investito dallo scoppio di un grosso
IM RR petardo rimasto inesploso - mentre stava camminando nei pressi del cortile antistante la Scuola “San
Giovanni Bosco”, dove poco prima ignoti avevano esploso dei fuochi di artificio, lasciando per terra numerosi resti di materiale pirotecnico - riportando le lesioni di cui alla documentazione medica versata in atti.
In particolare, l'attore ha dedotto la riconducibilità delle lesioni riportate alla responsabilità del , Ente proprietario del tratto di strada teatro del dedotto evento lesivo, Controparte_1
per aver consentito a soggetti sconosciuti privi di apposita licenza, di utilizzare, in un luogo di pubblico transito e non lontano dalla folla, del materiale pirotecnico, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, come invece previsto dall'art. 57 del e senza Pt_2
l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a neutralizzare eventuali pericoli per gli utenti della strada pubblica, rivestendo il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, le funzioni dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, tese alla tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini.
Nella propria comparsa conclusionale, l'attore ha mutato la qualificazione della domanda, proposta nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., configurando in capo all'Ente una responsabilità ex art. 2050 c.c., in via solidale con gli autori dell'accensione dei fuochi d'artificio, soggetti entrambi onerati di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni lamentati, in quanto la mancanza di un'autorizzazione in capo agli organizzatori dell'evento obbligava l'Ente convenuto a intervenire con urgenza allo scopo di vietare lo spettacolo pirotecnico;
seguendo tale prospettazione, il convenuto era da ritenersi responsabile anche ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c., allorché i danni erano riferibili, per l'esistenza di un nesso eziologico, a un comportamento antigiuridico omissivo dello stesso Ente.
La condotta colposa di natura omissiva del si era concretata, in Controparte_1 tesi di parte attrice, con riferimento all'inerzia dell'Ente nell'adozione di azioni tese ad impedire lo spettacolo pirotecnico non autorizzato nonché nel non aver posto in essere tutte le adeguate misure di tipo repressivo dell'evento, svoltosi in una zona centrale del paese frequentata da numerosi cittadini, tanto da rendere prevedibile l'eventualità del verificarsi di danni a terzi, considerata la natura pericolosa dello spettacolo, peraltro tenutosi senza alcuna forma di vigilanza che avrebbe impedito il cagionarsi di eventi dannosi;
ha aggiunto la parte attrice che, al termine dello spettacolo pirotecnico, il , in qualità di ente proprietario dell'area, avrebbe dovuto provvedere Controparte_1 immediatamente alla bonifica dei luoghi o a precluderne l'accesso ai passanti.
Orbene, tanto precisato, giova chiarire la natura della responsabilità ascritta all'Ente convenuto.
Preliminarmente, va osservato che l'attore - avendo invocato con l'atto di citazione la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, successivamente, con la propria comparsa conclusionale, la responsabilità del ex artt. 2050 o 2043 c.c. - non ha Controparte_1
IM RR violato il divieto di introdurre domande nuove, avendo la stessa parte attrice enunciato, sin dall'atto introduttivo del giudizio e in modo sufficientemente chiaro, situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come astrattamente idonee (in quanto compiutamente precisate) ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli.
Nondimeno occorre premettere che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale l'interpretazione e la qualificazione della domanda e delle eccezioni rientrano tra i poteri del
Giudice di merito, il quale non è condizionato in tale compito dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa o delle eccezioni, così come desumibili dalla situazione dedotta in causa (cfr. Cass. Civ., n. 5945/2000; Cass. Civ., n. 3012/2010).
In chiave di teoria generale, in presenza di siffatte istanze risarcitorie può vertersi tanto nel campo della generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., quanto nel perimetro della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. o della responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c..
In primo luogo, deve essere esclusa l'attribuzione in capo al Controparte_1
della responsabilità ex art. 2050 c.c..
La nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non è limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per sua natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (cfr. Cass. Civ., n. 19180/2018).
In tale ottica, l'accensione di fuochi d'artificio certamente può ricondursi alla fattispecie prevista da predetta norma, per la natura e l'intrinseca potenzialità lesiva dei mezzi adoperati per espletarla.
L'art. 2050 c.c. esige che il danno sia cagionato nello svolgimento di un'attività pericolosa, ma è altrettanto indubitabile che i residui pirotecnici inesplosi conservano pur sempre un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il prodotto, anche quando il danno si produca in una fase successiva, come avvenuto nella vicenda in esame;
sempre ai sensi del citato articolo, l'operatore incaricato dell'accensione di fuochi pirotecnici assume una posizione di garanzia rispetto all'interesse protetto (ossia l'incolumità pubblica) ed è tenuto a porre in essere ogni necessaria precauzione al fine di evitare che il materiale non esploso possa costituire fonte di pericolo per terzi.
IM RR Nel caso in esame, lo spettacolo pirotecnico era stato posto in essere abusivamente e i fuochi d'artificio erano stati esplosi da ignoti in tarda serata senza alcuna autorizzazione, restando in tal modo inapplicabili alla fattispecie de qua sia gli artt. 20 e 21 della L. n. 110/1975 - che obbligano gli operatori professionali autorizzati a bonificare il terreno teatro dello spettacolo pirotecnico e raccogliere il materiale inesploso ivi sparso - sia la Circolare del nterno n. 559/2001 Controparte_3
- recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 TULPS - la quale prevede che, al termine dello spettacolo pirotecnico, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti, per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto e che di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta all'Autorità di P.S..
Se corrisponde al vero, come sostenuto da parte attrice, che il Sindaco (soggetto comunque estraneo al presente giudizio), quale Ufficiale di Governo, ha l'obbligo di sovraintendere alla vigilanza su tutto ciò che inerisce alla sicurezza e all'ordine pubblico, altrettanto pacifica risulta la circostanza che il Comune non era a conoscenza dei festeggiamenti e del Controparte_1
contestuale spettacolo pirotecnico, peraltro realizzati a seguito di una vittoria in ambito sportivo di una squadra di calcio, evento del tutto imprevedibile poiché soggetto all'alea della competizione agonistica.
Dunque, il convenuto non aveva autorizzato lo spettacolo pirotecnico e alcuna CP_1
richiesta in tal senso era stata ricevuta dal locale Comando di Polizia Municipale, come dichiarato all'udienza del 04.02.2014, dal teste di parte convenuta , all'epoca dei fatti Controparte_2
Maresciallo della Polizia Locale del Comune di , il quale ha riferito che “dalla Controparte_1
verifica degli atti depositati presso il locale Comando di P.M. emerse che alcuna autorizzazione in ordine alla realizzazione di una manifestazione sportiva era stata depositata” (cfr. dichiarazione rese dal teste all'udienza del 04.02.2014).
Non avendo il convenuto autorizzato né l'occupazione del suolo pubblico per lo CP_1
svolgimento della manifestazione né tantomeno lo spettacolo pirotecnico realizzato nel cortile antistante la scuola “San Giovanni Bosco” (del quale non era a conoscenza), si deve ritenere che lo CP_ stesso locale, nell'occasione, non abbia posto in essere alcun comportamento omissivo in relazione agli obblighi di vigilanza del corretto espletamento dell'attività pericolosa in questione ex art. 2050 c.c., anche con riferimento alle attività di bonifica seguenti all'esplosione dei fuochi d'artificio.
Per quel che concerne la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043
c.c., mette conto rilevare che, superata l'adozione - quale discrimine per l'individuazione della disciplina applicabile - della natura demaniale del bene (cfr. Cass. Civ., n. 24617/2007), pacifica è
IM RR ormai l'applicabilità della responsabilità per danni da cosa in custodia alla Pubblica Amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, restandone escluse, secondo tradizionale giurisprudenza, unicamente le ipotesi in cui sul bene non sia possibile
– per la ragguardevole estensione di esso e per le sue modalità d'uso – un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (cfr. Corte Cost., n.
156/1999) e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (cfr. Cass. Civ., n.
5669/2010).
Infatti, in tema di responsabilità specifica del custode, la Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di responsabilità non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 9546/2010).
In definitiva, deve considerarsi pacifico il principio per cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni derivanti da beni in custodia, è esclusa la disciplina dell'art. 2051 c.c. solamente qualora sia accertata, in concreto, l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene pubblico;
in tale diverso caso, l'ente pubblico risponderà in via aquiliana dei danni subiti dall'utente in forza della riespansione della regola generale di cui all'art. 2043 c.c., spettando al danneggiato, peraltro, in entrambi i casi, fornire la prova del nesso eziologico tra causa ed evento, ovvero tra esistenza dell'insidia ed evento lesivo determinato da tale insidia.
Focalizzando l'analisi sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., rilevante nel caso di specie, essa presenta natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno.
Sul piano probatorio, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., la disposizione in commento fissa una inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del caso fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè – in ragione dei poteri che la peculiare relazione con la cosa gli attribuisce (cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – la dimostrazione che il danno si sia verificato in modo non prevedibile
IM RR né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (cfr. Cass. Civ., n.
3651/2006).
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onus probandi gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Sempre nell'ottica della previsione in parola, deve operarsi un accertamento di tipo “causale”
(della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa”
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi, in quest'ultimo caso, di elementi rispondenti ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce dell'art. 2043 c.c..
Ora, come anticipato, venendo in rilievo particolari beni, quali quelli demaniali, intrinsecamente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, la giurisprudenza sull'argomento si era sviluppata nel senso dell'individuazione del caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Segnatamente, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., per i danni rivenienti da detti beni, deve tenersi in considerazione non solo l'estensione di tali beni o la possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto la causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno: infatti, da un lato, se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (o dalla stessa vittima), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 15042/2008).
Ne consegue che, al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può, quindi, rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo deve, pertanto, ritenersi che, ove il danno consegua all'interazione tra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa (cd. uso anomalo della cosa).
IM RR Giova richiamare, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. […] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr. Cass. Civ., n. 4035/2021).
Dunque, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione;
ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Tanto premesso, procedendo all'analisi della fattispecie, all'esito della prova orale espletata in corso di causa è emerso che il 23.05.2010, in compagnia di , Parte_1 Parte_3
aveva assistito ai festeggiamenti per una vittoria in ambito sportivo della squadra di calcio “Inter”, tenutisi sul piazzale antistante la scuola “San Giovanni Bosco”, durante i quali era stato realizzato uno spettacolo pirotecnico;
i festeggiamenti erano cominciati verso le ore 23:00 ed erano terminati verso le ore 24:00-24:30 (cfr. dichiarazioni rese dall'attore durante l'interrogatorio formale espletato all'udienza del 04.02.2014).
Verso le ore 01:30, i due amici, che nel frattempo si erano allontanati dal luogo ove si erano tenuti i festeggiamenti, si erano recati nuovamente sul suddetto piazzale per far ritorno a casa e, mentre il si era appartato per espletare un bisogno fisiologico, lo stesso aveva udito un forte Tes_2 botto alle sue spalle, accorgendosi della presenza dell' per terra sanguinante con gravi lesioni Pt_1 alla mano sinistra (cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del Parte_3
07.10.2014).
Il teste escusso all'udienza del 07.10.2014, ha dichiarato che “nel Parte_3
cortile della scuola vi erano resti fumanti di materiale pirotecnico che era stato utilizzato poco prima” (cfr. verbale di udienza del 07.10.2014), mentre l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha
IM RR dichiarato che “nel cortile i petardi erano posizionati su una lunghissima fila che occupava il cortile in senso orizzontale, nei pressi della ringhiera della scuola, l'altra parte del cortile si presentava libera da petardi o fuochi” … “allorquando il mio amico si allontanò da me per espletare i suoi bisogni io continuai a camminare vicino alla fila di petardi e all'improvviso fui investito dall'esplosione di uno di questi, che colpì il lato sinistro del mio corpo, sobbalzandomi per alcuni metri”… “confermo che al momento del sinistro vi fosse illuminazione pubblica funzionante;
tuttavia preciso che i lampioni accesi erano quelli posizionati sul marciapiede della scuola… …In ogni caso si vedeva per camminare” (cfr. dichiarazioni rese dall'attore durante l'interrogatorio formale espletato all'udienza del 04.02.2014).
Il teste di parte attrice, , escusso all'udienza del 04.02.2014, ha dichiarato: Testimone_1
“posso riferire che le uniche persone che erano passate sul cortile della scuola erano e il suo Pt_1 amico” (cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del 04.02.2014). Testimone_1
Durante l'escussione, in qualità di teste di parte convenuta, del geometra comunale addetto alla viabilità, , è altresì emerso che il cortile antistante la scuola “San Giovanni Bosco” CP_2
era provvisto di illuminazione pubblica funzionante, costituita da tre pali della luce posizionati sul piazzale stesso e da ulteriori quattro pali adibiti all'illuminazione della strada adiacente l'istituto scolastico, coadiuvati da luci supplementari dirette verso il piazzale per evitare zone d'ombra (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 21.04.2015). CP_2
Orbene, atteso che dalle succitate emergenze istruttorie si evince che l'evento lesivo de quo era avvenuto alle ore 1,30 circa, poco tempo dopo lo spettacolo pirotecnico terminato all'incirca alle ore 24:30, e che i resti di materiale pirotecnico si presentavano - ben visibili e ancora fumanti -disposti sul piazzale a formare una lunga linea orizzontale nei pressi della ringhiera dell'istituto scolastico ivi presente, in una parte dell'atrio antistante la scuola relativamente distante dal marciapiede adibito al transito dei passanti, va da sé che sarebbero state più che sufficienti queste rilevanti circostanze ad imporre all' una maggiore prudenza, finalizzata ad evitare di porsi deliberatamente in Pt_1
condizioni di pericolo.
Peraltro, la presenza in loco di adeguata illuminazione pubblica consente di sostenere che qualunque pedone, con condotta prudente e diligente, avrebbe avuto un'adeguata percezione dei resti di materiale pirotecnico presenti sul piazzale e tale circostanza è rilevabile anche dalle dichiarazioni del teste , il quale ha affermato che le uniche persone che erano passate sul cortile Testimone_1 della scuola, dopo lo spettacolo pirotecnico, erano stati l'odierno attore e il suo amico, mentre gli altri pedoni, in quelle stesse condizioni spazio-temporali, con la dovuta diligenza avevano tenuto un comportamento più prudente, evitando di transitare dove erano presenti i summenzionati resti di fuochi d'artificio.
IM RR Posto che la lunga fila orizzontale di petardi si trovava, ben visibile, in corrispondenza della ringhiera dell'istituto scolastico e non in prossimità del marciapiede adibito al transito dei pedoni, può affermarsi che, se l'attore, in ossequio ai più comuni canoni di diligenza e prudenza, anziché camminare accanto alla fila dei petardi, avesse percorso l'altra parte del piazzale che si presentava libera da resti di materiale pirotecnico “fumante”, avrebbe certamente evitato il contatto con il petardo inesploso e, di conseguenza, i danni fisici oggetto di causa.
Alla luce di quanto sopra, è verosimile che l'accaduto sia da imputare all'esclusiva condotta dell' , che ha adottato un comportamento non adeguato alle condizioni del luogo, tale Parte_1
da porlo in una non corretta relazione con l'evitabilità dell'evento, creando egli stesso le condizioni per il suo verificarsi.
Va sottolineato, in proposito, come l'utente della strada, in coerenza con il principio dell'autoresponsabilità, sia gravato da un onere di attenzione, che nel caso di specie è stato disatteso.
Inoltre, lo spettacolo pirotecnico abusivo era stato realizzato soltanto poco tempo prima dell'incidente e terminato in orario notturno, in circostanze in cui l'Ente preposto è tenuto a compiere indagini con una tempistica che non consente di poter attuare una qualsivoglia prevenzione e/o successiva bonifica immediata;
appare provato all'esito della fase istruttoria che il danno lamentato dall'attore era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, cause non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Si deve aggiungere anche che - dalla documentazione medica prodotta in giudizio dall' Pt_1
relativa alle gravi lesioni riportate alla mano sinistra - è ragionevole ritenere che lo stesso
[...]
odierno attore non solo abbia camminato lungo la linea di petardi che costituivano il materiale pirotecnico adoperato durante i festeggiamenti, ma lo abbia fatto in adiacenza alla stessa, fino ad entrare in contatto con il petardo inesploso poi deflagrato.
L'evento, quindi, non appare riconducibile ad un comportamento commissivo od omissivo da parte del quanto piuttosto ad una condotta abnorme dell'utente della Controparte_1
strada, condotta che esclude la responsabilità della P.A..
Nella fattispecie, si ritiene che si sia verificato un comportamento colposo del danneggiato che abbia inciso sul nesso causale, dal momento che, se l'odierno attore avesse usato l'ordinaria diligenza, lo stesso avrebbe evitato il petardo inesploso e, di conseguenza, l'incidente occorsogli.
Dall'esame di quanto sopra esposto nonché delle circostanze in cui si è verificato l'accadimento, emerge in maniera evidente che la responsabilità del verificarsi dell'evento lesivo è da ascrivere in via esclusiva all'attore, per effetto del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c..
Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che, nel caso de quo, si sia concretizzato il cd. caso fortuito, ovvero un caso esimente della responsabilità della P.A., giacché la
IM RR nozione oggettiva di caso fortuito comprende, per consolidata giurisprudenza, il fatto naturale (cd. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato (condotta imprudente ed imperita), che si configura quando si accerti un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza e la concreta possibilità per lo stesso utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 287 del 13.01.2015).
Per le ragioni esposte, la domanda proposta da deve essere rigettata;
restano Parte_1
assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione a valore della causa (da €. 520.001,00 a €. 1.000.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 50%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 10.10.2011, da Pt_1
nei confronti del ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
2) CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_1
delle spese processuali, che liquida in €. 14.598,00, a titolo di Controparte_1
compensi difensivi, oltre a esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in data 02.04.2025.
Il Giudice dott.ssa IM RR
IM RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92001198/2011 R.G. (ex Sezione Distaccata di Altamura), vertente tra le parti:
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Claudio Dipalo, presso il cui studio sito Parte_1 in Altamura (Ba) alla Via Michele Viterbo n. 70 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Lucia Lorusso e Vito Spano, tutti elettivamente domiciliati presso la Casa Comunale sita in Gravina in Puglia (Ba) alla via Vittorio Veneto n. 12, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 30.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127
IM RR ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 10.10.2011, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Condannare, per le causali di cui in narrativa, il , in persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore del Controparte_1 sig. , della somma di €. 710.476,22 ( ), a Parte_1 Email_1
titolo di risarcimento dei danni tutti personali, biologici, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore così come specificati in narrativa, oltre interessi come per legge e danno da svalutazione monetaria. B) Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente causa, oltre rimborso spese, Iva e Cap come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore esponeva che, in data 23.05.2010, alle ore 01:30, stava transitando nei pressi del cortile antistante la Scuola “San Giovanni Bosco” in , Controparte_1
dove poco prima un gruppo di individui, per festeggiare una vittoria in ambito sportivo della squadra di calcio “Inter”, avevano esploso dei fuochi di artificio, uditi a chilometri di distanza, lasciando per terra numerosi resti di materiale pirotecnico.
Deduceva la parte attrice che, mentre camminava in prossimità dei menzionati resti di materiale pirotecnico, veniva improvvisamente attinto dallo scoppio di un grosso petardo rimasto inesploso, la cui deflagrazione risultata tanto violenta da essere udita a decine di metri di distanza, lo faceva sbalzare all'indietro per alcuni metri, causandogli gravissime lesioni personali.
L'attore riferiva che, in conseguenza delle gravi lesioni subite, veniva immediatamente trasportato dapprima presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Altamura e, successivamente, presso il Policlinico di Bari, ove gli veniva diagnosticato un “trauma da scoppio mano sx con perdita degli elementi digitali” (oltre ad abrasioni al volto e al tronco), con successiva amputazione completa della mano sinistra a livello delle ossa del carpo, nonché riscontrati gravi danni all'udito, con riduzione notevole della capacità uditiva.
Riferiva, altresì, l'attore che, a causa della gravità delle lesioni subite, veniva dichiarato invalido dalla Commissione invalidi civili e di essersi sottoposto a visita medico-legale, all'esito della quale veniva accertato un danno biologico quantificato nel 60% di invalidità permanente, mentre
IM RR l'inabilità temporanea totale veniva individuata in 30 gg. e l'inabilità temporanea parziale (al 50%) in 60 gg..
Pertanto, la parte attrice assumeva che gli spettasse il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso occorsogli, come rilevati dalla relazione medico legale prodotta in giudizio, per la somma complessiva di €. 710.476,22, di cui €. 548.016,22 per danno biologico, €.
2.730,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta, €. 2.730,00 per inabilità temporanea relativa (al
50%), €. 137,000,00 a titolo di danno non patrimoniale (1/4 del danno biologico) ed €. 20.000,00 per spese mediche future.
L'attore ascriveva al la piena responsabilità nella causazione Controparte_1 dell'evento lesivo de quo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in quanto l'Ente convenuto aveva permesso a soggetti ignoti di utilizzare del materiale pirotecnico in un luogo pubblico di proprietà comunale, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, in spregio al disposto normativo di cui all'art. 57 del TULPS, peraltro omettendo, successivamente, di bonificare l'area dove era avvenuta l'esplosione dei fuochi d'artificio.
Asseriva la parte attrice che, con lettera raccomandata del 30.04.2011, aveva richiesto al
, Ente proprietario e custode dell'area in argomento, il risarcimento dei Controparte_1
danni derivanti dalle lesioni personali subite a seguito del sinistro e, rimaste inesitate tutte le richieste risarcitorie avanzate in sede stragiudiziale, aveva instaurato il presente giudizio.
Sulla base di tali allegazioni, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.01.2012, si costituiva in giudizio il il quale contestava la domanda attorea, sia in ordine all'an debeatur Controparte_1
sia con riferimento al quantum debeatur, in quanto ritenuta generica e sfornita di supporto probatorio.
In particolare, il convenuto evidenziava che, qualora fosse stata provata la veridicità CP_1
del fatto-evento descritto dalla parte attrice, la responsabilità nella causazione del sinistro sarebbe stata da attribuire esclusivamente alla condotta dello stesso danneggiato, atteso che appariva ragionevole ritenere che l' con la richiesta diligenza, avrebbe dovuto evitare di addentrarsi in Pt_1 quel cortile dove vi erano, ben visibili all'utente della strada, i residui del materiale pirotecnico, esploso poco prima ad opera di ignoti senza alcuna autorizzazione dell'Amministrazione comunale, evitando, in tal modo di porsi spontaneamente in una situazione di oggettivo pericolo.
L'Ente convenuto sosteneva, pertanto, come nel caso di specie, con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., si delineassero i profili giuridici del caso fortuito, rappresentato dal fatto dello stesso danneggiato, idoneo ad escludere l'efficienza causale della condotta del
[...]
e ad interrompere il relativo nesso eziologico. Controparte_1
IM RR In ordine alquantum debeatur della richiesta risarcitoria attorea, il Controparte_1
rilevava come la quantificazione del danno operata dalla controparte risultasse altamente
[...]
esorbitante e disancorata dai parametri medico-legali astrattamente applicabili alla fattispecie, anche in considerazione dell'incidenza rilevante della condotta dello stesso danneggiato nel verificarsi dell'evento dannoso.
L'Ente convenuto, dunque, istava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto virgola, non provata e comunque del tutto spropositata rispetto al reale accadimento dei fatti;
2) invia assolutamente gradata, e per mero tuziorismo, ridurre l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento danni non provate palesemente esorbitanti, anche alla luce del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni e, per l'effetto, limitare l'accoglimento della domanda in rapporto al concorso dello stesso;
3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudice ammetteva l'interrogatorio formale deferito nei confronti dell'attore sulle posizioni articolate dal
, nonché le prove testimoniali a mezzo dei testi indicati da parte attrice, Controparte_1
e , e da parte convenuta, Testimone_1 Testimone_2 Controparte_2
[...]
Espletate le prove orali, all'udienza del 21.04.2015, parte attrice reiterava la richiesta di ammissione di c.t.u. medico-legale, tesa all'accertamento e alla quantificazione dei danni fisici subiti a seguito dell'evento lesivo dedotto in giudizio, già richiesta con la propria memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza resa in data 12.05.2015, il precedente Giudice rigettava la richiesta attorea di c.t.u. medico-legale e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dell'esito dell'istruttoria e delle stesse allegazioni dell'attore, disponeva il rinvio dell'udienza al 02.02.2017, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termini fino a trenta giorni per il deposito di note conclusive.
Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.09.2024 e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del
[...]
nella determinazione del danno subito dall'attore, il quale, nelle riferite circostanze Controparte_1
spazio-temporali, ha lamentato di essere stato improvvisamente investito dallo scoppio di un grosso
IM RR petardo rimasto inesploso - mentre stava camminando nei pressi del cortile antistante la Scuola “San
Giovanni Bosco”, dove poco prima ignoti avevano esploso dei fuochi di artificio, lasciando per terra numerosi resti di materiale pirotecnico - riportando le lesioni di cui alla documentazione medica versata in atti.
In particolare, l'attore ha dedotto la riconducibilità delle lesioni riportate alla responsabilità del , Ente proprietario del tratto di strada teatro del dedotto evento lesivo, Controparte_1
per aver consentito a soggetti sconosciuti privi di apposita licenza, di utilizzare, in un luogo di pubblico transito e non lontano dalla folla, del materiale pirotecnico, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, come invece previsto dall'art. 57 del e senza Pt_2
l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a neutralizzare eventuali pericoli per gli utenti della strada pubblica, rivestendo il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, le funzioni dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, tese alla tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini.
Nella propria comparsa conclusionale, l'attore ha mutato la qualificazione della domanda, proposta nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., configurando in capo all'Ente una responsabilità ex art. 2050 c.c., in via solidale con gli autori dell'accensione dei fuochi d'artificio, soggetti entrambi onerati di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni lamentati, in quanto la mancanza di un'autorizzazione in capo agli organizzatori dell'evento obbligava l'Ente convenuto a intervenire con urgenza allo scopo di vietare lo spettacolo pirotecnico;
seguendo tale prospettazione, il convenuto era da ritenersi responsabile anche ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c., allorché i danni erano riferibili, per l'esistenza di un nesso eziologico, a un comportamento antigiuridico omissivo dello stesso Ente.
La condotta colposa di natura omissiva del si era concretata, in Controparte_1 tesi di parte attrice, con riferimento all'inerzia dell'Ente nell'adozione di azioni tese ad impedire lo spettacolo pirotecnico non autorizzato nonché nel non aver posto in essere tutte le adeguate misure di tipo repressivo dell'evento, svoltosi in una zona centrale del paese frequentata da numerosi cittadini, tanto da rendere prevedibile l'eventualità del verificarsi di danni a terzi, considerata la natura pericolosa dello spettacolo, peraltro tenutosi senza alcuna forma di vigilanza che avrebbe impedito il cagionarsi di eventi dannosi;
ha aggiunto la parte attrice che, al termine dello spettacolo pirotecnico, il , in qualità di ente proprietario dell'area, avrebbe dovuto provvedere Controparte_1 immediatamente alla bonifica dei luoghi o a precluderne l'accesso ai passanti.
Orbene, tanto precisato, giova chiarire la natura della responsabilità ascritta all'Ente convenuto.
Preliminarmente, va osservato che l'attore - avendo invocato con l'atto di citazione la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, successivamente, con la propria comparsa conclusionale, la responsabilità del ex artt. 2050 o 2043 c.c. - non ha Controparte_1
IM RR violato il divieto di introdurre domande nuove, avendo la stessa parte attrice enunciato, sin dall'atto introduttivo del giudizio e in modo sufficientemente chiaro, situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come astrattamente idonee (in quanto compiutamente precisate) ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli.
Nondimeno occorre premettere che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale l'interpretazione e la qualificazione della domanda e delle eccezioni rientrano tra i poteri del
Giudice di merito, il quale non è condizionato in tale compito dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa o delle eccezioni, così come desumibili dalla situazione dedotta in causa (cfr. Cass. Civ., n. 5945/2000; Cass. Civ., n. 3012/2010).
In chiave di teoria generale, in presenza di siffatte istanze risarcitorie può vertersi tanto nel campo della generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., quanto nel perimetro della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. o della responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c..
In primo luogo, deve essere esclusa l'attribuzione in capo al Controparte_1
della responsabilità ex art. 2050 c.c..
La nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non è limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per sua natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (cfr. Cass. Civ., n. 19180/2018).
In tale ottica, l'accensione di fuochi d'artificio certamente può ricondursi alla fattispecie prevista da predetta norma, per la natura e l'intrinseca potenzialità lesiva dei mezzi adoperati per espletarla.
L'art. 2050 c.c. esige che il danno sia cagionato nello svolgimento di un'attività pericolosa, ma è altrettanto indubitabile che i residui pirotecnici inesplosi conservano pur sempre un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il prodotto, anche quando il danno si produca in una fase successiva, come avvenuto nella vicenda in esame;
sempre ai sensi del citato articolo, l'operatore incaricato dell'accensione di fuochi pirotecnici assume una posizione di garanzia rispetto all'interesse protetto (ossia l'incolumità pubblica) ed è tenuto a porre in essere ogni necessaria precauzione al fine di evitare che il materiale non esploso possa costituire fonte di pericolo per terzi.
IM RR Nel caso in esame, lo spettacolo pirotecnico era stato posto in essere abusivamente e i fuochi d'artificio erano stati esplosi da ignoti in tarda serata senza alcuna autorizzazione, restando in tal modo inapplicabili alla fattispecie de qua sia gli artt. 20 e 21 della L. n. 110/1975 - che obbligano gli operatori professionali autorizzati a bonificare il terreno teatro dello spettacolo pirotecnico e raccogliere il materiale inesploso ivi sparso - sia la Circolare del nterno n. 559/2001 Controparte_3
- recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 TULPS - la quale prevede che, al termine dello spettacolo pirotecnico, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti, per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto e che di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta all'Autorità di P.S..
Se corrisponde al vero, come sostenuto da parte attrice, che il Sindaco (soggetto comunque estraneo al presente giudizio), quale Ufficiale di Governo, ha l'obbligo di sovraintendere alla vigilanza su tutto ciò che inerisce alla sicurezza e all'ordine pubblico, altrettanto pacifica risulta la circostanza che il Comune non era a conoscenza dei festeggiamenti e del Controparte_1
contestuale spettacolo pirotecnico, peraltro realizzati a seguito di una vittoria in ambito sportivo di una squadra di calcio, evento del tutto imprevedibile poiché soggetto all'alea della competizione agonistica.
Dunque, il convenuto non aveva autorizzato lo spettacolo pirotecnico e alcuna CP_1
richiesta in tal senso era stata ricevuta dal locale Comando di Polizia Municipale, come dichiarato all'udienza del 04.02.2014, dal teste di parte convenuta , all'epoca dei fatti Controparte_2
Maresciallo della Polizia Locale del Comune di , il quale ha riferito che “dalla Controparte_1
verifica degli atti depositati presso il locale Comando di P.M. emerse che alcuna autorizzazione in ordine alla realizzazione di una manifestazione sportiva era stata depositata” (cfr. dichiarazione rese dal teste all'udienza del 04.02.2014).
Non avendo il convenuto autorizzato né l'occupazione del suolo pubblico per lo CP_1
svolgimento della manifestazione né tantomeno lo spettacolo pirotecnico realizzato nel cortile antistante la scuola “San Giovanni Bosco” (del quale non era a conoscenza), si deve ritenere che lo CP_ stesso locale, nell'occasione, non abbia posto in essere alcun comportamento omissivo in relazione agli obblighi di vigilanza del corretto espletamento dell'attività pericolosa in questione ex art. 2050 c.c., anche con riferimento alle attività di bonifica seguenti all'esplosione dei fuochi d'artificio.
Per quel che concerne la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043
c.c., mette conto rilevare che, superata l'adozione - quale discrimine per l'individuazione della disciplina applicabile - della natura demaniale del bene (cfr. Cass. Civ., n. 24617/2007), pacifica è
IM RR ormai l'applicabilità della responsabilità per danni da cosa in custodia alla Pubblica Amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, restandone escluse, secondo tradizionale giurisprudenza, unicamente le ipotesi in cui sul bene non sia possibile
– per la ragguardevole estensione di esso e per le sue modalità d'uso – un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (cfr. Corte Cost., n.
156/1999) e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (cfr. Cass. Civ., n.
5669/2010).
Infatti, in tema di responsabilità specifica del custode, la Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di responsabilità non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 9546/2010).
In definitiva, deve considerarsi pacifico il principio per cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni derivanti da beni in custodia, è esclusa la disciplina dell'art. 2051 c.c. solamente qualora sia accertata, in concreto, l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene pubblico;
in tale diverso caso, l'ente pubblico risponderà in via aquiliana dei danni subiti dall'utente in forza della riespansione della regola generale di cui all'art. 2043 c.c., spettando al danneggiato, peraltro, in entrambi i casi, fornire la prova del nesso eziologico tra causa ed evento, ovvero tra esistenza dell'insidia ed evento lesivo determinato da tale insidia.
Focalizzando l'analisi sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., rilevante nel caso di specie, essa presenta natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno.
Sul piano probatorio, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., la disposizione in commento fissa una inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del caso fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè – in ragione dei poteri che la peculiare relazione con la cosa gli attribuisce (cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – la dimostrazione che il danno si sia verificato in modo non prevedibile
IM RR né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (cfr. Cass. Civ., n.
3651/2006).
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onus probandi gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Sempre nell'ottica della previsione in parola, deve operarsi un accertamento di tipo “causale”
(della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa”
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi, in quest'ultimo caso, di elementi rispondenti ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce dell'art. 2043 c.c..
Ora, come anticipato, venendo in rilievo particolari beni, quali quelli demaniali, intrinsecamente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, la giurisprudenza sull'argomento si era sviluppata nel senso dell'individuazione del caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Segnatamente, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., per i danni rivenienti da detti beni, deve tenersi in considerazione non solo l'estensione di tali beni o la possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto la causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno: infatti, da un lato, se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (o dalla stessa vittima), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 15042/2008).
Ne consegue che, al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può, quindi, rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo deve, pertanto, ritenersi che, ove il danno consegua all'interazione tra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa (cd. uso anomalo della cosa).
IM RR Giova richiamare, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. […] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr. Cass. Civ., n. 4035/2021).
Dunque, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione;
ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Tanto premesso, procedendo all'analisi della fattispecie, all'esito della prova orale espletata in corso di causa è emerso che il 23.05.2010, in compagnia di , Parte_1 Parte_3
aveva assistito ai festeggiamenti per una vittoria in ambito sportivo della squadra di calcio “Inter”, tenutisi sul piazzale antistante la scuola “San Giovanni Bosco”, durante i quali era stato realizzato uno spettacolo pirotecnico;
i festeggiamenti erano cominciati verso le ore 23:00 ed erano terminati verso le ore 24:00-24:30 (cfr. dichiarazioni rese dall'attore durante l'interrogatorio formale espletato all'udienza del 04.02.2014).
Verso le ore 01:30, i due amici, che nel frattempo si erano allontanati dal luogo ove si erano tenuti i festeggiamenti, si erano recati nuovamente sul suddetto piazzale per far ritorno a casa e, mentre il si era appartato per espletare un bisogno fisiologico, lo stesso aveva udito un forte Tes_2 botto alle sue spalle, accorgendosi della presenza dell' per terra sanguinante con gravi lesioni Pt_1 alla mano sinistra (cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del Parte_3
07.10.2014).
Il teste escusso all'udienza del 07.10.2014, ha dichiarato che “nel Parte_3
cortile della scuola vi erano resti fumanti di materiale pirotecnico che era stato utilizzato poco prima” (cfr. verbale di udienza del 07.10.2014), mentre l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha
IM RR dichiarato che “nel cortile i petardi erano posizionati su una lunghissima fila che occupava il cortile in senso orizzontale, nei pressi della ringhiera della scuola, l'altra parte del cortile si presentava libera da petardi o fuochi” … “allorquando il mio amico si allontanò da me per espletare i suoi bisogni io continuai a camminare vicino alla fila di petardi e all'improvviso fui investito dall'esplosione di uno di questi, che colpì il lato sinistro del mio corpo, sobbalzandomi per alcuni metri”… “confermo che al momento del sinistro vi fosse illuminazione pubblica funzionante;
tuttavia preciso che i lampioni accesi erano quelli posizionati sul marciapiede della scuola… …In ogni caso si vedeva per camminare” (cfr. dichiarazioni rese dall'attore durante l'interrogatorio formale espletato all'udienza del 04.02.2014).
Il teste di parte attrice, , escusso all'udienza del 04.02.2014, ha dichiarato: Testimone_1
“posso riferire che le uniche persone che erano passate sul cortile della scuola erano e il suo Pt_1 amico” (cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del 04.02.2014). Testimone_1
Durante l'escussione, in qualità di teste di parte convenuta, del geometra comunale addetto alla viabilità, , è altresì emerso che il cortile antistante la scuola “San Giovanni Bosco” CP_2
era provvisto di illuminazione pubblica funzionante, costituita da tre pali della luce posizionati sul piazzale stesso e da ulteriori quattro pali adibiti all'illuminazione della strada adiacente l'istituto scolastico, coadiuvati da luci supplementari dirette verso il piazzale per evitare zone d'ombra (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 21.04.2015). CP_2
Orbene, atteso che dalle succitate emergenze istruttorie si evince che l'evento lesivo de quo era avvenuto alle ore 1,30 circa, poco tempo dopo lo spettacolo pirotecnico terminato all'incirca alle ore 24:30, e che i resti di materiale pirotecnico si presentavano - ben visibili e ancora fumanti -disposti sul piazzale a formare una lunga linea orizzontale nei pressi della ringhiera dell'istituto scolastico ivi presente, in una parte dell'atrio antistante la scuola relativamente distante dal marciapiede adibito al transito dei passanti, va da sé che sarebbero state più che sufficienti queste rilevanti circostanze ad imporre all' una maggiore prudenza, finalizzata ad evitare di porsi deliberatamente in Pt_1
condizioni di pericolo.
Peraltro, la presenza in loco di adeguata illuminazione pubblica consente di sostenere che qualunque pedone, con condotta prudente e diligente, avrebbe avuto un'adeguata percezione dei resti di materiale pirotecnico presenti sul piazzale e tale circostanza è rilevabile anche dalle dichiarazioni del teste , il quale ha affermato che le uniche persone che erano passate sul cortile Testimone_1 della scuola, dopo lo spettacolo pirotecnico, erano stati l'odierno attore e il suo amico, mentre gli altri pedoni, in quelle stesse condizioni spazio-temporali, con la dovuta diligenza avevano tenuto un comportamento più prudente, evitando di transitare dove erano presenti i summenzionati resti di fuochi d'artificio.
IM RR Posto che la lunga fila orizzontale di petardi si trovava, ben visibile, in corrispondenza della ringhiera dell'istituto scolastico e non in prossimità del marciapiede adibito al transito dei pedoni, può affermarsi che, se l'attore, in ossequio ai più comuni canoni di diligenza e prudenza, anziché camminare accanto alla fila dei petardi, avesse percorso l'altra parte del piazzale che si presentava libera da resti di materiale pirotecnico “fumante”, avrebbe certamente evitato il contatto con il petardo inesploso e, di conseguenza, i danni fisici oggetto di causa.
Alla luce di quanto sopra, è verosimile che l'accaduto sia da imputare all'esclusiva condotta dell' , che ha adottato un comportamento non adeguato alle condizioni del luogo, tale Parte_1
da porlo in una non corretta relazione con l'evitabilità dell'evento, creando egli stesso le condizioni per il suo verificarsi.
Va sottolineato, in proposito, come l'utente della strada, in coerenza con il principio dell'autoresponsabilità, sia gravato da un onere di attenzione, che nel caso di specie è stato disatteso.
Inoltre, lo spettacolo pirotecnico abusivo era stato realizzato soltanto poco tempo prima dell'incidente e terminato in orario notturno, in circostanze in cui l'Ente preposto è tenuto a compiere indagini con una tempistica che non consente di poter attuare una qualsivoglia prevenzione e/o successiva bonifica immediata;
appare provato all'esito della fase istruttoria che il danno lamentato dall'attore era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, cause non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Si deve aggiungere anche che - dalla documentazione medica prodotta in giudizio dall' Pt_1
relativa alle gravi lesioni riportate alla mano sinistra - è ragionevole ritenere che lo stesso
[...]
odierno attore non solo abbia camminato lungo la linea di petardi che costituivano il materiale pirotecnico adoperato durante i festeggiamenti, ma lo abbia fatto in adiacenza alla stessa, fino ad entrare in contatto con il petardo inesploso poi deflagrato.
L'evento, quindi, non appare riconducibile ad un comportamento commissivo od omissivo da parte del quanto piuttosto ad una condotta abnorme dell'utente della Controparte_1
strada, condotta che esclude la responsabilità della P.A..
Nella fattispecie, si ritiene che si sia verificato un comportamento colposo del danneggiato che abbia inciso sul nesso causale, dal momento che, se l'odierno attore avesse usato l'ordinaria diligenza, lo stesso avrebbe evitato il petardo inesploso e, di conseguenza, l'incidente occorsogli.
Dall'esame di quanto sopra esposto nonché delle circostanze in cui si è verificato l'accadimento, emerge in maniera evidente che la responsabilità del verificarsi dell'evento lesivo è da ascrivere in via esclusiva all'attore, per effetto del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c..
Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che, nel caso de quo, si sia concretizzato il cd. caso fortuito, ovvero un caso esimente della responsabilità della P.A., giacché la
IM RR nozione oggettiva di caso fortuito comprende, per consolidata giurisprudenza, il fatto naturale (cd. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato (condotta imprudente ed imperita), che si configura quando si accerti un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza e la concreta possibilità per lo stesso utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 287 del 13.01.2015).
Per le ragioni esposte, la domanda proposta da deve essere rigettata;
restano Parte_1
assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione a valore della causa (da €. 520.001,00 a €. 1.000.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 50%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 10.10.2011, da Pt_1
nei confronti del ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
2) CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_1
delle spese processuali, che liquida in €. 14.598,00, a titolo di Controparte_1
compensi difensivi, oltre a esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in data 02.04.2025.
Il Giudice dott.ssa IM RR
IM RR