Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2024, proposto da
SE LL, ST NO, ET ZI, SE NE, AG Di CR, TO La AT, VA La LF, VA ER, SE Lo LO, NO PE, VA LI, LU NN, SE EN e GI VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Pugliano e Cosimo Dario Adornato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate,
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OM GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato il 25.3.2024 e depositato il 9.4.2024 gli odierni ricorrenti, tutti ex dipendenti dell’Arma dei Carabinieri tranne LI VA, ex dipendente della Polizia di Stato, tutti collocati in quiescenza, a domanda, successivamente al compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile ai fini contributivi contestano il mancato riconoscimento da parte dell’I.N.P.S., in sede di computo del trattamento di fine servizio (TFS), della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, nonostante le lettere di diffida e contestuale messa in mora inoltrate a mezzo pec, con le quali essi avevano intimato l’I.N.P.S. al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei predetti sei scatti stipendiali.
1.1- Deducono, in punto di diritto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis D.L. n.387/1987 come modificato dall’art. 21 Legge 232/1990. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione articolo 3 legge 241/1990.
2- Si è costituita, per resistere al ricorso, l’I.N.P.S., il quale ha eccepito [i] la propria carenza di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso per essersi l’Istituto attenuto al prospetto di liquidazione trasmesso dall’amministrazione di appartenenza, [ii] l’infondatezza nel merito delle pretese, [iii] la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del TFS e [iv] la decadenza del diritto al riconoscimento per mancata presentazione della domanda nei termini di cui all’art. 6 bis comma 2 del d.l. n. 387/1987. Viene anche prospettata, per il caso di adesione alla tesi di parte ricorrente, la violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
3- I ricorrenti hanno quindi replicato con memoria ex art. 73 c.p.a., contestando le eccezioni formulate ex adverso e ribadendo le proprie conclusioni.
4- All’udienza pubblica del 9.1.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
5- E’ anzitutto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione dell’I.N.P.S.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, legittimato passivo nei ricorsi quale quello in esame è l'I.N.P.S. (e solo esso) in quanto unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 15 novembre 2023, n. 9802 e precedenti ivi citati; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 30 aprile 2024, n. 2875; da ultimo, v. anche T.A.R. Toscana, Sez. I, 4.3.2025, n. 351).
6- Nel merito, il ricorso deve essere accolto, nei termini illustrati nei conformi precedenti resi, anche di recente, da questo Tribunale, che vanno integralmente richiamati ai sensi e per gli effetti degli artt. 74 e 88 co. 2 lett. d c.p.a. - per tutte cfr. TAR Reggio Calabria sentenze nn. 670/2025, 644/2025, 593/2025, 570/2025 e 511/2025) in sintonia con la giurisprudenza di altri TAR ( ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, n. 14925/2025) anche alla luce dell’ormai pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato resa in materia e ivi ampiamente illustrata (tra le tante, Cons. Stato sez. II n. 3909, 3910, 3912, 3914 del 18 aprile 2023).
6.1- Si premette che, in tema di indennità di buonuscita, l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che prevede l'attribuzione di sei scatti stipendiali, trova applicazione per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) (T.A.R. Toscana, Sez. I, 4.3.2025, n. 351).
6.2- Nello specifico, « L'orientamento sopra richiamato si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr. sent. 29 dicembre 2022 n.ri 1329, 1331, 1326) che, dopo aver proceduto ad un'analitica ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che: i) l'istituto dell'attribuzione di sei scatti è disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza […]; ii) l'introduzione della disciplina recata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all'abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l'istituto, tra le quali anche l'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l'art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita "ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati" ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l'art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l'art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l'istituto dei sei scatti "anche al personale della Polizia di Stato"; v) quanto all'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all'art. 1, nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l'estensione con l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare; vi) quanto all'ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall'altro lato, nell'attribuzione dei sei scatti anche "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile" […] » (così Consiglio di Stato sez. II, 15/05/2023, n. 4844; cfr. anche 20.03.2023, n. 2828).
7- Infondata è peraltro l’eccezione di prescrizione sollevata dall'I.N.P.S. considerato che per condivisa giurisprudenza, la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, sent. n. 10559 del 2023 e sent. n. 3914 del 2023), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto (v., ancora, Consiglio di Stato, Sez. II, 23.3.2023, n. 2980 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 30.4.2024, n. 2875) e considerato altresì, in punto di fatto, che non risulta documentato dall’I.N.P.S. resistente le date degli ultimi ordinativi di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione, sì da rendere l’eccezione generica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1.3.2006, n. 936).
8- Quanto all'ulteriore eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S. va detto che nessuna conseguenza decadenziale può farsi derivare dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, che prevede che " la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 " atteso che per la giurisprudenza prevalente l'ambiguità della disposizione osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 gennaio 2022, n. 193) e che comunque la norma fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo ( ergo , alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali: ciò in quanto il rinvio alle "condizioni", che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico (v. anche T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 3.2.2025, n. 72).
9- Quanto, infine, alla prospettata interpretazione costituzionalmente orientata, come rilevato da condivisibile giurisprudenza ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 18.4.2023, n. 3914; id., 15.10.2024, n. 8244) l’estensione di sei scatti stipendiali discende dall’applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo fatto dall’INPS all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine.
Parimenti, come osserva la precitata giurisprudenza, non vi è alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore.
10- In conclusione, la domanda formulata dai ricorrenti è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Ne consegue l’accertamento del diritto degli stessi ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, con il correlativo obbligo, da parte dell'INPS, di provvedere alla rideterminazione delle rispettive indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis citato D.L.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n. 11398).
11- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 e, conseguentemente, condanna l'I.N.P.S. a provvedere alla rideterminazione delle rispettive indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del citato D.L, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Fabio Tamborino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NT, Presidente
OM GL, Primo Referendario, Estensore
SE Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM GL | NA NT |
IL SEGRETARIO