TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 38
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'INPS

    La giurisprudenza consolidata indica l'INPS quale unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita, rendendo infondata l'eccezione.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 al personale delle Forze di Polizia

    La Corte ritiene che l'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, che prevede l'attribuzione di sei scatti stipendiali, trovi applicazione per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) e anche per il personale della Polizia di Stato, estendendo i benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS

    La decorrenza del termine di prescrizione coincide con l'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. L'INPS non ha documentato le date degli ultimi ordinativi di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione, rendendo l'eccezione generica.

  • Rigettato
    Decadenza per mancata presentazione della domanda nei termini

    L'ambiguità della disposizione normativa relativa ai termini per la presentazione della domanda ostacola la chiarezza dei presupposti determinanti la decadenza. Inoltre, la norma fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio, piuttosto che alle condizioni procedurali.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 e 81 Cost.

    L'estensione dei sei scatti stipendiali deriva dall'applicazione di un coacervo di disposizioni, non violando l'art. 81 Cost. che detta principi al legislatore in tema di bilancio. Non vi è contrasto con l'art. 3 Cost. poiché la normativa accomuna situazioni differenti trattate in modo distinto, senza manifesta irragionevole disparità di trattamento.

  • Accolto
    Obbligo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita

    Accertato il diritto dei ricorrenti ai benefici economici, consegue l'obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione delle indennità di buonuscita, includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 38
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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