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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 323 / 2025 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to ROSSO PIETRO presso il cui studio è elett. Parte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Si provvede ad allagare l'atto di rinuncia agli atti già depositato in data 31/07/2025 e si insiste pertanto perché venga disposta la cancellazione della causa nel ruolo”.
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta la causa in decisione senza termini all'udienza del
1.10.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
1 Rilevato che emerge univocamente dalle allegazioni documentali, depositate telematicamente, e dichiarazioni espresse con note di trattazione scritta depositate dall'appellante in relazione alla suddetta udienza collegiale che:
1. La parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio;
2. La parte appellata non si è costituita;
3. Pertanto, l'accettazione della controparte medesima è superflua, né l'efficacia della rinuncia è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti dall'art. 306 c.p.c., relativi alla notificazione degli atti sottoscritti di rinuncia e accettazione, atteso che, ai fini della pronuncia di estinzione, il primo comma di tale articolo richiede che rinuncia debba essere accettata dalle sole parti costituite;
4. In proposito, la Corte osserva ancora: i) che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.; ii) che in tal senso si sono espresse Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000, ma soprattutto
Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004); iii) che il D.lvo 149/2022 soltanto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello ha stabilito che provveda il consigliere istruttore con ordinanza reclamabile ex art. 178 c.p.c.; iv) che l'art. 350 comma 1 c.p.c., come modificato dal Dlvo
149/2022 stabilisce che “davanti alla corte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale”; v) che, in relazione alla previsione dell'art. 359 c.p.c., secondo cui “nei procedimenti d'appello … si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”, si rileva che a) mentre la pronuncia di estinzione dinanzi al tribunale non ha carattere decisorio ma soltanto procedurale, in quanto ai sensi dell'art. 310 comma 1 c.p.c. “l'estinzione del processo non estingue l'azione” e resta alla parte la possibilità di riassunzione nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 comma 1 c.p.c., invece la pronuncia di estinzione in appello ha carattere decisorio poiché ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.c. determina il passaggio in 3 giudicato della sentenza di primo grado;
b) il carattere decisorio della pronuncia comporta che essa, anche a seguito della riforma di cui al D.lvo 149/2022, debba essere adottata in
2 forma collegiale ai sensi dell'art. 307 ult. co. c.p.c., in base al riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio previsto dall'art. 350 comma 1 c.p.c., in difetto di una norma che espressamente attribuisca, in deroga a tale riparto, il compito di emettere tale pronuncia al Consigliere Istruttore, come appunto per la declaratoria di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. nell'attuale formulazione;
c) che l'art. 350 commi 5 - 6 c.p.c. (introdotti dal D.l.vo 164/2024) prevedono che «L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nella forme previste dall'art. 348 terzo comma. Davanti alla corte d'appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso, sono pronunciati dal collegio»;
5. Nulla in punto spese non essendosi costituita l'appellata (cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 5756 del
10/03/2011, Cass.,Sez. 6^, Ordinanza n. 23620 del 09/10/2017).
In conformità alle suddette conclusioni della parte, verificata la regolarità della rinuncia, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
3
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 323 / 2025 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to ROSSO PIETRO presso il cui studio è elett. Parte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Si provvede ad allagare l'atto di rinuncia agli atti già depositato in data 31/07/2025 e si insiste pertanto perché venga disposta la cancellazione della causa nel ruolo”.
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta la causa in decisione senza termini all'udienza del
1.10.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
1 Rilevato che emerge univocamente dalle allegazioni documentali, depositate telematicamente, e dichiarazioni espresse con note di trattazione scritta depositate dall'appellante in relazione alla suddetta udienza collegiale che:
1. La parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio;
2. La parte appellata non si è costituita;
3. Pertanto, l'accettazione della controparte medesima è superflua, né l'efficacia della rinuncia è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti dall'art. 306 c.p.c., relativi alla notificazione degli atti sottoscritti di rinuncia e accettazione, atteso che, ai fini della pronuncia di estinzione, il primo comma di tale articolo richiede che rinuncia debba essere accettata dalle sole parti costituite;
4. In proposito, la Corte osserva ancora: i) che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.; ii) che in tal senso si sono espresse Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000, ma soprattutto
Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004); iii) che il D.lvo 149/2022 soltanto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello ha stabilito che provveda il consigliere istruttore con ordinanza reclamabile ex art. 178 c.p.c.; iv) che l'art. 350 comma 1 c.p.c., come modificato dal Dlvo
149/2022 stabilisce che “davanti alla corte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale”; v) che, in relazione alla previsione dell'art. 359 c.p.c., secondo cui “nei procedimenti d'appello … si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”, si rileva che a) mentre la pronuncia di estinzione dinanzi al tribunale non ha carattere decisorio ma soltanto procedurale, in quanto ai sensi dell'art. 310 comma 1 c.p.c. “l'estinzione del processo non estingue l'azione” e resta alla parte la possibilità di riassunzione nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 comma 1 c.p.c., invece la pronuncia di estinzione in appello ha carattere decisorio poiché ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.c. determina il passaggio in 3 giudicato della sentenza di primo grado;
b) il carattere decisorio della pronuncia comporta che essa, anche a seguito della riforma di cui al D.lvo 149/2022, debba essere adottata in
2 forma collegiale ai sensi dell'art. 307 ult. co. c.p.c., in base al riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio previsto dall'art. 350 comma 1 c.p.c., in difetto di una norma che espressamente attribuisca, in deroga a tale riparto, il compito di emettere tale pronuncia al Consigliere Istruttore, come appunto per la declaratoria di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. nell'attuale formulazione;
c) che l'art. 350 commi 5 - 6 c.p.c. (introdotti dal D.l.vo 164/2024) prevedono che «L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nella forme previste dall'art. 348 terzo comma. Davanti alla corte d'appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso, sono pronunciati dal collegio»;
5. Nulla in punto spese non essendosi costituita l'appellata (cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 5756 del
10/03/2011, Cass.,Sez. 6^, Ordinanza n. 23620 del 09/10/2017).
In conformità alle suddette conclusioni della parte, verificata la regolarità della rinuncia, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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