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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 4808/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 4808/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1 titolare , rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Paolo PROVENZA Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._1
AG (Sa) alla Via Serroni n. 9 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ET TA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 del difensore in Eboli (Sa) alla Via Leonardo da Vinci n. 27 appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza nr. 273/2021 resa dal Giudice di Pace di Eboli nelle cause riunite R.G. N.ri 2094/19 e 613/2020, pubblicata il 28.04 2021 e notificata il 17.05.2021
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. L' (di seguito “ ) otteneva dal Giudice di Pace di Parte_1 Pt_1
Eboli, in data 23.11.18 ed in danno di , il decreto ingiuntivo n. 810/18 (reso CP_1 esecutivo in data 25.03.2019) dell'importo di euro 2.500,00 (oltre interessi dalla domanda al soddisfo, €. 380,00 per onorario, €. 76,00 per esborsi, Iva e CA), in conseguenza del mancato pagamento, da parte di costui, della fattura n. 6 del 28.08.2017 emessa per la espletata attività di intermediazione immobiliare. In forza di detto titolo, l'Agenzia notificava ad atto di precetto per l'importo di euro 3.765,54, avverso il quale CP_1 costui interponeva opposizione (rubricata all'R.G. N. 2094/2019) richiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, la declaratoria di inesistenza, inefficacia, nullità del decreto ingiuntivo n. 810/18 per irregolarità e/o nullità della notifica, per l'incompetenza territoriale del giudice adito, nonché la declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto perché intimante somme maggiori non dovute. Nelle more della opposizione, l' notificava, in data 27.02.2020, un secondo atto di Pt_1 precetto, a causa del mancato adempimento dell'accordo transattivo intervenuto medio tempore tra le parti, cui faceva seguito, in data 6.03.2020, il pagamento della somma di euro 3.018,26 e l'avvio anche di ulteriore giudizio oppositivo (RG. N. 613/2020, di poi riunito al primo con provvedimento del 19.03.2021). Le riunite cause esitavano nella pronuncia n. 273/2021 qui gravata, con la quale il giudice adito dichiarava la nullità di entrambi i precetti in parola e la conseguente estinzione dell'obbligazione ivi portata, con condanna della parte opposta sia ex art. 96 3° co. cpc che alla refusione delle spese di causa. 1.1 Avverso la stessa insorgeva l' introducendo l'odierno gravame e dolendosi, Pt_1 innanzitutto, della «erronea declaratoria di estinzione del credito», atteso che
[...]
aveva corrisposto soltanto un acconto sul maggiore avere, ovvero euro 3.018,26, CP_1 residuando ancora dovuta la somma di euro 690,20 (€. 197,28 a titolo di residuo capitale ed €. 550,00 per Iva). Proseguiva l'appellante censurando la sentenza nella parte in cui il giudice adito in prime cure, ritenendoli emolumenti non oggetto di ingiunzione, aveva stimato come erronea la inclusione nella somma precettata sia dell'importo di euro 550,00 (richiesta a titolo di IVA sul capitale) che delle spese generali nella misura del 15% sugli onorari, nonché laddove aveva assunto come non dovute le spese del precetto rinnovato. In particolare, l'appellante evidenziava di aver, invece, diritto a richiedere l'IVA come versata (ed indicata) sulla fattura n. 06 del 28.08.17 sottesa al monitorio de quo, essendo dovuto sul capitale anche in assenza di espressa menzione nel titolo, in forza della natura della prestazione da cui aveva tratto scaturigine il compenso ingiunto;
parimenti, erano state legittimamente richieste le spese generali, giacché spettanti anche in mancanza di esplicita previsione. Infine, osservava come con il precetto rinnovato giammai aveva richiesto compensi o spese del precetto precedente, come malamente dedotto in primo grado. Proseguiva deducendo come il Giudice di Pace avesse sbagliato nel ritenere anche che non vi fosse menzione nel precetto opposto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del sotteso titolo, laddove, invece, erano stati chiaramente indicati il numero del decreto ingiuntivo, la data di emissione e di deposito di esso, il giudice che lo aveva emesso, la data della sua notifica e di esecutività di esso coincidente con la data di apposizione della formula esecutiva. Concludeva l'appellante, censurando la condanna subita ex art. 96 3° co. cpc, non avendo egli resistito pretestuosamente alla dispiegata opposizione di controparte;
piuttosto, il giudice adito avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la circostanza che l'opponente aveva in quella sede riproposto “criticità – irregolarità notifica del decreto ingiuntivo e incompetenza territoriale - già al vaglio del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. pag. 11 libello introduttivo), il che avrebbe piuttosto determinato una soccombenza reciproca in causa e loa consequenziale compensazione delle spese di giudizio (la cui condanna l'appellante pure recriminava). Su tali basi, l' appellante così concludeva: “in via preliminare - accogliere il proposto Pt_1 appello, con conseguente riforma del provvedimento impugnato, e per l'effetto dichiarare l'opposizione proposta dal sig. inammissibile per carenza dei requisiti previsti ex lege;
nel merito CP_1
- accogliere il proposto appello, con conseguente riforma del provvedimento impugnato, e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dalla sig. , per i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, CP_1 condannare il sig. al pagamento in favore dell'Agenzia in CP_1 Parte_1 persona dell'omonimo titolare, della somma residua pari ad euro 690,20# ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per le causali dedotte in narrativa;
- accogliere il proposto appello, con conseguente riforma del provvedimento impugnato, e per l'effetto rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal sig. ; - condannare il sig. al CP_1 CP_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratorio antistatario;
in subordine - accogliere il proposto appello, con conseguente riforma del provvedimento impugnato, e per l'effetto compensare le spese di giudizio del primo grado”. 1.2 Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione dell'appellato , CP_1 il quale, ripercorse le vicende che avevano preceduto l'odierno gravame, eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità–improcedibilità e nullità dello spiegato appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc. Eccepiva, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva/carenza di una valida procura alle liti per impugnare, atteso che la aveva Pt_1 cessato l'attività già durante il giudizio di opposizione, ragion per cui (suo Parte_2 titolare) avrebbe dovuto conferire nuovo mandato per l'impugnazione. In particolare, scindendo i giudizi riuniti, deduceva - relativamente al giudizio N. 2094/2019 RG - la inammissibilità dell'appello in ragione del fatto che la procura conferita in calce al ricorso per decreto ingiuntivo risultava rilasciata per l'appello eventualmente interposto a quel giudizio e non anche per l'opposizione a precetto o per appello in caso di sentenza merito;
in più, rilevava che parte appellante mai esibiva l'originale del D.I. esecutivo. In riferimento al procedimento n. 613/2020 RG, l'appellato soggiungeva che la contumacia dell' Pt_1 dichiarata in quel giudizio cagionava la inammissibilità dell'appello e le preclusioni di legge ex art. 335 cpp. Confutate, poi, punto per punto le difese avversarie e ritenuta immune da censure la sentenza impugnata, l'appellato concludeva testualmente: “In via preliminare: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale dell'appellante e l'inesistenza di una valida procura ad impugnare, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello per tutti i motivi innanzi esposti;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello per tutti i motivi innanzi esposti;
In via principale e nel merito: 3) accogliere, per i motivi sopra esposti, la presente comparsa di costituzione e per l'effetto, rigettare e/o dichiarare l'appello, infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata […] Con conferma delle spese e competenze legali come da condanna in primo grado ed ulteriore condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali ai sensi del DM 55/14, del presente grado di giudizio, il tutto in solido con l'avv. Giovanni Paolo Provenza per l'inesistenza della procura, nei confronti del sottoscritto PROCURATORE ANTISTATARIO”. 1.3 Il giudizio proseguiva con istruzione documentale e alla udienza celebrata in data 22.10.2025 veniva trattenuto per la decisione, con concessione di termini alle parti per il deposito di memorie conclusionali e note di replica. 2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. Procedendo con ordine sistematico, occorre in apertura vagliare le eccezioni proposte in via preliminare dalla parte appellata, che si stimano essere prive di pregio. 2.1 Invero, sono da rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' Pt_1 abbia proceduto ad impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti delle quali invochi la riforma e mancando nella parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015). 2.2 Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per cui l'atto introduttivo del giudizio di appello sarebbe carente sotto il profilo sostanziale, si ricorda che la valutazione richiesta al Giudice in riferimento alla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto implica un ragionamento di rilievo prognostico, tenuto conto delle censure mosse alla pronuncia di primo grado. All'esito dello scrutinio sommario richiesto dalla lettera della norma, il Giudice potrà rilevare l'inammissibilità dell'appello, ove ravvisi che i motivi di doglianza sollevati avverso la pronuncia non siano fondati, ed in conseguenza di ciò il rigetto integrale dell'appello. Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma, sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015). 2.3 In ordine, poi, alla eccepita inammissibilità del gravame per assenza di valida procura ad impugnare il titolo in questione, asseritamente conferita solo per il giudizio di opposizione a decreto in giuntivo, nonché perché anteriore alla cessazione della partita iva da parte della ditta appellante (che avrebbe asseritamente richiesto il conferimento di nuova procura al difensore costituito per validamente rappresentare la parte) si osserva quanto appresso. L'esame del carteggio in atti restituisce la circostanza che in occasione del gravame sia stata versata in atti procura conferita da - titolare della Parte_2 impresa individuale ”- al proprio legale di fiducia, manchevole di data Parte_1 certa, sicché bisogna aver riguardo a quella presente in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 0.11.2018 al fine di appurare se sia tale da ricomprendere anche la odierna impugnazione. Ebbene, il testo della procura di cui trattasi, per quanto di interesse in questa sede, è il seguente: "Il sig. ....delega a rappresentarlo e difenderlo, nell'instaurando Parte_2 giudizio contro il sig. nelle fasi successive, ivi compreso l'appello, Controparte_1
l'opposizione, il precetto e l'esecuzione….l'avv. Giovanni Paolo Provenza…affinché possa difendermi in ogni fase e grado del giudizio...con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c...". Ora, la procura con cui il cliente conferisce all'avvocato il potere di compiere tutte le attività necessarie per far conseguire al primo la soddisfazione del credito, dà potere allo stesso difensore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione del procedimento stesso, non solo per il primo grado, ma anche per l'appello; ciò in deroga alla norma del codice di procedura civile (Art. 83, 4° co., cod. proc. civ.) secondo cui la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo se non è espressa una volontà diversa. È quanto ricordato dalla Cassazione con la sentenza n. 7997/2015 (così anche Cass. sent. n. 3089/2001 e n. 26296/07). Da questo principio discende un corollario altrettanto importante: qualora la procura sia stata conferita espressamente per il giudizio di opposizione (e nel caso de quo risulta conferita per le “fasi successive, ivi compreso l'appello, l'opposizione, il precetto e l'esecuzione”), sia la procura che l'elezione di domicilio conservano validità per tutto il corso del giudizio, dalla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione sino alla successiva fase del giudizio di merito, anche per il grado di appello. 2.4 In ordine all'inammissibilità del gravame per essere l'appellante costituito in uno solo dei due giudizi riuniti, si osserva che il decreto di riunione, emesso ai sensi dell'art. 273 cpc, ha come effetto quello di determinare che il processo risulti formalmente unico, la trattazione delle due cause congiunta e la facoltà per il giudice di avvalersi di tutte le allegazioni, prove ed argomenti di prova raccolti nei due processi sino al momento del provvedimento di riunione. Peraltro, la sentenza (che, naturalmente, sarà unica) lascia la possibilità di impugnazione alle parti ritualmente costituite anche in uno solo dei giudizi, atteso che la parte che non si è costituita in primo grado (il contumace, appunto) può sempre proporre impugnazione contro la sentenza che la vede soccombente (cfr. Corte Cost. 317/09), giacché l'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare e non può trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona. 2.5 Quanto, poi, all'avvenuta cessazione della ditta appellante in pendenza di opposizione, è bene precisare che la cancellazione di una ditta individuale non ha effetti sul mandato conferito dall'imprenditore persona fisica: infatti, la ditta individuale è solo una forma giuridica e non un'entità autonoma, sicché alla persona fisica, che continui ad esistere, permanga piena capacità legale, senza che vi sia estinzione dei rapporti giuridici o degli incarichi professionali a differenza delle società. 2.6 Venendo a scrutinare il merito del gravame, si osserva che l'appellante (asseritamente soddisfatto nelle proprie ragioni creditorie in via parziale) lamenti, in buona sostanza, la «erronea declaratoria di estinzione del credito», atteso che (che ha pagato CP_1 euro 3.018,26 a fronte di un credito precettato – in data 24.02.2020 - pari ad euro 3.708,46), risulti ancora debitore dell'appellante della somma di euro 690,20 (€. 197,28 a titolo di residuo capitale ed €. 550,00 per Iva). Più nel dettaglio, l'appellante ha censurato la sentenza nr. 273/2021 resa dal Giudice di Pace di Eboli nella parte in cui questi ha accertato l'estinzione del credito ed ha stimato come erronea la inclusione nella somma precettata sia dell'importo di euro 550,00 (richiesta a titolo di IVA sul capitale), che delle spese generali nella misura del 15% sugli onorari e le spese del precetto rinnovato (€. 197,28). In apertura, è bene considerare che la Suprema Corte, sez. III Civile, con sentenza n. 6111/13, ha espressamente stabilito che, “ove non diversamente (esplicitamente o meno) statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l'esigibilità, compete al creditore, che agisca in via esecutiva, anche l'IVA sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni ad essa soggette, anche in carenza di espressa menzione nel titolo”. (nello stesso senso, ex multis, Sez. 6-2, Ordinanza n. 18192 del 10/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 7551 del 01/04/2011; Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 22/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 05/02/2003). Da tanto consegue che l'odierno appellante legittimamente precettava le somme dovute a titolo di iva sul capitale ingiunto. Quanto, poi, alle spese per il precetto rinnovato, si osserva quanto appresso. L'odierno appellante riferisce che, nelle more della opposizione al primo atto di precetto (del 24.06.2019), notificava, in data 27.02.2020, un secondo atto di precetto a cagione del mancato adempimento dell'accordo transattivo intervenuto medio tempore tra le parti. Ebbene, è evidente che in ordine al secondo precetto non può parlarsi di precetto in rinnovazione, atteso che il "precetto in rinnovazione" è la notifica di un nuovo atto di precetto da parte del creditore, dopo che il termine di efficacia del primo atto è scaduto (90 giorni, ai sensi dell'art. 481 c.p.c.), ovvero quando il primo sia andato perento, il che non ricorre in pendenza di opposizione: difatti, se contro il precetto è proposta opposizione il termine di efficacia di esso rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c. (cfr. Cass. 27848/2022). Nel caso di specie, si è, di contro, in presenza di due distinti atti di precetto. In ultimo ed in ordine spese forfettarie sugli onorari richiesti, si rammenta che, allorquando il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali non contenga la statuizione circa la debenza delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014 o anche solo non ne specifichi la percentuale, la liquidazione costituisca comunque titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto diminuita dal giudice che deve in tal caso motivare le ragioni della diminuzione (sul punto Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21848 dell'11 luglio 2022). Nella specie, ricevuto il secondo precetto in data 27.02.2020, l'odierno appellato effettuava il pagamento della «somma di € 3.018,26 per capitale ingiunto, interessi legali, onorari e spese, come specificata nel Decreto Ingiuntivo (ma senza l'IVA pari ad € 550,00, senza le spese forfettarie 15% pari ad € 57,00, senza le spese duplicate di precetto pari ad € 161,46 perché illegittimamente precettate)» (cfr. pag. 2 comparsa in appello), omettendo, quindi, il pagamento di voci di credito dovute secondo quanto dapprima prospettato. Nondimeno, entrambi gli atti di precetto recanti la richiesta di detti emolumenti sono stati dichiarati nulli dal Giudice di Pace adito, in ragione della mancata menzione del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del titolo ad essi sotteso, non evincibile dal decreto ingiuntivo notificato e versato in atti, giacché privo (data l'epoca della notifica di esso) del provvedimento di esecutorietà e della formula esecutiva. Ora, anche nel presente grado, mette conto evidenziare che l'atto di precetto deve indicare esplicitamente il provvedimento che ha reso il decreto ingiuntivo esecutivo e l'apposizione della formula esecutiva. Questa indicazione è necessaria per rendere il precetto valido ed evitare nullità, come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione. In assenza di tale menzione, il precetto è nullo ai sensi dell'art. 480 c.p.c.. Difatti, è stato costantemente affermato (da ultimo Cassazione civile, sesta sez., sentenza del 25 gennaio 2022, n. 2093) che, seppur il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non debba essere preceduto da una ulteriore notificazione del provvedimento monitorio, deve però fare menzione, oltre che della data di notifica dell'ingiunzione, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (quest'ultima parte è stata, si precisa, eliminata dalla cd. “Riforma Cartabia”). Si tratta, invero, di due menzioni distintamente previste dal legislatore, entrambe necessarie, poiché corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo (Cass., 30 settembre 2019, n. 24226). Per quanto qui interessa, avuto riguardo all'epoca di formazione dei precetti di cui trattasi, viene in rilievo la sussistenza o meno della sola menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del monitorio (non anche dell'apposizione della relativa formula esecutiva). Dalla lettura degli atti in contestazione emerge, inconfutabilmente, che tale menzione non sia presente, essendo indicata la sola data di apposizione della formula esecutiva (menzione, peraltro, non più richiesta come appena specificato). Ciò detto, correttamente il giudice di prime cure, dunque, ha ritenuto che i precetti in esame nulli, ai sensi dell'art. 654 II comma cpc. A ciò discende che gli emolumenti precettati e non pagati – della cui spettanza si diceva in apertura- potranno e dovranno essere oggetto di distinto precetto, dovendosi nel presente grado confermare di quelli per cui vi è stato gravame. Quanto, infine, alla censura circa la condanna subita ex art. 96 cpc, si che tale richiesta in primo grado andasse rigettata non essendo stata supportata da idoneo materiale probatorio e/o opportunamente motivata e non potendosi, altresì, ravvisare malafede o colpa grave nella mera circostanza di aver fatto valere una pretesa rivelatasi poi infondata, condotta di per sé non rimproverabile. Invero l'odierno appellato, nel chiedere la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. al risarcimento danni per lite temeraria (riferendosi chiaramente al comma 1 del richiamato articolo) - pur essendo la liquidazione del danno di cui all'art. 96, c. 1, c.p.c. effettuabile di ufficio - in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur – aveva l'onere di dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa ( Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169): in assenza di siffatta prova, la domanda non poteva accogliersi in questi termini. Infatti, “In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno” (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355; Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798). Conclusivamente, la sentenza di prime cure va confermata nella dichiarazione di nullità dei precetti, ma parzialmente riformata laddove dichiara estinto il credito sotteso al monitorio per cui è causa (residuando, di fatto, somme ancora a debito di ), CP_1 nonché condanna l'opponente – odierno appellante - ex art. 96 cpc. 3. Quanto alle spese di causa, il Tribunale stima di compensarle integralmente tra le parti e per ambo i gradi di lite concretandosi una ipotesi di soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 4808 /2021, promossa da , in Parte_1 persona del titolare , contro , definitivamente Parte_2 CP_1 pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, in parziale riforma della sentenza n. 273/2021 resa dal Giudice di Pace di Eboli, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di accertamento della estinzione della obbligazione da parte opponente - odierno appellata;
- rigetta la richiesta di condanna formulata ex art. 96 cpc da parte opponente – odierna appellata;
- compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di lite. Così deciso in Salerno, 16.12.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 4808/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1 titolare , rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Paolo PROVENZA Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._1
AG (Sa) alla Via Serroni n. 9 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ET TA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 del difensore in Eboli (Sa) alla Via Leonardo da Vinci n. 27 appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza nr. 273/2021 resa dal Giudice di Pace di Eboli nelle cause riunite R.G. N.ri 2094/19 e 613/2020, pubblicata il 28.04 2021 e notificata il 17.05.2021
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. L' (di seguito “ ) otteneva dal Giudice di Pace di Parte_1 Pt_1
Eboli, in data 23.11.18 ed in danno di , il decreto ingiuntivo n. 810/18 (reso CP_1 esecutivo in data 25.03.2019) dell'importo di euro 2.500,00 (oltre interessi dalla domanda al soddisfo, €. 380,00 per onorario, €. 76,00 per esborsi, Iva e CA), in conseguenza del mancato pagamento, da parte di costui, della fattura n. 6 del 28.08.2017 emessa per la espletata attività di intermediazione immobiliare. In forza di detto titolo, l'Agenzia notificava ad atto di precetto per l'importo di euro 3.765,54, avverso il quale CP_1 costui interponeva opposizione (rubricata all'R.G. N. 2094/2019) richiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, la declaratoria di inesistenza, inefficacia, nullità del decreto ingiuntivo n. 810/18 per irregolarità e/o nullità della notifica, per l'incompetenza territoriale del giudice adito, nonché la declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto perché intimante somme maggiori non dovute. Nelle more della opposizione, l' notificava, in data 27.02.2020, un secondo atto di Pt_1 precetto, a causa del mancato adempimento dell'accordo transattivo intervenuto medio tempore tra le parti, cui faceva seguito, in data 6.03.2020, il pagamento della somma di euro 3.018,26 e l'avvio anche di ulteriore giudizio oppositivo (RG. N. 613/2020, di poi riunito al primo con provvedimento del 19.03.2021). Le riunite cause esitavano nella pronuncia n. 273/2021 qui gravata, con la quale il giudice adito dichiarava la nullità di entrambi i precetti in parola e la conseguente estinzione dell'obbligazione ivi portata, con condanna della parte opposta sia ex art. 96 3° co. cpc che alla refusione delle spese di causa. 1.1 Avverso la stessa insorgeva l' introducendo l'odierno gravame e dolendosi, Pt_1 innanzitutto, della «erronea declaratoria di estinzione del credito», atteso che
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aveva corrisposto soltanto un acconto sul maggiore avere, ovvero euro 3.018,26, CP_1 residuando ancora dovuta la somma di euro 690,20 (€. 197,28 a titolo di residuo capitale ed €. 550,00 per Iva). Proseguiva l'appellante censurando la sentenza nella parte in cui il giudice adito in prime cure, ritenendoli emolumenti non oggetto di ingiunzione, aveva stimato come erronea la inclusione nella somma precettata sia dell'importo di euro 550,00 (richiesta a titolo di IVA sul capitale) che delle spese generali nella misura del 15% sugli onorari, nonché laddove aveva assunto come non dovute le spese del precetto rinnovato. In particolare, l'appellante evidenziava di aver, invece, diritto a richiedere l'IVA come versata (ed indicata) sulla fattura n. 06 del 28.08.17 sottesa al monitorio de quo, essendo dovuto sul capitale anche in assenza di espressa menzione nel titolo, in forza della natura della prestazione da cui aveva tratto scaturigine il compenso ingiunto;
parimenti, erano state legittimamente richieste le spese generali, giacché spettanti anche in mancanza di esplicita previsione. Infine, osservava come con il precetto rinnovato giammai aveva richiesto compensi o spese del precetto precedente, come malamente dedotto in primo grado. Proseguiva deducendo come il Giudice di Pace avesse sbagliato nel ritenere anche che non vi fosse menzione nel precetto opposto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del sotteso titolo, laddove, invece, erano stati chiaramente indicati il numero del decreto ingiuntivo, la data di emissione e di deposito di esso, il giudice che lo aveva emesso, la data della sua notifica e di esecutività di esso coincidente con la data di apposizione della formula esecutiva. Concludeva l'appellante, censurando la condanna subita ex art. 96 3° co. cpc, non avendo egli resistito pretestuosamente alla dispiegata opposizione di controparte;
piuttosto, il giudice adito avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la circostanza che l'opponente aveva in quella sede riproposto “criticità – irregolarità notifica del decreto ingiuntivo e incompetenza territoriale - già al vaglio del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. pag. 11 libello introduttivo), il che avrebbe piuttosto determinato una soccombenza reciproca in causa e loa consequenziale compensazione delle spese di giudizio (la cui condanna l'appellante pure recriminava). Su tali basi, l' appellante così concludeva: “in via preliminare - accogliere il proposto Pt_1 appello, con conseguente riforma del provvedimento impugnato, e per l'effetto dichiarare l'opposizione proposta dal sig. inammissibile per carenza dei requisiti previsti ex lege;
nel merito CP_1
- accogliere il proposto appello, con conseguente riforma del provvedimento impugnato, e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dalla sig. , per i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, CP_1 condannare il sig. al pagamento in favore dell'Agenzia in CP_1 Parte_1 persona dell'omonimo titolare, della somma residua pari ad euro 690,20# ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per le causali dedotte in narrativa;
- accogliere il proposto appello, con conseguente riforma del provvedimento impugnato, e per l'effetto rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal sig. ; - condannare il sig. al CP_1 CP_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratorio antistatario;
in subordine - accogliere il proposto appello, con conseguente riforma del provvedimento impugnato, e per l'effetto compensare le spese di giudizio del primo grado”. 1.2 Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione dell'appellato , CP_1 il quale, ripercorse le vicende che avevano preceduto l'odierno gravame, eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità–improcedibilità e nullità dello spiegato appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc. Eccepiva, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva/carenza di una valida procura alle liti per impugnare, atteso che la aveva Pt_1 cessato l'attività già durante il giudizio di opposizione, ragion per cui (suo Parte_2 titolare) avrebbe dovuto conferire nuovo mandato per l'impugnazione. In particolare, scindendo i giudizi riuniti, deduceva - relativamente al giudizio N. 2094/2019 RG - la inammissibilità dell'appello in ragione del fatto che la procura conferita in calce al ricorso per decreto ingiuntivo risultava rilasciata per l'appello eventualmente interposto a quel giudizio e non anche per l'opposizione a precetto o per appello in caso di sentenza merito;
in più, rilevava che parte appellante mai esibiva l'originale del D.I. esecutivo. In riferimento al procedimento n. 613/2020 RG, l'appellato soggiungeva che la contumacia dell' Pt_1 dichiarata in quel giudizio cagionava la inammissibilità dell'appello e le preclusioni di legge ex art. 335 cpp. Confutate, poi, punto per punto le difese avversarie e ritenuta immune da censure la sentenza impugnata, l'appellato concludeva testualmente: “In via preliminare: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale dell'appellante e l'inesistenza di una valida procura ad impugnare, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello per tutti i motivi innanzi esposti;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello per tutti i motivi innanzi esposti;
In via principale e nel merito: 3) accogliere, per i motivi sopra esposti, la presente comparsa di costituzione e per l'effetto, rigettare e/o dichiarare l'appello, infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata […] Con conferma delle spese e competenze legali come da condanna in primo grado ed ulteriore condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali ai sensi del DM 55/14, del presente grado di giudizio, il tutto in solido con l'avv. Giovanni Paolo Provenza per l'inesistenza della procura, nei confronti del sottoscritto PROCURATORE ANTISTATARIO”. 1.3 Il giudizio proseguiva con istruzione documentale e alla udienza celebrata in data 22.10.2025 veniva trattenuto per la decisione, con concessione di termini alle parti per il deposito di memorie conclusionali e note di replica. 2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. Procedendo con ordine sistematico, occorre in apertura vagliare le eccezioni proposte in via preliminare dalla parte appellata, che si stimano essere prive di pregio. 2.1 Invero, sono da rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' Pt_1 abbia proceduto ad impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti delle quali invochi la riforma e mancando nella parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015). 2.2 Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per cui l'atto introduttivo del giudizio di appello sarebbe carente sotto il profilo sostanziale, si ricorda che la valutazione richiesta al Giudice in riferimento alla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto implica un ragionamento di rilievo prognostico, tenuto conto delle censure mosse alla pronuncia di primo grado. All'esito dello scrutinio sommario richiesto dalla lettera della norma, il Giudice potrà rilevare l'inammissibilità dell'appello, ove ravvisi che i motivi di doglianza sollevati avverso la pronuncia non siano fondati, ed in conseguenza di ciò il rigetto integrale dell'appello. Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma, sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015). 2.3 In ordine, poi, alla eccepita inammissibilità del gravame per assenza di valida procura ad impugnare il titolo in questione, asseritamente conferita solo per il giudizio di opposizione a decreto in giuntivo, nonché perché anteriore alla cessazione della partita iva da parte della ditta appellante (che avrebbe asseritamente richiesto il conferimento di nuova procura al difensore costituito per validamente rappresentare la parte) si osserva quanto appresso. L'esame del carteggio in atti restituisce la circostanza che in occasione del gravame sia stata versata in atti procura conferita da - titolare della Parte_2 impresa individuale ”- al proprio legale di fiducia, manchevole di data Parte_1 certa, sicché bisogna aver riguardo a quella presente in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 0.11.2018 al fine di appurare se sia tale da ricomprendere anche la odierna impugnazione. Ebbene, il testo della procura di cui trattasi, per quanto di interesse in questa sede, è il seguente: "Il sig. ....delega a rappresentarlo e difenderlo, nell'instaurando Parte_2 giudizio contro il sig. nelle fasi successive, ivi compreso l'appello, Controparte_1
l'opposizione, il precetto e l'esecuzione….l'avv. Giovanni Paolo Provenza…affinché possa difendermi in ogni fase e grado del giudizio...con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c...". Ora, la procura con cui il cliente conferisce all'avvocato il potere di compiere tutte le attività necessarie per far conseguire al primo la soddisfazione del credito, dà potere allo stesso difensore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione del procedimento stesso, non solo per il primo grado, ma anche per l'appello; ciò in deroga alla norma del codice di procedura civile (Art. 83, 4° co., cod. proc. civ.) secondo cui la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo se non è espressa una volontà diversa. È quanto ricordato dalla Cassazione con la sentenza n. 7997/2015 (così anche Cass. sent. n. 3089/2001 e n. 26296/07). Da questo principio discende un corollario altrettanto importante: qualora la procura sia stata conferita espressamente per il giudizio di opposizione (e nel caso de quo risulta conferita per le “fasi successive, ivi compreso l'appello, l'opposizione, il precetto e l'esecuzione”), sia la procura che l'elezione di domicilio conservano validità per tutto il corso del giudizio, dalla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione sino alla successiva fase del giudizio di merito, anche per il grado di appello. 2.4 In ordine all'inammissibilità del gravame per essere l'appellante costituito in uno solo dei due giudizi riuniti, si osserva che il decreto di riunione, emesso ai sensi dell'art. 273 cpc, ha come effetto quello di determinare che il processo risulti formalmente unico, la trattazione delle due cause congiunta e la facoltà per il giudice di avvalersi di tutte le allegazioni, prove ed argomenti di prova raccolti nei due processi sino al momento del provvedimento di riunione. Peraltro, la sentenza (che, naturalmente, sarà unica) lascia la possibilità di impugnazione alle parti ritualmente costituite anche in uno solo dei giudizi, atteso che la parte che non si è costituita in primo grado (il contumace, appunto) può sempre proporre impugnazione contro la sentenza che la vede soccombente (cfr. Corte Cost. 317/09), giacché l'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare e non può trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona. 2.5 Quanto, poi, all'avvenuta cessazione della ditta appellante in pendenza di opposizione, è bene precisare che la cancellazione di una ditta individuale non ha effetti sul mandato conferito dall'imprenditore persona fisica: infatti, la ditta individuale è solo una forma giuridica e non un'entità autonoma, sicché alla persona fisica, che continui ad esistere, permanga piena capacità legale, senza che vi sia estinzione dei rapporti giuridici o degli incarichi professionali a differenza delle società. 2.6 Venendo a scrutinare il merito del gravame, si osserva che l'appellante (asseritamente soddisfatto nelle proprie ragioni creditorie in via parziale) lamenti, in buona sostanza, la «erronea declaratoria di estinzione del credito», atteso che (che ha pagato CP_1 euro 3.018,26 a fronte di un credito precettato – in data 24.02.2020 - pari ad euro 3.708,46), risulti ancora debitore dell'appellante della somma di euro 690,20 (€. 197,28 a titolo di residuo capitale ed €. 550,00 per Iva). Più nel dettaglio, l'appellante ha censurato la sentenza nr. 273/2021 resa dal Giudice di Pace di Eboli nella parte in cui questi ha accertato l'estinzione del credito ed ha stimato come erronea la inclusione nella somma precettata sia dell'importo di euro 550,00 (richiesta a titolo di IVA sul capitale), che delle spese generali nella misura del 15% sugli onorari e le spese del precetto rinnovato (€. 197,28). In apertura, è bene considerare che la Suprema Corte, sez. III Civile, con sentenza n. 6111/13, ha espressamente stabilito che, “ove non diversamente (esplicitamente o meno) statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l'esigibilità, compete al creditore, che agisca in via esecutiva, anche l'IVA sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni ad essa soggette, anche in carenza di espressa menzione nel titolo”. (nello stesso senso, ex multis, Sez. 6-2, Ordinanza n. 18192 del 10/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 7551 del 01/04/2011; Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 22/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 05/02/2003). Da tanto consegue che l'odierno appellante legittimamente precettava le somme dovute a titolo di iva sul capitale ingiunto. Quanto, poi, alle spese per il precetto rinnovato, si osserva quanto appresso. L'odierno appellante riferisce che, nelle more della opposizione al primo atto di precetto (del 24.06.2019), notificava, in data 27.02.2020, un secondo atto di precetto a cagione del mancato adempimento dell'accordo transattivo intervenuto medio tempore tra le parti. Ebbene, è evidente che in ordine al secondo precetto non può parlarsi di precetto in rinnovazione, atteso che il "precetto in rinnovazione" è la notifica di un nuovo atto di precetto da parte del creditore, dopo che il termine di efficacia del primo atto è scaduto (90 giorni, ai sensi dell'art. 481 c.p.c.), ovvero quando il primo sia andato perento, il che non ricorre in pendenza di opposizione: difatti, se contro il precetto è proposta opposizione il termine di efficacia di esso rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c. (cfr. Cass. 27848/2022). Nel caso di specie, si è, di contro, in presenza di due distinti atti di precetto. In ultimo ed in ordine spese forfettarie sugli onorari richiesti, si rammenta che, allorquando il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali non contenga la statuizione circa la debenza delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014 o anche solo non ne specifichi la percentuale, la liquidazione costituisca comunque titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto diminuita dal giudice che deve in tal caso motivare le ragioni della diminuzione (sul punto Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21848 dell'11 luglio 2022). Nella specie, ricevuto il secondo precetto in data 27.02.2020, l'odierno appellato effettuava il pagamento della «somma di € 3.018,26 per capitale ingiunto, interessi legali, onorari e spese, come specificata nel Decreto Ingiuntivo (ma senza l'IVA pari ad € 550,00, senza le spese forfettarie 15% pari ad € 57,00, senza le spese duplicate di precetto pari ad € 161,46 perché illegittimamente precettate)» (cfr. pag. 2 comparsa in appello), omettendo, quindi, il pagamento di voci di credito dovute secondo quanto dapprima prospettato. Nondimeno, entrambi gli atti di precetto recanti la richiesta di detti emolumenti sono stati dichiarati nulli dal Giudice di Pace adito, in ragione della mancata menzione del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del titolo ad essi sotteso, non evincibile dal decreto ingiuntivo notificato e versato in atti, giacché privo (data l'epoca della notifica di esso) del provvedimento di esecutorietà e della formula esecutiva. Ora, anche nel presente grado, mette conto evidenziare che l'atto di precetto deve indicare esplicitamente il provvedimento che ha reso il decreto ingiuntivo esecutivo e l'apposizione della formula esecutiva. Questa indicazione è necessaria per rendere il precetto valido ed evitare nullità, come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione. In assenza di tale menzione, il precetto è nullo ai sensi dell'art. 480 c.p.c.. Difatti, è stato costantemente affermato (da ultimo Cassazione civile, sesta sez., sentenza del 25 gennaio 2022, n. 2093) che, seppur il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non debba essere preceduto da una ulteriore notificazione del provvedimento monitorio, deve però fare menzione, oltre che della data di notifica dell'ingiunzione, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (quest'ultima parte è stata, si precisa, eliminata dalla cd. “Riforma Cartabia”). Si tratta, invero, di due menzioni distintamente previste dal legislatore, entrambe necessarie, poiché corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo (Cass., 30 settembre 2019, n. 24226). Per quanto qui interessa, avuto riguardo all'epoca di formazione dei precetti di cui trattasi, viene in rilievo la sussistenza o meno della sola menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del monitorio (non anche dell'apposizione della relativa formula esecutiva). Dalla lettura degli atti in contestazione emerge, inconfutabilmente, che tale menzione non sia presente, essendo indicata la sola data di apposizione della formula esecutiva (menzione, peraltro, non più richiesta come appena specificato). Ciò detto, correttamente il giudice di prime cure, dunque, ha ritenuto che i precetti in esame nulli, ai sensi dell'art. 654 II comma cpc. A ciò discende che gli emolumenti precettati e non pagati – della cui spettanza si diceva in apertura- potranno e dovranno essere oggetto di distinto precetto, dovendosi nel presente grado confermare di quelli per cui vi è stato gravame. Quanto, infine, alla censura circa la condanna subita ex art. 96 cpc, si che tale richiesta in primo grado andasse rigettata non essendo stata supportata da idoneo materiale probatorio e/o opportunamente motivata e non potendosi, altresì, ravvisare malafede o colpa grave nella mera circostanza di aver fatto valere una pretesa rivelatasi poi infondata, condotta di per sé non rimproverabile. Invero l'odierno appellato, nel chiedere la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. al risarcimento danni per lite temeraria (riferendosi chiaramente al comma 1 del richiamato articolo) - pur essendo la liquidazione del danno di cui all'art. 96, c. 1, c.p.c. effettuabile di ufficio - in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur – aveva l'onere di dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa ( Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169): in assenza di siffatta prova, la domanda non poteva accogliersi in questi termini. Infatti, “In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno” (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355; Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798). Conclusivamente, la sentenza di prime cure va confermata nella dichiarazione di nullità dei precetti, ma parzialmente riformata laddove dichiara estinto il credito sotteso al monitorio per cui è causa (residuando, di fatto, somme ancora a debito di ), CP_1 nonché condanna l'opponente – odierno appellante - ex art. 96 cpc. 3. Quanto alle spese di causa, il Tribunale stima di compensarle integralmente tra le parti e per ambo i gradi di lite concretandosi una ipotesi di soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 4808 /2021, promossa da , in Parte_1 persona del titolare , contro , definitivamente Parte_2 CP_1 pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, in parziale riforma della sentenza n. 273/2021 resa dal Giudice di Pace di Eboli, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di accertamento della estinzione della obbligazione da parte opponente - odierno appellata;
- rigetta la richiesta di condanna formulata ex art. 96 cpc da parte opponente – odierna appellata;
- compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di lite. Così deciso in Salerno, 16.12.25 Il Giudice Alessia PECORARO