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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2931/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.03.2025 da
1) nata a [...] il [...] residente a [...]
Filippo n. 5, (C.F. , con l'Avv. Tullio Tandura del foro di Belluno presso il C.F._1 quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: Email_1
e
2) , nato a [...], (BL) il 21.12.1977, residente in [...]
n. 5, (C.F. ), con l'Avv. Tullio Tandura del foro di Belluno presso il quale ha C.F._2 eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: Email_1
i quali, in data 03 settembre 2011, hanno contratto matrimonio con rito civile, per delega presso il
Comune di Godiasco, trascritto al Comune di Milano al n. 392 parte II S anno 2011 in data
10.11.2011, in regime di comunione legale dei beni.
In data 20.01.2008 nasceva in Milano la figlia (C.F. ) Persona_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minorenne rimarrà affidata alla responsabilità di entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, fra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. L'amministrazione ordinaria di sarà esercitata dal singolo Per_1 genitore nei periodi in cui la stessa si troverà presso di loro;
3) l'ex casa coniugale, di proprietà di entrambi coniugi, sita in Milano via Brunelleschi Filippo n. 5, verrà assegnata alla moglie che già la abita, unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, in base alla sua volontà ed esigenza: Per_1
- In particolare, dal sabato alla domenica a fine settimana alternati, anche con pernottamento;
- Nonché durante la settimana, secondo, i suoi impegni scolastici e di studio, tutte le volte che lo richieda;
- nelle vacanze estive resterà con il padre per 7 giorni anche non consecutivi. Per_1
5) il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso e dei criteri per il contributo proporzionale al mantenimento della figlia, provvederà alla corresponsione di un assegno periodico alla madre, sempre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nella misura di € 360 (trecentosessanta/00) mensili. La somma sopra indicata dovrà essere corrisposta entro il 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate [...] e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di e dovrà essere rivalutata ogni anno in proporzione Per_1 all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT;
6) le spese di carattere straordinario necessarie per la figlia minore, saranno a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella misura del 50% e dovranno essere tutte concordate previamente tra le parti, eccezion fatta per i casi di necessità ed urgenza, e comunque sempre da documentare;
7) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Il marito è assunto con contratto a tempo indeterminato per l'azienda Campari SPA, la moglie lavora con contratto a tempo indeterminato come insegnante presso la scuola media statale Meda Ferrarin;
9) Entrambi i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica nei seguenti termini:
10) Invero, in data 03 ottobre 2013, i coniugi acquistavano, per la somma complessiva di €
330.720,00, (trecentotrentamilasettecentoventi,00), con i rispettivi risparmi, la casa coniugale di
Milano sita in Via Brunelleschi Filippo n. 5, All 2, così catastalmente censita: C.F. Milano:
- FG. 511 mapp. 236 sub. 702, Via Brunelleschi 5, T-1 zona censuaria 2, Cat A/3, Cl 5, vani n. 3,5
(doc n. 3).
-FG. 511, mapp.388, via Brunelleschi 5, piano T, zona censuaria 2, cat.C/6, cl.5, mq.11 (posto auto)
11) In particolare, per l'acquisto dell'immobile, il sig. utilizzava la somma di € Parte_2
110.000 (centodiecimila,00), mentre la sig. la restante somma di € 220.720 Pt_1
(duecentoventimila settecentoventi,00);
12) il sig. si impegna a cedere alla moglie la sua quota indivisa Parte_2 Parte_1 di proprietà pari al 50% dell'immobile di cui sopra, la quale, a sua volta, si impegna a ricevere detta quota e verserà al marito, quale importo per la cessione, la somma di € 80.000 (ottantamila,00), una parte in contanti, a mezzo bonifico bancario, e la restante con assegno circolare per il quale contrarrà un mutuo/prestito bancario. La cessione avverrà con atto notarile da fissare entro 30 giorni dalla pronuncia dell'omologa della separazione. Le spese per il rogito saranno divise tra le parti;
13) Trattandosi di atto che avviene in adempimento di un accordo di separazione personale tra i coniugi, le parti chiedono le esenzioni previste dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, così come chiarite con la circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27 del 21 giugno 2012, cui è seguita la circolare n. 18 del 29 maggio 2013 e confermate con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014;
14) I coniugi, con la cessione della quota ed il versamento della somma concordata dichiarano di non aver più nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo e/o ragione, l'uno dall'altra per i fatti, le ragioni e le cause di cui alle premesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il 17.03.25
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Godiasco il 03 settembre 2011
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.03.2025 da
1) nata a [...] il [...] residente a [...]
Filippo n. 5, (C.F. , con l'Avv. Tullio Tandura del foro di Belluno presso il C.F._1 quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: Email_1
e
2) , nato a [...], (BL) il 21.12.1977, residente in [...]
n. 5, (C.F. ), con l'Avv. Tullio Tandura del foro di Belluno presso il quale ha C.F._2 eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: Email_1
i quali, in data 03 settembre 2011, hanno contratto matrimonio con rito civile, per delega presso il
Comune di Godiasco, trascritto al Comune di Milano al n. 392 parte II S anno 2011 in data
10.11.2011, in regime di comunione legale dei beni.
In data 20.01.2008 nasceva in Milano la figlia (C.F. ) Persona_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minorenne rimarrà affidata alla responsabilità di entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, fra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. L'amministrazione ordinaria di sarà esercitata dal singolo Per_1 genitore nei periodi in cui la stessa si troverà presso di loro;
3) l'ex casa coniugale, di proprietà di entrambi coniugi, sita in Milano via Brunelleschi Filippo n. 5, verrà assegnata alla moglie che già la abita, unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, in base alla sua volontà ed esigenza: Per_1
- In particolare, dal sabato alla domenica a fine settimana alternati, anche con pernottamento;
- Nonché durante la settimana, secondo, i suoi impegni scolastici e di studio, tutte le volte che lo richieda;
- nelle vacanze estive resterà con il padre per 7 giorni anche non consecutivi. Per_1
5) il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso e dei criteri per il contributo proporzionale al mantenimento della figlia, provvederà alla corresponsione di un assegno periodico alla madre, sempre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nella misura di € 360 (trecentosessanta/00) mensili. La somma sopra indicata dovrà essere corrisposta entro il 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate [...] e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di e dovrà essere rivalutata ogni anno in proporzione Per_1 all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT;
6) le spese di carattere straordinario necessarie per la figlia minore, saranno a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella misura del 50% e dovranno essere tutte concordate previamente tra le parti, eccezion fatta per i casi di necessità ed urgenza, e comunque sempre da documentare;
7) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Il marito è assunto con contratto a tempo indeterminato per l'azienda Campari SPA, la moglie lavora con contratto a tempo indeterminato come insegnante presso la scuola media statale Meda Ferrarin;
9) Entrambi i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica nei seguenti termini:
10) Invero, in data 03 ottobre 2013, i coniugi acquistavano, per la somma complessiva di €
330.720,00, (trecentotrentamilasettecentoventi,00), con i rispettivi risparmi, la casa coniugale di
Milano sita in Via Brunelleschi Filippo n. 5, All 2, così catastalmente censita: C.F. Milano:
- FG. 511 mapp. 236 sub. 702, Via Brunelleschi 5, T-1 zona censuaria 2, Cat A/3, Cl 5, vani n. 3,5
(doc n. 3).
-FG. 511, mapp.388, via Brunelleschi 5, piano T, zona censuaria 2, cat.C/6, cl.5, mq.11 (posto auto)
11) In particolare, per l'acquisto dell'immobile, il sig. utilizzava la somma di € Parte_2
110.000 (centodiecimila,00), mentre la sig. la restante somma di € 220.720 Pt_1
(duecentoventimila settecentoventi,00);
12) il sig. si impegna a cedere alla moglie la sua quota indivisa Parte_2 Parte_1 di proprietà pari al 50% dell'immobile di cui sopra, la quale, a sua volta, si impegna a ricevere detta quota e verserà al marito, quale importo per la cessione, la somma di € 80.000 (ottantamila,00), una parte in contanti, a mezzo bonifico bancario, e la restante con assegno circolare per il quale contrarrà un mutuo/prestito bancario. La cessione avverrà con atto notarile da fissare entro 30 giorni dalla pronuncia dell'omologa della separazione. Le spese per il rogito saranno divise tra le parti;
13) Trattandosi di atto che avviene in adempimento di un accordo di separazione personale tra i coniugi, le parti chiedono le esenzioni previste dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, così come chiarite con la circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27 del 21 giugno 2012, cui è seguita la circolare n. 18 del 29 maggio 2013 e confermate con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014;
14) I coniugi, con la cessione della quota ed il versamento della somma concordata dichiarano di non aver più nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo e/o ragione, l'uno dall'altra per i fatti, le ragioni e le cause di cui alle premesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il 17.03.25
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Godiasco il 03 settembre 2011
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________