Articolo 70 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 69Articolo 71
Versione
15 marzo 1969
Art. 70.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1969, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 marzo 1969