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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 966/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 966 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. a IA (RG) il 12/04/1995 Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio
SCIFO, giusta procura in atti,
E
(C.F ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.09.1989 ed ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio
SCIFO, giusta procura in atti,
- Ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 13/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.05.2025, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ragusa Ibla tra le parti in data
11.06.2022 e trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno
2022, parte II, Serie A, atto 18; hanno rappresentato che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
hanno esposto che dall'unione coniugale non sono nati figli;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con sentenza resa in data 03.07.2024 e pubblicata il
12.07.2024; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
***********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il
3.07.2024 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1) coniugi dichiarano di rinunciare entrambi alla richiesta di un assegno divorzile;
2) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro, e quindi, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro
Il tribunale prende atto delle dichiarazioni delle parti in ordine alla rinuncia di reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi intercorsi.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 11.06.2022, trascritto al registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2022, parte II, Serie A, atto 18;
- prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 966 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. a IA (RG) il 12/04/1995 Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio
SCIFO, giusta procura in atti,
E
(C.F ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.09.1989 ed ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio
SCIFO, giusta procura in atti,
- Ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 13/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.05.2025, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ragusa Ibla tra le parti in data
11.06.2022 e trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno
2022, parte II, Serie A, atto 18; hanno rappresentato che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
hanno esposto che dall'unione coniugale non sono nati figli;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con sentenza resa in data 03.07.2024 e pubblicata il
12.07.2024; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
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Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il
3.07.2024 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1) coniugi dichiarano di rinunciare entrambi alla richiesta di un assegno divorzile;
2) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro, e quindi, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro
Il tribunale prende atto delle dichiarazioni delle parti in ordine alla rinuncia di reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi intercorsi.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 11.06.2022, trascritto al registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2022, parte II, Serie A, atto 18;
- prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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