Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1841/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUPO ROSANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti PONTE FLAVIO Controparte_1
VINCENZO e IANNOTTA SALVATORE
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale che le sarebbe stato arrecato dalla controparte in conseguenza della mancata fornitura della divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), oltre che le differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale spettante dal 17/1/2005 fino all'1/7/2022 e, per l'effetto, la condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto a tali titoli, per un importo complessivo pari, rispettivamente, a euro
1.790,40 e a euro 12.782.
La parte resistente ha sollevato eccezione di prescrizione e, nel merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente rivendica nel presente giudizio: 1) il diritto al ristoro del danno patrimoniale che le sarebbe stato cagionato dal datore di lavoro in conseguenza dell'inadempimento, a far data dal 2008, dell'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva (e, in particolare, dall'art.6 dell'accordo aziendale del 28/9/2006 in atti) di fornirle la divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), inadempimento da cui sarebbe derivato un pregiudizio economico per il lavoratore, il quale sarebbe stato costretto a sopportare un esborso patrimoniale (quantificato nell'importo indicato nelle
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2) il diritto alle differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale dovuta alla parte ricorrente nel periodo compreso tra il 17/1/2005 e l'1/7/2022, retribuzione feriale che avrebbe dovuto essere quantificata tenendo conto anche delle voci “indennità di turno”,
“E.R.I.”, “concorso pasti” e “agente unico”. La domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata, come correttamente argomentato dalla parte resistente nella memoria difensiva, sia perché i capitoli di prova formulati in ricorso non sono idonei a dimostrare che l'azienda pretendeva che il lavoratore indossasse una divisa uniforme durante i turni di servizio (circostanza anzi da escludersi ex art.115 c.p.c. alla luce della mancata specifica contestazione da parte del lavoratore), sia in quanto la parte ricorrente non ha provato di aver sopportato esborsi patrimoniali per l'acquisto di alcuna divisa (non essendo al riguardo sufficiente il preventivo in atti che non attesta alcuna spesa sostenuta dal lavoratore per l'acquisto dei capi di abbigliamento ivi indicati, né la chiesta prova testimoniale che è inidonea a dimostrare, ad esempio, dove sarebbero stati acquistati tali capi). Né può al riguardo supplire la prova presuntiva dell'assenza di contestazioni, da parte datoriale, sull'abbigliamento di servizio della parte ricorrente, giacché nella fattispecie in esame -come già detto sopra- l'azienda non pretendeva che il lavoratore indossasse una divisa uniforme durante i turni di servizio, con la conseguenza che la mancanza di contestazioni sull'abbigliamento non è un elemento di per sé sufficiente a dimostrare, neanche in via presuntiva, i suddetti esborsi (in altri termini, la parte ricorrente potrebbe anche non aver indossato il vestiario uniforme e, cionondimeno, non aver ricevuto alcuna contestazione da parte datoriale).
Stessa sorte per la domanda di ricalcolo della retribuzione feriale spettante alla parte ricorrente dal 17/1/2005 all'1/7/2022 -come correttamente argomentato dalla parte resistente nella memoria difensiva- , alla luce dell'accordo conciliativo in sede sindacale dell'1/12/2022 in atti con cui ha rinunciato Parte_1 espressamente ad ogni diritto di natura retributiva derivante dal rapporto lavorativo con la (cessato a far data dal 2/12/2022), a fronte Controparte_1 del pagamento datoriale in suo favore dell'incentivo all'esodo e delle spettanze di fine rapporto, atteso che il diritto alla maggiore retribuzione feriale rivendicato dal lavoratore nel presente giudizio è senza dubbio qualificabile alla stregua di un diritto di natura retributiva discendente dal rapporto di lavoro con la Controparte_1
(dovendosi dunque ritenere che la parte ricorrente abbia
[...]
2 espressamente rinunziato anche a tale diritto ben prima della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio).
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Crotone, 26/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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