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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1736 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAUSELLI Parte_4 C.F._4
LUCA e dell'avv. Daniela Biagini tutti elett.te dom.ti in Perugia Via Alessi n. 32 presso e nello studio dell'Avv. Luca Pauselli e dell'Avv. Daniela Biagini
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PAOLO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza della Conciliazione n. 5, presso lo studio e la persona dell'Avv. VINCI PAOLO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità medica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/6/2024 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
, - rispettivamente coniuge e figli, in proprio e in Parte_3 Parte_2 qualità di eredi, del SI. (nato a [...] il [...] - deceduto il 14.3.2019) – e Persona_1
in proprio e in qualità di fratello del SI. citavano in Parte_4 Persona_1
- 1 - giudizio l' rassegnando per i motivi ivi Controparte_2 esposti le seguenti conclusioni (come integrate con la prima memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis:
- Accertare, previa CTU medico legale, la responsabilità della Controparte_3
per il grave inadempimento colposo delle prestazioni derivanti dal
[...] contratto di spedalità dovuto ad errata/omessa diagnosi tumorale caratterizzata da una condotta omissiva negligente, imprudente ed imperita in occasione dell'esame clinico strumentale di 'Risonanza Magnetica Addome Superiore senza e con contrasto eseguito dal
SI. in data 8/9/2017 presso l' Persona_1 [...]
, firmata digitalmente Controparte_4 dal Dr. , in rapporto causale, quanto alla sussistenza del nesso eziologico - Controparte_5 richiamato tutto quanto dedotto al punto II e III dell'atto introduttivo - con tutti i danni derivati al sig. in punto di lesione Persona_1 del diritto all'autodeterminazione, di perdita di chances, in punto di danno biologico terminale e di danno morale terminale, esitati con il decesso, oltre al danno parentale e al danno patrimoniale;
- conseguentemente condannare l' convenuta al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in proprio e iure hereditatis, richiamato tutto quanto dedotto al punto IV dell'atto introduttivo, che si quantificano come segue:
1) quanto al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, caratterizzato dalla perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita causato dal colpevole ritardo nella diagnosi della patologia ad esito infausto, al risarcimento del danno ex art. 1218 e 1228 c.c. da liquidarsi in via equitativa in favore degli eredi , e , iure hereditatis, pro Parte_5 Parte_3 Parte_2 quota, e che si indica nella misura di €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) quanto al danno da perdita di chances, caratterizzato dalla perdita della possibilità di ottenere un risultato utile per effetto del grave e colpevole inadempimento da parte della
convenuta, stante la previsione che statisticamente il SI. aveva Controparte_6 Per_1 di arrivare se non di superare la sopravvivenza a 5 anni pari al 34% (come da perizia
- 2 - medico-legale di parte del Dr. e quindi di poter evitare il verificarsi dell'evento, al Per_2 risarcimento del danno ex art. 1218 e 1228 c.c. da liquidarsi in via equitativa in favore degli eredi , e iure hereditatis, pro quota, e che Parte_5 Parte_3 Parte_2 si indica nella misura di €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, tenuto conto altresì delle sofferenze patite dal SI. nella fase terminale della sua Per_1 esistenza;
3) Quanto al danno biologico terminale patito dal SI. che andrà liquidato in Per_1 relazione alla menomazione della integrità psico-fisica patita (100%) per i 552 giorni trascorsi dalla data dell'errata diagnosi della R.M. (8.9.2017) al decesso (14.3.2019), risarcibile iure hereditatis agli eredi , e , Parte_5 Parte_3 Parte_2 pro quota, per un totale complessivo di €. 176.295,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
4) Quanto al danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale patito dal SI. dal momento in cui è venuto a conoscenza dei referti della ecografia addominale del Per_1
24/12/2018 e della Total Body del 31/12/2018, per l'intensità della sofferenza provocata dalla consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria morte, risarcibile iure hereditatis agli eredi Pt_5
, e , pro quota, per un totale complessivo di €.
[...] Parte_3 Parte_2
500.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
5) Quanto al danno parentale per la morte del congiun to, spettante iure proprio agli eredi, al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da liquidarsi in favore della SI.ra Pt_1
(moglie) nella misura di €. 248.940,00, del SI. (figlio) nella
[...] Parte_3 misura di €. 248.940,00, in favore della SI.ra (figlia) nella misura di €. Parte_2
248.940,00, e in favore del SI. (fratello) nella misura di €. 72.065,00, Parte_4 come indicato nelle Tabelle Milanesi, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
6) Quanto al danno patrimoniale, al risarcimento del danno da liquidarsi a favore della
SI.ra nella misura di €. 437.240,77 o nella misura maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei sottoscritti legali dichiaratisi antistatari”.
- 3 - Con comparsa di risposta si costituiva l Controparte_2 rassegnando per i motivi ivi esposti le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
-Nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa degli attori in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarla in toto, per l'insussistenza di condotte colpose ed omissive ascrivibili alla convenuta e per l'assenza di qualsivoglia nesso causale.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
-In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovese risultare acclarata qualsivoglia responsabilità in capo all' liquidarsi il quantum di danno CP_7 sofferto negli stretti del giusto e provato e tenendo conto comunque dell'aggressività del tumore che affliggeva il de cuius. Quantomeno con la compensazione delle spese di lite.”.
Il giudizio veniva istruito con l'esame dei testi ammessi, l'acquisizione dei documenti ritualmente depositati dalle parti e l'espletamento di una CTU medico-legale.
All'udienza del 18 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.1. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito indicati.
Secondo la parte attrice, in occasione della RMN dell'8/09/2017 presso la S.C. di
Radiologia Diagnostica e Interventistica dell'Ospedale di all'addome superiore, i CP_4 sanitari della convenuta avrebbero colpevolmente omesso di diagnosticare al la Pt_3 propria malattia –“neoplasia al pancreas” - che scopriva con grande ritardo solo con l'ecografia addominale del 24/12/2018 eseguita a seguito di un grave malessere ed il suo accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale di , non consentendo così la tempestiva CP_4 stadiazione della neoplasia – corretta localizzazione, estensione del tumore (T), individuazione o meno delle metastasi locoregionali (N) e/o a distanza (M) – e, quindi, condizionando le scelte terapeutiche e la stessa sopravvivenza del SI. con perdita Per_1 dell'opportunità di conseguire anche il completo successo terapeutico ovvero di poter godere delle necessarie terapie idonee ad incidere sulla ulteriore durata della vita e sulla sua qualità.
Secondo i consulenti di parte attrice, la neoplasia del SI. era classificabile allo Per_1 stadio IIA (T3,N0,Mx clinico) e quindi la malattia poteva essere considerata operabile in quanto non c'erano segni di infiltrazione vascolare, il paziente avrebbe potuto essere sottoposto a pancreasectomia distale con splenectomia o, in alternativa, poteva effettuare una
- 4 - chemioterapia neoadiuvante al fine di ottenere una riduzione del T ed una diminuzione del contatto con l'arteria Splenica, permettendo così una migliore radicalità chirurgica. Queste due opzioni di trattamento potevano, se necessario, essere completate con un ciclo di radioterapia sul letto operatorio.
Secondo parte attrice il “…all'epoca della mancata diagnosi, aveva in realtà Pt_3 una patologia localizzata ed aggredibile chirurgicamente che poteva essere trattata in modo multidisciplinare con numerose modalità, con la possibilità di arrivare se non di superare la sopravvivenza a 5 anni che statisticamente è del 34%...”.
Sul piano causale, tale errore medico determinava, quali danni-conseguenza:
1) la lesione del diritto di i autodeterminarsi;
Pt_3
2) la perdita di chances del consistente nella privazione della possibilità di Pt_3 conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze;
come detto, secondo parte attrice, dalle “…perizie medico-legali allegate è emerso come il SI. avesse, secondo un attendibile Per_1 calcolo probabilistico basato sulle Linee Guida dell'A0merican Cancer Society, con particolare attenzione al Survival Rates Pancreatic Cancer, la possibilità di arrivare se non di superare la sopravvivenza a 5 anni che statisticamente è del 34%, e quindi di poter evitare il verificarsi dell'evento nefasto, in quanto affetto da neoplasia inquadrabile, secondo i criteri della stessa autorevole Società scientifica, come
T3,N0,Mx clinico, con la conseguente assoluta incontestabile responsabilità della
convenuta per tutti i gravissimi danni derivati al paziente dal Controparte_2 colpevole inadempimento…”;
3) il danno biologico terminale patito dal poiché è intercorso un periodo di nn. Pt_3
552 giorni tra l'omessa diagnosi della R.M. ed il suo decesso;
4) la perdita del rapporto parentale patito dagli attori;
5) il danno patrimoniale da lucro cessante subito dalla vedova del Per_1 Parte_1
, per la perdita del contributo economico fornito dal alla famiglia.
[...] Per_1
Di contro, secondo l' convenuta, il decesso del SI. è stato causato dalla CP_2 Per_1 grave patologia che purtroppo lo affliggeva e non dalla condotta dei Sanitari della convenuta, condotta che è del tutto irrilevante rispetto all'eziologia del danno.
- 5 - In particolare, secondo la convenuta, il tumore che ha colpito il SInor “…aveva le Per_1 caratteristiche che i dati indicano come predittori peggiori di sopravvivenza: sesso maschile, dimensione del tumore superiore a 2 cm, stadio T più alto, metastasi nodali (N1), Grado più alto. Il carcinoma pancreatico metastatico è una malattia aggressiva in cui la chemioterapia è la principale opzione di trattamento, ma i risultati nei pazienti trattati con chemioterapia possono variare notevolmente. La valutazione clinica della prognosi del paziente si basa su vari fattori del paziente e della malattia, tra cui performance status, presenza di metastasi epatiche, età, numero di siti metastatici, antigene carboidrato 19-9
(CA 19-9).
Il SInor è stato colpito all'età di 64 anni da adenocarcinoma insorto nella coda Per_1 del pancreas, una sede dove la concentrazione delle isole di Langerhans sono più presenti.
Qui insorgono il 5-10% dei tumori pancreatici e non producono inizialmente sintomi.
Si trattava, nel caso del SInor di un cancro da moderatamente a scarsamente Per_1 differenziato G2-G3, con aspetto desmoplastico, il che denota la presenza di cellule scarsamente differenziate e quell'interazione tra il cancro e il suo stroma che contribuisce notevolmente alla crescita e alla progressione del tumore.
Le metastasi linfatiche sono correlate all'inclinazione linfogenetica di questo tumore e sono un fattore prognostico sfavorevole indipendente sulla sopravvivenza. Il loro verificarsi non è un evento casuale o stocastico ma un evento precoce ed ineluttabile…”.
In merito ai danni conseguenza di cui la parte attrice ha chiesto ristoro, l' CP_2 convenuta ha eccepito:
- che il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute dovuto all'omissione di informazioni adeguate da parte dei sanitari deve essere tenuto distinto dal caso in cui il paziente lamenti, sempre a causa di detta condotta omissiva, la lesione del proprio diritto di autodeterminarsi. Ciò in quanto i due diritti, alla salute e all'autodeterminazione, e conseguentemente le due richieste risarcitorie, rispondono a fondamenti logico giuridici diversi tra loro, per cui la la modifica di una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute per un evento di asserita malpractice medica, in una domanda per violazione dell'obbligo di informazione dal parte del medico (fondata sempre sulla stessa condotta del sanitario), determina una vera e propria mutatio libelli, che nel nostro ordinamento è inammissibile;
- 6 - - l'assenza di prova del danno da perdita di chance di sopravvivenza atteso che
“…proprio l'invocato esame controfattuale esclude la responsabilità della struttura resistente, in quanto non esiste la certezza né l'alta probabilità razionale che una diversa condotta degli odierni comparenti avrebbe determinato una prognosi diversa
e/o un'evoluzione della malattia diversa da quella avvenuta…” (“…la chance deve rispettare i parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza: i valori percentuali
o statistici con i quali spesso viene indicata possono costituire, al massimo, un criterio orientativo per poter distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza…”);
;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico terminale in quanto non trasmissibile iure hereditatis e, comunque, l'assenza di prova dello stesso;
- l'assenza di prova del danno da perdita del rapporto parentale;
- l'assenza di prova del danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale e assenza di valutazioni riguardanti l'idoneità della malattia di influire sulla capacità lavorativa del paziente, tenendo in considerazione le inevitabili ripercussioni che si sarebbero comunque avute data la presenza di un tumore così tanto aggressivo e necessità di calcolare una quota di abbattimento in considerazione delle coartate chance di sopravvivenza del de cuius legate all'aggressività del tumore che l'affliggeva;
2.2. Ciò posto, si osservi quanto di seguito.
Nel presente giudizio, la domanda attorea - fondata sulla asserita inesatta/omessa diagnosi e conseguente perdita della chance di sopravvivenza del de cuius - è quindi volta ad ottenere il risarcimento di danni iure hereditatis, identificati con il danno da perdita della chance di sopravvivenza e danno biologico, nonché dei danni, iure proprio, da perdita del rapporto parentale.
Sul punto, occorre distinguere le due poste risarcitorie, evidenziando come, con riguardo ai danni lamentati iure proprio, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura/medico dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione o della diagnosi cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (vedi Cassazione civile, sez. III,
20/03/2015, n. 5590 ; vedi anche Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6914).
- 7 - Con riguardo, invece, ai danni iure hereditatis, si osserva che la Corte di Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero e dei sanitari nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n.
4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999; Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003;
Cass. n. 10297/2004e da ultimo Cass. n.9085/2006).
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che è onere del danneggiato fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica
(o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'omessa/errata diagnosi) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le tante Cass. n.
975/2009; n. 17143/2012; n. 21177/2015).
Va inoltre ricordato che è onere del creditore/paziente danneggiato dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno lamentato (vedi Cass.
n. 20547/2014, n. 15993/2011 e n. 4792/2013, ed anche Sezioni Unite n. 577/2008 secondo la quale "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno"), e che tale onere risulta soddisfatto anche da una allegazione puntuale e coerente ancorchè poi non risulti completamente coincidente con l'esito peritale.
Per quanto attiene, invece, al profilo inerente all'accertamento del rapporto di causalità, può, in sintesi, condividersi l'orientamento recepito dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte, da ultimo ribadito dalla sentenza Cass. S.U. n. 581/08 (conf. Cass. n.
10741/09, n. 10285/09), secondo cui, ferma restando l'applicabilità, anche in materia civile, dei principi regolatori della causalità di fatto di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal criterio della "regolarità causale", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o
"del più probabile che non", a differenza della regola probatoria che caratterizza il giudizio penale, fondata invece - stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale (in cui principale punto di riferimento per il legislatore è l'autore del reato, in relazione a fattispecie tipiche) e responsabilità civile (in cui il legislatore è di regola equidistante dalle parti contendenti, con particolari situazioni di tutela del danneggiato, e vige, per l'illecito aquiliano,
- 8 - la regola generale del neminem laedere) - sul più rigoroso principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", ravvisabile allorquando il nesso eziologico possa dirsi sussistente in base ad un elevato tasso di credibilità razionale o probabilità logica, che è prossimo alla "certezza"
(cfr. Cass. Pen. S.U. n. 30328/02, Franzese).
In particolare, l'accertamento del rapporto di causalità si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità
o previsione da parte dell'autore dell'illecito, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza (Cass. n.
21619/07).
Conclusivamente, in tema di responsabilità professionale nei confronti del paziente, per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso viene a costituire onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex articoli 40 e 41 del Cp, in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. III, 02/03/2018, n.4928).
Tanto chiarito, si osserva come in particolare - in tema di responsabilità per omessa/inesatta diagnosi - dà luogo a danno risarcibile l'errata esecuzione della prestazione sanitaria (diagnostica o terapeutica) praticabile per rallentare l'esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della "chance" di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto (cfr. Cass. n.
7195/2014 secondo cui “In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto").
In questa fase, il ragionamento va di certo condotto in termini probabilistici, ma esclusivamente nell'indagare il rapporto tra la situazione fattuale e la perdita della possibilità
- 9 - del risultato utile, vale a dire nel compiere quella che è l'attività di "accertamento" del nesso di causalità materiale così come connotata in ambito civile, con applicazione della detta regola c.d. del "più probabile che non" (cfr. Cass. n. 21255/13, secondo cui "come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, cioè probatoria, del più probabile che non, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non").
Pertanto, in casi quale quello di specie, intanto sussiste il nesso causale in quanto l'errore medico abbia comportato "più probabilmente che non" la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente, statisticamente accertata, in caso di intervento chirurgico corretto ovvero di corretta e tempestiva diagnosi, sulla base di indagini epidemiologiche.
Soltanto in questa fase successiva ed ulteriore, che è quella della quantificazione del risarcimento, torna rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali.
In ogni caso, come chiarito da un recente - e particolarmente autorevole - arresto della
Corte di Cassazione, in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente.
L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul
- 10 - piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale.
Sul piano della corretta individuazione del diritto leso, la chance, pur mostrando i caratteri della fattispecie "a consistenza variabile" nella sua dimensione cronologica (variabile, cioè, a seconda del tempo in cui la si consideri), non può comunque rappresentare una entità concettualmente distinta dal "risultato finale", poichè la condotta dell'agente è pur sempre destinata a rilevare sul piano della lesione del diritto alla salute (e/o del diritto di autodeterminazione) del paziente, cui appare riconducibile pur se in una diversa accezione, che corrisponde ad una anticipazione di tutela dello stesso bene giuridico, meritevole di ricevere una autonoma considerazione.
La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete, pertanto, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull'anticipazione dell'evento morte.
La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui "perdita", ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al "bene salute" - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di "battersi" consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa.
Pertanto, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensi di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale).
Applicando tali criteri alla responsabilità sanitaria (segnatamente in ambito oncologico), sulla premessa che l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione: -
- 11 - CONDOTTA COLPOSA (omessa, erronea o ritardata diagnosi); - LESIONE DI UN DIRITTO
(il diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati); -
EVENTO DI DANNO (sacrificio della possibilità di un risultato migliore); - CONSEGUENZE
DANNOSE RISARCIBILI (valutabili in via equitativa) possono formularsi le seguenti ipotesi:
A) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
B) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensi una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensi dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
C) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresi nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purchè allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance).
D) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
- 12 - E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Il caso di specie rientra nell'ipotesi sub. lett. e).
Invero, non risulta contestato fra le parti e, comunque, risulta accertato in sede di CTU, che la lesione neoplastica al pancreas del ra già presente visibile fin dalla risonanza Pt_3
Magnetica del 8/9/2017 eseguita presso l'Ospedale di alle visionate immagini e ciò ha CP_4 determinato un ritardo diagnostico e un “…peggioramento della malattia che avrebbe potuto giovare di una terapia adiuvante al fine di ottenere una riduzione del T (dimensione) ed una riduzione del contatto con l'arteria Splenica permettendo così una migliore radicalità chirurgica (R0 ovvero di radicalità tumorale)…” (cfr. CTU, pag. 63).
Il punto controverso fra le parti (ed i CCTTUU) riguarda le conseguenze di tale ritardo diagnostico (il aveva effettiva contezza della propria malattia solo in data Pt_3
24/12/2018 e, quindi, dopo oltre 471 giorni): secondo la parte convenuta, l'errore diagnostico ha determinato una riduzione in “…termini di mediana di sopravvivenza di circa 11 mesi…”, secondo la parte attrice, invece, l'errore diagnostico ha comportato la perdita della
“…possibilità di arrivare se non di superare la sopravvivenza a 5 anni che statisticamente è del 34%...”.
Infine, secondo i CCTTUU, “…La negligenza dei sanitari nell'omessa diagnosi, ha comportato una perdita di chance al paziente sia rispetto alla probabilità di guarigione che di una migliore sopravvivenza nella misura del 20% a 5 anni…”.
A fronte delle osservazioni delle parti, in modo logico e non contraddittorio, i CCTTUU hanno confermato le proprie conclusioni e ciò anche con i chiarimenti resi all'esito dell'udienza tenutasi successivamente al deposito della consulenza.
- 13 - In particolare, i CCTTUU hanno confermato che l'indicata percentuale di sopravvivenza del paziente era stata formulata tenendo conto non solo dell'età dello stesso ma soprattutto in considerazione della stadiazione del tumore - T3 e non T2 sulla base della dimensione della
“lesione focale” (grandezza 4,1X1,6 cm) rilevata dallo stesso consulente di parte attrice – la localizzazione e la sua differenziazione, confermando quindi che “…Trattandosi di uno stadio
T3 con una estensione alla data dell'8.9.2017, come risulta dalla RM Persona_3 di cm 4.1x1.6, la sopravvivenza a 5 anni risulta comunque del 20%...” (cfr. integrazione CTU dep. in data 14/8/2023).
Tale conclusione deve essere confermata atteso che, a prescindere dalla grandezza della lesione (invero a confine tra T2 e T3), in assenza di errore diagnostico, in ogni caso, il sarebbe stato sottoposto a trattamento chirurgico – presentando al settembre del Pt_3
2017 una “malattia resecabile”, senza metastasi ovvero interessamento arterioso o venoso – ma, in linea con la letteratura citata dagli stessi CCTTUU e non adeguatamente contestata da parte attrice, la sopravvivenza postoperatoria mediana sarebbe comunque stata “… con una sopravvivenza a 5 anni di solo il 20%...” (cfr. CTU, pag. 52, 53).
2.3. Appurata, dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la responsabilità dei sanitari dell' convenuta, occorre procedere alla quantificazione dei danni al cui CP_2 risarcimento hanno diritto gli attori, precisando, quanto al titolo, che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, mentre non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, (fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione), trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. n.
11320/2022 e n. 14615/2020).
2.3.1. Il danno non patrimoniale del de cuius, danno terminale e da perdita di chance.
Occorre, in primo luogo, premettere che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il
- 14 - danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene
"salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni,sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso" (Cass. n. 23153/2019); ancora, "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza" (Cass. n.
21837/2019).
Ancora più di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5448/2020, ha avuto modo di argomentare che le espressioni "danno biologico terminale", "danno tanatologico",
"danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come "mera sintesi descrittiva"
(Cass. 18056/2019 e Cass. S.U. 15350/2015) e che vada, inoltre, ribadita l'irrilevanza della qualificazione dell'obbligo risarcitorio quale sanzione civilistica per il reato, atteso la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale e
- 15 - la "obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza… e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltreché consolatoria)" (Cass. S.U. 15350/2015).
Secondo i giudici di legittimità, la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate (Cass. S.U. 15350/2015, Cass. n. 14940/2016), va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni
(ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale.
Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute") subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. 1856/2019); siffatto danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf., da ultimo, Cass. 16592/2019).
Nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, tuttavia, può talora aggiungersi a siffatto "danno biologico terminale" anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. "danno morale terminale" o "danno da lucida agonia" o "danno catastrofale o catastrofico").
Conclusivamente, per la citata pronuncia, detto "danno morale terminale", si risolve nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (conf. Cass. 13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicchè, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la
- 16 - vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa" (Cass. n. 5448/2020).
Quanto alle modalità liquidatorie di tale voce di danno, secondo la giurisprudenza di legittimità occorre procedere in via equitativa alla quantificazione del "danno biologico terminale" parametrandolo ai valori base concernenti l'invalidità temporanea e personalizzando tali valori in base al caso concreto.
Orbene, appare utile a questo punto evidenziare che secondo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano - che rappresentano un utile strumento per garantire standard omogenei di liquidazione - "onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo "ordinario", da intendersi quindi assorbita".
E ancora, come si legge nella relazione dell'osservatorio milanese, "la stessa definizione
(terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni.
Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo. Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo - non convenzionalmente individuabile - ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi)"; in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale
, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza. Tanto premesso, venendo alla
- 17 - modalità concreta attraverso cui giungere alla quantificazione del danno terminale, le tabelle di Milano pongono quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di "adattamento" se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere).
Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente - e convenzionalmente
- decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta). L'Osservatorio propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima - scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile;
a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.
Nel caso di specie, tenuto conto che il de cuius, come diffusamente argomentato dai cc.tt.uu., sin dal dicembre 2018 manifestava i sintomi di una lesione neoplastica al pancreas, soffrendo di “grave malessere” ed “ittero improvviso”, che dovette eseguire plurimi drenaggi biliari, cicli di chemioterapia, che il suo stato psico-fisico, sempre più prostrato, e le sue abitudini di vita, dal 24 dicembre 2018 al decesso, avvenuto il 14.3.2019, cambiarono
- 18 - radicalmente - come anche confermato dai testimoni escussi in sede istruttoria - deve ritenersi che certamente egli fosse consapevole dell'avvicinarsi della morte.
Orbene, occorre considerare che a fronte di una diagnosi di cancro, senz'altro il dovette subire uno shock particolarmente forte, sebbene la coscienza Pt_3 dell'avvicinarsi della morte, che sopraggiunse nel giro di pochi mesi, maturò solo a seguito dell'esame del dicembre del 2018.
Tra tale data e il giorno del decesso intercorrono circa 80 giorni, e comunque un periodo di tempo che non eccede i cento giorni di cui alle citate tabelle milanesi.
A ciò si deve aggiungere comunque che, nel caso di specie, il decesso non fu conseguenza di una condotta colposa attiva bensì omissiva dei sanitari chiamati che ebbero in cura il che era comunque affetto da una grave patologia oncologica, la quale, se Pt_3 tempestivamente diagnosticata e correttamente curata, avrebbe portato il paziente alla sopravvivenza del 20% in cinque anni, ma che non avrebbe escluso, ad ogni modo, il decesso della paziente, le medesime invasive cure, i medesimi effetti collaterali e le gravose conseguenze sulla sua sfera psico-fisica.
Siamo così nell'ambito della perdita di chance e, pertanto, ciò che, nella specie, sembra risarcibile non è il danno da invalidità temporanea subito dal nei giorni che Pt_3 segnarono l'aggravamento della malattia fino alla morte - ciò che presumibilmente, presto o tardi, l'uomo avrebbe subito a causo della patologia oncologica che la colpì - bensì esclusivamente il danno non patrimoniale dovuto alla consapevolezza dell'avvicinarsi della morte in un momento che si sarebbe potuto procrastinare, con probabilità, di almeno cinque anni, attraverso la condotta alternativa lecita dei medici, ovvero il pregiudizio morale corrispondente alla inesorabile percezione della riduzione della propria vita, tenuto conto che il al momento del decesso, aveva sessantaquattro anni ed era perciò senz'altro Pt_3 ancora un uomo attivo e vitale.
Tale chance di sopravvivenza in tempi più lunghi e condizioni di salute migliori, i cc.tt.uu. la definiscono di rilevante probabilità, pari al 20% (o 34% secondo parte attrice), e dunque, una probabilità che può dirsi non trascurabile e che, pertanto, si ritiene debba essere adeguatamente risarcita, parametrandola all'ipotesi in cui certamente il corretto agere dei medici avrebbero ritardato l'exitus.
Pertanto, ai fini della liquidazione equitativa del danno debbano essere applicati i valori risarcitori del danno terminale riconoscendo la somma di Euro 74.613,00 - pari alla somma
- 19 - tra Euro 39.366 quale liquidazione del danno dal quarto all'ottantunesimo giorno aumentato dal 50% come da valore massimo indicato dalle tabelle milanesi, vista la rapidità dell'avanzare della malattia e la consapevolezza del ritardo diagnostico che avrebbe determinato, con una certa probabilità, possibilità terapeutiche (chirurgia e chemioterapia precoce) e tempi di sopravvivenza più lunghi, con la sofferenza di andare incontro alla morte e di lasciare i suoi cari, ed Euro 35.247,00 per i primi tre giorni – a titolo di danno non patrimoniale da perdita di chance subito dal per ritardata diagnosi trasmissibile iure hereditatis ai suoi Pt_3 eredi, odierni attori.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di Euro
74.613,00 determinata in moneta attuale, cui occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo.
2.3.2. In merito alla violazione del diritto all'autodeterminazione deve osservarsi che, secondo la Corte di Cassazione, "in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"" (Cass. n. 24471/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di controversia inerente l'intempestiva diagnosi della patologia effettivamente sofferta dalla paziente, non può ritenersi che un'anticipata consapevolezza della propria malattia avrebbe prodotto un danno diverso da quello alla salute, nei termini di cui sopra, ovvero la violazione al diritto dell'autodeterminazione del non sussistendo alcun elemento agli atti dal quale desumere che lo stesso avrebbe Pt_3
- 20 - optato per altre cure ovvero tenuto una condotta di vita diversa da quella effettivamente tenuta fino al dicembre del 2018 (quanto ha scoperto la malattia da cui era affetto), dovendosi ritenere assorbito tale danno nella voce di cui al paragrafo precedente.
2.3.3. danno da perdita del rapporto parentale
Con riguardo al danno non patrimoniale subito iure proprio dagli attori – coniuge, figli e fratello del - occorre ricordare che il pregiudizio che si subisce a seguito del Pt_3 decesso di una persona cara può, invero, essere astrattamente individuato non solo nel dolore soggettivo conseguente alla perdita del congiunto, ma anche nella lesione della sfera dei propri affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt.
2, 29 e 30 Cost. (Cass. n. 13546/2006).
Un pregiudizio, dunque, derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, tale da comportare una consistente alterazione delle proprie abitudini di vita, un danno "diretto", subito dagli stretti congiunti del defunto iure proprio, dunque non "riflesso", né "di rimbalzo": la morte costituisce infatti un evento plurioffensivo, che, accanto alla lesione massima consistente nella privazione della vita della vittima primaria dell'illecito, determina l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr., ancora, Cass., 31/05/2003, nn. 8827 e 8828).
Si deve rammentare, tuttavia, che laddove si intenda rivendicare un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale, il pregiudizio non potrà ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma richiederà la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non essendo sufficiente il richiamo a mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 10527/11; v. anche Cass. n. 19402/2013; Cass. n.
16992/2015); e ancora, il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione (Cass. n. 21837/2019), dovendosi escludere qualsivoglia automatismo risarcitorio.
- 21 - Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui "l'interesse al risarcimento del danni non patrimoniali da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione" (ex plurimis, Cass. n. 12124/2003).
In proposito vanno in primo luogo richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972/2008.
In essa la Suprema Corte, dopo aver sancito la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando, però, di incorrere nella artificiosa duplicazione di poste risarcitorie. Muovendo da tali premesse i giudici di legittimità hanno in particolare affermato che, nell'ipotesi di morte del congiunto, costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione sia del danno morale che di pregiudizi definiti "esistenziali" o da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Va poi rilevato che nella determinazione delle somme da attribuire all'attrice per ristorarla del predetto pregiudizio si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma, ciò anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10579/2021, pur nella convinzione che gli importi liquidatori individuati dai due tribunali siano pressocché simmetrici.
Nella suddetta pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione, ha anzitutto premesso che l'utilizzo da parte del giudice di tabelle redatte dall'ufficio giudiziario per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c. e che la liquidazione del danno non patrimoniale mediante valutazione equitativa ha il carattere di norma del caso concreto non solo nella sua proiezione di giudicato (formale e sostanziale), ma anche, in senso lato, quale regola insuscettibile di estensione oltre le circostanze del caso, perché non corrisponde all'applicazione di una
- 22 - fattispecie generale e astratta che sia suscettibile di reiterazione in altri casi. La determinazione del danno biologico corrisponde dunque alla concretizzazione nel particolare episodio di vita di una clausola generale.
Sicché, l'esigenza che sorge è quella dell'uniformità di trattamento nei giudizi aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico, per cui si deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Tale uniformità di trattamento è garantita, come sostenuto dalla stessa Corte con la più risalente sent. n. 12408/2011, tramite il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale va riconosciuto, in applicazione dell'art. 3 Cost., valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 cod. civ.-, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Tuttavia, a parere della Suprema Corte, sembrerebbe che la tabella meneghina, con specifico riferimento al danno da perdita parentale, si limiti ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista, nell'edizione 2021 delle tabelle, un'oscillazione fra euro
168.250,00 e euro 336.500,00), lasciando troppo spazio alla discrezione dei giudici di merito.
Secondo i giudici di legittimità, l'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata come avverrebbe con l'utilizzo di una tabella basata sul sistema del punto variabile, finendo per rappresentare ancora una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizzerebbe in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato.
Pertanto al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che
- 23 - preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n. 10579/2021; in questo senso anche Cass. civ. n. 26300/2021 e Cass. civ. n. 33005/2021).
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque tener conto: a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c. l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Ebbene, nel caso di specie va tenuto conto che la vittima è deceduta all'età di sessantaquattro anni, che il coniuge ed i due figli avevano al tempo del suo decesso, rispettivamente l'età di 55, 26 e 29 anni e che convivevano tutti con la vittima principale, che il fratello aveva l'età di 70 anni al tempo del suo decesso - ma che, tuttavia, gli attori abbiano potuto contare sull'assistenza morale degli altri familiari, facendosi forza a vicenda.
Alla luce delle predette circostanze, ritenuto che le tabelle capitoline, aggiornate al
2023, assegnano al singolo punto base il valore di Euro 11.356,15 occorre determinare l'importo spettante a ciascun congiunto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto (danno da perdita del rapporto parentale o danno tanatologico).
Spetterebbe dunque al coniuge ed a ciascuno dei due figli la somma pari ad Euro
323.650,28, corrispondenti ad un totale di 28,5 punti (Punti riconosciuti per il grado di
- 24 - parentela 20; Punti in base all'età del coniuge/figlio 2,5; Punti in base all'età della vittima 2;
Punti per la convivenza tra il coniuge/figlio e la vittima 4), ritenendosi opportuno, nella specie, riconoscere a tutti e tre i componenti della famiglia del il medesimo importo;
Per_1 spetterebbe, invece al fratello, non convivente del la somma di euro 124.917,65, Per_1 corrispondenti ad un totale di 11 punti (Punti riconosciuti per il grado di parentela 7; Punti in base all'età del fratello 2; Punti in base all'età della vittima 2; Punti totali riconosciuti 11).
Tali importi, trattandosi, ancora una volta, di considerare che l'evento nefasto - ossia la perdita di una vita più lunga ed in condizioni migliori - è da ricondurre al concetto di perdita di chance, e dunque tenuto conto che l'aspettativa di sopravvivenza era al 20% per i successivi cinque anni, si ritiene debba essere ridotto, sempre in via equitativa, dell'80%, per un totale di
Euro 64.730,056 per ciascuno tra coniuge e ciascuno dei due figli e per un totale di euro 24.983,53 per il fratello e ciò considerato che i due figli, all'epoca dell'evento luttuoso, fossero relativamente giovani e che pertanto cinque anni avrebbero presumibilmente costituito un lasso di tempo considerevole affinché i componenti del nucleo familiare godessero del reciproco sostegno e dell'affetto del padre nell'età di transito dei figli, costoro potendo contare sulla guida e l'affetto di entrambi i genitori e la moglie potendo condividere con il compagno la responsabilità della crescita dei ragazzi accompagnandoli nell'età adulta, quando ci si emancipa dalla famiglia di origine.
2.3.4. Danno patrimoniale. Perdita contributo economico.
Quanto al danno patrimoniale, va rilevato che la sola in proprio Parte_1 deduce che il contribuiva con il proprio reddito (pari a circa Euro 29.907,05 netti in Pt_3 relazione all'anno 2018, cfr. doc. 24) e che “…considerato che il SI. destinasse circa il Per_1
66% del suo stipendio (€ 19.738,65) per le esigenze della famiglia, moltiplicando tale importo per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie pari a 22,1515, corrispondente all'età della moglie in quanto più giovane, ne deriva che il danno patrimoniale spettante alla vedova ammonta a €. 437.240,77 (€ 19.738,65 x 22,1515), o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia…” (cfr. atto di citazione).
Al riguardo, premesso che, in via generale, la morte di un congiunto può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro per legge (con riferimento al rapporto genitore-prole figlio va rilevato il dovere di mantenere i figli di cui all'art. 30 Cost. e artt. 147, 315 bis, 316 bis c.c.) o per costume sociale (e nel caso in esame non può ritenersi trattarsi di sovvenzioni episodiche), tali da far di
- 25 - certo presumere che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuati per il futuro. Il fatto costitutivo della pretesa è la perdita degli emolumenti erogati dal defunto ai familiari, che si verifica anche laddove i congiunti superstiti siano titolari di redditi autonomi, per l'ovvia ragione che il decesso riduce inevitabilmente la disponibilità patrimoniale complessiva della famiglia.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha fornito i criteri per procedere alla liquidazione del danno da perdita dei benefici economici che il defunto destinava ai familiari:
"La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito … dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta, … per il figlio in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno" (così Cass.
6618/2018).
È, dunque, necessario che venga determinato il reddito netto del de cuius al momento del decesso, detraendosi la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima e considerando il tempo durante il quale il superstite avrebbe presumibilmente continuato a godere del sostegno economico del congiunto.
Ciò premesso, per quantificare la somma spettante alla coniuge a titolo di lucro cessante occorre tener conto dei presumibili incrementi che il predetto reddito avrebbe avuto nel tempo, determinare la c.d. quota sibi, ovverosia la percentuale del reddito percepito che la vittima presumibilmente destinava a se stessa (Cass. n. 4186/2004), quantificare il danno già prodottosi, ovverosia le elargizioni perdute dai medesimi dalla data del sinistro fino alla data della liquidazione, non potendosi nella specie determinare il danno futuro, cioè le sovvenzioni economiche che costoro avrebbero percepito qualora il fosse rimasta in vita, per i Per_1 motivi di cui subito appresso.
Per ciò che concerne la quota sibi, tenuto conto dell'ammontare del reddito - pari a €
29.907,05 netti annui - del numero dei componenti del nucleo familiare (quattro), della circostanza che anche il coniuge partecipasse alla contribuzione del ménage domestico
(dipendente comunale), può ritenersi che il destinasse alla famiglia il 66% della Per_1 propria capacità economica.
Per determinare l'ammontare del danno da lucro cessante sofferto dalla coniuge fino alla data della presente pronuncia occorre dunque sommare le elargizioni perdute dalla stessa
- 26 - dal momento in cui il ha smesso di lavorare (24/12/2018) ai cinque anni successivi Per_1 alla prima “fotografia” della malattia 8/9/2022 (8/9/2017-8/9/2022) ottenendo in tal modo l'importo di Euro 73.060,47 (Euro 19.738,65 per tre anni, otto mesi e 16 giorni.
Non si ritiene, invece, di poter liquidare alcun danno futuro da lucro cessante, dal momento che, come si è più volte ricordato, la particolare natura della neoplasia che colpì il permette di ritenere serie e concrete (con grado prossimo alla certezza) le possibilità Per_1 di sopravvivenza del paziente - e dunque la sussistenza di un danno risarcibile - limitatamente ai successivi cinque anni rispetto all'omessa diagnosi, anche in assenza di errore medico, trattandosi, lo si ripete ancora una volta, di danno da perdita di chance.
2.3.5. somme liquidate
In definitiva, la convenuta deve essere condannata a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento dei danni le seguenti somme:
− Euro Euro 74.613,00 a titolo di danni iure hereditatis;
- Euro 64.730,056 ciascuno per , Parte_1 [...]
, ed euro 24.983,53 per Parte_3 Parte_2 Pt_4
[...]
- Euro 73.060,47 per a titolo di danno da lucro Parte_1 cessante.
Essendo state liquidate, le singole voci di danno, in moneta attuale, alle predette somme non va applicata alcuna rivalutazione monetaria, mentre tali importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI fino alla data dell'effettivo saldo.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014 (scaglione da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00), senza aumenti ex art. 4, comma 2 del citato DM non risultando attività difensiva particolare e separata nei confronti dei singoli soggetti assistiti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono poi essere poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa,
- 27 - 1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di euro 341.863,63, ripartita come indicato in motivazione a cui occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto – 8/9/2017 - ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo;
2. condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in Euro 1.686,00 per spese vive ed Euro 22.457,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. già liquidate nel corso del giudizio;
Così deciso in Terni, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 28 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1736 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAUSELLI Parte_4 C.F._4
LUCA e dell'avv. Daniela Biagini tutti elett.te dom.ti in Perugia Via Alessi n. 32 presso e nello studio dell'Avv. Luca Pauselli e dell'Avv. Daniela Biagini
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PAOLO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza della Conciliazione n. 5, presso lo studio e la persona dell'Avv. VINCI PAOLO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità medica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/6/2024 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
, - rispettivamente coniuge e figli, in proprio e in Parte_3 Parte_2 qualità di eredi, del SI. (nato a [...] il [...] - deceduto il 14.3.2019) – e Persona_1
in proprio e in qualità di fratello del SI. citavano in Parte_4 Persona_1
- 1 - giudizio l' rassegnando per i motivi ivi Controparte_2 esposti le seguenti conclusioni (come integrate con la prima memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis:
- Accertare, previa CTU medico legale, la responsabilità della Controparte_3
per il grave inadempimento colposo delle prestazioni derivanti dal
[...] contratto di spedalità dovuto ad errata/omessa diagnosi tumorale caratterizzata da una condotta omissiva negligente, imprudente ed imperita in occasione dell'esame clinico strumentale di 'Risonanza Magnetica Addome Superiore senza e con contrasto eseguito dal
SI. in data 8/9/2017 presso l' Persona_1 [...]
, firmata digitalmente Controparte_4 dal Dr. , in rapporto causale, quanto alla sussistenza del nesso eziologico - Controparte_5 richiamato tutto quanto dedotto al punto II e III dell'atto introduttivo - con tutti i danni derivati al sig. in punto di lesione Persona_1 del diritto all'autodeterminazione, di perdita di chances, in punto di danno biologico terminale e di danno morale terminale, esitati con il decesso, oltre al danno parentale e al danno patrimoniale;
- conseguentemente condannare l' convenuta al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in proprio e iure hereditatis, richiamato tutto quanto dedotto al punto IV dell'atto introduttivo, che si quantificano come segue:
1) quanto al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, caratterizzato dalla perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita causato dal colpevole ritardo nella diagnosi della patologia ad esito infausto, al risarcimento del danno ex art. 1218 e 1228 c.c. da liquidarsi in via equitativa in favore degli eredi , e , iure hereditatis, pro Parte_5 Parte_3 Parte_2 quota, e che si indica nella misura di €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) quanto al danno da perdita di chances, caratterizzato dalla perdita della possibilità di ottenere un risultato utile per effetto del grave e colpevole inadempimento da parte della
convenuta, stante la previsione che statisticamente il SI. aveva Controparte_6 Per_1 di arrivare se non di superare la sopravvivenza a 5 anni pari al 34% (come da perizia
- 2 - medico-legale di parte del Dr. e quindi di poter evitare il verificarsi dell'evento, al Per_2 risarcimento del danno ex art. 1218 e 1228 c.c. da liquidarsi in via equitativa in favore degli eredi , e iure hereditatis, pro quota, e che Parte_5 Parte_3 Parte_2 si indica nella misura di €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, tenuto conto altresì delle sofferenze patite dal SI. nella fase terminale della sua Per_1 esistenza;
3) Quanto al danno biologico terminale patito dal SI. che andrà liquidato in Per_1 relazione alla menomazione della integrità psico-fisica patita (100%) per i 552 giorni trascorsi dalla data dell'errata diagnosi della R.M. (8.9.2017) al decesso (14.3.2019), risarcibile iure hereditatis agli eredi , e , Parte_5 Parte_3 Parte_2 pro quota, per un totale complessivo di €. 176.295,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
4) Quanto al danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale patito dal SI. dal momento in cui è venuto a conoscenza dei referti della ecografia addominale del Per_1
24/12/2018 e della Total Body del 31/12/2018, per l'intensità della sofferenza provocata dalla consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria morte, risarcibile iure hereditatis agli eredi Pt_5
, e , pro quota, per un totale complessivo di €.
[...] Parte_3 Parte_2
500.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
5) Quanto al danno parentale per la morte del congiun to, spettante iure proprio agli eredi, al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da liquidarsi in favore della SI.ra Pt_1
(moglie) nella misura di €. 248.940,00, del SI. (figlio) nella
[...] Parte_3 misura di €. 248.940,00, in favore della SI.ra (figlia) nella misura di €. Parte_2
248.940,00, e in favore del SI. (fratello) nella misura di €. 72.065,00, Parte_4 come indicato nelle Tabelle Milanesi, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
6) Quanto al danno patrimoniale, al risarcimento del danno da liquidarsi a favore della
SI.ra nella misura di €. 437.240,77 o nella misura maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei sottoscritti legali dichiaratisi antistatari”.
- 3 - Con comparsa di risposta si costituiva l Controparte_2 rassegnando per i motivi ivi esposti le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
-Nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa degli attori in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarla in toto, per l'insussistenza di condotte colpose ed omissive ascrivibili alla convenuta e per l'assenza di qualsivoglia nesso causale.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
-In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovese risultare acclarata qualsivoglia responsabilità in capo all' liquidarsi il quantum di danno CP_7 sofferto negli stretti del giusto e provato e tenendo conto comunque dell'aggressività del tumore che affliggeva il de cuius. Quantomeno con la compensazione delle spese di lite.”.
Il giudizio veniva istruito con l'esame dei testi ammessi, l'acquisizione dei documenti ritualmente depositati dalle parti e l'espletamento di una CTU medico-legale.
All'udienza del 18 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.1. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito indicati.
Secondo la parte attrice, in occasione della RMN dell'8/09/2017 presso la S.C. di
Radiologia Diagnostica e Interventistica dell'Ospedale di all'addome superiore, i CP_4 sanitari della convenuta avrebbero colpevolmente omesso di diagnosticare al la Pt_3 propria malattia –“neoplasia al pancreas” - che scopriva con grande ritardo solo con l'ecografia addominale del 24/12/2018 eseguita a seguito di un grave malessere ed il suo accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale di , non consentendo così la tempestiva CP_4 stadiazione della neoplasia – corretta localizzazione, estensione del tumore (T), individuazione o meno delle metastasi locoregionali (N) e/o a distanza (M) – e, quindi, condizionando le scelte terapeutiche e la stessa sopravvivenza del SI. con perdita Per_1 dell'opportunità di conseguire anche il completo successo terapeutico ovvero di poter godere delle necessarie terapie idonee ad incidere sulla ulteriore durata della vita e sulla sua qualità.
Secondo i consulenti di parte attrice, la neoplasia del SI. era classificabile allo Per_1 stadio IIA (T3,N0,Mx clinico) e quindi la malattia poteva essere considerata operabile in quanto non c'erano segni di infiltrazione vascolare, il paziente avrebbe potuto essere sottoposto a pancreasectomia distale con splenectomia o, in alternativa, poteva effettuare una
- 4 - chemioterapia neoadiuvante al fine di ottenere una riduzione del T ed una diminuzione del contatto con l'arteria Splenica, permettendo così una migliore radicalità chirurgica. Queste due opzioni di trattamento potevano, se necessario, essere completate con un ciclo di radioterapia sul letto operatorio.
Secondo parte attrice il “…all'epoca della mancata diagnosi, aveva in realtà Pt_3 una patologia localizzata ed aggredibile chirurgicamente che poteva essere trattata in modo multidisciplinare con numerose modalità, con la possibilità di arrivare se non di superare la sopravvivenza a 5 anni che statisticamente è del 34%...”.
Sul piano causale, tale errore medico determinava, quali danni-conseguenza:
1) la lesione del diritto di i autodeterminarsi;
Pt_3
2) la perdita di chances del consistente nella privazione della possibilità di Pt_3 conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze;
come detto, secondo parte attrice, dalle “…perizie medico-legali allegate è emerso come il SI. avesse, secondo un attendibile Per_1 calcolo probabilistico basato sulle Linee Guida dell'A0merican Cancer Society, con particolare attenzione al Survival Rates Pancreatic Cancer, la possibilità di arrivare se non di superare la sopravvivenza a 5 anni che statisticamente è del 34%, e quindi di poter evitare il verificarsi dell'evento nefasto, in quanto affetto da neoplasia inquadrabile, secondo i criteri della stessa autorevole Società scientifica, come
T3,N0,Mx clinico, con la conseguente assoluta incontestabile responsabilità della
convenuta per tutti i gravissimi danni derivati al paziente dal Controparte_2 colpevole inadempimento…”;
3) il danno biologico terminale patito dal poiché è intercorso un periodo di nn. Pt_3
552 giorni tra l'omessa diagnosi della R.M. ed il suo decesso;
4) la perdita del rapporto parentale patito dagli attori;
5) il danno patrimoniale da lucro cessante subito dalla vedova del Per_1 Parte_1
, per la perdita del contributo economico fornito dal alla famiglia.
[...] Per_1
Di contro, secondo l' convenuta, il decesso del SI. è stato causato dalla CP_2 Per_1 grave patologia che purtroppo lo affliggeva e non dalla condotta dei Sanitari della convenuta, condotta che è del tutto irrilevante rispetto all'eziologia del danno.
- 5 - In particolare, secondo la convenuta, il tumore che ha colpito il SInor “…aveva le Per_1 caratteristiche che i dati indicano come predittori peggiori di sopravvivenza: sesso maschile, dimensione del tumore superiore a 2 cm, stadio T più alto, metastasi nodali (N1), Grado più alto. Il carcinoma pancreatico metastatico è una malattia aggressiva in cui la chemioterapia è la principale opzione di trattamento, ma i risultati nei pazienti trattati con chemioterapia possono variare notevolmente. La valutazione clinica della prognosi del paziente si basa su vari fattori del paziente e della malattia, tra cui performance status, presenza di metastasi epatiche, età, numero di siti metastatici, antigene carboidrato 19-9
(CA 19-9).
Il SInor è stato colpito all'età di 64 anni da adenocarcinoma insorto nella coda Per_1 del pancreas, una sede dove la concentrazione delle isole di Langerhans sono più presenti.
Qui insorgono il 5-10% dei tumori pancreatici e non producono inizialmente sintomi.
Si trattava, nel caso del SInor di un cancro da moderatamente a scarsamente Per_1 differenziato G2-G3, con aspetto desmoplastico, il che denota la presenza di cellule scarsamente differenziate e quell'interazione tra il cancro e il suo stroma che contribuisce notevolmente alla crescita e alla progressione del tumore.
Le metastasi linfatiche sono correlate all'inclinazione linfogenetica di questo tumore e sono un fattore prognostico sfavorevole indipendente sulla sopravvivenza. Il loro verificarsi non è un evento casuale o stocastico ma un evento precoce ed ineluttabile…”.
In merito ai danni conseguenza di cui la parte attrice ha chiesto ristoro, l' CP_2 convenuta ha eccepito:
- che il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute dovuto all'omissione di informazioni adeguate da parte dei sanitari deve essere tenuto distinto dal caso in cui il paziente lamenti, sempre a causa di detta condotta omissiva, la lesione del proprio diritto di autodeterminarsi. Ciò in quanto i due diritti, alla salute e all'autodeterminazione, e conseguentemente le due richieste risarcitorie, rispondono a fondamenti logico giuridici diversi tra loro, per cui la la modifica di una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute per un evento di asserita malpractice medica, in una domanda per violazione dell'obbligo di informazione dal parte del medico (fondata sempre sulla stessa condotta del sanitario), determina una vera e propria mutatio libelli, che nel nostro ordinamento è inammissibile;
- 6 - - l'assenza di prova del danno da perdita di chance di sopravvivenza atteso che
“…proprio l'invocato esame controfattuale esclude la responsabilità della struttura resistente, in quanto non esiste la certezza né l'alta probabilità razionale che una diversa condotta degli odierni comparenti avrebbe determinato una prognosi diversa
e/o un'evoluzione della malattia diversa da quella avvenuta…” (“…la chance deve rispettare i parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza: i valori percentuali
o statistici con i quali spesso viene indicata possono costituire, al massimo, un criterio orientativo per poter distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza…”);
;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico terminale in quanto non trasmissibile iure hereditatis e, comunque, l'assenza di prova dello stesso;
- l'assenza di prova del danno da perdita del rapporto parentale;
- l'assenza di prova del danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale e assenza di valutazioni riguardanti l'idoneità della malattia di influire sulla capacità lavorativa del paziente, tenendo in considerazione le inevitabili ripercussioni che si sarebbero comunque avute data la presenza di un tumore così tanto aggressivo e necessità di calcolare una quota di abbattimento in considerazione delle coartate chance di sopravvivenza del de cuius legate all'aggressività del tumore che l'affliggeva;
2.2. Ciò posto, si osservi quanto di seguito.
Nel presente giudizio, la domanda attorea - fondata sulla asserita inesatta/omessa diagnosi e conseguente perdita della chance di sopravvivenza del de cuius - è quindi volta ad ottenere il risarcimento di danni iure hereditatis, identificati con il danno da perdita della chance di sopravvivenza e danno biologico, nonché dei danni, iure proprio, da perdita del rapporto parentale.
Sul punto, occorre distinguere le due poste risarcitorie, evidenziando come, con riguardo ai danni lamentati iure proprio, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura/medico dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione o della diagnosi cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (vedi Cassazione civile, sez. III,
20/03/2015, n. 5590 ; vedi anche Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6914).
- 7 - Con riguardo, invece, ai danni iure hereditatis, si osserva che la Corte di Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero e dei sanitari nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n.
4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999; Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003;
Cass. n. 10297/2004e da ultimo Cass. n.9085/2006).
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che è onere del danneggiato fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica
(o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'omessa/errata diagnosi) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le tante Cass. n.
975/2009; n. 17143/2012; n. 21177/2015).
Va inoltre ricordato che è onere del creditore/paziente danneggiato dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno lamentato (vedi Cass.
n. 20547/2014, n. 15993/2011 e n. 4792/2013, ed anche Sezioni Unite n. 577/2008 secondo la quale "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno"), e che tale onere risulta soddisfatto anche da una allegazione puntuale e coerente ancorchè poi non risulti completamente coincidente con l'esito peritale.
Per quanto attiene, invece, al profilo inerente all'accertamento del rapporto di causalità, può, in sintesi, condividersi l'orientamento recepito dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte, da ultimo ribadito dalla sentenza Cass. S.U. n. 581/08 (conf. Cass. n.
10741/09, n. 10285/09), secondo cui, ferma restando l'applicabilità, anche in materia civile, dei principi regolatori della causalità di fatto di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal criterio della "regolarità causale", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o
"del più probabile che non", a differenza della regola probatoria che caratterizza il giudizio penale, fondata invece - stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale (in cui principale punto di riferimento per il legislatore è l'autore del reato, in relazione a fattispecie tipiche) e responsabilità civile (in cui il legislatore è di regola equidistante dalle parti contendenti, con particolari situazioni di tutela del danneggiato, e vige, per l'illecito aquiliano,
- 8 - la regola generale del neminem laedere) - sul più rigoroso principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", ravvisabile allorquando il nesso eziologico possa dirsi sussistente in base ad un elevato tasso di credibilità razionale o probabilità logica, che è prossimo alla "certezza"
(cfr. Cass. Pen. S.U. n. 30328/02, Franzese).
In particolare, l'accertamento del rapporto di causalità si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità
o previsione da parte dell'autore dell'illecito, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza (Cass. n.
21619/07).
Conclusivamente, in tema di responsabilità professionale nei confronti del paziente, per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso viene a costituire onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex articoli 40 e 41 del Cp, in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. III, 02/03/2018, n.4928).
Tanto chiarito, si osserva come in particolare - in tema di responsabilità per omessa/inesatta diagnosi - dà luogo a danno risarcibile l'errata esecuzione della prestazione sanitaria (diagnostica o terapeutica) praticabile per rallentare l'esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della "chance" di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto (cfr. Cass. n.
7195/2014 secondo cui “In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto").
In questa fase, il ragionamento va di certo condotto in termini probabilistici, ma esclusivamente nell'indagare il rapporto tra la situazione fattuale e la perdita della possibilità
- 9 - del risultato utile, vale a dire nel compiere quella che è l'attività di "accertamento" del nesso di causalità materiale così come connotata in ambito civile, con applicazione della detta regola c.d. del "più probabile che non" (cfr. Cass. n. 21255/13, secondo cui "come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, cioè probatoria, del più probabile che non, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non").
Pertanto, in casi quale quello di specie, intanto sussiste il nesso causale in quanto l'errore medico abbia comportato "più probabilmente che non" la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente, statisticamente accertata, in caso di intervento chirurgico corretto ovvero di corretta e tempestiva diagnosi, sulla base di indagini epidemiologiche.
Soltanto in questa fase successiva ed ulteriore, che è quella della quantificazione del risarcimento, torna rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali.
In ogni caso, come chiarito da un recente - e particolarmente autorevole - arresto della
Corte di Cassazione, in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente.
L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul
- 10 - piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale.
Sul piano della corretta individuazione del diritto leso, la chance, pur mostrando i caratteri della fattispecie "a consistenza variabile" nella sua dimensione cronologica (variabile, cioè, a seconda del tempo in cui la si consideri), non può comunque rappresentare una entità concettualmente distinta dal "risultato finale", poichè la condotta dell'agente è pur sempre destinata a rilevare sul piano della lesione del diritto alla salute (e/o del diritto di autodeterminazione) del paziente, cui appare riconducibile pur se in una diversa accezione, che corrisponde ad una anticipazione di tutela dello stesso bene giuridico, meritevole di ricevere una autonoma considerazione.
La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete, pertanto, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull'anticipazione dell'evento morte.
La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui "perdita", ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al "bene salute" - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di "battersi" consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa.
Pertanto, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensi di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale).
Applicando tali criteri alla responsabilità sanitaria (segnatamente in ambito oncologico), sulla premessa che l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione: -
- 11 - CONDOTTA COLPOSA (omessa, erronea o ritardata diagnosi); - LESIONE DI UN DIRITTO
(il diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati); -
EVENTO DI DANNO (sacrificio della possibilità di un risultato migliore); - CONSEGUENZE
DANNOSE RISARCIBILI (valutabili in via equitativa) possono formularsi le seguenti ipotesi:
A) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
B) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensi una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensi dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
C) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresi nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purchè allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance).
D) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
- 12 - E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Il caso di specie rientra nell'ipotesi sub. lett. e).
Invero, non risulta contestato fra le parti e, comunque, risulta accertato in sede di CTU, che la lesione neoplastica al pancreas del ra già presente visibile fin dalla risonanza Pt_3
Magnetica del 8/9/2017 eseguita presso l'Ospedale di alle visionate immagini e ciò ha CP_4 determinato un ritardo diagnostico e un “…peggioramento della malattia che avrebbe potuto giovare di una terapia adiuvante al fine di ottenere una riduzione del T (dimensione) ed una riduzione del contatto con l'arteria Splenica permettendo così una migliore radicalità chirurgica (R0 ovvero di radicalità tumorale)…” (cfr. CTU, pag. 63).
Il punto controverso fra le parti (ed i CCTTUU) riguarda le conseguenze di tale ritardo diagnostico (il aveva effettiva contezza della propria malattia solo in data Pt_3
24/12/2018 e, quindi, dopo oltre 471 giorni): secondo la parte convenuta, l'errore diagnostico ha determinato una riduzione in “…termini di mediana di sopravvivenza di circa 11 mesi…”, secondo la parte attrice, invece, l'errore diagnostico ha comportato la perdita della
“…possibilità di arrivare se non di superare la sopravvivenza a 5 anni che statisticamente è del 34%...”.
Infine, secondo i CCTTUU, “…La negligenza dei sanitari nell'omessa diagnosi, ha comportato una perdita di chance al paziente sia rispetto alla probabilità di guarigione che di una migliore sopravvivenza nella misura del 20% a 5 anni…”.
A fronte delle osservazioni delle parti, in modo logico e non contraddittorio, i CCTTUU hanno confermato le proprie conclusioni e ciò anche con i chiarimenti resi all'esito dell'udienza tenutasi successivamente al deposito della consulenza.
- 13 - In particolare, i CCTTUU hanno confermato che l'indicata percentuale di sopravvivenza del paziente era stata formulata tenendo conto non solo dell'età dello stesso ma soprattutto in considerazione della stadiazione del tumore - T3 e non T2 sulla base della dimensione della
“lesione focale” (grandezza 4,1X1,6 cm) rilevata dallo stesso consulente di parte attrice – la localizzazione e la sua differenziazione, confermando quindi che “…Trattandosi di uno stadio
T3 con una estensione alla data dell'8.9.2017, come risulta dalla RM Persona_3 di cm 4.1x1.6, la sopravvivenza a 5 anni risulta comunque del 20%...” (cfr. integrazione CTU dep. in data 14/8/2023).
Tale conclusione deve essere confermata atteso che, a prescindere dalla grandezza della lesione (invero a confine tra T2 e T3), in assenza di errore diagnostico, in ogni caso, il sarebbe stato sottoposto a trattamento chirurgico – presentando al settembre del Pt_3
2017 una “malattia resecabile”, senza metastasi ovvero interessamento arterioso o venoso – ma, in linea con la letteratura citata dagli stessi CCTTUU e non adeguatamente contestata da parte attrice, la sopravvivenza postoperatoria mediana sarebbe comunque stata “… con una sopravvivenza a 5 anni di solo il 20%...” (cfr. CTU, pag. 52, 53).
2.3. Appurata, dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la responsabilità dei sanitari dell' convenuta, occorre procedere alla quantificazione dei danni al cui CP_2 risarcimento hanno diritto gli attori, precisando, quanto al titolo, che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, mentre non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, (fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione), trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. n.
11320/2022 e n. 14615/2020).
2.3.1. Il danno non patrimoniale del de cuius, danno terminale e da perdita di chance.
Occorre, in primo luogo, premettere che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il
- 14 - danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene
"salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni,sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso" (Cass. n. 23153/2019); ancora, "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza" (Cass. n.
21837/2019).
Ancora più di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5448/2020, ha avuto modo di argomentare che le espressioni "danno biologico terminale", "danno tanatologico",
"danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come "mera sintesi descrittiva"
(Cass. 18056/2019 e Cass. S.U. 15350/2015) e che vada, inoltre, ribadita l'irrilevanza della qualificazione dell'obbligo risarcitorio quale sanzione civilistica per il reato, atteso la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale e
- 15 - la "obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza… e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltreché consolatoria)" (Cass. S.U. 15350/2015).
Secondo i giudici di legittimità, la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate (Cass. S.U. 15350/2015, Cass. n. 14940/2016), va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni
(ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale.
Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute") subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. 1856/2019); siffatto danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf., da ultimo, Cass. 16592/2019).
Nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, tuttavia, può talora aggiungersi a siffatto "danno biologico terminale" anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. "danno morale terminale" o "danno da lucida agonia" o "danno catastrofale o catastrofico").
Conclusivamente, per la citata pronuncia, detto "danno morale terminale", si risolve nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (conf. Cass. 13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicchè, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la
- 16 - vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa" (Cass. n. 5448/2020).
Quanto alle modalità liquidatorie di tale voce di danno, secondo la giurisprudenza di legittimità occorre procedere in via equitativa alla quantificazione del "danno biologico terminale" parametrandolo ai valori base concernenti l'invalidità temporanea e personalizzando tali valori in base al caso concreto.
Orbene, appare utile a questo punto evidenziare che secondo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano - che rappresentano un utile strumento per garantire standard omogenei di liquidazione - "onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo "ordinario", da intendersi quindi assorbita".
E ancora, come si legge nella relazione dell'osservatorio milanese, "la stessa definizione
(terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni.
Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo. Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo - non convenzionalmente individuabile - ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi)"; in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale
, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza. Tanto premesso, venendo alla
- 17 - modalità concreta attraverso cui giungere alla quantificazione del danno terminale, le tabelle di Milano pongono quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di "adattamento" se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere).
Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente - e convenzionalmente
- decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta). L'Osservatorio propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima - scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile;
a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.
Nel caso di specie, tenuto conto che il de cuius, come diffusamente argomentato dai cc.tt.uu., sin dal dicembre 2018 manifestava i sintomi di una lesione neoplastica al pancreas, soffrendo di “grave malessere” ed “ittero improvviso”, che dovette eseguire plurimi drenaggi biliari, cicli di chemioterapia, che il suo stato psico-fisico, sempre più prostrato, e le sue abitudini di vita, dal 24 dicembre 2018 al decesso, avvenuto il 14.3.2019, cambiarono
- 18 - radicalmente - come anche confermato dai testimoni escussi in sede istruttoria - deve ritenersi che certamente egli fosse consapevole dell'avvicinarsi della morte.
Orbene, occorre considerare che a fronte di una diagnosi di cancro, senz'altro il dovette subire uno shock particolarmente forte, sebbene la coscienza Pt_3 dell'avvicinarsi della morte, che sopraggiunse nel giro di pochi mesi, maturò solo a seguito dell'esame del dicembre del 2018.
Tra tale data e il giorno del decesso intercorrono circa 80 giorni, e comunque un periodo di tempo che non eccede i cento giorni di cui alle citate tabelle milanesi.
A ciò si deve aggiungere comunque che, nel caso di specie, il decesso non fu conseguenza di una condotta colposa attiva bensì omissiva dei sanitari chiamati che ebbero in cura il che era comunque affetto da una grave patologia oncologica, la quale, se Pt_3 tempestivamente diagnosticata e correttamente curata, avrebbe portato il paziente alla sopravvivenza del 20% in cinque anni, ma che non avrebbe escluso, ad ogni modo, il decesso della paziente, le medesime invasive cure, i medesimi effetti collaterali e le gravose conseguenze sulla sua sfera psico-fisica.
Siamo così nell'ambito della perdita di chance e, pertanto, ciò che, nella specie, sembra risarcibile non è il danno da invalidità temporanea subito dal nei giorni che Pt_3 segnarono l'aggravamento della malattia fino alla morte - ciò che presumibilmente, presto o tardi, l'uomo avrebbe subito a causo della patologia oncologica che la colpì - bensì esclusivamente il danno non patrimoniale dovuto alla consapevolezza dell'avvicinarsi della morte in un momento che si sarebbe potuto procrastinare, con probabilità, di almeno cinque anni, attraverso la condotta alternativa lecita dei medici, ovvero il pregiudizio morale corrispondente alla inesorabile percezione della riduzione della propria vita, tenuto conto che il al momento del decesso, aveva sessantaquattro anni ed era perciò senz'altro Pt_3 ancora un uomo attivo e vitale.
Tale chance di sopravvivenza in tempi più lunghi e condizioni di salute migliori, i cc.tt.uu. la definiscono di rilevante probabilità, pari al 20% (o 34% secondo parte attrice), e dunque, una probabilità che può dirsi non trascurabile e che, pertanto, si ritiene debba essere adeguatamente risarcita, parametrandola all'ipotesi in cui certamente il corretto agere dei medici avrebbero ritardato l'exitus.
Pertanto, ai fini della liquidazione equitativa del danno debbano essere applicati i valori risarcitori del danno terminale riconoscendo la somma di Euro 74.613,00 - pari alla somma
- 19 - tra Euro 39.366 quale liquidazione del danno dal quarto all'ottantunesimo giorno aumentato dal 50% come da valore massimo indicato dalle tabelle milanesi, vista la rapidità dell'avanzare della malattia e la consapevolezza del ritardo diagnostico che avrebbe determinato, con una certa probabilità, possibilità terapeutiche (chirurgia e chemioterapia precoce) e tempi di sopravvivenza più lunghi, con la sofferenza di andare incontro alla morte e di lasciare i suoi cari, ed Euro 35.247,00 per i primi tre giorni – a titolo di danno non patrimoniale da perdita di chance subito dal per ritardata diagnosi trasmissibile iure hereditatis ai suoi Pt_3 eredi, odierni attori.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di Euro
74.613,00 determinata in moneta attuale, cui occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo.
2.3.2. In merito alla violazione del diritto all'autodeterminazione deve osservarsi che, secondo la Corte di Cassazione, "in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"" (Cass. n. 24471/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di controversia inerente l'intempestiva diagnosi della patologia effettivamente sofferta dalla paziente, non può ritenersi che un'anticipata consapevolezza della propria malattia avrebbe prodotto un danno diverso da quello alla salute, nei termini di cui sopra, ovvero la violazione al diritto dell'autodeterminazione del non sussistendo alcun elemento agli atti dal quale desumere che lo stesso avrebbe Pt_3
- 20 - optato per altre cure ovvero tenuto una condotta di vita diversa da quella effettivamente tenuta fino al dicembre del 2018 (quanto ha scoperto la malattia da cui era affetto), dovendosi ritenere assorbito tale danno nella voce di cui al paragrafo precedente.
2.3.3. danno da perdita del rapporto parentale
Con riguardo al danno non patrimoniale subito iure proprio dagli attori – coniuge, figli e fratello del - occorre ricordare che il pregiudizio che si subisce a seguito del Pt_3 decesso di una persona cara può, invero, essere astrattamente individuato non solo nel dolore soggettivo conseguente alla perdita del congiunto, ma anche nella lesione della sfera dei propri affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt.
2, 29 e 30 Cost. (Cass. n. 13546/2006).
Un pregiudizio, dunque, derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, tale da comportare una consistente alterazione delle proprie abitudini di vita, un danno "diretto", subito dagli stretti congiunti del defunto iure proprio, dunque non "riflesso", né "di rimbalzo": la morte costituisce infatti un evento plurioffensivo, che, accanto alla lesione massima consistente nella privazione della vita della vittima primaria dell'illecito, determina l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr., ancora, Cass., 31/05/2003, nn. 8827 e 8828).
Si deve rammentare, tuttavia, che laddove si intenda rivendicare un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale, il pregiudizio non potrà ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma richiederà la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non essendo sufficiente il richiamo a mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 10527/11; v. anche Cass. n. 19402/2013; Cass. n.
16992/2015); e ancora, il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione (Cass. n. 21837/2019), dovendosi escludere qualsivoglia automatismo risarcitorio.
- 21 - Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui "l'interesse al risarcimento del danni non patrimoniali da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione" (ex plurimis, Cass. n. 12124/2003).
In proposito vanno in primo luogo richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972/2008.
In essa la Suprema Corte, dopo aver sancito la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando, però, di incorrere nella artificiosa duplicazione di poste risarcitorie. Muovendo da tali premesse i giudici di legittimità hanno in particolare affermato che, nell'ipotesi di morte del congiunto, costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione sia del danno morale che di pregiudizi definiti "esistenziali" o da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Va poi rilevato che nella determinazione delle somme da attribuire all'attrice per ristorarla del predetto pregiudizio si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma, ciò anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10579/2021, pur nella convinzione che gli importi liquidatori individuati dai due tribunali siano pressocché simmetrici.
Nella suddetta pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione, ha anzitutto premesso che l'utilizzo da parte del giudice di tabelle redatte dall'ufficio giudiziario per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c. e che la liquidazione del danno non patrimoniale mediante valutazione equitativa ha il carattere di norma del caso concreto non solo nella sua proiezione di giudicato (formale e sostanziale), ma anche, in senso lato, quale regola insuscettibile di estensione oltre le circostanze del caso, perché non corrisponde all'applicazione di una
- 22 - fattispecie generale e astratta che sia suscettibile di reiterazione in altri casi. La determinazione del danno biologico corrisponde dunque alla concretizzazione nel particolare episodio di vita di una clausola generale.
Sicché, l'esigenza che sorge è quella dell'uniformità di trattamento nei giudizi aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico, per cui si deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Tale uniformità di trattamento è garantita, come sostenuto dalla stessa Corte con la più risalente sent. n. 12408/2011, tramite il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale va riconosciuto, in applicazione dell'art. 3 Cost., valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 cod. civ.-, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Tuttavia, a parere della Suprema Corte, sembrerebbe che la tabella meneghina, con specifico riferimento al danno da perdita parentale, si limiti ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista, nell'edizione 2021 delle tabelle, un'oscillazione fra euro
168.250,00 e euro 336.500,00), lasciando troppo spazio alla discrezione dei giudici di merito.
Secondo i giudici di legittimità, l'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata come avverrebbe con l'utilizzo di una tabella basata sul sistema del punto variabile, finendo per rappresentare ancora una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizzerebbe in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato.
Pertanto al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che
- 23 - preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n. 10579/2021; in questo senso anche Cass. civ. n. 26300/2021 e Cass. civ. n. 33005/2021).
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque tener conto: a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c. l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Ebbene, nel caso di specie va tenuto conto che la vittima è deceduta all'età di sessantaquattro anni, che il coniuge ed i due figli avevano al tempo del suo decesso, rispettivamente l'età di 55, 26 e 29 anni e che convivevano tutti con la vittima principale, che il fratello aveva l'età di 70 anni al tempo del suo decesso - ma che, tuttavia, gli attori abbiano potuto contare sull'assistenza morale degli altri familiari, facendosi forza a vicenda.
Alla luce delle predette circostanze, ritenuto che le tabelle capitoline, aggiornate al
2023, assegnano al singolo punto base il valore di Euro 11.356,15 occorre determinare l'importo spettante a ciascun congiunto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto (danno da perdita del rapporto parentale o danno tanatologico).
Spetterebbe dunque al coniuge ed a ciascuno dei due figli la somma pari ad Euro
323.650,28, corrispondenti ad un totale di 28,5 punti (Punti riconosciuti per il grado di
- 24 - parentela 20; Punti in base all'età del coniuge/figlio 2,5; Punti in base all'età della vittima 2;
Punti per la convivenza tra il coniuge/figlio e la vittima 4), ritenendosi opportuno, nella specie, riconoscere a tutti e tre i componenti della famiglia del il medesimo importo;
Per_1 spetterebbe, invece al fratello, non convivente del la somma di euro 124.917,65, Per_1 corrispondenti ad un totale di 11 punti (Punti riconosciuti per il grado di parentela 7; Punti in base all'età del fratello 2; Punti in base all'età della vittima 2; Punti totali riconosciuti 11).
Tali importi, trattandosi, ancora una volta, di considerare che l'evento nefasto - ossia la perdita di una vita più lunga ed in condizioni migliori - è da ricondurre al concetto di perdita di chance, e dunque tenuto conto che l'aspettativa di sopravvivenza era al 20% per i successivi cinque anni, si ritiene debba essere ridotto, sempre in via equitativa, dell'80%, per un totale di
Euro 64.730,056 per ciascuno tra coniuge e ciascuno dei due figli e per un totale di euro 24.983,53 per il fratello e ciò considerato che i due figli, all'epoca dell'evento luttuoso, fossero relativamente giovani e che pertanto cinque anni avrebbero presumibilmente costituito un lasso di tempo considerevole affinché i componenti del nucleo familiare godessero del reciproco sostegno e dell'affetto del padre nell'età di transito dei figli, costoro potendo contare sulla guida e l'affetto di entrambi i genitori e la moglie potendo condividere con il compagno la responsabilità della crescita dei ragazzi accompagnandoli nell'età adulta, quando ci si emancipa dalla famiglia di origine.
2.3.4. Danno patrimoniale. Perdita contributo economico.
Quanto al danno patrimoniale, va rilevato che la sola in proprio Parte_1 deduce che il contribuiva con il proprio reddito (pari a circa Euro 29.907,05 netti in Pt_3 relazione all'anno 2018, cfr. doc. 24) e che “…considerato che il SI. destinasse circa il Per_1
66% del suo stipendio (€ 19.738,65) per le esigenze della famiglia, moltiplicando tale importo per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie pari a 22,1515, corrispondente all'età della moglie in quanto più giovane, ne deriva che il danno patrimoniale spettante alla vedova ammonta a €. 437.240,77 (€ 19.738,65 x 22,1515), o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia…” (cfr. atto di citazione).
Al riguardo, premesso che, in via generale, la morte di un congiunto può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro per legge (con riferimento al rapporto genitore-prole figlio va rilevato il dovere di mantenere i figli di cui all'art. 30 Cost. e artt. 147, 315 bis, 316 bis c.c.) o per costume sociale (e nel caso in esame non può ritenersi trattarsi di sovvenzioni episodiche), tali da far di
- 25 - certo presumere che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuati per il futuro. Il fatto costitutivo della pretesa è la perdita degli emolumenti erogati dal defunto ai familiari, che si verifica anche laddove i congiunti superstiti siano titolari di redditi autonomi, per l'ovvia ragione che il decesso riduce inevitabilmente la disponibilità patrimoniale complessiva della famiglia.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha fornito i criteri per procedere alla liquidazione del danno da perdita dei benefici economici che il defunto destinava ai familiari:
"La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito … dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta, … per il figlio in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno" (così Cass.
6618/2018).
È, dunque, necessario che venga determinato il reddito netto del de cuius al momento del decesso, detraendosi la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima e considerando il tempo durante il quale il superstite avrebbe presumibilmente continuato a godere del sostegno economico del congiunto.
Ciò premesso, per quantificare la somma spettante alla coniuge a titolo di lucro cessante occorre tener conto dei presumibili incrementi che il predetto reddito avrebbe avuto nel tempo, determinare la c.d. quota sibi, ovverosia la percentuale del reddito percepito che la vittima presumibilmente destinava a se stessa (Cass. n. 4186/2004), quantificare il danno già prodottosi, ovverosia le elargizioni perdute dai medesimi dalla data del sinistro fino alla data della liquidazione, non potendosi nella specie determinare il danno futuro, cioè le sovvenzioni economiche che costoro avrebbero percepito qualora il fosse rimasta in vita, per i Per_1 motivi di cui subito appresso.
Per ciò che concerne la quota sibi, tenuto conto dell'ammontare del reddito - pari a €
29.907,05 netti annui - del numero dei componenti del nucleo familiare (quattro), della circostanza che anche il coniuge partecipasse alla contribuzione del ménage domestico
(dipendente comunale), può ritenersi che il destinasse alla famiglia il 66% della Per_1 propria capacità economica.
Per determinare l'ammontare del danno da lucro cessante sofferto dalla coniuge fino alla data della presente pronuncia occorre dunque sommare le elargizioni perdute dalla stessa
- 26 - dal momento in cui il ha smesso di lavorare (24/12/2018) ai cinque anni successivi Per_1 alla prima “fotografia” della malattia 8/9/2022 (8/9/2017-8/9/2022) ottenendo in tal modo l'importo di Euro 73.060,47 (Euro 19.738,65 per tre anni, otto mesi e 16 giorni.
Non si ritiene, invece, di poter liquidare alcun danno futuro da lucro cessante, dal momento che, come si è più volte ricordato, la particolare natura della neoplasia che colpì il permette di ritenere serie e concrete (con grado prossimo alla certezza) le possibilità Per_1 di sopravvivenza del paziente - e dunque la sussistenza di un danno risarcibile - limitatamente ai successivi cinque anni rispetto all'omessa diagnosi, anche in assenza di errore medico, trattandosi, lo si ripete ancora una volta, di danno da perdita di chance.
2.3.5. somme liquidate
In definitiva, la convenuta deve essere condannata a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento dei danni le seguenti somme:
− Euro Euro 74.613,00 a titolo di danni iure hereditatis;
- Euro 64.730,056 ciascuno per , Parte_1 [...]
, ed euro 24.983,53 per Parte_3 Parte_2 Pt_4
[...]
- Euro 73.060,47 per a titolo di danno da lucro Parte_1 cessante.
Essendo state liquidate, le singole voci di danno, in moneta attuale, alle predette somme non va applicata alcuna rivalutazione monetaria, mentre tali importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI fino alla data dell'effettivo saldo.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014 (scaglione da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00), senza aumenti ex art. 4, comma 2 del citato DM non risultando attività difensiva particolare e separata nei confronti dei singoli soggetti assistiti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono poi essere poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa,
- 27 - 1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di euro 341.863,63, ripartita come indicato in motivazione a cui occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto – 8/9/2017 - ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo;
2. condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in Euro 1.686,00 per spese vive ed Euro 22.457,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. già liquidate nel corso del giudizio;
Così deciso in Terni, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 28 -