Articolo 13 della Legge 13 giugno 2025, n. 89
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25 giugno 2025
Art. 13. Disposizioni attuative 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorita' delegata di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in coerenza con gli esiti delle attivita' condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definiti:
a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilita' dell'attivita' spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;
b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10, nonche' le modalita' di corresponsione del contributo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalita' scientifiche dell'attivita' spaziale o della dimensione economica dell'operatore;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7;
d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;
e) le eventuali ulteriori modalita' relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;
f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e), con la possibilita' di criteri differenziati per le start-up e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale;
g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;
h) le modalita' in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attivita' di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;
i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, puo' essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonche' le finalita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ove nominata, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le caratteristiche e i requisiti tecnici dello «spazioporto», inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale, nonche' le modalita' di svolgimento delle predette operazioni.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita' delegata".
(Omissis).».
Entrata in vigore il 25 giugno 2025