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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 683/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4342/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Regione Campania- 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259011226512000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 07 ottobre 2025 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”), all'Agenzia delle Entrate Riscossione
(di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”) ed alla Regione Campania, il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259011226512/000 notificata il 22 settembre 2025 di complessivi €.610,27.
Con il primo motivo del ricorso viene eccepita l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti ovvero delle cartelle di pagamento n. 02820130001935937000 asseritamente notificata il 15.02.2013 di € 182,19 avente per oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2008 e la cartella n. 02820150008634428000 asseritamente notificata il 23.04.2015 di € 428,08 avente per oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2010.
Il ricorrente contesta quindi l'inesistenza ed errato inizio del procedimento esecutivo conseguente ad omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Con il secondo motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione della pretesa.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepita la nullità dell'intimazione in quanto priva della corretta sottoscrizione per rimozione incarico dei dirigenti funzionari dell'Agenzia dell'Entrate.
Con il quarto motivo del ricorso viene eccepita la nullità della intimazione per omessa indicazione nelle cartelle del responsabile del procedimento.
Con l'ultimo motivo d'impugnazione viene eccepita la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 29 ottobre 2025.
In data 20 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché la notifica di atti interruttivi.
Replica inoltre alle eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine al calcolo degli interessi ed all'indicazione del responsabile del procedimento.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. In data 28 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la Regione Campania sostenendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento. Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti di competenza dell'Agente della riscossione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 18 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione occorre precisare che l'ADER ha provato l'avvenuta notifica in data 04 dicembre 2023 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202300002893000 contenente le cartelle impugnate.
Dagli atti prodotti in giudizio e dalle deduzioni delle Parti non emerge che tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non risulta impugnata con conseguente cristallizzazione della pretesa.
Il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono quindi assorbiti dalla notifica di un atto successivo, non impugnato.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione della pretesa.
L'eccezione è infondata. Come detto risulta correttamente notificata in data 04 dicembre 2023 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto interruttivo della prescrizione. Ebbene, dal dicembre
2023 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio avvenuta il 22 settembre
2025 non risulta decorso il termine di prescrizione triennale relativo al tributo in questione. L'eccezione è quindi rigettata.
Con il terzo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità dell'intimazione in quanto priva della corretta sottoscrizione per rimozione incarico dei dirigenti funzionari dell'Agenzia dell'Entrate.
L'eccezione è ultronea, inconferente ed incomprensibile. Nessuno degli atti del presente processo riguarda l'operato dell'ADE incomprensibilmente convenuto in giudizio.
Difatti gli avvisi di accertamento sono stati emessi dalla Regione Campania e tutti gli atti successivi (cartelle, intimazioni e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) sono stati emessi dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
La questione inerente i funzionari dell'ADE asseritamente “promossi senza concorso” non può quindi albergare in questo giudizio.
Il ricorso è quindi rigettato.
Nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma
2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00 per compensi sia in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che in favore della Regione Campania.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 18 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4342/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Regione Campania- 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259011226512000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 07 ottobre 2025 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”), all'Agenzia delle Entrate Riscossione
(di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”) ed alla Regione Campania, il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259011226512/000 notificata il 22 settembre 2025 di complessivi €.610,27.
Con il primo motivo del ricorso viene eccepita l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti ovvero delle cartelle di pagamento n. 02820130001935937000 asseritamente notificata il 15.02.2013 di € 182,19 avente per oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2008 e la cartella n. 02820150008634428000 asseritamente notificata il 23.04.2015 di € 428,08 avente per oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2010.
Il ricorrente contesta quindi l'inesistenza ed errato inizio del procedimento esecutivo conseguente ad omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Con il secondo motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione della pretesa.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepita la nullità dell'intimazione in quanto priva della corretta sottoscrizione per rimozione incarico dei dirigenti funzionari dell'Agenzia dell'Entrate.
Con il quarto motivo del ricorso viene eccepita la nullità della intimazione per omessa indicazione nelle cartelle del responsabile del procedimento.
Con l'ultimo motivo d'impugnazione viene eccepita la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 29 ottobre 2025.
In data 20 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché la notifica di atti interruttivi.
Replica inoltre alle eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine al calcolo degli interessi ed all'indicazione del responsabile del procedimento.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. In data 28 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la Regione Campania sostenendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento. Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti di competenza dell'Agente della riscossione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 18 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione occorre precisare che l'ADER ha provato l'avvenuta notifica in data 04 dicembre 2023 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202300002893000 contenente le cartelle impugnate.
Dagli atti prodotti in giudizio e dalle deduzioni delle Parti non emerge che tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non risulta impugnata con conseguente cristallizzazione della pretesa.
Il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono quindi assorbiti dalla notifica di un atto successivo, non impugnato.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione della pretesa.
L'eccezione è infondata. Come detto risulta correttamente notificata in data 04 dicembre 2023 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto interruttivo della prescrizione. Ebbene, dal dicembre
2023 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio avvenuta il 22 settembre
2025 non risulta decorso il termine di prescrizione triennale relativo al tributo in questione. L'eccezione è quindi rigettata.
Con il terzo motivo del ricorso è stata eccepita la nullità dell'intimazione in quanto priva della corretta sottoscrizione per rimozione incarico dei dirigenti funzionari dell'Agenzia dell'Entrate.
L'eccezione è ultronea, inconferente ed incomprensibile. Nessuno degli atti del presente processo riguarda l'operato dell'ADE incomprensibilmente convenuto in giudizio.
Difatti gli avvisi di accertamento sono stati emessi dalla Regione Campania e tutti gli atti successivi (cartelle, intimazioni e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) sono stati emessi dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
La questione inerente i funzionari dell'ADE asseritamente “promossi senza concorso” non può quindi albergare in questo giudizio.
Il ricorso è quindi rigettato.
Nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma
2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00 per compensi sia in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che in favore della Regione Campania.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 18 febbraio 2026.
Il giudice