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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
GALLI CARLA, RE
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3903/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250051057071000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4771/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata con vittoria di spese
Resistente/Appellato: ciascuna delel parti resistenti chiede il rigetto del ricorso e ondanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata relativa all'omesso versamento di ritenute operate, come rilevate ex art 36 bis dpr 600/73 da mod. 770, per l'anno di imposta 2021.
Lamenta la carenza di motivazione della cartella impugnata e la sua illegittimità per prescrizione del credito vantato e per decadenza dal potere di accertamento. Chiede di dichiarare l'illegittimità della cartella.
E' stata negata dalla Corte la sospensione richiesta.
Si sono quindi costituite Agenzia Entrate DP 2 e Agenzia Riscossione. Chiedono entrambe il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda la carente motivazione la cartella impugnata è relativa come si è già chiarito al rilevato omesso versamento di ritenute rilevate dal mod 770 presentato per il 2021. Ed in materia di onere motivazionale di atti che si fondano sulla dichiarazione del contribuente stesso lo stesso può essere assolto con un richiamo sintetico al contenuto dell'atto ben noto al contribuente, senza rinnovata allegazione alla cartella opposta di detto atto.
Peraltro le rettifiche a seguito del controllo automatizzato erano state portate a conoscenza del contribuente con pec notificata alla società ricorrente in data 10.1.2025.
Quanto alla eccepita illegittimità della cartella per prescrizione e decadenza si osserva rispetto al secondo aspetto che la dichiarazione mod 770 è stata presentata il 28.1.2023; che il termine per la notifica della cartella con gli esiti del controllo automatizzato è previsto nel caso alla data del
31.12.2027 vale a dire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta secondo la previsione dell'art 25 dpr 602/73. Per quanto riguarda la prescrizione il termine è decennale, sicchè non è compiuto come invece genericamente afferma la difesa nel proprio ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese in favore delle due parti, come da dispositivo, con esclusione delle somme richieste per la fase istruttoria che non è intervenuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società Ricorrente_1 S.r.l. alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00 per ciasuno in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione e dall'Agenzia delle Entrate DPII.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice relatore Carla Galli il Presidente Lorenzo Di Gaetano
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
GALLI CARLA, RE
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3903/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250051057071000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4771/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata con vittoria di spese
Resistente/Appellato: ciascuna delel parti resistenti chiede il rigetto del ricorso e ondanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata relativa all'omesso versamento di ritenute operate, come rilevate ex art 36 bis dpr 600/73 da mod. 770, per l'anno di imposta 2021.
Lamenta la carenza di motivazione della cartella impugnata e la sua illegittimità per prescrizione del credito vantato e per decadenza dal potere di accertamento. Chiede di dichiarare l'illegittimità della cartella.
E' stata negata dalla Corte la sospensione richiesta.
Si sono quindi costituite Agenzia Entrate DP 2 e Agenzia Riscossione. Chiedono entrambe il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda la carente motivazione la cartella impugnata è relativa come si è già chiarito al rilevato omesso versamento di ritenute rilevate dal mod 770 presentato per il 2021. Ed in materia di onere motivazionale di atti che si fondano sulla dichiarazione del contribuente stesso lo stesso può essere assolto con un richiamo sintetico al contenuto dell'atto ben noto al contribuente, senza rinnovata allegazione alla cartella opposta di detto atto.
Peraltro le rettifiche a seguito del controllo automatizzato erano state portate a conoscenza del contribuente con pec notificata alla società ricorrente in data 10.1.2025.
Quanto alla eccepita illegittimità della cartella per prescrizione e decadenza si osserva rispetto al secondo aspetto che la dichiarazione mod 770 è stata presentata il 28.1.2023; che il termine per la notifica della cartella con gli esiti del controllo automatizzato è previsto nel caso alla data del
31.12.2027 vale a dire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta secondo la previsione dell'art 25 dpr 602/73. Per quanto riguarda la prescrizione il termine è decennale, sicchè non è compiuto come invece genericamente afferma la difesa nel proprio ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese in favore delle due parti, come da dispositivo, con esclusione delle somme richieste per la fase istruttoria che non è intervenuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società Ricorrente_1 S.r.l. alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00 per ciasuno in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione e dall'Agenzia delle Entrate DPII.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice relatore Carla Galli il Presidente Lorenzo Di Gaetano