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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
LO IO, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2023 depositato il 14/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962021009666970 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 15.11.2022, contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo ,Nominativo_1 per il PANIFICIO Ricorrente_1 SNC impugnava: la cartella di pagamento 296 2021 0009666970 emessa,dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'imposta
IRAP 2017.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'illegittimità dell'odierna azione impositiva promossa da parte resistente, in quanto veniva ad esser emessa sull'esito del controllo automatizzato ex art. 36 BIS n° 15824201816 il quale non era mai stato notificato, ovviando all'instaurazione del contraddittorio con il contribuente sottoposto a controllo formale attraverso l'invio di una comunicazione contenente le motivazioni poste alla base della rettifica.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'inammissibilità del ricorso poiché posto in violazione dell'art. 16 bis del D.Lgs 546/92 e delle disposizioni vigenti considerato che le modalità di proposizione erano difformi da quelle consentite;
2. nella denegata ipotesi che questa Corte non avesse accolto la superiore eccezione di inammissibilità, nel merito l'infondatezza delle eccezioni di parte;
3. che, nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra Fisco e Contribuenti, in sede di Mediazione
Tributaria era stato proposto il versamento dell'imposta più interessi con l'abbattimento delle sanzioni al
35% come previsto dall'art. 17 bis del Dlgs 546/92 e che controparte non aveva aderito preferendo presentare ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Esso è affidato ad un unico motivo riguardante la carenza del preventivo contraddittorio o comunque sulla carenza di un prodomico atto precedente l'emissione della cartella.
Al riguardo questa Corte ritiene che sia consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
(cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42).
Nel primo caso, poi, di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta», il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione dal maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (Cass., 5 ottobre 2016, n. 19893).
Dunque la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo
(Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 8 giugno 2018, n. 14949).
A tacere del fatto che l'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR
600/73 e art. 54 bis del DPR 633/72, L'Agenzia delle Entrate ha inviato la comunicazione d'irregolarità n.
16730918101 del 02-12-2019 - Codice Atto 15824201816 – inviata tramite PEC con protocollo n. 0006552614 del 04-12-2019, all'indirizzo PEC Email_3 Consegnata il 04-12-2019-18.35.27 - Identificativo ricevuta 09004e20aefb1640.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima attesa la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il sig. Nominativo_1 per il Panificio Ricorrente_1 snc al pagamento di euro 200,00 più il 15 per cento di spese forfettarie in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
LO IO, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2023 depositato il 14/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962021009666970 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 15.11.2022, contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo ,Nominativo_1 per il PANIFICIO Ricorrente_1 SNC impugnava: la cartella di pagamento 296 2021 0009666970 emessa,dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'imposta
IRAP 2017.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'illegittimità dell'odierna azione impositiva promossa da parte resistente, in quanto veniva ad esser emessa sull'esito del controllo automatizzato ex art. 36 BIS n° 15824201816 il quale non era mai stato notificato, ovviando all'instaurazione del contraddittorio con il contribuente sottoposto a controllo formale attraverso l'invio di una comunicazione contenente le motivazioni poste alla base della rettifica.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'inammissibilità del ricorso poiché posto in violazione dell'art. 16 bis del D.Lgs 546/92 e delle disposizioni vigenti considerato che le modalità di proposizione erano difformi da quelle consentite;
2. nella denegata ipotesi che questa Corte non avesse accolto la superiore eccezione di inammissibilità, nel merito l'infondatezza delle eccezioni di parte;
3. che, nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra Fisco e Contribuenti, in sede di Mediazione
Tributaria era stato proposto il versamento dell'imposta più interessi con l'abbattimento delle sanzioni al
35% come previsto dall'art. 17 bis del Dlgs 546/92 e che controparte non aveva aderito preferendo presentare ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Esso è affidato ad un unico motivo riguardante la carenza del preventivo contraddittorio o comunque sulla carenza di un prodomico atto precedente l'emissione della cartella.
Al riguardo questa Corte ritiene che sia consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
(cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42).
Nel primo caso, poi, di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta», il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione dal maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (Cass., 5 ottobre 2016, n. 19893).
Dunque la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo
(Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 8 giugno 2018, n. 14949).
A tacere del fatto che l'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR
600/73 e art. 54 bis del DPR 633/72, L'Agenzia delle Entrate ha inviato la comunicazione d'irregolarità n.
16730918101 del 02-12-2019 - Codice Atto 15824201816 – inviata tramite PEC con protocollo n. 0006552614 del 04-12-2019, all'indirizzo PEC Email_3 Consegnata il 04-12-2019-18.35.27 - Identificativo ricevuta 09004e20aefb1640.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima attesa la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il sig. Nominativo_1 per il Panificio Ricorrente_1 snc al pagamento di euro 200,00 più il 15 per cento di spese forfettarie in favore dell'Agenzia delle Entrate.