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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Marotta ed C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO
con unico socio, con capitale sociale Controparte_1
pari ad euro 10.000,00, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
e P. IVA di gruppo n. , in persona del legale rappresentante p. P.IVA_1 P.IVA_2
t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione all'atto di precetto notificato, ad istanza della parte opposta, in data 29.12.2023 con cui veniva intimato il pagamento dell'importo di €.286.545,79.
A sostegno dell'opposizione evidenziavano l'impossibilità di rinvenire, nel contesto dell'impugnato atto, il titolo esecutivo in relazione al quale si agirebbe, nonché la prescrizione del credito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1946 e segg. cod. civ., considerato il decorso di 18 anni dalla sottoscrizione del contratto di mutuo del 20.06.2006 - Rep. 47306 - Racc.
16208. Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione sottolineando come il titolo esecutivo fosse ben individuato dagli opponenti, tanto è vero che eccepivano la prescrizione del credito in virtù dello stesso vantato e, comunque, l'infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto non maturata.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 14 aprile 2025 le parti, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice assumeva la causa in decisione che viene decisa come di seguito.
L'opposizione formulata è infondata e deve essere rigettata.
In particolare risulta non fondata l'eccezione relativa alla mancanza di titolo esecutivo valido.
Lo stesso, noto agli opponenti, è costituito da mutuo ipotecario del 20.06.2006 - Rep. 47306
- Racc. 16208, depositato in atti.
Orbene, l'esecuzione è stata preannunciata ai sensi del D. Lgs. n.385/1993 e trova il suo fondamento nel contratto di mutuo enunciato nel precetto, contratto che rappresenta il titolo esecutivo e non abbisogna di apposita notificazione. In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che in materia di esecuzione immobiliare la notificazione del titolo esecutivo non
è richiesta per promuovere l'azione esecutiva sull'immobile ipotecato laddove si tratti di realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari concessi da parte degli istituti di credito fondiario (ex multis, Cass., n. 5906/06).
Quanto alla eccepita prescrizione, configurando il pagamento delle rate un'obbligazione unitaria, il debito non può considerarsi che cessato alla scadenza dell'ultima rata. Invero, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (ex multis,
Cass. 4232/2023).
Nel caso di specie, la durata ventennale del contratto di mutuo in uno al piano di ammortamento con scadenza dell'ultima rata al 31.05.2026, fanno sì che alcuna prescrizione risultava maturata all'atto della notificazione dell'atto di precetto opposto.
Quanto alla richiesta avanzata da parte opposta in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre un'ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione (ex multis, Cass., 20/07/2023, n. 21667). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio pari ad €.286.545,79 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 72/2024, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, in solido, e al pagamento in favore della opposta Parte_1 Parte_2
con unico socio, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in €.12.046,00 per compensi professionali ex D.M.
55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CNPA se dovute.
Così deciso in Lagonegro il 26 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Marotta ed C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO
con unico socio, con capitale sociale Controparte_1
pari ad euro 10.000,00, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
e P. IVA di gruppo n. , in persona del legale rappresentante p. P.IVA_1 P.IVA_2
t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione all'atto di precetto notificato, ad istanza della parte opposta, in data 29.12.2023 con cui veniva intimato il pagamento dell'importo di €.286.545,79.
A sostegno dell'opposizione evidenziavano l'impossibilità di rinvenire, nel contesto dell'impugnato atto, il titolo esecutivo in relazione al quale si agirebbe, nonché la prescrizione del credito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1946 e segg. cod. civ., considerato il decorso di 18 anni dalla sottoscrizione del contratto di mutuo del 20.06.2006 - Rep. 47306 - Racc.
16208. Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione sottolineando come il titolo esecutivo fosse ben individuato dagli opponenti, tanto è vero che eccepivano la prescrizione del credito in virtù dello stesso vantato e, comunque, l'infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto non maturata.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 14 aprile 2025 le parti, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice assumeva la causa in decisione che viene decisa come di seguito.
L'opposizione formulata è infondata e deve essere rigettata.
In particolare risulta non fondata l'eccezione relativa alla mancanza di titolo esecutivo valido.
Lo stesso, noto agli opponenti, è costituito da mutuo ipotecario del 20.06.2006 - Rep. 47306
- Racc. 16208, depositato in atti.
Orbene, l'esecuzione è stata preannunciata ai sensi del D. Lgs. n.385/1993 e trova il suo fondamento nel contratto di mutuo enunciato nel precetto, contratto che rappresenta il titolo esecutivo e non abbisogna di apposita notificazione. In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che in materia di esecuzione immobiliare la notificazione del titolo esecutivo non
è richiesta per promuovere l'azione esecutiva sull'immobile ipotecato laddove si tratti di realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari concessi da parte degli istituti di credito fondiario (ex multis, Cass., n. 5906/06).
Quanto alla eccepita prescrizione, configurando il pagamento delle rate un'obbligazione unitaria, il debito non può considerarsi che cessato alla scadenza dell'ultima rata. Invero, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (ex multis,
Cass. 4232/2023).
Nel caso di specie, la durata ventennale del contratto di mutuo in uno al piano di ammortamento con scadenza dell'ultima rata al 31.05.2026, fanno sì che alcuna prescrizione risultava maturata all'atto della notificazione dell'atto di precetto opposto.
Quanto alla richiesta avanzata da parte opposta in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre un'ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione (ex multis, Cass., 20/07/2023, n. 21667). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio pari ad €.286.545,79 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 72/2024, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, in solido, e al pagamento in favore della opposta Parte_1 Parte_2
con unico socio, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in €.12.046,00 per compensi professionali ex D.M.
55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CNPA se dovute.
Così deciso in Lagonegro il 26 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara