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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persone del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7048/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Zappalà, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Cuttone e Gianfranco Romeo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.11.2021, la dott.ssa premesso di essere dipendente a Pt_1
tempo indeterminato del comune di Acicatena con la qualifica di istruttore amministrativo di categoria C, ha agito in giudizio esponendo: che, con delibera n. 92 del 02.12.2010, il comune datore la aveva assegnata in comando, a tempo pieno per 36 ore settimanali, presso la società
società originariamente deputata alla gestione integrata dei rifiuti Controparte_1 nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) CT2 e poi posta ex lege in liquidazione a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 2010, istitutiva delle società per la
1 regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (cd. S.R.R.); che, con disposizione di servizio n. 42 del 17.12.2010, il Presidente del C.d.A. della CP_1
dott. l'ha nominata Responsabile dell'Area Amministrativa (Affari
[...] Persona_1
Generali, Segreteria, Protocollo, Contenzioso, Contratti, Personale), al fine di coordinare tutte le attività relative ai servizi della citata Area;
che, con determinazione presidenziale n. 310 del
13.05.2011, le è stato conferito l'incarico di direttore amministrativo della Controparte_1
in liquidazione, venendo chiamata – anche a causa della mancata nomina di un direttore generale, figura anch'essa prevista dal regolamento interno della società di cui alla nota prot.
2289 del 8.4.2011 – a gestire, coordinare e sovrintendere a tutta l'attività amministrativa della società, sia pure nel rispetto dell'attività di indirizzo del C.d.A. e del Presidente liquidatore;
che, con la determinazione presidenziale n. 780 del 31.10.2011, è stato confermato il suo incarico di direttore amministrativo della società, con il riconoscimento di un compenso aggiuntivo sulla retribuzione ordinaria, al netto delle ritenute di legge, di euro 1.000,00, rapportato alla retribuzione per posizioni di direzione ex art. 8, comma 1, lett. A, CCNL 31 marzo 1999, da corrispondere su base mensile per tredici mensilità consecutive, nonché all'indennità di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione;
che tale compenso le è stato regolarmente corrisposto;
che, in veste di direttore amministrativo, ella ha organizzato e coordinato tutte le aree aziendali di cui era composta la Società (Affari
Generali, Segreteria, Protocollo, Contenzioso, Contratti, Personale), ha garantito la regolarità degli atti posti in essere e la correttezza e pubblicità degli stessi, venendo anche individuata, con le determine del liquidatore n. 35 del 25.11.2015 e n. 1 del 01.02.2016, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società; di avere sempre svolto i suoi compiti “con solerzia e professionalità”, approvando il piano triennale anticorruzione ed “incalzando” gli organi sociali al rispetto della normativa, tra l'altro, in tema di regolarità
e trasparenza dei compensi erogati agli amministratori e ai consulenti;
che il presidente liquidatore ha annullato la nota che ella aveva emanato in proposito, ritenendola “illegittima, inopportuna e inapplicabile”; di avere successivamente stilato, in adempimento dei suoi doveri d'ufficio, la c.d. griglia di trasparenza per gli anni 2017, 2018 e 2019; che il presidente liquidatore ha posto in essere nei suoi confronti “manovre ostruzionistiche” e una “penetrante attività di ingerenza e di delegittimazione” e del suo operato, impedendole di svolgere l'attività di verifica delle timbrature di ingresso e uscita del personale e, alla fine del 2018, senza minimamente avvertirla, né consultarla, ha autonomamente disposto un riassetto
2 dell'organizzazione societaria, modificando i ritmi di lavoro e la distribuzione delle mansioni dei dipendenti;
che “l'apice delle tensioni e delle prevaricazioni” si è verificata il 28.01.2019, allorquando il presidente liquidatore, con decorrenza dal successivo 1° febbraio, le ha revocato l'incarico di direttore amministrativo, “…in considerazione della diminuita attività amministrativa della società …, venuta meno l'esigenza di una specifica attività di controllo
e coordinamento, in applicazione di una politica di gestione diretta al contenimento dei costi
…”; che lo stesso collegio sindacale della società ha espresso “seri dubbi” sulla revoca dell'incarico di direttore amministrativo e sulla carenza di personale con mansioni specifiche che in passato sono state assolte da tale figura;
che, con nota prot. n. 265 del 28.01.2019, il liquidatore ha confermato la revoca del suo incarico di direttore amministrativo;
che, a seguito della revoca dell'incarico, ella è stata demansionata, venendo “relegata a occuparsi esclusivamente del protocollo”, anziché essere assegnata a mansioni più confacenti “al proprio inquadramento contrattuale e al proprio bagaglio di esperienze professionali.”; che, con nota prot. n. 1324 del 10.05.2019, il presidente liquidatore ha invitato il Comune di Aci
Catena a provvedere, per quanto di sua competenza, alla revoca immediata del provvedimento di comando che la interessava, avvertendo che non avrebbe più riconosciuto “alcun rimborso al Comune per oneri relativi al dipendente”; che il citato comune, nonostante le perplessità manifestate dal sindaco in ordine alla revoca dell'incarico di direttore amministrativo e la richiesta di chiarimenti che lo stesso aveva formulato in ordine al funzionamento della società ed ai costi del personale, con deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 13.06.2019, ha disposto la revoca della sua assegnazione in posizione di comando presso la società resistente;
di essere stata collocata in quiescenza a decorrere dal 01.05.2021.
Tanto premesso ed assunta la illegittimità della revoca dell'incarico di direttore amministrativo per difetto o apparenza della motivazione, la ricorrente ha domandato al
Tribunale adito di: accertare e dichiarare l'invalidità e l'illegittimità della revoca ante tempus dell'incarico di direttore amministrativo;
accertare tutti i danni patrimoniali da lei subiti in conseguenza della vicenda in atti, nella misura di euro 41.324,00, in ragione della mancata corresponsione del compenso per l'incarico di direttore amministrativo fino alla data in cui ella è stata collocata in quiescenza;
per l'effetto, a seguito di CTU contabile, accertare tutti i danni patrimoniali da lei subiti in conseguenza della vicenda in atti, nella misura dell'incremento pensionistico che la stessa avrebbe percepito al momento del suo collocamento in quiescenza ove avesse potuto continuare l'attività di Direttore amministrativo
3 fino alla data di cessazione del rapporto per pensionamento;
per l'effetto, accertare tutti i danni, subiti e subendi, e, in particolare, il danno professionale e all'immagine professionale, in conseguenza della vicenda in atti, nella misura di euro 20.662,00, ossia pari al 50% del danno patrimoniale richiesto, o in quella che verrà stabilita in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in subordine, accertare il danno da perdita di chance subito per la cessazione ante tempus dall'incarico di direttore Amministrativo e per il consequenziale decremento dell'assegno pensionistico subito, nella misura che verrà stabilita in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 25.02.2022 la società resistente si è costituita in giudizio, spiegando difese tese a sostenere l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: nessun disegno persecutorio, vessatorio e di delegittimazione
è stato posto in essere ai danni della ricorrente;
nessuna revoca ante tempus si sarebbe verificata nella specie, la dott.ssa essendo stata semplicemente non confermata nel Pt_1
ruolo che le è stato confermato annualmente e che era scaduto il 31.12.2018; nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 03.05.2019, i rappresentanti dei comuni partecipanti avevano sollecitato l'accelerazione della liquidazione e la riduzione dei costi di gestione;
dopo la revoca dell'incarico di direttore amministrativo, presso la sono Controparte_2
rimasti solo 3 dipendenti ( e per 6 ore Parte_2 Parte_3 Parte_4
complessive settimanali cadauno, mentre nel 2021 il dott. è rientrato presso il Comune Pt_3 di Aci Sant'NT per scadenza del distacco al 31.12.2020 non rinnovato e sono rimaste solo le sig.re e per n. 6 ore settimanali ciascuna;
in tale Parte_2 Parte_4 ottica di “razionalizzazione organizzativa”, è stata disposta la “rimodulazione degli orari di apertura della sede sociale ATO e la concentrazione delle attività amministrative e tecniche
a soli due giorni settimanali”, il martedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, “per le quali risultava sufficiente avvalersi dei “tre dipendenti in comando part-time dai Comini di Acireale e Aci Sant'NT”.
La società convenuta, poi, ha osservato che l'istituto del comando è “connotato dalla temporaneità della destinazione e, dunque, dalla sua reversibilità. Tale istituto, peraltro, non comporta alcuna alterazione del c.d. “rapporto organico”, che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza, bensì modifica il solo “rapporto di servizio”, atteso che il dipendente pubblico è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, che gerarchico-disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale presta la
4 propria opera” e che il liquidatore aveva “correttamente e legittimamente operato, avendo provveduto, ricorrendone i presupposti e in conformità a quanto previsto dal citato regolamento, alla mancata conferma dell'incarico di Direttore Amministrativo, e, dunque, all'adozione di un provvedimento riguardante direttamente ed esclusivamente il “rapporto di servizio” intercorrente tra la Società e la dipendente in comando, naturalmente connotato dalla temporaneità e dall'eccezionalità”; sulla proposta di revoca dell'incarico, peraltro, il collegio dei revisori della società aveva espresso parere favorevole.
La parte resistente, infine, ha escluso che si sia verificato un qualsiasi danno patrimoniale o non patrimoniale (sub specie di danno biologico o da demansionamento o da perdita di chance) ed ha contestato i conteggi elaborati da controparte.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note conclusive e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 4 aprile
2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dichiarata la inammissibilità delle note di trattazione da ultimo depositate dalle parti per l'udienza del
04.04.2025, nella parte in cui in esse le parti, anziché limitarsi a formulare o ribadire le loro
“istanze e conclusioni” ex art. 127-ter c.p.c., si sono impegnate in un ammirevole, ma irrituale, sforzo teso ad argomentare e approfondire tutti gli aspetti controversi della vicenda in contestazione, addirittura, quanto alla ricorrente, producendo nuovi documenti dei quali va parimenti disposta la inammissibilità.
3. Passiamo ora ad esaminare il merito della controversia.
L'esatto inquadramento giuridico della natura giuridica dei soggetti coinvolti nella vicenda controversa e degli atti dagli stessi adottati comporta l'inevitabile rigetto del ricorso.
Va innanzitutto osservato che tra la società resistente e l'attrice non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato, essendo pacifico che la dott.ssa era ed è rimasta sempre Pt_1 una dipendente del comune di Acicatena che è stata “comandata” a svolgere la sua attività lavorativa presso la pertanto, appare del tutto improprio il richiamo che le Controparte_1
difese delle parti hanno fatto alla disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali o di posizioni organizzative nell'ambito degli enti pubblici territoriali, l'incarico di cui si lamenta la revoca essendo stato conferito da una società che non era la datrice di lavoro dell'interessata e che aveva veste pienamente privatistica, sebbene si tratti, come
5 vedremo nell'immediato prosieguo, di una particolare società che si caratterizza per il suo azionariato in mano pubblica.
E proprio perché il soggetto giuridico presso cui la ricorrente è stata deputata a svolgere la sua attività lavorativa era un soggetto societario privatistico appare improprio ed incongruo anche l'utilizzo, da parte dei comuni azionisti e dell'organo liquidatore della società, dell'istituto del comando che, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 3 del 1957 (contenente il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato) ricorre quando, per un “tempo determinato e in via eccezionale”, l'impiegato di ruolo può essere assegnato “a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.”
Nella specie, quindi, ragionando in termini civilistici, a rigore sembra essersi integrata un'anomala forma di cessione temporanea del rapporto di lavoro dal comune datore alla società assegnataria, con assunzione da parte di quest'ultima dei relativi oneri finanziari.
Ed invero, la società è una società per azioni a partecipazione pubblica Controparte_1
totalitaria il cui capitale sociale appartiene alla Città Metropolitana (ex Provincia) di Catania
e ad alcuni comuni del circondario etneo, tra i quali i comuni di Acireale, Acicatena, Aci
Sant'NT, VA e Santa VE (v. statuto e verbali dell'assemblea dei soci allegati ai nn. 1 e 30 del ricorso e n. 13 della memoria di costituzione).
Ed invero, come sottolineato dalla Suprema Corte, “in tema di società partecipate, il capitale pubblico non muta, in via di principio, la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, ciò avviene salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica” (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017)” (Cass. Sez. lav. 15.12.2020, n. 28621/ord.).
La disciplina fondamentale del suddetto organismo societario, quindi, è di rinvenirsi nel d.lgs.
n. 175 del 2016 (contente il T.U. in materia di società partecipate), il quale regolamenta in linea generale la tipologia, le modalità di provvista, i requisiti soggettivi, i compensi e la responsabilità degli organi amministrativi (amministratore unico o consiglio di amministrazione, con o senza amministratore delegato, o comitato esecutivo) e di controllo delle società partecipate (artt. 11 e 12), mentre, per quanto riguarda la gestione del personale dipendente, si limita a richiamare l'applicabilità delle norme del codice civile e delle leggi
6 speciali sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, e dai contratti collettivi, salvo che in tema di reclutamento, per il quale si prevede la necessaria applicazione di procedura selettive ad evidenza pubblica, fermo il radicamento su tali procedure della giurisdizione del giudice ordinario, anziché di quella del giudice amministrativo (art. 19).
Nessuna disciplina specifica, invece, è sancita dal codice delle società partecipate in tema di organi apicali di supporto amministrativo-contabile, quali potrebbero essere, per quello che rileva in questa sede, le figure del direttore generale e del direttore amministrativo.
Di conseguenza, in mancanza di una specifica disciplina di settore e nella impossibilità di applicare le disposizioni in tema di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali da parte di pubbliche amministrazioni e, in particolare, da parte degli enti locali territoriali, il caso oggi in contestazione non potrà che rinvenire la sua disciplina nei principi di diritto comune dettati dal codice civile in materia societaria e nella eventuale disciplina statutaria o regolamentare interna.
A quest'ultimo proposito, si deve rammentare che la ha adottato un proprio Controparte_1
“regolamento del personale in comando” (v. doc. n. 4 fasc. ric. e n. 5 fasc. res.), prevedendo sia la figura del direttore generale che quella del direttore amministrativo e stabilendo che il primo veniva “nominato con incarico diretto conferito dal Presidente (liquidatore) tenuto conto dei titoli in possesso o di esperienza professionale nel settore”, ed aveva il “compito di coordinare i dirigenti di settore, definendo su indicazione del CdA il piano obiettivi e li valuta, propone gli atti al CdA e assicura l'assistenza agli organi, è il responsabile dell'attività di gestione degli appalti, provvede a dare applicazione alle delibere adottate dal CdA e cura i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con gli enti”, mentre il secondo aveva “il compito di coordinamento e gestione dell'attività economica dell'Ente, collabora e supporta il D.G. nell'attività di controllo interno di gestione, predispone, controlla e coordina l'ufficio di tesoreria, la gestione mandati, il servizio economato, il controllo personale, le forniture al settore, l'archivio e il protocollo”.
Il citato regolamento, assai ambizioso per una piccola società in liquidazione (esso prevedendo un articolato organigramma con molteplici settori, unità di personale e posizioni dirigenziali), ma rimasto quasi del tutto inapplicato, poi, ha stabilito che gli incarichi di posizioni organizzative e gli incarichi dirigenziali (tra i quali quelli di direttore generale, direttore amministrativo, direttore tecnico e i direttori di settore) erano “rinnovabili e”
7 potevano “essere revocati anche prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi[,] in conseguenza di specifico accertamento del conseguimento di risultati negativi[,] in caso di inosservanza delle direttive presidenziali” e
“per responsabilità grave e reiterata”.
Come detto, alla ricorrente è stato conferito l'incarico di direttore amministrativo, sebbene la stessa, a causa della mancata nomina di un direttore generale, abbia di fatto assommato le funzioni di entrambe le figure apicali, sovrintendendo, coordinando e gestendo l'intera attività amministrativa e finanziaria della società, essendole stato espressamente attribuito il compito di “sovrintendere alla gestione dell'azienda, coordinare, controllare e guidare i servizi, coordinare il collegio dei liquidatori con il personale dipendente e in comando dai Comuni consorziati, eseguire le direttive del Collegio dei liquidatori e del liquidatore in merito all'attribuzione o sospensione di incarichi di responsabili di area e di servizi, verificare e controllare la regolarità degli atti amministrativi e dei contratti, nonché l'affidamento” di
“collaborazioni e incarichi professionali, curare i rapporti con i Comuni consorziati” (v. doc. nn. 5, 6 e 7 fasc. ric.).
La disciplina di diritto comune dettata dall'art. 2396 c.c. si limita a stabilire che “le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali”, qualora siano “nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”.
Ciò posto, la doglianza attorea in ordine al difetto o alla mera apparenza della motivazione del provvedimento di revoca del suo incarico di direttore amministrativo è priva di fondamento.
Va innanzitutto evidenziato al riguardo che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della resistente, l'incarico di direttore amministrativo era stato conferito senza predeterminazione di un termine finale, essendo stato confermato, di anno in anno, soltanto il compenso spettante alla dott.ssa per lo svolgimento delle relative funzioni e non già l'incarico in sé e per Pt_1
sé (v. doc. nn. 7 e 8 fasc. ric. e nn. 6, 18 e 19 fasc. res.).
L'incarico in contestazione, quindi, deve ritenersi effettivamente essere stato revocato e non già, come adduce la resistente, semplicemente non confermato alla sua naturale scadenza.
In proposito, va però osservato che qualsiasi incarico dirigenziale, compreso quello che era stato conferito alla dott.ssa deve considerarsi revocabile ante tempus, essendo Pt_1
8 inconcepibile un incarico dirigenziale che si protrae sine die e che sia temporalmente indeterminato.
La stessa disciplina regolamentare interna, come detto, prevedeva che gli incarichi dirigenziali fossero revocabili “anche prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi[,] in conseguenza di specifico accertamento del conseguimento di risultati negativi[,] in caso di inosservanza delle direttive presidenziali” e
“per responsabilità grave e reiterata”.
Quello conferito alla ricorrente, tuttavia, era un incarico dirigenziale assai peculiare, trattandosi della figura amministrativa apicale dell'organismo sociale, paragonabile, in ambito civilistico, al direttore generale di cui all'art. 2396 c.c. e, in ambito pubblicistico, al direttore generale degli enti locali di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 267/2000.
Il conferimento e il mantenimento della titolarità di tale incarico, quindi, era fondamentalmente di carattere fiduciario ed era basato sull'intuitu personae, per cui deve ritenersi che l'organo conferente (in questo caso il presidente liquidatore) non avesse un preciso obbligo di procedimentalizzare e motivare esaurientemente la decisione inerente alla cessazione anticipata dell'incarico.
Né a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi valorizzando le recenti pronunce della
Cassazione intervenute in tema di società a partecipazione pubblica, nelle stesse i giudici di legittimità avendo semplicemente ribadito che, in tutti i casi di assunzione di personale alle dipendenze delle società partecipate e delle società in house, comprese le assunzioni di personale dirigenziale con contratto a tempo determinato, con l'art. 19, comma 4, del d.lgs.
n. 175 del 2016 e, ancor prima, con l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, “il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone
l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono” (Cass. Sez. lav. 03.01.2023, n.
89/ord.; Cass. Sez. lav. 11.02.2022, n. 4571/2022): nella odierna fattispecie, invero, la ricorrente non è stata assunta alle dipendenze della società resistente per ivi svolgere funzioni dirigenziali, ma, come detto, era ed è sempre rimasta una lavoratrice subordinata di uno dei
9 comuni azionisti della società ed è stata soltanto “comandata” a prestare servizio presso la società pubblica.
Comunque, nella specie la revoca dell'incarico di direttore generale è avvenuta mediante comunicazione formale effettuata dal liquidatore nel corso della riunione del collegio dei revisori del 28.01.2019, dandosi atto che la scelta era motivata “in considerazione della diminuita attività amministrativa della società” e “in applicazione di una politica di gestione diretta al contenimento dei costi”; la revoca è stata poi portata a conoscenza dell'interessata mediante apposita comunicazione (v. doc. n. 22 fasc. ric. e nn. 11 e 12 fasc. res.).
E tali ragioni giustificative non possono considerarsi meramente apparenti o fittizie o pretestuose, atteso che, come si evince dal suddetto verbale e dal verbale dell'assemblea dei soci del 03.05.2019 (v. doc. n. 27 fasc. ric. e n. 13 fasc. res.) era effettivamente in atto una riorganizzazione aziendale, atteso che la aveva chiesto la dismissione dei beni CP_3
aziendali ed il loro trasferimento alle di nuova istituzione, che il sindaco del comune CP_4
di Acireale aveva preannunciato che non sarebbe più stato rinnovato il comando delle due dipendenti sino a quel momento assegnate alla società e che i rappresentanti dei comuni soci avevano sollecitato l'adozione di tutti gli “opportuni provvedimenti utili ed indispensabili per accelerare la liquidazione e diminuire i costi di gestione”.
In favore della ricorrente, pertanto, non può essere riconosciuto alcun diritto soggettivo alla conservazione e al mantenimento dell'incarico di direttore amministrativo sino a quel momento ricoperto, con conseguente infondatezza delle domande tese ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, sotto forma di compenso non percepito e di perdita di chance.
Analogo esito reiettivo va adottato con riferimento alla domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per effetto della, in realtà assai breve (da febbraio a giugno 2019) e temporanea (in attesa della revoca del “comando” e del rientro della dott.ssa presso il comune datore di lavoro), adibizione a mansioni considerate svilenti e Pt_1
sminuenti, come quelle relative alla gestione del protocollo della società: la domanda, invero, appare estremamente generica e priva di un concreto supporto assertivo e dimostrativo, non essendo state adeguatamente allegate e provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli di tipo non patrimoniale patite dalla ricorrente e non potendo riconoscersi alcun risarcimento del danno in re ipsa, in assenza di adeguate allegazioni e prove.
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento in alcuna sua parte.
10 Quanto alle spese processuali, tenuto conto della complessità della vicenda in fatto e delle questioni trattate e della posizione soggettiva delle parti, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 7048/2021, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persone del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7048/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Zappalà, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Cuttone e Gianfranco Romeo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.11.2021, la dott.ssa premesso di essere dipendente a Pt_1
tempo indeterminato del comune di Acicatena con la qualifica di istruttore amministrativo di categoria C, ha agito in giudizio esponendo: che, con delibera n. 92 del 02.12.2010, il comune datore la aveva assegnata in comando, a tempo pieno per 36 ore settimanali, presso la società
società originariamente deputata alla gestione integrata dei rifiuti Controparte_1 nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) CT2 e poi posta ex lege in liquidazione a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 2010, istitutiva delle società per la
1 regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (cd. S.R.R.); che, con disposizione di servizio n. 42 del 17.12.2010, il Presidente del C.d.A. della CP_1
dott. l'ha nominata Responsabile dell'Area Amministrativa (Affari
[...] Persona_1
Generali, Segreteria, Protocollo, Contenzioso, Contratti, Personale), al fine di coordinare tutte le attività relative ai servizi della citata Area;
che, con determinazione presidenziale n. 310 del
13.05.2011, le è stato conferito l'incarico di direttore amministrativo della Controparte_1
in liquidazione, venendo chiamata – anche a causa della mancata nomina di un direttore generale, figura anch'essa prevista dal regolamento interno della società di cui alla nota prot.
2289 del 8.4.2011 – a gestire, coordinare e sovrintendere a tutta l'attività amministrativa della società, sia pure nel rispetto dell'attività di indirizzo del C.d.A. e del Presidente liquidatore;
che, con la determinazione presidenziale n. 780 del 31.10.2011, è stato confermato il suo incarico di direttore amministrativo della società, con il riconoscimento di un compenso aggiuntivo sulla retribuzione ordinaria, al netto delle ritenute di legge, di euro 1.000,00, rapportato alla retribuzione per posizioni di direzione ex art. 8, comma 1, lett. A, CCNL 31 marzo 1999, da corrispondere su base mensile per tredici mensilità consecutive, nonché all'indennità di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione;
che tale compenso le è stato regolarmente corrisposto;
che, in veste di direttore amministrativo, ella ha organizzato e coordinato tutte le aree aziendali di cui era composta la Società (Affari
Generali, Segreteria, Protocollo, Contenzioso, Contratti, Personale), ha garantito la regolarità degli atti posti in essere e la correttezza e pubblicità degli stessi, venendo anche individuata, con le determine del liquidatore n. 35 del 25.11.2015 e n. 1 del 01.02.2016, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società; di avere sempre svolto i suoi compiti “con solerzia e professionalità”, approvando il piano triennale anticorruzione ed “incalzando” gli organi sociali al rispetto della normativa, tra l'altro, in tema di regolarità
e trasparenza dei compensi erogati agli amministratori e ai consulenti;
che il presidente liquidatore ha annullato la nota che ella aveva emanato in proposito, ritenendola “illegittima, inopportuna e inapplicabile”; di avere successivamente stilato, in adempimento dei suoi doveri d'ufficio, la c.d. griglia di trasparenza per gli anni 2017, 2018 e 2019; che il presidente liquidatore ha posto in essere nei suoi confronti “manovre ostruzionistiche” e una “penetrante attività di ingerenza e di delegittimazione” e del suo operato, impedendole di svolgere l'attività di verifica delle timbrature di ingresso e uscita del personale e, alla fine del 2018, senza minimamente avvertirla, né consultarla, ha autonomamente disposto un riassetto
2 dell'organizzazione societaria, modificando i ritmi di lavoro e la distribuzione delle mansioni dei dipendenti;
che “l'apice delle tensioni e delle prevaricazioni” si è verificata il 28.01.2019, allorquando il presidente liquidatore, con decorrenza dal successivo 1° febbraio, le ha revocato l'incarico di direttore amministrativo, “…in considerazione della diminuita attività amministrativa della società …, venuta meno l'esigenza di una specifica attività di controllo
e coordinamento, in applicazione di una politica di gestione diretta al contenimento dei costi
…”; che lo stesso collegio sindacale della società ha espresso “seri dubbi” sulla revoca dell'incarico di direttore amministrativo e sulla carenza di personale con mansioni specifiche che in passato sono state assolte da tale figura;
che, con nota prot. n. 265 del 28.01.2019, il liquidatore ha confermato la revoca del suo incarico di direttore amministrativo;
che, a seguito della revoca dell'incarico, ella è stata demansionata, venendo “relegata a occuparsi esclusivamente del protocollo”, anziché essere assegnata a mansioni più confacenti “al proprio inquadramento contrattuale e al proprio bagaglio di esperienze professionali.”; che, con nota prot. n. 1324 del 10.05.2019, il presidente liquidatore ha invitato il Comune di Aci
Catena a provvedere, per quanto di sua competenza, alla revoca immediata del provvedimento di comando che la interessava, avvertendo che non avrebbe più riconosciuto “alcun rimborso al Comune per oneri relativi al dipendente”; che il citato comune, nonostante le perplessità manifestate dal sindaco in ordine alla revoca dell'incarico di direttore amministrativo e la richiesta di chiarimenti che lo stesso aveva formulato in ordine al funzionamento della società ed ai costi del personale, con deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 13.06.2019, ha disposto la revoca della sua assegnazione in posizione di comando presso la società resistente;
di essere stata collocata in quiescenza a decorrere dal 01.05.2021.
Tanto premesso ed assunta la illegittimità della revoca dell'incarico di direttore amministrativo per difetto o apparenza della motivazione, la ricorrente ha domandato al
Tribunale adito di: accertare e dichiarare l'invalidità e l'illegittimità della revoca ante tempus dell'incarico di direttore amministrativo;
accertare tutti i danni patrimoniali da lei subiti in conseguenza della vicenda in atti, nella misura di euro 41.324,00, in ragione della mancata corresponsione del compenso per l'incarico di direttore amministrativo fino alla data in cui ella è stata collocata in quiescenza;
per l'effetto, a seguito di CTU contabile, accertare tutti i danni patrimoniali da lei subiti in conseguenza della vicenda in atti, nella misura dell'incremento pensionistico che la stessa avrebbe percepito al momento del suo collocamento in quiescenza ove avesse potuto continuare l'attività di Direttore amministrativo
3 fino alla data di cessazione del rapporto per pensionamento;
per l'effetto, accertare tutti i danni, subiti e subendi, e, in particolare, il danno professionale e all'immagine professionale, in conseguenza della vicenda in atti, nella misura di euro 20.662,00, ossia pari al 50% del danno patrimoniale richiesto, o in quella che verrà stabilita in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in subordine, accertare il danno da perdita di chance subito per la cessazione ante tempus dall'incarico di direttore Amministrativo e per il consequenziale decremento dell'assegno pensionistico subito, nella misura che verrà stabilita in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 25.02.2022 la società resistente si è costituita in giudizio, spiegando difese tese a sostenere l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: nessun disegno persecutorio, vessatorio e di delegittimazione
è stato posto in essere ai danni della ricorrente;
nessuna revoca ante tempus si sarebbe verificata nella specie, la dott.ssa essendo stata semplicemente non confermata nel Pt_1
ruolo che le è stato confermato annualmente e che era scaduto il 31.12.2018; nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 03.05.2019, i rappresentanti dei comuni partecipanti avevano sollecitato l'accelerazione della liquidazione e la riduzione dei costi di gestione;
dopo la revoca dell'incarico di direttore amministrativo, presso la sono Controparte_2
rimasti solo 3 dipendenti ( e per 6 ore Parte_2 Parte_3 Parte_4
complessive settimanali cadauno, mentre nel 2021 il dott. è rientrato presso il Comune Pt_3 di Aci Sant'NT per scadenza del distacco al 31.12.2020 non rinnovato e sono rimaste solo le sig.re e per n. 6 ore settimanali ciascuna;
in tale Parte_2 Parte_4 ottica di “razionalizzazione organizzativa”, è stata disposta la “rimodulazione degli orari di apertura della sede sociale ATO e la concentrazione delle attività amministrative e tecniche
a soli due giorni settimanali”, il martedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, “per le quali risultava sufficiente avvalersi dei “tre dipendenti in comando part-time dai Comini di Acireale e Aci Sant'NT”.
La società convenuta, poi, ha osservato che l'istituto del comando è “connotato dalla temporaneità della destinazione e, dunque, dalla sua reversibilità. Tale istituto, peraltro, non comporta alcuna alterazione del c.d. “rapporto organico”, che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza, bensì modifica il solo “rapporto di servizio”, atteso che il dipendente pubblico è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, che gerarchico-disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale presta la
4 propria opera” e che il liquidatore aveva “correttamente e legittimamente operato, avendo provveduto, ricorrendone i presupposti e in conformità a quanto previsto dal citato regolamento, alla mancata conferma dell'incarico di Direttore Amministrativo, e, dunque, all'adozione di un provvedimento riguardante direttamente ed esclusivamente il “rapporto di servizio” intercorrente tra la Società e la dipendente in comando, naturalmente connotato dalla temporaneità e dall'eccezionalità”; sulla proposta di revoca dell'incarico, peraltro, il collegio dei revisori della società aveva espresso parere favorevole.
La parte resistente, infine, ha escluso che si sia verificato un qualsiasi danno patrimoniale o non patrimoniale (sub specie di danno biologico o da demansionamento o da perdita di chance) ed ha contestato i conteggi elaborati da controparte.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note conclusive e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 4 aprile
2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dichiarata la inammissibilità delle note di trattazione da ultimo depositate dalle parti per l'udienza del
04.04.2025, nella parte in cui in esse le parti, anziché limitarsi a formulare o ribadire le loro
“istanze e conclusioni” ex art. 127-ter c.p.c., si sono impegnate in un ammirevole, ma irrituale, sforzo teso ad argomentare e approfondire tutti gli aspetti controversi della vicenda in contestazione, addirittura, quanto alla ricorrente, producendo nuovi documenti dei quali va parimenti disposta la inammissibilità.
3. Passiamo ora ad esaminare il merito della controversia.
L'esatto inquadramento giuridico della natura giuridica dei soggetti coinvolti nella vicenda controversa e degli atti dagli stessi adottati comporta l'inevitabile rigetto del ricorso.
Va innanzitutto osservato che tra la società resistente e l'attrice non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato, essendo pacifico che la dott.ssa era ed è rimasta sempre Pt_1 una dipendente del comune di Acicatena che è stata “comandata” a svolgere la sua attività lavorativa presso la pertanto, appare del tutto improprio il richiamo che le Controparte_1
difese delle parti hanno fatto alla disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali o di posizioni organizzative nell'ambito degli enti pubblici territoriali, l'incarico di cui si lamenta la revoca essendo stato conferito da una società che non era la datrice di lavoro dell'interessata e che aveva veste pienamente privatistica, sebbene si tratti, come
5 vedremo nell'immediato prosieguo, di una particolare società che si caratterizza per il suo azionariato in mano pubblica.
E proprio perché il soggetto giuridico presso cui la ricorrente è stata deputata a svolgere la sua attività lavorativa era un soggetto societario privatistico appare improprio ed incongruo anche l'utilizzo, da parte dei comuni azionisti e dell'organo liquidatore della società, dell'istituto del comando che, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 3 del 1957 (contenente il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato) ricorre quando, per un “tempo determinato e in via eccezionale”, l'impiegato di ruolo può essere assegnato “a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.”
Nella specie, quindi, ragionando in termini civilistici, a rigore sembra essersi integrata un'anomala forma di cessione temporanea del rapporto di lavoro dal comune datore alla società assegnataria, con assunzione da parte di quest'ultima dei relativi oneri finanziari.
Ed invero, la società è una società per azioni a partecipazione pubblica Controparte_1
totalitaria il cui capitale sociale appartiene alla Città Metropolitana (ex Provincia) di Catania
e ad alcuni comuni del circondario etneo, tra i quali i comuni di Acireale, Acicatena, Aci
Sant'NT, VA e Santa VE (v. statuto e verbali dell'assemblea dei soci allegati ai nn. 1 e 30 del ricorso e n. 13 della memoria di costituzione).
Ed invero, come sottolineato dalla Suprema Corte, “in tema di società partecipate, il capitale pubblico non muta, in via di principio, la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, ciò avviene salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica” (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017)” (Cass. Sez. lav. 15.12.2020, n. 28621/ord.).
La disciplina fondamentale del suddetto organismo societario, quindi, è di rinvenirsi nel d.lgs.
n. 175 del 2016 (contente il T.U. in materia di società partecipate), il quale regolamenta in linea generale la tipologia, le modalità di provvista, i requisiti soggettivi, i compensi e la responsabilità degli organi amministrativi (amministratore unico o consiglio di amministrazione, con o senza amministratore delegato, o comitato esecutivo) e di controllo delle società partecipate (artt. 11 e 12), mentre, per quanto riguarda la gestione del personale dipendente, si limita a richiamare l'applicabilità delle norme del codice civile e delle leggi
6 speciali sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, e dai contratti collettivi, salvo che in tema di reclutamento, per il quale si prevede la necessaria applicazione di procedura selettive ad evidenza pubblica, fermo il radicamento su tali procedure della giurisdizione del giudice ordinario, anziché di quella del giudice amministrativo (art. 19).
Nessuna disciplina specifica, invece, è sancita dal codice delle società partecipate in tema di organi apicali di supporto amministrativo-contabile, quali potrebbero essere, per quello che rileva in questa sede, le figure del direttore generale e del direttore amministrativo.
Di conseguenza, in mancanza di una specifica disciplina di settore e nella impossibilità di applicare le disposizioni in tema di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali da parte di pubbliche amministrazioni e, in particolare, da parte degli enti locali territoriali, il caso oggi in contestazione non potrà che rinvenire la sua disciplina nei principi di diritto comune dettati dal codice civile in materia societaria e nella eventuale disciplina statutaria o regolamentare interna.
A quest'ultimo proposito, si deve rammentare che la ha adottato un proprio Controparte_1
“regolamento del personale in comando” (v. doc. n. 4 fasc. ric. e n. 5 fasc. res.), prevedendo sia la figura del direttore generale che quella del direttore amministrativo e stabilendo che il primo veniva “nominato con incarico diretto conferito dal Presidente (liquidatore) tenuto conto dei titoli in possesso o di esperienza professionale nel settore”, ed aveva il “compito di coordinare i dirigenti di settore, definendo su indicazione del CdA il piano obiettivi e li valuta, propone gli atti al CdA e assicura l'assistenza agli organi, è il responsabile dell'attività di gestione degli appalti, provvede a dare applicazione alle delibere adottate dal CdA e cura i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con gli enti”, mentre il secondo aveva “il compito di coordinamento e gestione dell'attività economica dell'Ente, collabora e supporta il D.G. nell'attività di controllo interno di gestione, predispone, controlla e coordina l'ufficio di tesoreria, la gestione mandati, il servizio economato, il controllo personale, le forniture al settore, l'archivio e il protocollo”.
Il citato regolamento, assai ambizioso per una piccola società in liquidazione (esso prevedendo un articolato organigramma con molteplici settori, unità di personale e posizioni dirigenziali), ma rimasto quasi del tutto inapplicato, poi, ha stabilito che gli incarichi di posizioni organizzative e gli incarichi dirigenziali (tra i quali quelli di direttore generale, direttore amministrativo, direttore tecnico e i direttori di settore) erano “rinnovabili e”
7 potevano “essere revocati anche prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi[,] in conseguenza di specifico accertamento del conseguimento di risultati negativi[,] in caso di inosservanza delle direttive presidenziali” e
“per responsabilità grave e reiterata”.
Come detto, alla ricorrente è stato conferito l'incarico di direttore amministrativo, sebbene la stessa, a causa della mancata nomina di un direttore generale, abbia di fatto assommato le funzioni di entrambe le figure apicali, sovrintendendo, coordinando e gestendo l'intera attività amministrativa e finanziaria della società, essendole stato espressamente attribuito il compito di “sovrintendere alla gestione dell'azienda, coordinare, controllare e guidare i servizi, coordinare il collegio dei liquidatori con il personale dipendente e in comando dai Comuni consorziati, eseguire le direttive del Collegio dei liquidatori e del liquidatore in merito all'attribuzione o sospensione di incarichi di responsabili di area e di servizi, verificare e controllare la regolarità degli atti amministrativi e dei contratti, nonché l'affidamento” di
“collaborazioni e incarichi professionali, curare i rapporti con i Comuni consorziati” (v. doc. nn. 5, 6 e 7 fasc. ric.).
La disciplina di diritto comune dettata dall'art. 2396 c.c. si limita a stabilire che “le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali”, qualora siano “nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”.
Ciò posto, la doglianza attorea in ordine al difetto o alla mera apparenza della motivazione del provvedimento di revoca del suo incarico di direttore amministrativo è priva di fondamento.
Va innanzitutto evidenziato al riguardo che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della resistente, l'incarico di direttore amministrativo era stato conferito senza predeterminazione di un termine finale, essendo stato confermato, di anno in anno, soltanto il compenso spettante alla dott.ssa per lo svolgimento delle relative funzioni e non già l'incarico in sé e per Pt_1
sé (v. doc. nn. 7 e 8 fasc. ric. e nn. 6, 18 e 19 fasc. res.).
L'incarico in contestazione, quindi, deve ritenersi effettivamente essere stato revocato e non già, come adduce la resistente, semplicemente non confermato alla sua naturale scadenza.
In proposito, va però osservato che qualsiasi incarico dirigenziale, compreso quello che era stato conferito alla dott.ssa deve considerarsi revocabile ante tempus, essendo Pt_1
8 inconcepibile un incarico dirigenziale che si protrae sine die e che sia temporalmente indeterminato.
La stessa disciplina regolamentare interna, come detto, prevedeva che gli incarichi dirigenziali fossero revocabili “anche prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi[,] in conseguenza di specifico accertamento del conseguimento di risultati negativi[,] in caso di inosservanza delle direttive presidenziali” e
“per responsabilità grave e reiterata”.
Quello conferito alla ricorrente, tuttavia, era un incarico dirigenziale assai peculiare, trattandosi della figura amministrativa apicale dell'organismo sociale, paragonabile, in ambito civilistico, al direttore generale di cui all'art. 2396 c.c. e, in ambito pubblicistico, al direttore generale degli enti locali di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 267/2000.
Il conferimento e il mantenimento della titolarità di tale incarico, quindi, era fondamentalmente di carattere fiduciario ed era basato sull'intuitu personae, per cui deve ritenersi che l'organo conferente (in questo caso il presidente liquidatore) non avesse un preciso obbligo di procedimentalizzare e motivare esaurientemente la decisione inerente alla cessazione anticipata dell'incarico.
Né a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi valorizzando le recenti pronunce della
Cassazione intervenute in tema di società a partecipazione pubblica, nelle stesse i giudici di legittimità avendo semplicemente ribadito che, in tutti i casi di assunzione di personale alle dipendenze delle società partecipate e delle società in house, comprese le assunzioni di personale dirigenziale con contratto a tempo determinato, con l'art. 19, comma 4, del d.lgs.
n. 175 del 2016 e, ancor prima, con l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, “il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone
l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono” (Cass. Sez. lav. 03.01.2023, n.
89/ord.; Cass. Sez. lav. 11.02.2022, n. 4571/2022): nella odierna fattispecie, invero, la ricorrente non è stata assunta alle dipendenze della società resistente per ivi svolgere funzioni dirigenziali, ma, come detto, era ed è sempre rimasta una lavoratrice subordinata di uno dei
9 comuni azionisti della società ed è stata soltanto “comandata” a prestare servizio presso la società pubblica.
Comunque, nella specie la revoca dell'incarico di direttore generale è avvenuta mediante comunicazione formale effettuata dal liquidatore nel corso della riunione del collegio dei revisori del 28.01.2019, dandosi atto che la scelta era motivata “in considerazione della diminuita attività amministrativa della società” e “in applicazione di una politica di gestione diretta al contenimento dei costi”; la revoca è stata poi portata a conoscenza dell'interessata mediante apposita comunicazione (v. doc. n. 22 fasc. ric. e nn. 11 e 12 fasc. res.).
E tali ragioni giustificative non possono considerarsi meramente apparenti o fittizie o pretestuose, atteso che, come si evince dal suddetto verbale e dal verbale dell'assemblea dei soci del 03.05.2019 (v. doc. n. 27 fasc. ric. e n. 13 fasc. res.) era effettivamente in atto una riorganizzazione aziendale, atteso che la aveva chiesto la dismissione dei beni CP_3
aziendali ed il loro trasferimento alle di nuova istituzione, che il sindaco del comune CP_4
di Acireale aveva preannunciato che non sarebbe più stato rinnovato il comando delle due dipendenti sino a quel momento assegnate alla società e che i rappresentanti dei comuni soci avevano sollecitato l'adozione di tutti gli “opportuni provvedimenti utili ed indispensabili per accelerare la liquidazione e diminuire i costi di gestione”.
In favore della ricorrente, pertanto, non può essere riconosciuto alcun diritto soggettivo alla conservazione e al mantenimento dell'incarico di direttore amministrativo sino a quel momento ricoperto, con conseguente infondatezza delle domande tese ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, sotto forma di compenso non percepito e di perdita di chance.
Analogo esito reiettivo va adottato con riferimento alla domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per effetto della, in realtà assai breve (da febbraio a giugno 2019) e temporanea (in attesa della revoca del “comando” e del rientro della dott.ssa presso il comune datore di lavoro), adibizione a mansioni considerate svilenti e Pt_1
sminuenti, come quelle relative alla gestione del protocollo della società: la domanda, invero, appare estremamente generica e priva di un concreto supporto assertivo e dimostrativo, non essendo state adeguatamente allegate e provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli di tipo non patrimoniale patite dalla ricorrente e non potendo riconoscersi alcun risarcimento del danno in re ipsa, in assenza di adeguate allegazioni e prove.
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento in alcuna sua parte.
10 Quanto alle spese processuali, tenuto conto della complessità della vicenda in fatto e delle questioni trattate e della posizione soggettiva delle parti, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 7048/2021, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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