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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/07/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 292/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Parte_1
Eboli, località Padula Grande – Cioffi, p. iva , rappresentato e difeso, in virtù P.IVA_1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Emilia Abate, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Domodossola, n. 22/B; appellante
E
1. Controparte_1
, con sede in via Roma, alla via XX Settembre, n. 20, cod. fisc.
[...]
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
2. , con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81, cod. Controparte_2 fisc. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_3 di procura generale alle liti per atto pubblico del notaio di Barano d'Ischia del Persona_1
14 marzo 2018, rep. n. 33646 – racc. n. 15752, dall'avv. Marina Colarieti, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Abella Salernitana, n. 3; appellati-appellanti incidentali
1 3. con sede in via Porto, n. 4, cod. fisc. Controparte_3
, in persona del Dirigente pro tempore, P.IVA_4 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4448/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 4448/2023 emessa dal Tribunale Civile di Salerno,
Prima Sezione Civile, … nel procedimento NRG 1832/2012 in data 17/10/2023, pubblicata nella medesima data, dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui
è causa e per l'effetto 2) di seguito condannare gli stessi convenuti, in solido tra loro e/o singolarmente, o chi per legge, al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dall'appellante, in conseguenza dei fatti di cui è causa, oltre il rimborso di tutte le spese sostenute. Il tutto per un ammontare pari ad euro 1.857.650,00
o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far tempo dal dì del fatto fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato Controparte_4
(come da comparsa di costituzione con appello incidentale) – “a) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare prescritto il diritto azionato ex adverso;
b) in subordine, rigettare l'appello principale siccome infondato, previa conferma della sentenza impugnata. Vinte, in ogni caso, le spese del grado”; per l'appellata (come da memoria di costituzione e risposta con Controparte_2 appello incidentale) – “rigettare l'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza n
4448/23, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Il tutto Controparte_2 con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4448/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , quale titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1 nei confronti del della Controparte_5 CP_2
e del
[...] Controparte_6
con atto di citazione notificato il 5 marzo 2012, così provvedeva: 1) rigettava la
[...]
2 domanda proposta dall'attore per sentir condannare i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva attuazione del piano assicurativo agricolo mediante la
“determinazione e la pubblicazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno
2007” e dalla conseguente impossibilità di stipulare una polizza a copertura dell'evento lesivo verificatosi il 21 marzo 2007, quando una grandinata colpì la propria azienda, deteriorando impianti serricoli e colture;
2) compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 19 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la tardiva determinazione dei prezzi delle produzioni agricole, che aveva impedito all'attore di stipulare la polizza assicurativa, era inquadrabile nell'ambito della responsabilità contrattuale e, segnatamente, da contatto qualificato e non di quella extracontrattuale, sicché gravava sulle Pubbliche Amministrazioni convenute, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., l'onere di provare di non essersi rese inadempienti o, comunque, di essersi rese inadempienti per fatto ad esse non imputabile;
2) le motivazioni per le quali il giudice di prime cure aveva escluso la responsabilità delle
Pubbliche Amministrazioni erano prive di fondamento, giacché a) i prezzi unitari massimi riportati nel piano assicurativo agricolo del triennio 2004/2006 non erano stati confermati per l'anno 2007 e, dunque, erano inapplicabili, contenendo il D.M. del 5 marzo 2007, tardivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2007, nuovi e diversi parametri, b) l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 102/2004, nel testo vigente ratione temporis, non prevedeva la proroga degli effetti del precedente piano assicurativo, c) in mancanza della pubblicazione dei parametri assicurativi per l'anno 2007, l'attore, che aveva legittimamente scelto di stipulare una polizza individuale, non era nella condizioni di contrarre alcuna assicurazione, neanche in forma collettiva, d) i testi escussi avevano confermato che l'attore si era infruttuosamente adoperato per la stipulazione di una polizza assicurativa agevolata per l'anno 2007.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 23 luglio 2024, la CP_2 spiegava appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado con
[...] cui il Tribunale di Salerno aveva rigettato l'eccezione del difetto della sua legittimazione passiva, contestando, in ogni caso, i motivi di gravame articolati dal Pt_1
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 26 luglio 2024, il
[...]
proponeva appello incidentale Controparte_4 per censurare il capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno
3 aveva rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria azionata in giudizio, contestando, comunque, la fondatezza dei motivi di gravame formulati dal Pt_1
La causa, nella quale, sebbene regolarmente evocata, la
[...] restava contumace, perveniva, per la Controparte_7 rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 22 maggio/5 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dal è infondato e va rigettato, con il conseguente Pt_1 assorbimento di quelli incidentali spiegati dalla e dal Controparte_2 [...]
. Controparte_4
Ed invero, l'appello incidentale che investa una questione preliminare di merito, proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, ha natura di gravame condizionato, indipendentemente da ogni espressa qualificazione al riguardo, sicché, ove la suddetta questione sia stata oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità dell'interesse e, dunque, esclusivamente nell'ipotesi della fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, non può rigettarla, restando la stessa assorbita (cfr., ex ceteris, Cass. 1 marzo 2016, n. 4047; Cass. ord. 21 febbraio 2019, n. 5134).
Ciò posto, in ordine ai motivi di gravame articolati dal occorre osservare che, a Pt_1 prescindere dall'inquadramento del ritardo nella pubblicazione dei prezzi delle produzioni agricole assicurabili per l'anno 2007 nell'alveo della responsabilità contrattuale, a norma dell'art. 1218 cod. civ., o, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, di quella extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per essere la censurata condotta della Pubblica Amministrazione astrattamente idonea a produrre effetti lesivi nei confronti non di un determinato soggetto che ha instaurato con essa un rapporto giuridico, ma di una pluralità indifferenziata di destinatari, la pretesa risarcitoria azionata in giudizio dall'imprenditore è destituita di ogni fondamento, non essendo i danni lamentati eziologicamente riconducibili all'agire del , Controparte_4 [...]
, né, tanto meno, della e del Controparte_4 Controparte_2 [...]
. Controparte_6
Ed invero, pur essendo i prezzi dei prodotti agricoli assicurabili per l'anno 2007 stati determinati non entro il 31 dicembre 2006, a norma dell'art. 127, comma 3, legge n.
388/2000, ma con D.M. del 5 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del
4 27 marzo 2007, il poteva de plano stipulare una polizza agevolata a garanzia dei Pt_1 danni eventualmente derivanti dal verificarsi di calamità naturali, per trovare applicazione l'art. 7, comma 2, D.M. 17 marzo 2005, ai sensi del quale, al fine di preservare la continuità della copertura dei rischi, qualora, entro il termine stabilito dall'art. 4, comma
2, d.lgs. n. 102/2004, non fosse stato approvato un nuovo piano assicurativo, le disposizioni dello stesso D.M. sarebbero state prorogate per l'anno successivo.
Ne deriva che il ritardo con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali adottò
e pubblicò i prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli e delle strutture aziendali assicurabili per l'anno 2007 non costituì l'antecedente causale generatore dei danni patiti dal giacché l'ultrattività di quelli precedentemente stabiliti gli consentiva di Pt_1 accendere una polizza agevolata, in forma individuale o collettiva, a norma dell'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 102/2004, a salvaguardia dei pregiudizi che gli avversi fenomeni atmosferici avrebbero potuto arrecare alle colture e agli impianti serricoli.
Pertanto, non essendo ab imis configurabile il nesso di causalità tra l'intempestività dell'azione amministrativa e il nocumento patrimoniale sofferto dal per la Pt_1 mancata stipulazione della polizza assicurativa, che gli impedì di ottenere l'indennizzo per il deterioramento dei prodotti ortivi e delle serre interessati dalla grandinata del 21 marzo
2007, non assume alcuna rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dall'imprenditore, la dedotta condotta colposa dal Controparte_5 nel ritardare la determinazione e la pubblicazione dei nuovi valori unitari per
[...]
l'anno 2007, proprio in ragione della carenza di uno dei presupposti oggettivi della responsabilità risarcitoria, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale.
In sostanza, il deve imputare soltanto a se stesso i danni subiti per la mancata Pt_1 sottoscrizione della polizza assicurativa e la conseguente impossibilità di ottenere il ristoro delle perdite dei prodotti agricoli e del degrado delle relative strutture di coltivazione, per non essersi cautelato dai rischi connessi all'avverarsi di calamità naturali, nonostante la normativa di settore, che doveva conoscere o avrebbe dovuto conoscere secondo l'ordinaria diligenza, gli consentisse comunque di accedere a forme di garanzia agevolata sulla base dei prezzi unitari vigenti ed applicabili prima dell'introduzione di quelli relativi all'anno 2007 e, quindi, di tutelare l'integrità del suo patrimonio aziendale.
In tale prospettiva, risulta privo di qualsiasi rilevanza giuridica l'assunto difensivo del secondo cui, sebbene si fosse adoperato per la stipulazione di una polizza Pt_1 agevolata per il 2007, essendosi all'uopo più volte recato presso il Consorzio di Difesa operante per la Provincia di Salerno, come riferito dai testi escussi, tuttavia, il funzionario
5 responsabile dell'Ente gli confermò la mancanza dei nuovi prezzi unitari dei prodotti agricoli e delle strutture aziendali assicurabili per l'anno in corso, atteso che tale carenza, alla luce del disposto dell'art. 7, comma 2, D.M. 17 marzo 2005, non lo esentava in alcun modo dal concludere un contratto di garanzia a copertura dei rischi scaturenti dal verificarsi di calamità naturali o avversità atmosferiche, sicché i danni patrimoniali riportati a seguito della grandinata del 21 marzo 2007 non potevano giammai essere ascritti, come conseguenza diretta ed immediata, al ritardo operativo in cui era incorsa la
Pubblica Amministrazione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per non essere l'azionata pretesa risarcitoria stata quantificata nel suo ammontare, ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dagli appellati, in complessivi euro 9.477,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, nella quale non è stata depositata la comparsa conclusionale) in favore della ed euro 4.500,00 per compenso, di cui Controparte_2 euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale (essendo stata la comparsa conclusionale tardivamente depositata), in favore del , oltre Controparte_4 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione principale integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Pt_1 corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass.,
Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 4448/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 19 marzo 2024 nonché sulle impugnazioni incidentali spiegate dalla e dal Controparte_2 Controparte_4
con comparse di risposta depositate rispettivamente il 23 luglio 2024 e il 26
[...] luglio 2024, così provvede:
6 1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. dichiara assorbiti gli appelli incidentali spiegati dalla e dal Controparte_2
; Controparte_4
3. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 9.477,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro
4.200,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della ed euro 4.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per Controparte_2 la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, in favore del Controparte_4
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma
[...] degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 292/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Parte_1
Eboli, località Padula Grande – Cioffi, p. iva , rappresentato e difeso, in virtù P.IVA_1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Emilia Abate, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Domodossola, n. 22/B; appellante
E
1. Controparte_1
, con sede in via Roma, alla via XX Settembre, n. 20, cod. fisc.
[...]
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
2. , con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81, cod. Controparte_2 fisc. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_3 di procura generale alle liti per atto pubblico del notaio di Barano d'Ischia del Persona_1
14 marzo 2018, rep. n. 33646 – racc. n. 15752, dall'avv. Marina Colarieti, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Abella Salernitana, n. 3; appellati-appellanti incidentali
1 3. con sede in via Porto, n. 4, cod. fisc. Controparte_3
, in persona del Dirigente pro tempore, P.IVA_4 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4448/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 4448/2023 emessa dal Tribunale Civile di Salerno,
Prima Sezione Civile, … nel procedimento NRG 1832/2012 in data 17/10/2023, pubblicata nella medesima data, dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui
è causa e per l'effetto 2) di seguito condannare gli stessi convenuti, in solido tra loro e/o singolarmente, o chi per legge, al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dall'appellante, in conseguenza dei fatti di cui è causa, oltre il rimborso di tutte le spese sostenute. Il tutto per un ammontare pari ad euro 1.857.650,00
o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far tempo dal dì del fatto fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato Controparte_4
(come da comparsa di costituzione con appello incidentale) – “a) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare prescritto il diritto azionato ex adverso;
b) in subordine, rigettare l'appello principale siccome infondato, previa conferma della sentenza impugnata. Vinte, in ogni caso, le spese del grado”; per l'appellata (come da memoria di costituzione e risposta con Controparte_2 appello incidentale) – “rigettare l'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza n
4448/23, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Il tutto Controparte_2 con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4448/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , quale titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1 nei confronti del della Controparte_5 CP_2
e del
[...] Controparte_6
con atto di citazione notificato il 5 marzo 2012, così provvedeva: 1) rigettava la
[...]
2 domanda proposta dall'attore per sentir condannare i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva attuazione del piano assicurativo agricolo mediante la
“determinazione e la pubblicazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno
2007” e dalla conseguente impossibilità di stipulare una polizza a copertura dell'evento lesivo verificatosi il 21 marzo 2007, quando una grandinata colpì la propria azienda, deteriorando impianti serricoli e colture;
2) compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 19 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la tardiva determinazione dei prezzi delle produzioni agricole, che aveva impedito all'attore di stipulare la polizza assicurativa, era inquadrabile nell'ambito della responsabilità contrattuale e, segnatamente, da contatto qualificato e non di quella extracontrattuale, sicché gravava sulle Pubbliche Amministrazioni convenute, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., l'onere di provare di non essersi rese inadempienti o, comunque, di essersi rese inadempienti per fatto ad esse non imputabile;
2) le motivazioni per le quali il giudice di prime cure aveva escluso la responsabilità delle
Pubbliche Amministrazioni erano prive di fondamento, giacché a) i prezzi unitari massimi riportati nel piano assicurativo agricolo del triennio 2004/2006 non erano stati confermati per l'anno 2007 e, dunque, erano inapplicabili, contenendo il D.M. del 5 marzo 2007, tardivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2007, nuovi e diversi parametri, b) l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 102/2004, nel testo vigente ratione temporis, non prevedeva la proroga degli effetti del precedente piano assicurativo, c) in mancanza della pubblicazione dei parametri assicurativi per l'anno 2007, l'attore, che aveva legittimamente scelto di stipulare una polizza individuale, non era nella condizioni di contrarre alcuna assicurazione, neanche in forma collettiva, d) i testi escussi avevano confermato che l'attore si era infruttuosamente adoperato per la stipulazione di una polizza assicurativa agevolata per l'anno 2007.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 23 luglio 2024, la CP_2 spiegava appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado con
[...] cui il Tribunale di Salerno aveva rigettato l'eccezione del difetto della sua legittimazione passiva, contestando, in ogni caso, i motivi di gravame articolati dal Pt_1
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 26 luglio 2024, il
[...]
proponeva appello incidentale Controparte_4 per censurare il capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno
3 aveva rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria azionata in giudizio, contestando, comunque, la fondatezza dei motivi di gravame formulati dal Pt_1
La causa, nella quale, sebbene regolarmente evocata, la
[...] restava contumace, perveniva, per la Controparte_7 rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 22 maggio/5 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dal è infondato e va rigettato, con il conseguente Pt_1 assorbimento di quelli incidentali spiegati dalla e dal Controparte_2 [...]
. Controparte_4
Ed invero, l'appello incidentale che investa una questione preliminare di merito, proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, ha natura di gravame condizionato, indipendentemente da ogni espressa qualificazione al riguardo, sicché, ove la suddetta questione sia stata oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità dell'interesse e, dunque, esclusivamente nell'ipotesi della fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, non può rigettarla, restando la stessa assorbita (cfr., ex ceteris, Cass. 1 marzo 2016, n. 4047; Cass. ord. 21 febbraio 2019, n. 5134).
Ciò posto, in ordine ai motivi di gravame articolati dal occorre osservare che, a Pt_1 prescindere dall'inquadramento del ritardo nella pubblicazione dei prezzi delle produzioni agricole assicurabili per l'anno 2007 nell'alveo della responsabilità contrattuale, a norma dell'art. 1218 cod. civ., o, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, di quella extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per essere la censurata condotta della Pubblica Amministrazione astrattamente idonea a produrre effetti lesivi nei confronti non di un determinato soggetto che ha instaurato con essa un rapporto giuridico, ma di una pluralità indifferenziata di destinatari, la pretesa risarcitoria azionata in giudizio dall'imprenditore è destituita di ogni fondamento, non essendo i danni lamentati eziologicamente riconducibili all'agire del , Controparte_4 [...]
, né, tanto meno, della e del Controparte_4 Controparte_2 [...]
. Controparte_6
Ed invero, pur essendo i prezzi dei prodotti agricoli assicurabili per l'anno 2007 stati determinati non entro il 31 dicembre 2006, a norma dell'art. 127, comma 3, legge n.
388/2000, ma con D.M. del 5 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del
4 27 marzo 2007, il poteva de plano stipulare una polizza agevolata a garanzia dei Pt_1 danni eventualmente derivanti dal verificarsi di calamità naturali, per trovare applicazione l'art. 7, comma 2, D.M. 17 marzo 2005, ai sensi del quale, al fine di preservare la continuità della copertura dei rischi, qualora, entro il termine stabilito dall'art. 4, comma
2, d.lgs. n. 102/2004, non fosse stato approvato un nuovo piano assicurativo, le disposizioni dello stesso D.M. sarebbero state prorogate per l'anno successivo.
Ne deriva che il ritardo con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali adottò
e pubblicò i prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli e delle strutture aziendali assicurabili per l'anno 2007 non costituì l'antecedente causale generatore dei danni patiti dal giacché l'ultrattività di quelli precedentemente stabiliti gli consentiva di Pt_1 accendere una polizza agevolata, in forma individuale o collettiva, a norma dell'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 102/2004, a salvaguardia dei pregiudizi che gli avversi fenomeni atmosferici avrebbero potuto arrecare alle colture e agli impianti serricoli.
Pertanto, non essendo ab imis configurabile il nesso di causalità tra l'intempestività dell'azione amministrativa e il nocumento patrimoniale sofferto dal per la Pt_1 mancata stipulazione della polizza assicurativa, che gli impedì di ottenere l'indennizzo per il deterioramento dei prodotti ortivi e delle serre interessati dalla grandinata del 21 marzo
2007, non assume alcuna rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dall'imprenditore, la dedotta condotta colposa dal Controparte_5 nel ritardare la determinazione e la pubblicazione dei nuovi valori unitari per
[...]
l'anno 2007, proprio in ragione della carenza di uno dei presupposti oggettivi della responsabilità risarcitoria, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale.
In sostanza, il deve imputare soltanto a se stesso i danni subiti per la mancata Pt_1 sottoscrizione della polizza assicurativa e la conseguente impossibilità di ottenere il ristoro delle perdite dei prodotti agricoli e del degrado delle relative strutture di coltivazione, per non essersi cautelato dai rischi connessi all'avverarsi di calamità naturali, nonostante la normativa di settore, che doveva conoscere o avrebbe dovuto conoscere secondo l'ordinaria diligenza, gli consentisse comunque di accedere a forme di garanzia agevolata sulla base dei prezzi unitari vigenti ed applicabili prima dell'introduzione di quelli relativi all'anno 2007 e, quindi, di tutelare l'integrità del suo patrimonio aziendale.
In tale prospettiva, risulta privo di qualsiasi rilevanza giuridica l'assunto difensivo del secondo cui, sebbene si fosse adoperato per la stipulazione di una polizza Pt_1 agevolata per il 2007, essendosi all'uopo più volte recato presso il Consorzio di Difesa operante per la Provincia di Salerno, come riferito dai testi escussi, tuttavia, il funzionario
5 responsabile dell'Ente gli confermò la mancanza dei nuovi prezzi unitari dei prodotti agricoli e delle strutture aziendali assicurabili per l'anno in corso, atteso che tale carenza, alla luce del disposto dell'art. 7, comma 2, D.M. 17 marzo 2005, non lo esentava in alcun modo dal concludere un contratto di garanzia a copertura dei rischi scaturenti dal verificarsi di calamità naturali o avversità atmosferiche, sicché i danni patrimoniali riportati a seguito della grandinata del 21 marzo 2007 non potevano giammai essere ascritti, come conseguenza diretta ed immediata, al ritardo operativo in cui era incorsa la
Pubblica Amministrazione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per non essere l'azionata pretesa risarcitoria stata quantificata nel suo ammontare, ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dagli appellati, in complessivi euro 9.477,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, nella quale non è stata depositata la comparsa conclusionale) in favore della ed euro 4.500,00 per compenso, di cui Controparte_2 euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale (essendo stata la comparsa conclusionale tardivamente depositata), in favore del , oltre Controparte_4 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione principale integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Pt_1 corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass.,
Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 4448/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 19 marzo 2024 nonché sulle impugnazioni incidentali spiegate dalla e dal Controparte_2 Controparte_4
con comparse di risposta depositate rispettivamente il 23 luglio 2024 e il 26
[...] luglio 2024, così provvede:
6 1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. dichiara assorbiti gli appelli incidentali spiegati dalla e dal Controparte_2
; Controparte_4
3. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 9.477,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro
4.200,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della ed euro 4.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per Controparte_2 la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, in favore del Controparte_4
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma
[...] degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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