Articolo 1 della Legge 12 aprile 1973, n. 202
Articolo 2
Versione
1 giugno 1973
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.
Entrata in vigore il 1 giugno 1973