Versione
1 giugno 1973
1 giugno 1973
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.