Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel DE Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 24.04.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a Tradate in [...]_1 C.F._1
10.08.1983,
E
(C.F ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Cristiano Galli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 21.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Misinto (MB), via Monte Rosa n 76, viene assegnata al signor Pt_2
con ogni arredo e corredo esistente salvo alcuni mobili già individuati dai coniugi che
[...]
verranno asportati dalla signora;
Parte_1
3) la moglie trasferirà la propria residenza presso la nuova abitazione, entro un mese dalla data della prima udienza di comparizione delle parti, asportando entro tale data beni ed effetti personali, come già stabilito dai coniugi;
4) le figlie minori DE e vengono affidate ad entrambi i genitori che si impegnano PE
a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità, con collocazione paritaria alternata presso gli stessi;
coniugale sita Misinto (MB), via Monte Rosa n. 76, tuttavia, continueranno a convivere con entrambi i genitori presso le loro rispettive abitazioni, alternando di volta in volta le settimane di permanenza presso il padre e la madre. Il periodo di permanenza delle minori presso le abitazioni dell'uno o dell'altro genitore, che seguirà il criterio delle settimane alterne, verrà determinato ogni mese di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle specifiche esigenze lavorative di entrambi i coniugi e garantendo una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza. Nello specifico, nella settimana di propria pertinenza, il genitore collocatario terrà con sé le figlie minori dal lunedì mattina alla domenica sera, con l'obbligo di riaccompagnarle presso l'abitazione dell'altro coniuge domenica sera indicativamente entro le ore 21,00. L'obbligo di riaccompagnare le minori a casa dell'altro genitore entro le ore 21.00 della domenica sera si intende sussistente in capo al genitore accudente solo nel caso in cui le medesime dovranno trascorrere la settimana successiva presso l'abitazione dell'altro genitore. Durante la settimana di propria pertinenza, ciascun genitore avrà l'obbligo di accompagnare le minori a scuola alla mattina e di andarle a prelevare sempre a scuola alla sera.
Durante la settimana di propria pertinenza, ciascun genitore dovrà altresì occuparsi di accompagnare le minori alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali, formative frequentate dalle medesime. Per l'espletamento di tali incombenti i coniugi potranno avvalersi anche dell'ausilio di parenti o persone di fiducia conosciute da entrambi. La decisione di garantire alle proprie figlie una permanenza stabile alternata presso le abitazioni di entrambi i genitori è stata assunta di comune accordo tra i coniugi tenendo conto altresì della volontà espressa dalle stesse minori DE e Tale scelta consentirebbe alle minori, da un lato, di poter frequentare PE stabilmente entrambi i genitori, e dall'altro, di coltivare le relazioni già instaurate e che potranno instaurarsi con altri ragazzi in entrambi gli ambienti familiari.
6) i genitori potranno comunicare telefonicamente con le figlie anche quotidianamente. Nella settimana in cui le minori staranno con uno dei genitori, resta comunque ferma la possibilità per il genitore non collocatario di vedere e trascorrere del tempo con le figlie in ogni momento previo accordo con l'altro genitore nei limiti di conciliabilità con gli impegni e le attività quotidiane espletate dalle figlie;
7) quanto alle ferie estive, le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, nel periodo intercorrente tra il periodo di cessazione e il periodo di ripresa delle attività scolastiche, che verranno definite dai coniugi entro il 15 maggio di ogni anno;
8) le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori anche una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque, nella stagione invernale, da concordare entro il 15 ottobre di ogni anno. I giorni di natale e di pasqua verranno trascorsi dalle minori alternativamente con il padre o la madre, previo accordo dei genitori da definirsi ogni anno e con l'obbligo da parte del genitore collocatario di riaccompagnare le figlie alla casa dell'altro genitore indicativamente entro le ore
22.00; per le altre festività e per il giorno di compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
9) entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle figlie DE e PE tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
10) i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra le figlie e le rispettive famiglie;
11) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono sempre rendere edotto l'altro coniuge degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie minori;
12) attese le sopra descritte modalità di collocazione dei figli, ciascun genitore avrà l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie in modo diretto, ossia provvederà a sostenere personalmente le spese ordinarie afferenti le figlie nei periodi di rispettiva permanenza, mentre per quanto concerne le spese extra, ovvero quelle scolastiche (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo iscrizioni rette scolastiche, materiale didattico, cancelleria di inizio anno, attività didattiche, mensa), ricreative, sportive, mediche e specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, queste verranno ripartite al 50% tra i genitori. L'anticipatario avrà diritto al relativo rimborso previa esibizione dei giustificativi fiscali. Per quanto attiene alle voci di spesa extra mantenimento ordinario, le parti faranno riferimento per la loro individuazione e per distinguere quali tra esse sono affrontabili autonomamente da quelle che necessitano del previo consenso dell'altro genitore alle linee guida del
Tribunale di Monza emesse in data 7 maggio 2018;
13) la signora si impegna a cedere, con successivo atto notarile da Parte_1
stipularsi entro 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, al signor Parte_2
che si impegna ad accettare, la quota di sua proprietà, pari al 50 per cento dell'intera proprietà, degli immobili siti in Misinto (MB), via Monte Rosa n. 76 e precisamente 1) villetta disposta tra piano primo sottostrada, piano terra e piano primo, collegati tra loro attraverso scala interna, composta da vano di cantina e disimpegno al piano primo sottostrada;
soggiorno, cucina, disimpegno e bagno al piano terra;
due camere, cabina armadio, disimpegno, bagno e due balconi al piano primo, con annesse due porzioni di area esterna pertinenziale sia nella parte antistante che retrostante la villetta;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune in forza di denuncia per costituzione n. 101423.1/2020 presentata all'U.T.E. di Milano in data 29 ottobre 2020 e registrata al n. MI0282983 di protocollo, ed attualmente censito con i seguenti dati di classamento proposti:
Foglio 4 mappale 670 subalterno 2, subalterno 3 e subalterno 4 graffati traloro-ViaMonteRosan.76
-P.T-1-S1-cat.A/7-cl.
1-vani6,5- (Totale Superficie Catastale mq. 134 - Totale escluse aree scoperte mq. 131) - Rendita Euro 221,56; e 2) vano ad uso autorimessa pertinenziale sito al piano primo sottostrada, distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune in forza di denuncia per costituzione n. 101423.1.1/2020 presentata all di Milano in data 29 ottobre 2020 e registrata al n. CP_1
MI0282983 di protocollo, ed attualmente censito con i seguenti dati di classamento proposti: Foglio
4 mappale 670 subalterno 5 - Via Monte Rosa n. 76 - P. S1 - cat. C/6 - cl.
1 - mq. 30 - (Totale
Superficie Catastale mq. 36) - Rendita Euro 63,52, come meglio specificato nell'atto di compravendita e nella visura catastale che si allegano al presente ricorso (già docc. 6 e 7);
14) a fronte di tale cessione, il signor verserà in favore della signora Parte_2 [...]
la somma di Euro 42.500,00 (diconsi Euro quarantaduemilacinquencento/00). Tale Parte_1
somma verrà corrisposta dal signor in favore della signora Parte_2 Parte_1
, mediante assegno circolare, alla sottoscrizione del predetto atto. L'atto verrà stipulato
[...]
innanzi al Notaio che sarà scelto di comune accordo dalle parti. Le spese necessarie per il compimento di tale atto verranno interamente sostenute dal signor Il trasferimento Parte_2
degli immobili è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
(Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 27/E del 21 giugno 2012);
15) a seguito del sopracitato atto di trasferimento immobiliare, le parti convengono che il signor si accolli, in via esclusiva, l'intero debito residuo del mutuo acceso dalle parti Parte_2 presso Banco Bpm S.p.a. dell'importo originario di Euro 239.200,00 (diconsi Euro duecentotrentanovemiladuecento/00), di cui al contratto di mutuo ipotecario immobiliare ai consumatori stipulato in data 03.02.2021 in Milano a rogito del Notaio Numero Persona_2
di repertorio 3024 e Numero di raccolta 2307 (Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano, Ufficio
Territoriale DP II, il 04.02.2021 al n. 10103 serie 1T). A tali effetti il signor si Parte_2
riconosce subingredito alla signora negli obblighi contrattuali assunti in Parte_1
forza del predetto mutuo nei confronti della Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito dichiarando di essere perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che disciplinano il mutuo in parola (doc. 8);
16) a fronte dell'accollo del debito da parte del signor di cui al punto che Parte_2
precede, la signora dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto, Parte_1
pretesa, domanda, azione od eccezione avente ad oggetto la restituzione delle somme versate in questi anni dalla medesima per contribuire al pagamento delle rate del predetto mutuo nonché di non avere null'altro a pretendere nei confronti del signor ad alcun titolo in dipendenza del Parte_2
menzionato contratto di mutuo ipotecario;
17) le parti convengono che la cessione della quota di proprietà dell'immobile da parte della signora al signor come previsto nel presente accordo, è Parte_1 Parte_2 subordinata all'accoglimento, da parte della banca mutuante Banco Bpm S.p.a.., della richiesta avanzata dal signor er l'estromissione della signora dal mutuo stipulato in data Pt_2 Parte_1
03.02.2021. A tal fine, il signor i impegna a presentare formalmente tale richiesta al Banco Pt_2
Bpm S.p.a. entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza. La cessione della quota di proprietà potrà aver luogo esclusivamente a seguito dell'accoglimento di detta richiesta da parte della banca. Qualora la banca mutuante accogliesse la richiesta di estromissione, le parti procederanno con la cessione della quota di proprietà dinanzi al notaio scelto congiuntamente dai coniugi. Nel caso in cui il predetto istituto di credito non dovesse accogliere la richiesta di estromissione, le parti convengono che l'immobile di comune proprietà verrà messo in vendita a terzi a un prezzo concordato suddividendo equamente il ricavato della vendita tra di esse;
18) ciascun coniuge conserverà la proprietà esclusiva del proprio autoveicolo, già a lui intestato, senza alcuna reciproca pretesa;
19) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
20) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Saronno in data
20.09.2014;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Saronno per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 58, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 05.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti