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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2153 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Troiano (C.F. C.F._5
); C.F._6
Appellanti
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_6 C.F._7
TO AT (C.F. ; C.F._8
Appellato
C.G.M. CP_1
Appellata contumace
Controparte_2
pagina 1 di 12 Appellato contumace
Oggetto: Divisione endoesecutiva.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 24.6.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 23.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, - in qualità di Parte_6 creditore intervenuto nella procedura immobiliare n. 188/03 promossa da CP_3
- conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, , CP_1 Parte_1 [...]
, , , , CP_4 Controparte_2 Parte_3 Parte_5 Pt_4
e
[...] Controparte_5
In particolare, deduceva che:
- con atto per notar del 30.10.1983, i coniugi e Per_1 Controparte_6
, acquistavano in comune e pro indiviso, in ragione di un mezzo Parte_1 ciascuno, la piena proprietà di un terreno edificatorio di are 21.80, sito in Terzigno, località Masseria Pagano, riportato in catasto terreni al foglio 4, particella 1003;
- con atto del 17.02.1984 essi coniugi vendevano a e Controparte_7 CP_8
parte del suddetto terreno, ovvero una superficie di are 10 e centiare 90;
[...]
- i coniugi , nel mese di marzo del 1985, costruivano un fabbricato Parte_7 per civile abitazione sul fondo residuale di are 10.90;
- in data 28.06.1990 decedeva con ultimo domicilio nel Controparte_6 detto fabbricato in Terzigno alla via E. De Nicola n. 230, lasciando a sè superstite la coniuge ed i figli , , Parte_1 Controparte_4 Controparte_2 [...]
, e;
Parte_3 Parte_5 Parte_4
- al momento della delazione, erano tutti conviventi nella residenza del de cuius e vi continuarono ad abitare successivamente, per molti anni ancora, o fino a quando alcuni di essi emigrarono in paesi confinanti;
- i chiamati, nel possesso dei beni ereditari, nei tre mesi dall'apertura della successione, non fecero l'inventario dei beni nè, alla scadenza di detto termine, fecero, nel termine di 40 giorni, la dichiarazione di accettazione beneficiata o di pagina 2 di 12 rinuncia;
- con atto di pignoramento immobiliare notificato il 16.10.2003 (trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Napoli il 5 dicembre successivo al n. 50436/35596), la creditrice di della somma di euro Controparte_5 Controparte_2
29.462,51, sottoponeva ad esecuzione forzata i diritti immobiliari che esso debitore vantava sul fondo descritto nonché su tutto ciò sullo stesso insistente;
- l'esponente - creditore di della somma di euro 8.242,09, in Controparte_2 virtù della sentenza n. 2228/07 del Tribunale di Nola e dell'atto di precetto del
19.06.2009, in data 2.07.2009, ai sensi dell'art. 551 c.p.c., spiegava intervento nella predetta procedura immobiliare recante n.r.g.e. 188/03;
- nelle more il G.E., con ordinanza dell'11.03.2014, rilevato che per il bene pignorato mancava la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di
[...]
nonché la nota di trascrizione del pignoramento, assegnava al Controparte_6 creditore procedente un termine di 120 giorni per l'integrazione della documentazione;
- l'esponente, in attuazione di detta ordinanza, con ricorso ex art. 702 bis c.p c. del 27.06.2014, nella qualità di creditore intervenuto, conveniva in giudizio
, , , , Parte_1 Controparte_4 Controparte_2 Parte_3 Pt_5
e , affinchè venissero dichiarati, ex art. 485 c.c., eredi puri e
[...] Parte_4 semplici di Controparte_6
- il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., dichiarava tutti i resistenti eredi del defunto e tale ordinanza, in data 07.04.2017, Controparte_6 veniva regolarmente trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Napoli 2 ai nn.
15865/12392;
- riattivata la procedura esecutiva n. 188/03, avviata dalla su CP_3 CP_1 impulso dell'esponente, il G.E. disponeva procedersi, a cura della parte diligente, a giudizio di divisione dell'intera massa anche con riguardo alla sua entità e sospendeva il procedimento espropriativo immobiliare (come da riportata ordinanza).
Ebbene, avendo interesse all'instaurazione del giudizio di Parte_6 divisione del bene indiviso de quo, così concludeva: “I) dichiarare aperta la successione di nato in [...] il [...] e deceduto in Controparte_6
Terzigno in data 28. 06 1990; II) ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria
pagina 3 di 12 derivante dalla successione del predetto defunto marito e genitore, III) determinare le quote spettanti ai singoli condividenti in ragione dei rispettivi diritti;
IV) condannare i coeredi che hanno goduto in via esclusiva del compendio ereditario a fornire, ex art.
723 c.c., il rendiconto ed a corrispondere i frutti percepiti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione;
V) porre a carico della massa le spese del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
VI) ordinare al Conservatore dei RR II. competente di trascrivere la emittenda sentenza.”.
(rispettivamente madre dell'esecutato e moglie di Parte_1 Controparte_2
, premesso di essere maggiore quotista del compendio Controparte_6 indiviso, si costituiva in giudizio, così concludendo: “1) disporre integrazione di perizia affinchè venga aggiornato il valore del compendio indiviso e formato un comodo progetto divisionale;
2) sciogliere la comunione assegnando ai singoli condividenti i lotti di valore più prossimo a quello delle rispettive quote, con i relativi conguagli;
3) porre spese a carico della massa, ovvero della parte che ne avrà dato corso.”.
, , e , reiterando Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quanto già esposto dalla convenuta , si costituivano in giudizio, così Parte_1 concludendo: “1) disporre integrazione di perizia affinché venga aggiornato il valore del compendio indiviso e formato un comodo progetto divisionale;
2) ritenuto il compendio comodamente divisibile, sciogliere la comunione assegnando ai singoli condividenti i lotti di valore più prossimo a quello delle rispettive quote, con i relativi conguagli;
3) nella denegata ipotesi in cui - contrariamente a quanto relazionato dal
CTU - il compendio immobiliare staggito pro quota non sia ritenuto dal G.I. comodamente divisibile, salvo gravame, assegnare congiuntamente alle comparenti la quota del comproprietario debitore ex art. 720 c.p.c. con addebito dell'eccedenza, 4) porre spese a carico della massa, ovvero della parte che ne avrà dato corso.”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1603, pubblicata il
6.11.2020, così provvedeva: “
1. Liquida le spese di lite in favore di Parte_6 in € 10.539,13 (di cui euro 8.704,80 per compenso ed euro 1.834,33 per spese processuali) oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2. Condanna Controparte_2
a rifondere a le spese di lite come sopra liquidate, in solido con Parte_6
pagina 4 di 12 , , , , nei limiti della Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quota di 2\30 e per nei limiti della sua quota di 20/30; 3. Nulla per le Parte_1 spese di lite verso il creditore procedente in persona del L.r.p.t.. 4. Controparte_5
Pone le spese di C.T.U. - così come liquidate con decreto di liquidazione del 4.11.2020 in euro 1.700,00 oltre iva e ca come per legge - definitivamente a carico del comproprietario per l'intero importo, nonché in solido e nei limiti Controparte_2 della quota di 2\30 a carico altresì dei comproprietari , Parte_2 [...]
, , e per nei limiti della sua Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 quota di 20/30; 5. Condanna di conseguenza , nonché in solido e Controparte_2 nei limiti della quota di 2\30 i comproprietari , , Parte_2 Parte_3
, e per nei limiti della sua quota di 20/30 a Parte_4 Parte_5 Parte_1 rifondere a le spese di C.T.U. come sopra liquidate, a condizione Parte_6 del pagamento del detto importo in favore del nominato C.T.U. arch. ; Persona_2
6. Dispone ritrasmettersi il fascicolo esecutivo alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari con l'allegazione altresì di copia della presente sentenza.”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-in via preliminare, giovava osservare quanto disposto con ordinanza del 23.9.2020, ovvero lo scioglimento della comunione tra i condividenti , Controparte_2
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_1 nell'ambito del giudizio endoesecutivo;
[...]
-il reale punto della questione, in merito al quale necessitava pronunciarsi, interessava la distribuzione del carico delle spese del giudizio di divisione. Per cui, richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte in materia, riteneva il primo giudice che l'attore (creditore) aveva diritto al rimborso di tutte le spese da esso sostenute, avendo instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva;
che al detto rimborso doveva essere condannato UL IM -debitore- (in quanto l'esecuzione era stata promossa nei suoi soli confronti) in solido con i comproprietari , Parte_2
, , , questi ultimi nei limiti della loro Parte_3 Parte_4 Parte_5 quota di 2\30, e per nei limiti della sua quota di 20/30 poiché nei loro Parte_1 confronti non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo essi dato causa alla divisione, dovendo escludersi che il singolo condividende possa essere pagina 5 di 12 condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà;
-considerata la mancata costituzione della nulla andava deciso Controparte_5 al riguardo;
-nei rapporti tra i comproprietari riprendeva in vigore il principio del comune interesse alla divisione, ragion per cui le spese gravavano a carico della massa.
B. Giudizio d'appello
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, hanno proposto appello.
[...]
Con un primo motivo di gravame, le appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia applicato erroneamente l'art. 91 c.p.c., avendo equiparato la loro posizione, ovvero di comproprietarie non debitrici, a quella del debitore esecutato, ovvero di , quanto alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_2 creditore. Ragion per cui, atteso quanto disposto nei giudizi di divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c., il Tribunale avrebbe illogicamente condannato alle spese pro quota le comproprietarie non debitrici in via solidale al debitore esecutato.
Con un secondo motivo di gravame, le appellanti asseriscono che il giudice di prime cure abbia liquidato – in modo errato – le spese di lite, avendo parametrato i relativi compensi professionali al valore dell'intero compendio immobiliare, piuttosto che a quello della singola quota spettante al debitore esecutato. Ragion per cui, secondo le odierne appellanti, il Tribunale non avendo correttamente individuato lo scaglione di valore del giudizio ex art. 601 c.p.c., necessiterebbe nell'odierno giudizio intervenire con un'adeguata riduzione delle somme liquidate.
Ciò dedotto, così concludono:
“1) in accoglimento del presente gravame, dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 601 e 91 c.p.c. la compensazione integrale tra le appellanti, nella loro qualità di comproprietarie non debitrici, e l'Avv. creditore istante Parte_6 nel giudizio a quo, odierno appellato, quanto alle spese di lite afferenti il giudizio endoesecutivo Trib. Nola RGN 17/2018; 2) in via meramente gradata, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al capo che precede, riformare adeguatamente la liquidazione degli importi spettanti all'Avv. a Pt_6
pagina 6 di 12 titolo di compensi professionali per l'opera prestata nel giudizio Trib. Nola RGN
17/2018, secondo i minimi ovvero i medi tabellari previsti per lo scaglione di rifermineto compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto altresì conto delle attività effettivamente poste in essere e con esclusione di tutte le voci relative alle fasi di trattazione/istruttorio e conclusionale;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. si costituisce in giudizio. Parte_6
In particolare, deduce che:
-in merito al suindicato primo motivo di gravame, si rappresenta, in via preliminare, la propria assoluta carenza d'interesse riguardo alla solidarietà della pronuncia di condanna alle spese processuali resa in prime cure, attesa l'espressa rinuncia da parte del proprio procuratore costituito a qualsivoglia azione esecutiva nei confronti delle appellanti;
l'inammissibilità del gravame, dato che la condanna in solido alle spese processuali è stata provocata dalle stesse appellanti;
l'infondatezza di quanto lamentato, considerato il corretto operato del giudice di prime cure;
-in ordine al prefato secondo motivo di appello, osserva parte appellata che il giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese processuali, abbia tenuto conto proprio del valore della quota espropriata.
Ebbene, così conclude: “I) rigettare l'appello principale proposto dalle sigg.re e Pt_1
, perché assolutamente inammissibile ed infondato;
II) condannare le parti CP_2 appellanti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, I.v.a. e C.p.a., distraendole in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Non si sono costituiti in giudizio C.G.M. CP_1 Controparte_2 sebbene ritualmente citati, di cui occorre dichiarare la contumacia.
Con ordinanza del 6.10.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.5.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
24.6.2025.
Con decreto presidenziale del 28.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame,
pagina 7 di 12 per l'udienza del 24.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
30.6.2025 (ritualmente comunicata alle parti in pari data), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Fondato, invero, ad avviso del Collegio appare il motivo di appello relativo alla erronea applicazione da parte del Tribunale dell'art. 91 c.p.c., avendo il primo giudice equiparato la posizione delle odierne appellanti, ovvero di comproprietarie non debitrici, a quella del debitore esecutato, ovvero di , quanto Controparte_2 alla refusione delle spese di lite in favore del creditore (odierno Parte_6 appellato costituito), avendo nel giudizio di divisione endoesecutiva ex art. 601
c.p.c., illogicamente condannato alle spese pro quota le comproprietarie non debitrici in via solidale al debitore esecutato, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze.
Ritiene il Collegio che nel giudizio di divisione endoesecutiva - che lungi dall'essere un autonomo procedimento, è una mera articolazione della procedura esecutiva- le spese sostenute dal creditore/attore devono essere poste esclusivamente a carico del debitore esecutato che ha causato la divisione (cd. soccombenza esecutiva), e non ripartite pro quota tra i condividenti come avviene nella divisione ordinaria, perché il comproprietario non debitore non ha alcun interesse alla divisione.
Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore
(procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la pagina 8 di 12 collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.(cfr. Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024).
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte,
“Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/01/2023,
n.2787).
L'accoglimento del motivo di appello sul punto comporta la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato , , Parte_2 Parte_3
, , a rifondere a le Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 spese di lite – da intendersi comprensive di quelle di ctu interpretandosi il motivo di appello proposto comprensivo anche di queste- come liquidate in sentenza, in solido con il debitore esecutato nei limiti della quota di 2\30 e per Controparte_2
nei limiti della sua quota di 20/30, dovendo invece le predette spese Parte_1 per come liquidate in sentenza in favore del creditore procedente essere poste esclusivamente a carico del debitore esecutato, compensandosi integralmente le spese di lite di primo grado tra , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e e con Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 riforma della sentenza impugnata sul punto.
B. Le spese processuali
Quanto alle spese di lite di primo grado, la regolamentazione delle stesse è data dall'accoglimento del motivo di appello sul punto come sopra esplicitata.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, la
Corte osserva che le stesse vanno poste a carico di in Controparte_9 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
pagina 9 di 12 e e in base al principio di Pt_4 Parte_5 Parte_6 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed in base all'esito complessivo della lite, non disponendosi la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio in quanto gli appellanti nel motivo di appello proposto hanno chiesto la compensazione delle spese di lite per il primo grado mentre per il secondo grado di giudizio hanno chiesto la condanna alle spese di lite in loro favore.
In particolare, i compensi professionali spettanti a tali parti vittoriose vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva d complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria, di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
02/08/2022, n. 23982).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da Parte_1 [...]
, , e , nei Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti di , C.G.M. Parte_6 CP_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 1603, pubblicata il CP_2
6.11.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_5 [...]
; CP_2
2) in accoglimento del motivo di appello ed in riforma della sentenza gravata, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_2 grado di giudizio ivi comprese quelle di ctu come liquidate in favore del pagina 10 di 12 creditore procedente compensandosi integralmente le Parte_6 spese di lite di primo grado tra , , Parte_1 Parte_2
, e e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
;
[...]
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in Controparte_2 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e delle spese del secondo grado liquidate Parte_4 Parte_5 complessivamente per tale parte in euro 2.674,00 (di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in Controparte_2 favore di delle spese del secondo grado liquidate Parte_6 complessivamente in euro 2.500,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 23.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2153 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Troiano (C.F. C.F._5
); C.F._6
Appellanti
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_6 C.F._7
TO AT (C.F. ; C.F._8
Appellato
C.G.M. CP_1
Appellata contumace
Controparte_2
pagina 1 di 12 Appellato contumace
Oggetto: Divisione endoesecutiva.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 24.6.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 23.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, - in qualità di Parte_6 creditore intervenuto nella procedura immobiliare n. 188/03 promossa da CP_3
- conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, , CP_1 Parte_1 [...]
, , , , CP_4 Controparte_2 Parte_3 Parte_5 Pt_4
e
[...] Controparte_5
In particolare, deduceva che:
- con atto per notar del 30.10.1983, i coniugi e Per_1 Controparte_6
, acquistavano in comune e pro indiviso, in ragione di un mezzo Parte_1 ciascuno, la piena proprietà di un terreno edificatorio di are 21.80, sito in Terzigno, località Masseria Pagano, riportato in catasto terreni al foglio 4, particella 1003;
- con atto del 17.02.1984 essi coniugi vendevano a e Controparte_7 CP_8
parte del suddetto terreno, ovvero una superficie di are 10 e centiare 90;
[...]
- i coniugi , nel mese di marzo del 1985, costruivano un fabbricato Parte_7 per civile abitazione sul fondo residuale di are 10.90;
- in data 28.06.1990 decedeva con ultimo domicilio nel Controparte_6 detto fabbricato in Terzigno alla via E. De Nicola n. 230, lasciando a sè superstite la coniuge ed i figli , , Parte_1 Controparte_4 Controparte_2 [...]
, e;
Parte_3 Parte_5 Parte_4
- al momento della delazione, erano tutti conviventi nella residenza del de cuius e vi continuarono ad abitare successivamente, per molti anni ancora, o fino a quando alcuni di essi emigrarono in paesi confinanti;
- i chiamati, nel possesso dei beni ereditari, nei tre mesi dall'apertura della successione, non fecero l'inventario dei beni nè, alla scadenza di detto termine, fecero, nel termine di 40 giorni, la dichiarazione di accettazione beneficiata o di pagina 2 di 12 rinuncia;
- con atto di pignoramento immobiliare notificato il 16.10.2003 (trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Napoli il 5 dicembre successivo al n. 50436/35596), la creditrice di della somma di euro Controparte_5 Controparte_2
29.462,51, sottoponeva ad esecuzione forzata i diritti immobiliari che esso debitore vantava sul fondo descritto nonché su tutto ciò sullo stesso insistente;
- l'esponente - creditore di della somma di euro 8.242,09, in Controparte_2 virtù della sentenza n. 2228/07 del Tribunale di Nola e dell'atto di precetto del
19.06.2009, in data 2.07.2009, ai sensi dell'art. 551 c.p.c., spiegava intervento nella predetta procedura immobiliare recante n.r.g.e. 188/03;
- nelle more il G.E., con ordinanza dell'11.03.2014, rilevato che per il bene pignorato mancava la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di
[...]
nonché la nota di trascrizione del pignoramento, assegnava al Controparte_6 creditore procedente un termine di 120 giorni per l'integrazione della documentazione;
- l'esponente, in attuazione di detta ordinanza, con ricorso ex art. 702 bis c.p c. del 27.06.2014, nella qualità di creditore intervenuto, conveniva in giudizio
, , , , Parte_1 Controparte_4 Controparte_2 Parte_3 Pt_5
e , affinchè venissero dichiarati, ex art. 485 c.c., eredi puri e
[...] Parte_4 semplici di Controparte_6
- il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., dichiarava tutti i resistenti eredi del defunto e tale ordinanza, in data 07.04.2017, Controparte_6 veniva regolarmente trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Napoli 2 ai nn.
15865/12392;
- riattivata la procedura esecutiva n. 188/03, avviata dalla su CP_3 CP_1 impulso dell'esponente, il G.E. disponeva procedersi, a cura della parte diligente, a giudizio di divisione dell'intera massa anche con riguardo alla sua entità e sospendeva il procedimento espropriativo immobiliare (come da riportata ordinanza).
Ebbene, avendo interesse all'instaurazione del giudizio di Parte_6 divisione del bene indiviso de quo, così concludeva: “I) dichiarare aperta la successione di nato in [...] il [...] e deceduto in Controparte_6
Terzigno in data 28. 06 1990; II) ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria
pagina 3 di 12 derivante dalla successione del predetto defunto marito e genitore, III) determinare le quote spettanti ai singoli condividenti in ragione dei rispettivi diritti;
IV) condannare i coeredi che hanno goduto in via esclusiva del compendio ereditario a fornire, ex art.
723 c.c., il rendiconto ed a corrispondere i frutti percepiti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione;
V) porre a carico della massa le spese del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
VI) ordinare al Conservatore dei RR II. competente di trascrivere la emittenda sentenza.”.
(rispettivamente madre dell'esecutato e moglie di Parte_1 Controparte_2
, premesso di essere maggiore quotista del compendio Controparte_6 indiviso, si costituiva in giudizio, così concludendo: “1) disporre integrazione di perizia affinchè venga aggiornato il valore del compendio indiviso e formato un comodo progetto divisionale;
2) sciogliere la comunione assegnando ai singoli condividenti i lotti di valore più prossimo a quello delle rispettive quote, con i relativi conguagli;
3) porre spese a carico della massa, ovvero della parte che ne avrà dato corso.”.
, , e , reiterando Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quanto già esposto dalla convenuta , si costituivano in giudizio, così Parte_1 concludendo: “1) disporre integrazione di perizia affinché venga aggiornato il valore del compendio indiviso e formato un comodo progetto divisionale;
2) ritenuto il compendio comodamente divisibile, sciogliere la comunione assegnando ai singoli condividenti i lotti di valore più prossimo a quello delle rispettive quote, con i relativi conguagli;
3) nella denegata ipotesi in cui - contrariamente a quanto relazionato dal
CTU - il compendio immobiliare staggito pro quota non sia ritenuto dal G.I. comodamente divisibile, salvo gravame, assegnare congiuntamente alle comparenti la quota del comproprietario debitore ex art. 720 c.p.c. con addebito dell'eccedenza, 4) porre spese a carico della massa, ovvero della parte che ne avrà dato corso.”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1603, pubblicata il
6.11.2020, così provvedeva: “
1. Liquida le spese di lite in favore di Parte_6 in € 10.539,13 (di cui euro 8.704,80 per compenso ed euro 1.834,33 per spese processuali) oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2. Condanna Controparte_2
a rifondere a le spese di lite come sopra liquidate, in solido con Parte_6
pagina 4 di 12 , , , , nei limiti della Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quota di 2\30 e per nei limiti della sua quota di 20/30; 3. Nulla per le Parte_1 spese di lite verso il creditore procedente in persona del L.r.p.t.. 4. Controparte_5
Pone le spese di C.T.U. - così come liquidate con decreto di liquidazione del 4.11.2020 in euro 1.700,00 oltre iva e ca come per legge - definitivamente a carico del comproprietario per l'intero importo, nonché in solido e nei limiti Controparte_2 della quota di 2\30 a carico altresì dei comproprietari , Parte_2 [...]
, , e per nei limiti della sua Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 quota di 20/30; 5. Condanna di conseguenza , nonché in solido e Controparte_2 nei limiti della quota di 2\30 i comproprietari , , Parte_2 Parte_3
, e per nei limiti della sua quota di 20/30 a Parte_4 Parte_5 Parte_1 rifondere a le spese di C.T.U. come sopra liquidate, a condizione Parte_6 del pagamento del detto importo in favore del nominato C.T.U. arch. ; Persona_2
6. Dispone ritrasmettersi il fascicolo esecutivo alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari con l'allegazione altresì di copia della presente sentenza.”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-in via preliminare, giovava osservare quanto disposto con ordinanza del 23.9.2020, ovvero lo scioglimento della comunione tra i condividenti , Controparte_2
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_1 nell'ambito del giudizio endoesecutivo;
[...]
-il reale punto della questione, in merito al quale necessitava pronunciarsi, interessava la distribuzione del carico delle spese del giudizio di divisione. Per cui, richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte in materia, riteneva il primo giudice che l'attore (creditore) aveva diritto al rimborso di tutte le spese da esso sostenute, avendo instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva;
che al detto rimborso doveva essere condannato UL IM -debitore- (in quanto l'esecuzione era stata promossa nei suoi soli confronti) in solido con i comproprietari , Parte_2
, , , questi ultimi nei limiti della loro Parte_3 Parte_4 Parte_5 quota di 2\30, e per nei limiti della sua quota di 20/30 poiché nei loro Parte_1 confronti non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo essi dato causa alla divisione, dovendo escludersi che il singolo condividende possa essere pagina 5 di 12 condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà;
-considerata la mancata costituzione della nulla andava deciso Controparte_5 al riguardo;
-nei rapporti tra i comproprietari riprendeva in vigore il principio del comune interesse alla divisione, ragion per cui le spese gravavano a carico della massa.
B. Giudizio d'appello
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, hanno proposto appello.
[...]
Con un primo motivo di gravame, le appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia applicato erroneamente l'art. 91 c.p.c., avendo equiparato la loro posizione, ovvero di comproprietarie non debitrici, a quella del debitore esecutato, ovvero di , quanto alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_2 creditore. Ragion per cui, atteso quanto disposto nei giudizi di divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c., il Tribunale avrebbe illogicamente condannato alle spese pro quota le comproprietarie non debitrici in via solidale al debitore esecutato.
Con un secondo motivo di gravame, le appellanti asseriscono che il giudice di prime cure abbia liquidato – in modo errato – le spese di lite, avendo parametrato i relativi compensi professionali al valore dell'intero compendio immobiliare, piuttosto che a quello della singola quota spettante al debitore esecutato. Ragion per cui, secondo le odierne appellanti, il Tribunale non avendo correttamente individuato lo scaglione di valore del giudizio ex art. 601 c.p.c., necessiterebbe nell'odierno giudizio intervenire con un'adeguata riduzione delle somme liquidate.
Ciò dedotto, così concludono:
“1) in accoglimento del presente gravame, dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 601 e 91 c.p.c. la compensazione integrale tra le appellanti, nella loro qualità di comproprietarie non debitrici, e l'Avv. creditore istante Parte_6 nel giudizio a quo, odierno appellato, quanto alle spese di lite afferenti il giudizio endoesecutivo Trib. Nola RGN 17/2018; 2) in via meramente gradata, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al capo che precede, riformare adeguatamente la liquidazione degli importi spettanti all'Avv. a Pt_6
pagina 6 di 12 titolo di compensi professionali per l'opera prestata nel giudizio Trib. Nola RGN
17/2018, secondo i minimi ovvero i medi tabellari previsti per lo scaglione di rifermineto compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto altresì conto delle attività effettivamente poste in essere e con esclusione di tutte le voci relative alle fasi di trattazione/istruttorio e conclusionale;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. si costituisce in giudizio. Parte_6
In particolare, deduce che:
-in merito al suindicato primo motivo di gravame, si rappresenta, in via preliminare, la propria assoluta carenza d'interesse riguardo alla solidarietà della pronuncia di condanna alle spese processuali resa in prime cure, attesa l'espressa rinuncia da parte del proprio procuratore costituito a qualsivoglia azione esecutiva nei confronti delle appellanti;
l'inammissibilità del gravame, dato che la condanna in solido alle spese processuali è stata provocata dalle stesse appellanti;
l'infondatezza di quanto lamentato, considerato il corretto operato del giudice di prime cure;
-in ordine al prefato secondo motivo di appello, osserva parte appellata che il giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese processuali, abbia tenuto conto proprio del valore della quota espropriata.
Ebbene, così conclude: “I) rigettare l'appello principale proposto dalle sigg.re e Pt_1
, perché assolutamente inammissibile ed infondato;
II) condannare le parti CP_2 appellanti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, I.v.a. e C.p.a., distraendole in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Non si sono costituiti in giudizio C.G.M. CP_1 Controparte_2 sebbene ritualmente citati, di cui occorre dichiarare la contumacia.
Con ordinanza del 6.10.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.5.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
24.6.2025.
Con decreto presidenziale del 28.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame,
pagina 7 di 12 per l'udienza del 24.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
30.6.2025 (ritualmente comunicata alle parti in pari data), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Fondato, invero, ad avviso del Collegio appare il motivo di appello relativo alla erronea applicazione da parte del Tribunale dell'art. 91 c.p.c., avendo il primo giudice equiparato la posizione delle odierne appellanti, ovvero di comproprietarie non debitrici, a quella del debitore esecutato, ovvero di , quanto Controparte_2 alla refusione delle spese di lite in favore del creditore (odierno Parte_6 appellato costituito), avendo nel giudizio di divisione endoesecutiva ex art. 601
c.p.c., illogicamente condannato alle spese pro quota le comproprietarie non debitrici in via solidale al debitore esecutato, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze.
Ritiene il Collegio che nel giudizio di divisione endoesecutiva - che lungi dall'essere un autonomo procedimento, è una mera articolazione della procedura esecutiva- le spese sostenute dal creditore/attore devono essere poste esclusivamente a carico del debitore esecutato che ha causato la divisione (cd. soccombenza esecutiva), e non ripartite pro quota tra i condividenti come avviene nella divisione ordinaria, perché il comproprietario non debitore non ha alcun interesse alla divisione.
Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore
(procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la pagina 8 di 12 collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.(cfr. Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024).
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte,
“Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/01/2023,
n.2787).
L'accoglimento del motivo di appello sul punto comporta la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato , , Parte_2 Parte_3
, , a rifondere a le Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 spese di lite – da intendersi comprensive di quelle di ctu interpretandosi il motivo di appello proposto comprensivo anche di queste- come liquidate in sentenza, in solido con il debitore esecutato nei limiti della quota di 2\30 e per Controparte_2
nei limiti della sua quota di 20/30, dovendo invece le predette spese Parte_1 per come liquidate in sentenza in favore del creditore procedente essere poste esclusivamente a carico del debitore esecutato, compensandosi integralmente le spese di lite di primo grado tra , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e e con Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 riforma della sentenza impugnata sul punto.
B. Le spese processuali
Quanto alle spese di lite di primo grado, la regolamentazione delle stesse è data dall'accoglimento del motivo di appello sul punto come sopra esplicitata.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, la
Corte osserva che le stesse vanno poste a carico di in Controparte_9 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
pagina 9 di 12 e e in base al principio di Pt_4 Parte_5 Parte_6 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed in base all'esito complessivo della lite, non disponendosi la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio in quanto gli appellanti nel motivo di appello proposto hanno chiesto la compensazione delle spese di lite per il primo grado mentre per il secondo grado di giudizio hanno chiesto la condanna alle spese di lite in loro favore.
In particolare, i compensi professionali spettanti a tali parti vittoriose vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva d complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria, di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
02/08/2022, n. 23982).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da Parte_1 [...]
, , e , nei Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti di , C.G.M. Parte_6 CP_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 1603, pubblicata il CP_2
6.11.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_5 [...]
; CP_2
2) in accoglimento del motivo di appello ed in riforma della sentenza gravata, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_2 grado di giudizio ivi comprese quelle di ctu come liquidate in favore del pagina 10 di 12 creditore procedente compensandosi integralmente le Parte_6 spese di lite di primo grado tra , , Parte_1 Parte_2
, e e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
;
[...]
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in Controparte_2 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e delle spese del secondo grado liquidate Parte_4 Parte_5 complessivamente per tale parte in euro 2.674,00 (di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in Controparte_2 favore di delle spese del secondo grado liquidate Parte_6 complessivamente in euro 2.500,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 23.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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