TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4032/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana residente in [...]
Cod. Fisc.: C.F._1
Impiegata con l'Avv. Monica Bonessa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano residente in [...]
Cod. Fisc. C.F._2
Impiegato con l'Avv. Monica Bonessa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 24 giugno 2006
(Atto N. 1159 parte 1 - anno 2006) separati con sentenza n. 468/2024 pubblicata 30 maggio 2024 proc. n. 3195/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nata il giorno 11 marzo 2007, cittadina italiana, Parte_3
FATTO
In data 1° aprile 2025 la signora e il signor hanno depositato ricorso congiunto per Pt_1 Pt_2 lo scioglimento del matrimonio chiedendo l'omologa delle condizioni ivi dettagliate e rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 472 bis 12 c.p.c.
Con provvedimento del giorno 8 aprile 2025 l'Ill.mo Presidente ha disposto procedersi nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. assegnando termine al 30 aprile p.v. per il deposito delle note scritte sostitutive di udienza.
Con il deposito delle note scritte in data 30 aprile 2025 le Parti, dettagliando le proprie condizioni economico personali, hanno confermato di non volersi riconciliare, di procedersi ex art 473 bis. 51
c.p.c. hanno chiesto che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte;
hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis12 terzo comma c.p.c.; hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza e hanno chiesto, ex art. 473 bis 51 c.p.c., procedersi alla definizione congiunta del procedimento con una pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio
2. Disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori: gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione ed alla sua salute, tenuto conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
Ciascuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la responsabilità per le decisioni che attengono l'ordinaria amministrazione da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con la figlia.
3. resterà collocata in via prevalente presso la mamma con cui continuerà a vivere in Milano, Pt_3 via Mac Mahon, 2 presso l'immobile di proprietà di quest'ultima.
4. I genitori concordano che , tenuto conto della sua età potrà prendere accordi direttamente Pt_3 con il papà in ordine alla loro frequentazione che, comunque, salvo diversi e migliori accordi diretti tra loro e ferma la considerazione per le preferenze della minore, sarà così modulata
Durante l'anno scolastico: almeno un fine settimana al mese con il papà, dal sabato quando lo stesso andrà a prenderla all'uscita di scuola, sino alla domenica sera dopo cena (ore 20.30) quando la riporterà dalla madre. Durante i periodi feriali: Natale: mantenendo inalterate le abitudini del nucleo, trascorrerà il 24 dicembre con la mamma e il 25 dicembre (dalle Pt_3
10.30/11.00) sino al 26 dicembre (ore 11.00) con il papà. - I successivi giorni di vacanza verranno suddivisi come segue: in via alternata tra i genitori la settimana del 26 dicembre ore 11.00 al 1 gennaio ore 11.00 con uno e la settimana dal 1 gennaio ore 11.00 al 7 gennaio ore 16.00 con l'altro. - Gli orari indicati potranno subire variazioni concordate e utili per gli spostamenti per e da località di villeggiatura. - Pasqua: ad anni alterni con ciascun genitore. - In estate: dalla chiusura della scuola (primi di giugno) sino al 31 luglio, starà con i genitori secondo Pt_3
l'ordinaria alternanza. - Tra luglio e agosto invece trascorrerà con il papà 2 settimane Pt_3 consecutive da concordare in base agli impegni della minore. - In ogni caso, i genitori concordano sin da ora che ove ne abbiano la possibilità e sempre ferma la considerazione per le preferenze della figlia, ciascuno di loro potrà organizzare un periodo di vacanze con la figlia anche a giugno, previo accordo anche con la madre. - In ogni caso, i genitori condivideranno i rispettivi piani ferie entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
5. In caso di difficoltà [a definire un accordo] la mamma deciderà negli anni pari, il papà negli anni dispari.
6. Quanto a 2 giugno e ulteriori c.d. ponti ed agli ulteriori periodi di chiusura Per_1 scolastica nel corso dell'anno gli stessi saranno suddivisi equamente tra i genitori e alternati di anno in anno. - In caso di difficoltà, si adopererà il criterio del contiguo fine settimana. - Ciascun genitore fornirà all'altro prima della partenza con la figlia, l'indirizzo del luogo ove si recheranno e i recapiti telefonici utili.
Quanto agli aspetti economici.
7. La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora resterà in uso esclusivo alla Pt_1 medesima.
8. Dare atto che il signor ha trasferito la propria residenza anagrafica in Muggio, Via Pt_2
Massimo d'Azeglio, 12/B.
9. Dare atto che il signor contribuirà al mantenimento di versando alla madre in via Pt_2 Pt_3 anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma omnicomprensiva pari a 150,00 € che sarà rivalutata annualmente secondo indici Istat a partire dal dodicesimo mese dal deposito del presente accordo, oltre che il 50% delle spese straordinarie (per la cui definizione si rimanda alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano) –
10. L'Assegno Unico Universale versato dallo Stato per Arte sarà percepito in via integrale dalla madre.
11. Quanto ai rapporti economici tra i coniugi gli stessi dichiarano di aver risolto ogni rapporto tra loro e di essere economicamente autosufficienti, e dunque di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo anche a definizione di ogni pregressa questione patrimoniale.
12. Spese di lite compensate tra le Parti.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, la signora e il signor Pt_1 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della Pt_2 sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 24 giugno 2006 (Atto N. 1159 parte 1 - anno 2006) contratto dalla signora e il signor Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio relative ad Arte ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana residente in [...]
Cod. Fisc.: C.F._1
Impiegata con l'Avv. Monica Bonessa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano residente in [...]
Cod. Fisc. C.F._2
Impiegato con l'Avv. Monica Bonessa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 24 giugno 2006
(Atto N. 1159 parte 1 - anno 2006) separati con sentenza n. 468/2024 pubblicata 30 maggio 2024 proc. n. 3195/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nata il giorno 11 marzo 2007, cittadina italiana, Parte_3
FATTO
In data 1° aprile 2025 la signora e il signor hanno depositato ricorso congiunto per Pt_1 Pt_2 lo scioglimento del matrimonio chiedendo l'omologa delle condizioni ivi dettagliate e rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 472 bis 12 c.p.c.
Con provvedimento del giorno 8 aprile 2025 l'Ill.mo Presidente ha disposto procedersi nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. assegnando termine al 30 aprile p.v. per il deposito delle note scritte sostitutive di udienza.
Con il deposito delle note scritte in data 30 aprile 2025 le Parti, dettagliando le proprie condizioni economico personali, hanno confermato di non volersi riconciliare, di procedersi ex art 473 bis. 51
c.p.c. hanno chiesto che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte;
hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis12 terzo comma c.p.c.; hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza e hanno chiesto, ex art. 473 bis 51 c.p.c., procedersi alla definizione congiunta del procedimento con una pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio
2. Disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori: gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione ed alla sua salute, tenuto conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
Ciascuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la responsabilità per le decisioni che attengono l'ordinaria amministrazione da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con la figlia.
3. resterà collocata in via prevalente presso la mamma con cui continuerà a vivere in Milano, Pt_3 via Mac Mahon, 2 presso l'immobile di proprietà di quest'ultima.
4. I genitori concordano che , tenuto conto della sua età potrà prendere accordi direttamente Pt_3 con il papà in ordine alla loro frequentazione che, comunque, salvo diversi e migliori accordi diretti tra loro e ferma la considerazione per le preferenze della minore, sarà così modulata
Durante l'anno scolastico: almeno un fine settimana al mese con il papà, dal sabato quando lo stesso andrà a prenderla all'uscita di scuola, sino alla domenica sera dopo cena (ore 20.30) quando la riporterà dalla madre. Durante i periodi feriali: Natale: mantenendo inalterate le abitudini del nucleo, trascorrerà il 24 dicembre con la mamma e il 25 dicembre (dalle Pt_3
10.30/11.00) sino al 26 dicembre (ore 11.00) con il papà. - I successivi giorni di vacanza verranno suddivisi come segue: in via alternata tra i genitori la settimana del 26 dicembre ore 11.00 al 1 gennaio ore 11.00 con uno e la settimana dal 1 gennaio ore 11.00 al 7 gennaio ore 16.00 con l'altro. - Gli orari indicati potranno subire variazioni concordate e utili per gli spostamenti per e da località di villeggiatura. - Pasqua: ad anni alterni con ciascun genitore. - In estate: dalla chiusura della scuola (primi di giugno) sino al 31 luglio, starà con i genitori secondo Pt_3
l'ordinaria alternanza. - Tra luglio e agosto invece trascorrerà con il papà 2 settimane Pt_3 consecutive da concordare in base agli impegni della minore. - In ogni caso, i genitori concordano sin da ora che ove ne abbiano la possibilità e sempre ferma la considerazione per le preferenze della figlia, ciascuno di loro potrà organizzare un periodo di vacanze con la figlia anche a giugno, previo accordo anche con la madre. - In ogni caso, i genitori condivideranno i rispettivi piani ferie entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
5. In caso di difficoltà [a definire un accordo] la mamma deciderà negli anni pari, il papà negli anni dispari.
6. Quanto a 2 giugno e ulteriori c.d. ponti ed agli ulteriori periodi di chiusura Per_1 scolastica nel corso dell'anno gli stessi saranno suddivisi equamente tra i genitori e alternati di anno in anno. - In caso di difficoltà, si adopererà il criterio del contiguo fine settimana. - Ciascun genitore fornirà all'altro prima della partenza con la figlia, l'indirizzo del luogo ove si recheranno e i recapiti telefonici utili.
Quanto agli aspetti economici.
7. La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora resterà in uso esclusivo alla Pt_1 medesima.
8. Dare atto che il signor ha trasferito la propria residenza anagrafica in Muggio, Via Pt_2
Massimo d'Azeglio, 12/B.
9. Dare atto che il signor contribuirà al mantenimento di versando alla madre in via Pt_2 Pt_3 anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma omnicomprensiva pari a 150,00 € che sarà rivalutata annualmente secondo indici Istat a partire dal dodicesimo mese dal deposito del presente accordo, oltre che il 50% delle spese straordinarie (per la cui definizione si rimanda alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano) –
10. L'Assegno Unico Universale versato dallo Stato per Arte sarà percepito in via integrale dalla madre.
11. Quanto ai rapporti economici tra i coniugi gli stessi dichiarano di aver risolto ogni rapporto tra loro e di essere economicamente autosufficienti, e dunque di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo anche a definizione di ogni pregressa questione patrimoniale.
12. Spese di lite compensate tra le Parti.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, la signora e il signor Pt_1 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della Pt_2 sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 24 giugno 2006 (Atto N. 1159 parte 1 - anno 2006) contratto dalla signora e il signor Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio relative ad Arte ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG