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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all''udienza del 26/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 14038/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Carlo Gargano (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Garibaldi n. 240,
ricorrente
contro
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da C.F._3
mandato generale alle liti in atti
resistente
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.06.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva il pagamento della somma di € 3.268,85, a titolo di ratei maturati e non riscossi della pensione categoria SOCOM. In particolare, la ricorrente deduceva: di essere percettrice della pensione SOCOM n. 38035405 a far data dal 01.03.2001; che in data 23.10.2017 le veniva contestata dall' la mancata presentazione della dichiarazione relativa ai CP_1
redditi 2014 e per tale motivo le veniva revocata la prestazione collegata al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010; che con la cennata comunicazione l accertava un indebito di € 3.268,85, che CP_1
veniva integralmente versato mediante addebito diretto sulla pensione, per un importo di € 100,37 mensile a far data dal mese di luglio 2018 al marzo 2021; che in data
14.09.18 presentava presso l' domanda di ricostituzione reddituale, all'esito della CP_1
quale l' sede Costiero Vesuviana, comunicava, con raccomandata del 12.05.20, CP_1
testualmente che: “dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2020, un credito a suo favore di € 3.268,85”.
Tanto premesso, non essendo intervenuta la liquidazione della suesposta prestazione, pensione categoria SOCOM n. 38035405, pur ricorrendone tutti i presupposti di legge, si rendeva necessario adire Codesto Tribunale al fine di conseguire un provvedimento giudiziario costitutivo del diritto con conseguente condanna del convenuto Ente al pagamento dei ratei maturati come da provvedimento di liquidazione dell' - CP_1
modello TE08 - del 12.05.20. Vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. In CP_1
particolare, la difesa dell' ha chiarito che il credito oggetto di domanda era CP_1
riferito all'anno 2016 ed era solo un credito contabile atteso che, verificata l'esistenza delle condizioni di legge per non applicare la trattenuta di cui al comma 41 dell'art. 1 della L. n. 335/95, l' aveva emesso il provvedimento del 12.5.2000 con il quale CP_1
aveva riconosciuto un credito di Euro 3.268,85 al fine di annullare contabilmente il precedente debito di pari importo;
che in sostanza, il provvedimento del 12.5.2000 non attribuiva alcun diritto di credito dal momento che la pensione di reversibilità nel 2016 era già pagata in misura intera;
che la rateazione di cui al ricorso era relativa ad un debito relativo all'anno 2014, completamente riscosso, che nulla aveva a che fare con il preteso credito azionato in giudizio. All'udienza del 22.01.2025 le parti concordemente chiedevano rinvio al fine di verificare se l'operazione di conguaglio avesse riguardato l'intero debito ovvero residuasse una differenza a favore della ricorrente.
All'odierna udienza parte ricorrente insisteva affinché venisse riconosciuto un credito residuo di € 160,85. L' disconosceva tale credito insistendo nelle conclusioni già CP_1
rassegnate.
*****
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla disamina degli atti di causa si evince che il credito per cui agisce parte ricorrente
è pari ad € 3.268,85.
L' ha chiarito che trattasi di credito solo contabile atteso che, verificata l'esistenza CP_1
delle condizioni di legge per non applicare la trattenuta di cui al comma 41 dell'art. 1 della L. n. 335/95, era stato emesso il provvedimento del 12.5.2000 con il quale era stato riconosciuto un credito di Euro 3.268,85 al solo fine di annullare contabilmente il precedente debito di pari importo, ma in realtà nessuna trattenuta era mai stata effettuata e la pensione nell'anno 2016 era già stata pagata per intero alla ricorrente.
Tale circostanza risulta pacifica tra le parti.
Essendovi piena corrispondenza tra l'importo oggetto di domanda (già percepito dall'istante e mai trattenuto dall' e quello indicato nella comunicazione dell' CP_1 CP_1
quale credito (solo contabile) della ricorrente, in mancanza di prova della sussistenza di un ulteriore titolo di credito della ricorrente, la domanda avente ad oggetto la residua somma di € 160,85 va respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del comportamento processuale delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: -rigetta la domanda;
-compensa le spese.
Napoli, così deciso in data 26/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all''udienza del 26/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 14038/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Carlo Gargano (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Garibaldi n. 240,
ricorrente
contro
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da C.F._3
mandato generale alle liti in atti
resistente
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.06.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva il pagamento della somma di € 3.268,85, a titolo di ratei maturati e non riscossi della pensione categoria SOCOM. In particolare, la ricorrente deduceva: di essere percettrice della pensione SOCOM n. 38035405 a far data dal 01.03.2001; che in data 23.10.2017 le veniva contestata dall' la mancata presentazione della dichiarazione relativa ai CP_1
redditi 2014 e per tale motivo le veniva revocata la prestazione collegata al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010; che con la cennata comunicazione l accertava un indebito di € 3.268,85, che CP_1
veniva integralmente versato mediante addebito diretto sulla pensione, per un importo di € 100,37 mensile a far data dal mese di luglio 2018 al marzo 2021; che in data
14.09.18 presentava presso l' domanda di ricostituzione reddituale, all'esito della CP_1
quale l' sede Costiero Vesuviana, comunicava, con raccomandata del 12.05.20, CP_1
testualmente che: “dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2020, un credito a suo favore di € 3.268,85”.
Tanto premesso, non essendo intervenuta la liquidazione della suesposta prestazione, pensione categoria SOCOM n. 38035405, pur ricorrendone tutti i presupposti di legge, si rendeva necessario adire Codesto Tribunale al fine di conseguire un provvedimento giudiziario costitutivo del diritto con conseguente condanna del convenuto Ente al pagamento dei ratei maturati come da provvedimento di liquidazione dell' - CP_1
modello TE08 - del 12.05.20. Vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. In CP_1
particolare, la difesa dell' ha chiarito che il credito oggetto di domanda era CP_1
riferito all'anno 2016 ed era solo un credito contabile atteso che, verificata l'esistenza delle condizioni di legge per non applicare la trattenuta di cui al comma 41 dell'art. 1 della L. n. 335/95, l' aveva emesso il provvedimento del 12.5.2000 con il quale CP_1
aveva riconosciuto un credito di Euro 3.268,85 al fine di annullare contabilmente il precedente debito di pari importo;
che in sostanza, il provvedimento del 12.5.2000 non attribuiva alcun diritto di credito dal momento che la pensione di reversibilità nel 2016 era già pagata in misura intera;
che la rateazione di cui al ricorso era relativa ad un debito relativo all'anno 2014, completamente riscosso, che nulla aveva a che fare con il preteso credito azionato in giudizio. All'udienza del 22.01.2025 le parti concordemente chiedevano rinvio al fine di verificare se l'operazione di conguaglio avesse riguardato l'intero debito ovvero residuasse una differenza a favore della ricorrente.
All'odierna udienza parte ricorrente insisteva affinché venisse riconosciuto un credito residuo di € 160,85. L' disconosceva tale credito insistendo nelle conclusioni già CP_1
rassegnate.
*****
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla disamina degli atti di causa si evince che il credito per cui agisce parte ricorrente
è pari ad € 3.268,85.
L' ha chiarito che trattasi di credito solo contabile atteso che, verificata l'esistenza CP_1
delle condizioni di legge per non applicare la trattenuta di cui al comma 41 dell'art. 1 della L. n. 335/95, era stato emesso il provvedimento del 12.5.2000 con il quale era stato riconosciuto un credito di Euro 3.268,85 al solo fine di annullare contabilmente il precedente debito di pari importo, ma in realtà nessuna trattenuta era mai stata effettuata e la pensione nell'anno 2016 era già stata pagata per intero alla ricorrente.
Tale circostanza risulta pacifica tra le parti.
Essendovi piena corrispondenza tra l'importo oggetto di domanda (già percepito dall'istante e mai trattenuto dall' e quello indicato nella comunicazione dell' CP_1 CP_1
quale credito (solo contabile) della ricorrente, in mancanza di prova della sussistenza di un ulteriore titolo di credito della ricorrente, la domanda avente ad oggetto la residua somma di € 160,85 va respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del comportamento processuale delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: -rigetta la domanda;
-compensa le spese.
Napoli, così deciso in data 26/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)