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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/02/2024, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3474/2022,
TRA
, rapp e dif. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Musto Mary;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del – Controparte_1 CP_2 [...]
, Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022 e ritualmente notificato la ricorrente chiedeva di: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2014/2015 – 2017/2018 – 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_1 nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2014/2015 – 2017/2018 – 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
[...]
[..
[...] [...]
al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma Controparte_4 specifica ex art. 1218 del c.c. - Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La ricorrenteun'insegnante, attualmente in servizio presso la Scuola di primo Grado “
[...]
ON. ” , che a far data dall'a.s. 2014/2015 ha lavorato alle Org_1 Tes_1 Parte_2 dipendenze del in forza di plurimi contratti fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche (v. all. n. 1) come da prospetto riassuntivo che segue: - a.s. 2014/2015 - contratto dal 28 gennaio 2015 al 18 febbraio 2015, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ di Avellino;
- a.s. Organizzazione_2 Organizzazione_3
2014/2015 - contratto dal 19 febbraio 2015 al 23 febbraio 2015, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ Organizzazione_2 Org_3
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 24 febbraio 2015 al 15 marzo 2015, completo
[...] ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' Org_2
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 16 marzo 2015 al 30
[...] Organizzazione_3 marzo 2015, completo ore settimanali, per la classe Firmato Da: ST MA Emesso Da:
G CA 3 Serial#: 2 di concorso A028 Controparte_5 CodiceFiscale_1 matematica e scienze, presso l' “ di Avellino;
- a.s. Organizzazione_2 Organizzazione_3
2014/2015 - contratto dal 31 marzo 2015 al 24 aprile 2015, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ di Organizzazione_2 Organizzazione_3
Avellino; - a.s. 2014/2015 - contratto dal 25 aprile 2015 al 3 maggio 2015, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' Organizzazione_2
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 4 maggio 2015 al 10 giugno Organizzazione_3
2015, 7 ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l'
[...]
“ di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 4 maggio 2015 Org_2 Organizzazione_3 al 13 maggio 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 14 Organizzazione_2 Organizzazione_3 maggio 2015 al 27 maggio 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - Organizzazione_2 Organizzazione_3 contratto dal 28 maggio 2015 al 3 giugno 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ di Avellino;
- a.s. Organizzazione_2 Organizzazione_3
2014/2015 - contratto dal 4 giugno 2015 al 10 giugno 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ di Avellino;
- Organizzazione_2 Organizzazione_3
a.s. 2014/2015 - contratto dall'11 giugno 2015 all'11 giugno 2015, 7 ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' di Organizzazione_4
Avellino; - a.s. 2014/2015 - contratto dall'11 giugno 2015 all'11 giugno 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ Organizzazione_2 Org_3
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 13 giugno 2015 al 13 giugno 2015, 4
[...] settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' Organizzazione_2
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 13 giugno 2015 al 13 giugno Organizzazione_3
2015, 7 ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l'
[...]
di Avellino;
- a.s. 2017/2018 - contratto dal 21 settembre Org_2 Organizzazione_3
2017 al 18 giugno 2018, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' di Cervinara;
- a.s. 2018/2019 – contratto dal 20 Organizzazione_5 Org_6 settembre 2018 al 30 giugno 2019 completo ore settimanali, per la Firmato Da: ST MA
Emesso Da: G CA 3 Serial#: 3 classe Controparte_5 CodiceFiscale_1
2 di concorso A028 matematica e scienze, presso la Scuola di Primo Grado “ di Org_3 Org_3
Cervinara; - a.s. 2019/2020 – contratto dal 17 settembre 2019 al 30 giugno 2020, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso la Scuola di Primo Grado
di Montella;
- a.s. 2020/2021 – contratto dal 23 settembre 2020 al 31 agosto 2021, 12 Org_7 ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso la Scuola di Primo
Grado – Scuola Secondaria di I Grado di Monteforte Irpino e, 6 ore settimanali per la classe di concorso A208 presso Scuola di Primo Grado “ di Mugnano del Cardinale;
- Organizzazione_8
a.s. 2021/2022 – contratto dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso la ” di Organizzazione_9 Org_10
Manocalzati; - a.s. 2021/2022 – contratto dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2022, supplenza per 3 ore settimanali aggiuntive, presso la Scuola di Primo Grado - a.s. Organizzazione_11
2022/2023 – contratto dal 7 settembre 2022 al 30 giugno 2023, completo ore settimanali, per la
[... classe di concorso A028 matematica e scienze, presso la Scuola di Primo Grado “ON.
” . Tes_1 Parte_2
Rilevava di essere stata esclusa dalla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma
121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, la c.d. carta docenti, in quanto assunta a tempo determinato. Non si costituiva l'Amministrazione resistente e pertanto, ne va dichiarata la contumacia. La causa veniva per la prima comparizione innanzi al sottoscritto giudice istruttore all'udienza del
31.5.2023 ed alla successiva udienza odierna è decisa mediante deposito telematico della presente sentenza. Osserva il giudicante come l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 abbia statuito che al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico mentre il comma
122 del medesimo articola abbia previsto che con un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero stati definiti i criteri e le modalità
[...] di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121. Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è statuito, all'art. 2, che solo I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile e che Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_7 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
Successivamente, poi, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha altresì confermato all'art. 3 che La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
Per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, dunque, risulta che tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a
3 tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero ed altresì se assunti in corso d'anno, beneficiano della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. In concreto, dunque, ogni singolo docente di ruolo ha diritto a vedersi costituire da parte del una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di CP_1 apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) sia per specifiche esigenze di formazione sia per la acquisizione degli strumenti di lavoro. Tale diritto attribuisce, quindi, all'insegnante la facoltà di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la relativa somma, CP_1 fino a concorrenza di € 500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata assegnata (l'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Tanto premesso, osserva il Tribunale come la parte ricorrente, per tutto il periodo in cui hanno prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo state sottoposte agli stessi obblighi formativi, non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica.
Sulla specifica questione, quindi, ed al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti a termine in relazione al beneficio in esame, si è pronunciata la CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21 in cui ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza. La Corte ha altresì precisato: che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali che il principio di non CP_1
4 discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili che Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Infine, che a tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Sulla specifica questione, poi, deve essere anche riportato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato che ha affermato l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non CP_8 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua.
Si legge in tale pronuncia, per quanto in questa sede di specifico interesse, che in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei di categoria”. Org_12
Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto
5 delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. In definitiva, alla luce anche del condividibile pronunciamento del Consiglio di Stato deve affermarsi che il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, debba ricavarsi da una necessaria estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 per effetto della applicazione delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Invero, come si evince dalle conclusioni attoree siccome sopra trascritte e confermate con le successive note d'udienza, la parte ricorrente tutt'ora in servizio, chiede la corresponsione di un importo pari ad una somma di denaro liquida.
Come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, il diritto de quo ha una natura pecuniaria e di pagamento.
Tuttavia, il DPCM 28 novembre 2016, che detta disposizioni generali per il riconoscimento della carta docente, ha precisato che trattasi di un diritto ad acquistare beni attraverso una piattaforma informatica dedicata che genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, l'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. Ciò, posto, avendo come sopra indicato, la parte ricorrente richiesto un'utilità diversa da quella voluta dalla legge, la domanda siccome formulata, deve ritenersi infondata.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione. Spese compensate, stante l'assoluta novità della vicenda dedotta in giudizio e della giurisprudenza di legittimità maturata sul punto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
-- Rigetta il ricorso;
-- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 2.2.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
6 7
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3474/2022,
TRA
, rapp e dif. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Musto Mary;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del – Controparte_1 CP_2 [...]
, Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022 e ritualmente notificato la ricorrente chiedeva di: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2014/2015 – 2017/2018 – 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_1 nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2014/2015 – 2017/2018 – 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
[...]
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[...] [...]
al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma Controparte_4 specifica ex art. 1218 del c.c. - Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La ricorrenteun'insegnante, attualmente in servizio presso la Scuola di primo Grado “
[...]
ON. ” , che a far data dall'a.s. 2014/2015 ha lavorato alle Org_1 Tes_1 Parte_2 dipendenze del in forza di plurimi contratti fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche (v. all. n. 1) come da prospetto riassuntivo che segue: - a.s. 2014/2015 - contratto dal 28 gennaio 2015 al 18 febbraio 2015, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ di Avellino;
- a.s. Organizzazione_2 Organizzazione_3
2014/2015 - contratto dal 19 febbraio 2015 al 23 febbraio 2015, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ Organizzazione_2 Org_3
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 24 febbraio 2015 al 15 marzo 2015, completo
[...] ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' Org_2
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 16 marzo 2015 al 30
[...] Organizzazione_3 marzo 2015, completo ore settimanali, per la classe Firmato Da: ST MA Emesso Da:
G CA 3 Serial#: 2 di concorso A028 Controparte_5 CodiceFiscale_1 matematica e scienze, presso l' “ di Avellino;
- a.s. Organizzazione_2 Organizzazione_3
2014/2015 - contratto dal 31 marzo 2015 al 24 aprile 2015, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ di Organizzazione_2 Organizzazione_3
Avellino; - a.s. 2014/2015 - contratto dal 25 aprile 2015 al 3 maggio 2015, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' Organizzazione_2
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 4 maggio 2015 al 10 giugno Organizzazione_3
2015, 7 ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l'
[...]
“ di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 4 maggio 2015 Org_2 Organizzazione_3 al 13 maggio 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 14 Organizzazione_2 Organizzazione_3 maggio 2015 al 27 maggio 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - Organizzazione_2 Organizzazione_3 contratto dal 28 maggio 2015 al 3 giugno 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ di Avellino;
- a.s. Organizzazione_2 Organizzazione_3
2014/2015 - contratto dal 4 giugno 2015 al 10 giugno 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ di Avellino;
- Organizzazione_2 Organizzazione_3
a.s. 2014/2015 - contratto dall'11 giugno 2015 all'11 giugno 2015, 7 ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' di Organizzazione_4
Avellino; - a.s. 2014/2015 - contratto dall'11 giugno 2015 all'11 giugno 2015, 4 settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' “ Organizzazione_2 Org_3
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 13 giugno 2015 al 13 giugno 2015, 4
[...] settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' Organizzazione_2
di Avellino;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 13 giugno 2015 al 13 giugno Organizzazione_3
2015, 7 ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l'
[...]
di Avellino;
- a.s. 2017/2018 - contratto dal 21 settembre Org_2 Organizzazione_3
2017 al 18 giugno 2018, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso l' di Cervinara;
- a.s. 2018/2019 – contratto dal 20 Organizzazione_5 Org_6 settembre 2018 al 30 giugno 2019 completo ore settimanali, per la Firmato Da: ST MA
Emesso Da: G CA 3 Serial#: 3 classe Controparte_5 CodiceFiscale_1
2 di concorso A028 matematica e scienze, presso la Scuola di Primo Grado “ di Org_3 Org_3
Cervinara; - a.s. 2019/2020 – contratto dal 17 settembre 2019 al 30 giugno 2020, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso la Scuola di Primo Grado
di Montella;
- a.s. 2020/2021 – contratto dal 23 settembre 2020 al 31 agosto 2021, 12 Org_7 ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso la Scuola di Primo
Grado – Scuola Secondaria di I Grado di Monteforte Irpino e, 6 ore settimanali per la classe di concorso A208 presso Scuola di Primo Grado “ di Mugnano del Cardinale;
- Organizzazione_8
a.s. 2021/2022 – contratto dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022, completo ore settimanali, per la classe di concorso A028 matematica e scienze, presso la ” di Organizzazione_9 Org_10
Manocalzati; - a.s. 2021/2022 – contratto dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2022, supplenza per 3 ore settimanali aggiuntive, presso la Scuola di Primo Grado - a.s. Organizzazione_11
2022/2023 – contratto dal 7 settembre 2022 al 30 giugno 2023, completo ore settimanali, per la
[... classe di concorso A028 matematica e scienze, presso la Scuola di Primo Grado “ON.
” . Tes_1 Parte_2
Rilevava di essere stata esclusa dalla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma
121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, la c.d. carta docenti, in quanto assunta a tempo determinato. Non si costituiva l'Amministrazione resistente e pertanto, ne va dichiarata la contumacia. La causa veniva per la prima comparizione innanzi al sottoscritto giudice istruttore all'udienza del
31.5.2023 ed alla successiva udienza odierna è decisa mediante deposito telematico della presente sentenza. Osserva il giudicante come l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 abbia statuito che al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico mentre il comma
122 del medesimo articola abbia previsto che con un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero stati definiti i criteri e le modalità
[...] di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121. Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è statuito, all'art. 2, che solo I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile e che Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_7 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
Successivamente, poi, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha altresì confermato all'art. 3 che La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
Per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, dunque, risulta che tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a
3 tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero ed altresì se assunti in corso d'anno, beneficiano della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. In concreto, dunque, ogni singolo docente di ruolo ha diritto a vedersi costituire da parte del una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di CP_1 apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) sia per specifiche esigenze di formazione sia per la acquisizione degli strumenti di lavoro. Tale diritto attribuisce, quindi, all'insegnante la facoltà di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la relativa somma, CP_1 fino a concorrenza di € 500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata assegnata (l'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Tanto premesso, osserva il Tribunale come la parte ricorrente, per tutto il periodo in cui hanno prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo state sottoposte agli stessi obblighi formativi, non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica.
Sulla specifica questione, quindi, ed al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti a termine in relazione al beneficio in esame, si è pronunciata la CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21 in cui ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza. La Corte ha altresì precisato: che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali che il principio di non CP_1
4 discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili che Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Infine, che a tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Sulla specifica questione, poi, deve essere anche riportato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato che ha affermato l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non CP_8 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua.
Si legge in tale pronuncia, per quanto in questa sede di specifico interesse, che in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei di categoria”. Org_12
Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto
5 delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. In definitiva, alla luce anche del condividibile pronunciamento del Consiglio di Stato deve affermarsi che il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, debba ricavarsi da una necessaria estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 per effetto della applicazione delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Invero, come si evince dalle conclusioni attoree siccome sopra trascritte e confermate con le successive note d'udienza, la parte ricorrente tutt'ora in servizio, chiede la corresponsione di un importo pari ad una somma di denaro liquida.
Come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, il diritto de quo ha una natura pecuniaria e di pagamento.
Tuttavia, il DPCM 28 novembre 2016, che detta disposizioni generali per il riconoscimento della carta docente, ha precisato che trattasi di un diritto ad acquistare beni attraverso una piattaforma informatica dedicata che genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, l'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. Ciò, posto, avendo come sopra indicato, la parte ricorrente richiesto un'utilità diversa da quella voluta dalla legge, la domanda siccome formulata, deve ritenersi infondata.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione. Spese compensate, stante l'assoluta novità della vicenda dedotta in giudizio e della giurisprudenza di legittimità maturata sul punto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
-- Rigetta il ricorso;
-- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 2.2.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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