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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20118/2025 R.G. promosso da
(avv.ti CANDRINA CINZIA e DAVIDE BALDUZZI) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv.ti CANDRINA CINZIA e DAVIDE BALDUZZI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1 Per_2 la casa famigliare sita in Lograto (BS), don n. 44, ove la Signora continuerà, almeno per il Persona_3 Pt_2 momento, a vivere unitamente ai figli.
3) Le decisioni relative all'educazione, istruzione e salute dei minori verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori.
4) I coniugi di comune accordo hanno stabilito nel Piano Genitoriale, tenuto conto delle esigenze primarie dei figli stante la loro età e la loro capacità di autodeterminarsi, le modalità di frequentazione e collocazione degli stessi. Il padre potrà comunque vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desiderino previo accordo con la sig.ra , Pt_2 con congruo preavviso. Tale piano (redatto per ciascun minore), al quale si rimanda integralmente, è da considerarsi parte integrante del presente atto.
5) Il sig. verserà alla moglie, con cadenza mensile e più precisamente a far data dal giorno 15 del mese Pt_1 successivo alla sottoscrizione del presente atto, la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00, ossia euro
250,00 - duecentocinquanta/00- per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra e già Pt_2
1 noto al marito. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
L'obbligo in capo al padre di versare l'assegno di mantenimento per i figli permarrà fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
Il padre provvederà, inoltre, al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie, ossia quelle non coperte dall'assegno periodico che eventualmente si rendessero necessarie per i minori, con rimborso al coniuge anticipatario entro il 15 del mese successivo al loro sostenimento, secondo il Protocollo d'Intesa del 14.07.2016 raggiunto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia da intendersi qui di seguito integralmente trascritto e di cui si allega copia (doc. n. 5).
7) Gli assegni erogandi dall'Inps e/o assegno unico a sostegno del reddito verranno richiesti dal Sig. e Pt_1 verranno poi versati integralmente alla moglie.
8) Nessun assegno di mantenimento verrà erogato in favore della sig.ra in quanto economicamente Pt_2 autosufficiente oltre al fatto che la stessa risulta destinataria di somme derivanti dalla locazione di un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Lograto (BS), Caduti Piazza Loggia n. 6.
9) La casa coniugale sita in Lograto (BS), Via don Fausto Capretti n. 44 di proprietà esclusiva del sig. Pt_1 continuerà ad essere abitata, fino alla maggiore del figlio minore dalla sig.ra unitamente ai figli mentre Per_2 Pt_2 il sig. si sposterà presso l'abitazione del fratello (con il quale conviverà unitamente all'anziano padre Pt_1 Per_4
), sita in Lograto (BS), Via Mazzini n. 37 ove trasferirà la propria residenza. Per_5
10) Tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale dovranno essere sostenute dalla sig.ra mentre quelle Pt_2 straordinarie verranno sostenute dal sig. (secondo le normali regole del Codice Civile). Le utenze domestiche Pt_1 continueranno ad essere pagate dal sig. (attualmente il costo mensile medio è di circa € 200,00). Pt_1
11) Il sig. continuerà anche a versare le rate residue del Prestito Finalizzato, a lui intestato (sig.ra Pt_1 Pt_2 coobbligata) acceso presso Compass in data 30.03.2025 (36 rate), rata mensile, scadenza il 30 di ogni mese, pari ad € 204,36, per l'acquisto dell'autovettura Mercedes Classe A, tg. ES329CH, intestata alla sig.ra e che Pt_2 rimarrà di sua proprietà e ad uso suo esclusivo.
L'autovettura BMW X3, tg. FA895TA, di proprietà del sig. rimarrà di sua esclusiva proprietà e in uso Pt_1 esclusivo a lui.
12) I coniugi danno atto di avere già provveduto a suddividere tra di loro di comune accordo le suppellettili e gli arredi tutti che si trovano presso la casa coniugale. Il sig. provvederà, a breve, ad asportare gli ultimi effetti Pt_1 personali ancora presenti nella casa familiare.
13) Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito tra loro, prima d'ora, ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere alcun'altra pretesa da avanzare al riguardo per qualsivoglia motivo/ragione/causale derivante dal matrimonio ad esclusione di quanto indicato in ricorso.
14) I coniugi prestano reciproco assenso al rinnovo/rilascio della carta d'identità e del passaporto o di altro documento equipollente, consenso da intendersi esteso ai figli minori e Per_1 Per_2
15) Le parti stabiliscono che le presenti condizioni inizieranno a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/05/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LOGRATO (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2008).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA TI EA SI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20118/2025 R.G. promosso da
(avv.ti CANDRINA CINZIA e DAVIDE BALDUZZI) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv.ti CANDRINA CINZIA e DAVIDE BALDUZZI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1 Per_2 la casa famigliare sita in Lograto (BS), don n. 44, ove la Signora continuerà, almeno per il Persona_3 Pt_2 momento, a vivere unitamente ai figli.
3) Le decisioni relative all'educazione, istruzione e salute dei minori verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori.
4) I coniugi di comune accordo hanno stabilito nel Piano Genitoriale, tenuto conto delle esigenze primarie dei figli stante la loro età e la loro capacità di autodeterminarsi, le modalità di frequentazione e collocazione degli stessi. Il padre potrà comunque vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desiderino previo accordo con la sig.ra , Pt_2 con congruo preavviso. Tale piano (redatto per ciascun minore), al quale si rimanda integralmente, è da considerarsi parte integrante del presente atto.
5) Il sig. verserà alla moglie, con cadenza mensile e più precisamente a far data dal giorno 15 del mese Pt_1 successivo alla sottoscrizione del presente atto, la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00, ossia euro
250,00 - duecentocinquanta/00- per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra e già Pt_2
1 noto al marito. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
L'obbligo in capo al padre di versare l'assegno di mantenimento per i figli permarrà fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
Il padre provvederà, inoltre, al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie, ossia quelle non coperte dall'assegno periodico che eventualmente si rendessero necessarie per i minori, con rimborso al coniuge anticipatario entro il 15 del mese successivo al loro sostenimento, secondo il Protocollo d'Intesa del 14.07.2016 raggiunto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia da intendersi qui di seguito integralmente trascritto e di cui si allega copia (doc. n. 5).
7) Gli assegni erogandi dall'Inps e/o assegno unico a sostegno del reddito verranno richiesti dal Sig. e Pt_1 verranno poi versati integralmente alla moglie.
8) Nessun assegno di mantenimento verrà erogato in favore della sig.ra in quanto economicamente Pt_2 autosufficiente oltre al fatto che la stessa risulta destinataria di somme derivanti dalla locazione di un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Lograto (BS), Caduti Piazza Loggia n. 6.
9) La casa coniugale sita in Lograto (BS), Via don Fausto Capretti n. 44 di proprietà esclusiva del sig. Pt_1 continuerà ad essere abitata, fino alla maggiore del figlio minore dalla sig.ra unitamente ai figli mentre Per_2 Pt_2 il sig. si sposterà presso l'abitazione del fratello (con il quale conviverà unitamente all'anziano padre Pt_1 Per_4
), sita in Lograto (BS), Via Mazzini n. 37 ove trasferirà la propria residenza. Per_5
10) Tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale dovranno essere sostenute dalla sig.ra mentre quelle Pt_2 straordinarie verranno sostenute dal sig. (secondo le normali regole del Codice Civile). Le utenze domestiche Pt_1 continueranno ad essere pagate dal sig. (attualmente il costo mensile medio è di circa € 200,00). Pt_1
11) Il sig. continuerà anche a versare le rate residue del Prestito Finalizzato, a lui intestato (sig.ra Pt_1 Pt_2 coobbligata) acceso presso Compass in data 30.03.2025 (36 rate), rata mensile, scadenza il 30 di ogni mese, pari ad € 204,36, per l'acquisto dell'autovettura Mercedes Classe A, tg. ES329CH, intestata alla sig.ra e che Pt_2 rimarrà di sua proprietà e ad uso suo esclusivo.
L'autovettura BMW X3, tg. FA895TA, di proprietà del sig. rimarrà di sua esclusiva proprietà e in uso Pt_1 esclusivo a lui.
12) I coniugi danno atto di avere già provveduto a suddividere tra di loro di comune accordo le suppellettili e gli arredi tutti che si trovano presso la casa coniugale. Il sig. provvederà, a breve, ad asportare gli ultimi effetti Pt_1 personali ancora presenti nella casa familiare.
13) Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito tra loro, prima d'ora, ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere alcun'altra pretesa da avanzare al riguardo per qualsivoglia motivo/ragione/causale derivante dal matrimonio ad esclusione di quanto indicato in ricorso.
14) I coniugi prestano reciproco assenso al rinnovo/rilascio della carta d'identità e del passaporto o di altro documento equipollente, consenso da intendersi esteso ai figli minori e Per_1 Per_2
15) Le parti stabiliscono che le presenti condizioni inizieranno a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/05/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LOGRATO (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2008).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA TI EA SI
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