Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3633 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
RR IU nata a [...], il [...], (cod.fisc.
), e ivi residente in [...]
81, pal. 48, Santa Lucia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Cosentino del Foro di Messina, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina alla via dei Mille n. 77 il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e notifiche nel corso del presente procedimento all'indirizzo pec: o via Email_1
fax al num. 090.9198433; PARTE RICORRENTE
E
GA AL nato a [...], il [...] (cod.fisc.
) residente in [...]
Magenta n. 4 – Int, E;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 15.09.2024, RR GI, premesso che in data
23.01.2004 aveva contratto a Messina matrimonio concordatario (rectius civile) con GA AL (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 6 parte 1 anno 2004), in regime di comunione legale dei beni;
che dal matrimonio erano nati tre figli, OF a
Messina il 14.05.2004, OG a Messina il 05.12.2005 e LE a
Messina l'08.04.2013; che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto emesso dal Tribunale di Messina il 04.11.2010; che, nondimeno, dopo la separazione i coniugi, si erano riconciliati;
che i coniugi si erano nuovamente separati giudizialmente con sentenza n. 46/2024 emessa dal
Tribunale di Messina l'08.01.2024; che con la menzionata sentenza di separazione il Tribunale di Messina aveva confermato l'ordinanza presidenziale del 14.06.2022 con riferimento all'affidamento della LI minore LE, ai tempi di permanenza della minore con entrambi i genitori e con riferimento al mantenimento dei tre figli;
che era ampiamente decorso il termine stabilito dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
che il GA non aveva mai pagato l'assegno stabilito in sede di separazione per il mantenimento dei figli, dei quali si era sostanzialmente disinteressato, non seguendoli nel percorso di crescita e limitandosi ad effettuare sporadiche telefonate;
che ella, pertanto, sia era fatta carico in via esclusiva della crescita e del mantenimento dei figli, nonostante le difficoltà ad acquisire il consenso del GA per tutti quegli atti per i quali questo era necessario, essendo stata la minore affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Tutto ciò premesso chiedeva che fosse pronunciato il divorzio e che la LI minore LE fosse affidata in modo super esclusivo alla madre;
chiedeva, altresì, che
2 fossero disciplinate le visite del padre come meglio specificato in ricorso e che fosse posto a carico del GA, dipendente presso la Costruzioni
Arte Edile s.n.c., con una retribuzione mensile di circa € 1.700,00 -
2.000,00, l'obbligo di corrispondere alla deducente, disoccupata, la somma mensile di € 450,00 per il mantenimento dei tre figli, come già stabilito in sede di separazione, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva nonostante la ritualità della notifica, ed il Giudice delegato, all'udienza del 07.01.2025, dichiarava la contumacia di GA AL. Il Giudice preso atto, quindi, della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, confermava le statuizioni vigenti nel regime della separazione e disponeva l'audizione della LI minore LE, essendo stata formulata una richiesta di modifica del regime di affidamento.
Alla medesima udienza il procuratore di parte ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., l'emissione di sentenza non definitiva sullo stato delle persone con la continuazione del procedimento solo per la definizione delle ulteriori domande. Rimessa la causa al collegio per la decisione sulla domanda relativa allo stato coniugale, il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 66/2025 pubblicata il 14.01.2025, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a
Messina il 23.01.2004, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 6 parte 1 anno 2004.
All'udienza del 10.04.2025 il Giudice delegato effettuava l'ascolto della minore GA LE e, all'esito, il procuratore della ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa, rinunciando alla concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c.. Il Giudice delegato rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione.
3 Avendo questo Tribunale già emesso sentenza non definitiva sullo stato coniugale, occorre esaminare esclusivamente le altre domande concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Si deve premettere che quando, come nel caso in esame, siano stati in precedenza emessi dei provvedimenti con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole, la revisione delle statuizioni vigenti può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una modifica di dete statuizioni, atteso che la disposizione normativa contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., in base alla quale essa è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha chiesto la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento della prole, né ha allegato circostanze sopravvenute che possano giustificare una loro modifica, sicché non vi è motivo per revisionare le disposizioni attualmente vigenti.
Viceversa, con riferimento all'affidamento della LI LE, ha chiesto il suo affidamento esclusivo alla madre, lamentando il disinteresse mostrato dal padre.
Va, invero, osservato che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Il legislatore non ha chiarito, però, in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione.
4 Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo, non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia inidoneo, per qualsiasi motivo ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo, come avviene tipicamente tutte le volte che il genitore tenga una condotta caratterizzata da disinteresse affettivo e materiale che induca a dubitare della sua capacità di occuparsi convenientemente della prole.
Il comportamento processuale del resistente e l'esito dell'ascolto della LI minore LE hanno dato pieno riscontro alle affermazioni della ricorrente. Infatti, il GA non si è costituito nel presente giudizio, così mostrando di non avere uno specifico interesse a mantenere un rapporto significativo con la LI minore. Quest'ultima ha, poi, riferito che il padre era da diverso tempo una persona sostanzialmente assente dalla sua vita, avendo mantenuto con lei soltanto rapporti del tutto sporadici tanto che lo stesso talvolta era venuto in Sicilia dalla Toscana, dove abitualmente viveva, senza neppure salutarla. E' evidente, allora, che la condotta del GA rivela gravi carenze genitoriali, in quanto è sintomatica del fatto che lo stesso non è capace di assicurare alla LI in modo continuativo il necessario sostegno affettivo ed educativo, con evidente pregiudizio per lo sviluppo sereno della personalità della minore.
Inoltre il GA ha mostrato disinteresse nei confronti della LI anche sotto il profilo economico, non dando prova di avere corrisposto l'assegno stabilito dal Tribunale. Benché i rapporti di natura economica intercorrenti tra le parti non possano avere diretta incidenza sul regime
5 dell'affidamento, è pacifico, infatti, che la violazione dell'obbligo di mantenimento della prole e la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità del genitore che se ne renda responsabile ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso e da ciò discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (Cass. civ. 17.12.2009 n. 26587).
Ritiene, peraltro, il collegio che occorra, non solo, disporre l'affidamento esclusivo della LI minore alla madre, ma anche, attribuire a quest'ultima il cosiddetto affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma III, c.c., che prevede una concentrazione delle competenze genitoriali in capo al genitore affidatario, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse che attengono, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale. Va, infatti, osservato che la peculiarità delle carenze genitoriali manifestate dal GA rende indispensabile escludere quest'ultimo dal processo decisionale su questioni di grande rilevanza nella vita della minore e che richiedono solitamente interventi tempestivi. Risulta
d'altronde, evidente che a causa dell'assenza del GA dalla vita della LI e del suo totale disinteresse per la minore, la RR potrebbe andare incontro a difficoltà insormontabili e ciò rischia di determinare una sostanziale impossibilità di rispettare il metodo dell'accordo, con gravissimo pregiudizio per la LI minore.
Con riferimento ai rapporti tra padre e LI, può, infine, recepirsi la proposta formulata dalla stessa ricorrente, secondo cui, in mancanza di diversi accordi, la minore potrà trascorrere con il padre i seguenti periodi: un fine settimana al mese, previo accordo con la madre almeno una
6 settimana prima;
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
le principali ricorrenze dell'anno e delle festività familiari secondo il criterio dell'alternanza con entrambi i genitori.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3633/2024
R.G., sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
1) Affida la minore GA LE, nata a Messina l'[...], in [...] esclusiva alla madre;
attribuisce a RR GI la facoltà di assumere senza il consenso di GA AL anche le decisioni di maggiore interesse per la LI minore LE;
disciplina i rapporti tra il padre e la LI LE come meglio specificato in parte motiva;
2) Conferma le statuizioni vigenti con riferimento al mantenimento della prole;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7