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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 3762/2023, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: , (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: , quest'ultima rappresentata dall'Amministratore di Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), giusta autorizzazione del Giudice Tutelare Controparte_1 C.F._4
in data 18.08.2023, tutte rappresentate e difese dall'Avv. LIDIA MUSSI del Foro di Como, presso il cui studio in Albese con NO (CO) - Via Vittorio Veneto n. 12 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_2 Per_1 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.05.2025 ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice che di seguito vengono integralmente riportate:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare che le ricorrenti
e - già proprietarie, per le quote rispettivamente di 5/18, 1/9 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
1/9, e così complessivamente per la quota indivisa di 9/18 (ossia1/2) del terreno distinto al C.T. del
Comune di Cernobbio (CO) Sezione Rovenna al Foglio di mappa n. 9 alla particella n. 724 sono divenute proprietarie per usucapione, in parti uguali tra loro, della quota indivisa di 6/12 (sei
pagina 1 di 7 dodicesimi) del ridetto mappale catastalmente intestato alla OR fu , e, Controparte_2 Per_1 per l'effetto, ordinare alla CC.RR.II. di Como la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze in caso di infondata resistenza.
Con osservanza.
Albese con NO (CO), 11 marzo 2025 avv. Lidia Mussi ed a seguito di deposito della sola comparsa conclusionale in data 11.04.2025 e della discussione orale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150, comma 4, c.p.c. (cfr. doc. 010), le sorelle , e convenivano avanti l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
FU (o i suoi eredi e/o aventi causa) al fine di sentir dichiarato Controparte_2 Per_1
l'avvenuto acquisto per usucapione della quota di 6/12 del terreno distinto al C.T. del Comune di
Cernobbio (CO) - Sezione Rovenna - al Foglio di mappa n. 9 alla particella n. 724, risultante catastalmente intestata alla predetta convenuta.
A seguito della verifica della regolarità delle notifiche e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, nonché della procedibilità della domanda (avendo parte ricorrente esperito procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo il 16.02.2024, come da documento n. 011) prodotto con nota di deposito in data 6.05.2024), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta - anche in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato Tribunale - e l'assunzione di prove orali all'udienza del 19.02.2025; sicché alla successiva udienza del 12.05.2025 essa è stata trattenuta in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione mista di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
Ciò premesso, l'istruttoria processuale ha consentito di accertare quanto segue.
1. Il terreno oggetto della domanda di usucapione delle ricorrenti: natura, ubicazione, inaccessibilità ai terzi.
La domanda di usucapione delle ricorrenti ha per oggetto la quota di 6/12 del terreno distinto al mapp.
724 del CT del Comune di Cernobbio (CO) - Fraz. Rovenna - di cui le stesse sono complessivamente già proprietarie, per quote diverse tra loro, della restante quota indivisa di 9/18.
Il terreno de quo è seminativo e ha una superficie di are 01 centiare 85, ossia 185 mq;
viene in atti talora descritto come piccolo terreno (cfr. docc. 004 e doc. 012 pag. 7).
Gli atti pubblici (cfr. doc. 001, 013 e 014), gli estratti di mappa (cfr. docc. 002 e doc. 12 pag. 18) e le pagina 2 di 7 fotografie nel dossier sub all. B documentano la natura di giardino del terreno de quo e il suo essere inaccessibile ai terzi in quanto “inglobato” nel compendio immobiliare del de cuius - costituito dalla casa familiare (mapp. 230) ad esso adiacente e dal contiguo terreno (mapp. 725) - oggi oggetto di comunione pro-indiviso tra le ricorrenti.
Dai su richiamati documenti si evince, infatti, che il mapp. 724 confina:
- a est con il mapp. 230 su cui insiste la casa avita, acquistata da il 17.11.1926 (cfr. doc. 12, Persona_2
pag. 16), cui si accede dal cancello pedonale posto sulla Via della Libertà (v. anche all. B, docc da 1 a
3);
- a sud con il mapp. 725, acquistato da nel 1954 (cfr..doc. 013), che è prospicente la Via Persona_2
della Libertà da cui è diviso da un alto muro di contenimento e confine sul quale il de cuius ha installato un parapetto (cfr. anche all. B, docc. 2, 15);
- a ovest con il o Per_3 Per_4
- a nord con il mapp. 723 di proprietà di terzi da cui è diviso da un muro sovrastato da una rete (cfr. anche all. B, docc. 18a, 18b).
L'inaccessibilità del terreno da parte di terzi è stata confermata nell'espletata istruttoria orale.
e - della cui attendibilità non sono emersi elementi di dubbio nonostante Tes_1 Tes_2
siano “congiunti” della ricorrente – e la vicina di casa (che, a dispetto Parte_1 Persona_5 dell'omonimia nel cognome, non è parente delle ricorrenti), hanno confermato che l'accesso al compendio delle , costituito dalla casa avita e dai terreni ad essa adiacenti, ossia il mapp. 724 Parte_4
e il mapp. 725, può avvenire solo dal cancello pedonale in Via della Libertà n. 105; così le dichiarazioni della testimone : la mia casa è sopra e ha accesso dalla Via Roncate, la loro Persona_5
è sotto la mia e ha accesso dalla Via della Libertà (cfr. verbale d'udienza del 19.02.2025 in atti).
Dopo la morte delle coeredi ( nel 1990 e nel 2019) e il ricovero tra il 2021 Persona_6 Persona_7
e il 2022 di e , tutte le copie delle chiavi del cancello e della porta di Parte_3 Parte_2
ingresso sono attualmente detenute solo da , come confermato dai signori Parte_1 CP_1
2. ll possesso ad usucapionem del signor , dante causa delle ricorrenti (19.01.1941- Persona_2
10.11.977)
Ribadita la natura di giardino e l'ubicazione - adiacente la casa avita e inaccessibile a terzi - del terreno oggetto di usucapione, occorre ripercorrere gli elementi probatori della signoria di fatto esercitata dal de cuius sul predetto terreno, dovendo peraltro osservare che, in forza dell'atto di acquisto in data
19.01.1941 e della coeva dichiarazione della parte venditrice (cfr. docc. 001-001a), si può ritenere che egli fosse in buona fede convinto di averne acquistato la proprietà nella sua interezza.
Le immagini fotografiche in atti, alcune risalenti agli anni '60 (cfr. all B doc. 11), documentano che il pagina 3 di 7 de cuius ha “organizzato” il terreno in questione facendolo divenire il giardino pertinenziale della contigua casa familiare acquistata nel 1926 (cfr. all. B docc. da 12 a 15): ha creato aiuole e viottoli, ha posato pilastrini, la rampa di scale che conduce al mapp. 725, parapetti e recinzioni nonché il tavolino in cemento a ridosso del locale lavanderia. Nel rendere funzionale e protetto il terreno acquistato, il de cuius ha avuto cura anche dell'aspetto estetico usando, per tutti i manufatti in ferro battuto posati nel giardino, lo stesso motivo artistico che contraddistingue gli elementi in ferro battuto della casa familiare (la ringhiera del ballatoio, le inferriate delle finestre, il cancello, ecc.), come confermato dai testimoni e (cfr. verbale d'udienza cit.) che, sentiti sui capitoli da 1) a 12) Tes_1 Tes_2
della memoria istruttoria autorizzata in data 22.10.2024, hanno confermato le circostanze ivi dedotte e riconosciuto nelle fotografie loro rammostrate il “giardino” della casa di Cernobbio - Via della Libertà con tutti i succitati manufatti realizzati dal de cuius negli anni 40.
Oltre che dal materiale fotografico e dalle testimonianze dei signori l'animus rem sibi habendi CP_1
del de cuius è altresì confermato da due documenti in atti: (i) l'atto di acquisto del terreno distinto al mapp. 725, stipulato in data 24.08.1954 (cfr. doc. 013); (ii) la planimetria della casa avita allegata alla denuncia di variazione n. 54/78 inserita nella denuncia di successione del (cfr. doc. 012, pag. 15 e Pt_1
ss.). Acquistando il terrendo distinto al mapp. 725, contiguo al terreno per cui è causa nonché alla casa familiare, il signor non solo ha ampliato l'area a verde adiacente la propria abitazione, ma si è Pt_1 assicurato l'inaccessibilità a tale area da parte di terzi. Il terreno al mapp. 725, come si evince dagli estratti di mappa (cfr. doc. 002) e dalle fotografie prodotte, è infatti prospicente la Via della Libertà ma da esso separato da un muro invalicabile (oltretutto sovrastato da una recinzione) che è in prosecuzione del muro, antistante la casa familiare, su cui si apre l'unico cancello che dà accesso al compendio (v. all. B docc. 2,11, 14,15).
Quanto alla denuncia di variazione, resa necessaria dall'aver il de cuius, in epoca remota, sopraelevato la casa familiare e ampliato il piano terra mediante l'aggiunta del locale lavanderia, si osserva, esaminando la planimetria della casa familiare allegata (cfr. doc. 012 pag, 15), che il locale lavanderia è stato e costruito senza rispettare la distanza dal mapp. 724 e presumibilmente, almeno in parte, proprio su detto mappale.
3. Il possesso ad usucapionem delle ricorrenti.
Il possesso ad usucapionem di è continuato nelle sue eredi: la moglie di secondo letto e le Persona_2
quattro figlie, di cui le odierne ricorrenti sono le uniche superstiti.
Tale circostanza è desumibile innanzitutto dall'atto notorio (cfr. doc. 004) con cui le odierne ricorrenti e la defunta sorella nel 1978, hanno cercato di ottenere la rettifica dell'intestazione catastale Per_7
del mapp. 724 che solo allora, in seguito alla predisposizione della denuncia di successione del padre,
pagina 4 di 7 avevano appreso essere intestato per 6/12 a tale fu Controparte_2 Per_1
L'atto notorio non ha assolto allo scopo per cui era stato predisposto, ma contiene le concordi dichiarazioni di quattro testimoni che hanno confermato il possesso ultratrentennale del de cuius sul mapp. 724 e la sua continuazione nelle ridette eredi.
L'esperita istruttoria ha in ogni caso dimostrato che le eredi di , non solo per fictio iuris, ma Persona_2
nei fatti hanno proseguito nel possesso del mapp. 724.
Si ricorda, in primo luogo, che la OR , moglie di secondo letto del signor e Persona_6 Pt_1
defunta nel 1990, ha vissuto almeno fino al 1988 nella casa di Via Libertà n. 105 della quale aveva conservato l'usufrutto avendo trasferito a la nuda proprietà. Parte_1
Si rammenta sul punto la deposizione della OR che, come sopra accennato, non è Persona_5 parente delle ricorrenti ma “una vicina di casa da lunghissimo tempo”. Interrogata liberamente dal
Giudice, la predetta testimone ha dichiarato di vivere dal 1986/87, in Via Roncate a Cernobbio (CO), nell'immobile di proprietà del marito, situato nell'appezzamento di terreno a nord del mapp. 724, per cui è causa, da cui è separato da un muro di contenimento posto sul confine e sovrastato da una rete
(cfr. docc. 18a, 18b all.B). La testimone ha spontaneamente fatto riferimento ad la figlia Persona_7
primogenita del de cuius, defunta nel 2019, affermando: “Le signore erano le mie vicine, anzi Pt_1 prima c'era , che è morta, e poi sono arrivate e ”. Rispondendo poi ai capitoli Per_7 Pt_2 Per_8
di prova da 13) a 18) della memoria istruttoria autorizzata, la testimone ha confermato la circostanza dedotta nel cap. 16 e ha aggiunto: sì è così dall'86/87. Prima se ne occupava la OR ma loro Per_7
la aiutavano perché era già anziana;
poi quando sono arrivate le due sorelle anche loro si davano da fare in giardino e mi ricordo che lì stendevano i panni. In sostanza ella ha indirettamente confermato quanto dedotto in atti, ossia che la signoria sul terreno de quo non si è mai interrotta perché nella contigua casa familiare, salvo brevi periodi, hanno sempre vissuto le coeredi del signor che non Pt_1
sono solo le odierne ricorrenti, ma altresì la moglie di secondo letto, OR (defunta Persona_6
nel 1990) e la figlia primogenita GE. La testimone, infine, dopo aver riconosciuto, nelle fotografie mostratele (docc. da 16 a 18 all. B), il giardino, rectius, le pianelle del giardino di proprietà ha Pt_1
confermato che le uniche persone che ha sempre visto nel giardino de quo intente al giardinaggio, o alla manutenzione o a stendere il bucato sono state solo le sorelle e i loro familiari. Ella ha inoltre Pt_1
confermato che è alle predette signore che ha sempre chiesto l'autorizzazione per accedere sul Pt_1
loro terreno al fine di provvedere alla pulizia del muro di confine a nord che è di sua proprietà.
Quanto ai signori e marito e figlio di essi hanno entrambi Tes_1 Tes_2 Parte_1
confermato di aver frequentato costantemente la casa di Via della Libertà n. 105 per far visite alle cognate/zie nonché alla moglie del sig. che in tale casa è rimasta sino al 1988. Pt_1 Persona_6
pagina 5 di 7 Il sig. che, come documentano le fotografie in atti, frequenta la casa di Via della Libertà Tes_1
n. 105 sin dai primi anni '60, ha confermato che la moglie, , ne ha sempre posseduto le Parte_1
chiavi anche prima della morte del padre. Nell'attualità, dopo che nel 2022 anche la sorella è Pt_2
stata definitivamente ricoverata in una R.S.A., detiene tutte le copie delle chiavi del cancello e Pt_1
della porta di casa (cfr. verbale d'udienza in atti).
A differenza del loro dante causa, che ha esercitato il possesso sul mapp. 724 anche modificandone lo stato per creare il compendio ancora oggi esistente, le odierne ricorrenti hanno semplicemente continuato a utilizzare quel bene, di fatto il giardino adiacente la casa in cui hanno sostanzialmente continuato a vivere, occupandosi costantemente della manutenzione.
È infatti su incarico/richiesta della madre e delle zie che il sig. ha periodicamente Tes_2 riverniciato, la prima volta trent'anni orsono, tutti i manufatti in ferro, dal cancello ai parapetti (v. risposta a capitolo di prova n. 10), e provveduto alla sistemazione del tetto del casotto insistente sul mapp. 724 e alla sua intonacatura;
casotto che un tempo, come ha ricordato il testimone, ospitava gli animali da cortile di e che oggi dà ricovero agli attrezzi di e a qualche mobile Persona_2 Tes_1
dismesso. Ed è sempre su incarico prima del suocero e poi delle sue eredi qui ricorrenti che il Tes_1
da solo, e poi aiutato dai figli, soprattutto , ha provveduto alla potatura degli alberi, a
[...] Tes_2 vangare l'orto e al periodico taglio del prato, particolarmente faticoso perché il giardino è terrazzato.
In diritto.
Le prove documentali offerte hanno confermato che, a far data dal 19.01.1941 e fino alla sua morte occorsa il 10.11.1977, il signor , dante causa delle ricorrenti, ha goduto e utilizzato il terreno Persona_2
de quo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento e utilizzo altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possederlo come proprietario.
L'espletata istruttoria orale ha dimostrato che le ricorrenti sono succedute nel possesso del dante causa non per “fictio iuris” ma perché, dopo la sua morte, hanno effettivamente continuato a (com)possedere il terreno de quo in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto.
Ricorrono, dunque, in capo alle ricorrenti i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sull'immobile de quo, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti e della specifica richiesta spiegata da parti ricorrenti sul punto, ovvero con vittoria di spese e competenze in caso di infondata resistenza, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
ACCERTA e DICHIARA che per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c. (C.F.: Parte_1
, RI IM (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 C.F._2 Parte_3
, proprietarie, per le quote rispettivamente di 5/18, 1/9 e 1/9, e così C.F._3
complessivamente per la quota indivisa di 9/18 (ossia1/2) del terreno distinto al C.T. del Comune di
Cernobbio (CO) - Sezione Rovenna - al Foglio di mappa n. 9 alla particella n. 724, sono divenute proprietarie, in parti uguali tra loro, della quota indivisa di 6/12 del predetto immobile catastalmente intestato a FU ; Controparte_2 Per_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 3762/2023, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: , (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: , quest'ultima rappresentata dall'Amministratore di Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), giusta autorizzazione del Giudice Tutelare Controparte_1 C.F._4
in data 18.08.2023, tutte rappresentate e difese dall'Avv. LIDIA MUSSI del Foro di Como, presso il cui studio in Albese con NO (CO) - Via Vittorio Veneto n. 12 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_2 Per_1 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.05.2025 ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice che di seguito vengono integralmente riportate:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare che le ricorrenti
e - già proprietarie, per le quote rispettivamente di 5/18, 1/9 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
1/9, e così complessivamente per la quota indivisa di 9/18 (ossia1/2) del terreno distinto al C.T. del
Comune di Cernobbio (CO) Sezione Rovenna al Foglio di mappa n. 9 alla particella n. 724 sono divenute proprietarie per usucapione, in parti uguali tra loro, della quota indivisa di 6/12 (sei
pagina 1 di 7 dodicesimi) del ridetto mappale catastalmente intestato alla OR fu , e, Controparte_2 Per_1 per l'effetto, ordinare alla CC.RR.II. di Como la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze in caso di infondata resistenza.
Con osservanza.
Albese con NO (CO), 11 marzo 2025 avv. Lidia Mussi ed a seguito di deposito della sola comparsa conclusionale in data 11.04.2025 e della discussione orale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150, comma 4, c.p.c. (cfr. doc. 010), le sorelle , e convenivano avanti l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
FU (o i suoi eredi e/o aventi causa) al fine di sentir dichiarato Controparte_2 Per_1
l'avvenuto acquisto per usucapione della quota di 6/12 del terreno distinto al C.T. del Comune di
Cernobbio (CO) - Sezione Rovenna - al Foglio di mappa n. 9 alla particella n. 724, risultante catastalmente intestata alla predetta convenuta.
A seguito della verifica della regolarità delle notifiche e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, nonché della procedibilità della domanda (avendo parte ricorrente esperito procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo il 16.02.2024, come da documento n. 011) prodotto con nota di deposito in data 6.05.2024), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta - anche in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato Tribunale - e l'assunzione di prove orali all'udienza del 19.02.2025; sicché alla successiva udienza del 12.05.2025 essa è stata trattenuta in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione mista di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
Ciò premesso, l'istruttoria processuale ha consentito di accertare quanto segue.
1. Il terreno oggetto della domanda di usucapione delle ricorrenti: natura, ubicazione, inaccessibilità ai terzi.
La domanda di usucapione delle ricorrenti ha per oggetto la quota di 6/12 del terreno distinto al mapp.
724 del CT del Comune di Cernobbio (CO) - Fraz. Rovenna - di cui le stesse sono complessivamente già proprietarie, per quote diverse tra loro, della restante quota indivisa di 9/18.
Il terreno de quo è seminativo e ha una superficie di are 01 centiare 85, ossia 185 mq;
viene in atti talora descritto come piccolo terreno (cfr. docc. 004 e doc. 012 pag. 7).
Gli atti pubblici (cfr. doc. 001, 013 e 014), gli estratti di mappa (cfr. docc. 002 e doc. 12 pag. 18) e le pagina 2 di 7 fotografie nel dossier sub all. B documentano la natura di giardino del terreno de quo e il suo essere inaccessibile ai terzi in quanto “inglobato” nel compendio immobiliare del de cuius - costituito dalla casa familiare (mapp. 230) ad esso adiacente e dal contiguo terreno (mapp. 725) - oggi oggetto di comunione pro-indiviso tra le ricorrenti.
Dai su richiamati documenti si evince, infatti, che il mapp. 724 confina:
- a est con il mapp. 230 su cui insiste la casa avita, acquistata da il 17.11.1926 (cfr. doc. 12, Persona_2
pag. 16), cui si accede dal cancello pedonale posto sulla Via della Libertà (v. anche all. B, docc da 1 a
3);
- a sud con il mapp. 725, acquistato da nel 1954 (cfr..doc. 013), che è prospicente la Via Persona_2
della Libertà da cui è diviso da un alto muro di contenimento e confine sul quale il de cuius ha installato un parapetto (cfr. anche all. B, docc. 2, 15);
- a ovest con il o Per_3 Per_4
- a nord con il mapp. 723 di proprietà di terzi da cui è diviso da un muro sovrastato da una rete (cfr. anche all. B, docc. 18a, 18b).
L'inaccessibilità del terreno da parte di terzi è stata confermata nell'espletata istruttoria orale.
e - della cui attendibilità non sono emersi elementi di dubbio nonostante Tes_1 Tes_2
siano “congiunti” della ricorrente – e la vicina di casa (che, a dispetto Parte_1 Persona_5 dell'omonimia nel cognome, non è parente delle ricorrenti), hanno confermato che l'accesso al compendio delle , costituito dalla casa avita e dai terreni ad essa adiacenti, ossia il mapp. 724 Parte_4
e il mapp. 725, può avvenire solo dal cancello pedonale in Via della Libertà n. 105; così le dichiarazioni della testimone : la mia casa è sopra e ha accesso dalla Via Roncate, la loro Persona_5
è sotto la mia e ha accesso dalla Via della Libertà (cfr. verbale d'udienza del 19.02.2025 in atti).
Dopo la morte delle coeredi ( nel 1990 e nel 2019) e il ricovero tra il 2021 Persona_6 Persona_7
e il 2022 di e , tutte le copie delle chiavi del cancello e della porta di Parte_3 Parte_2
ingresso sono attualmente detenute solo da , come confermato dai signori Parte_1 CP_1
2. ll possesso ad usucapionem del signor , dante causa delle ricorrenti (19.01.1941- Persona_2
10.11.977)
Ribadita la natura di giardino e l'ubicazione - adiacente la casa avita e inaccessibile a terzi - del terreno oggetto di usucapione, occorre ripercorrere gli elementi probatori della signoria di fatto esercitata dal de cuius sul predetto terreno, dovendo peraltro osservare che, in forza dell'atto di acquisto in data
19.01.1941 e della coeva dichiarazione della parte venditrice (cfr. docc. 001-001a), si può ritenere che egli fosse in buona fede convinto di averne acquistato la proprietà nella sua interezza.
Le immagini fotografiche in atti, alcune risalenti agli anni '60 (cfr. all B doc. 11), documentano che il pagina 3 di 7 de cuius ha “organizzato” il terreno in questione facendolo divenire il giardino pertinenziale della contigua casa familiare acquistata nel 1926 (cfr. all. B docc. da 12 a 15): ha creato aiuole e viottoli, ha posato pilastrini, la rampa di scale che conduce al mapp. 725, parapetti e recinzioni nonché il tavolino in cemento a ridosso del locale lavanderia. Nel rendere funzionale e protetto il terreno acquistato, il de cuius ha avuto cura anche dell'aspetto estetico usando, per tutti i manufatti in ferro battuto posati nel giardino, lo stesso motivo artistico che contraddistingue gli elementi in ferro battuto della casa familiare (la ringhiera del ballatoio, le inferriate delle finestre, il cancello, ecc.), come confermato dai testimoni e (cfr. verbale d'udienza cit.) che, sentiti sui capitoli da 1) a 12) Tes_1 Tes_2
della memoria istruttoria autorizzata in data 22.10.2024, hanno confermato le circostanze ivi dedotte e riconosciuto nelle fotografie loro rammostrate il “giardino” della casa di Cernobbio - Via della Libertà con tutti i succitati manufatti realizzati dal de cuius negli anni 40.
Oltre che dal materiale fotografico e dalle testimonianze dei signori l'animus rem sibi habendi CP_1
del de cuius è altresì confermato da due documenti in atti: (i) l'atto di acquisto del terreno distinto al mapp. 725, stipulato in data 24.08.1954 (cfr. doc. 013); (ii) la planimetria della casa avita allegata alla denuncia di variazione n. 54/78 inserita nella denuncia di successione del (cfr. doc. 012, pag. 15 e Pt_1
ss.). Acquistando il terrendo distinto al mapp. 725, contiguo al terreno per cui è causa nonché alla casa familiare, il signor non solo ha ampliato l'area a verde adiacente la propria abitazione, ma si è Pt_1 assicurato l'inaccessibilità a tale area da parte di terzi. Il terreno al mapp. 725, come si evince dagli estratti di mappa (cfr. doc. 002) e dalle fotografie prodotte, è infatti prospicente la Via della Libertà ma da esso separato da un muro invalicabile (oltretutto sovrastato da una recinzione) che è in prosecuzione del muro, antistante la casa familiare, su cui si apre l'unico cancello che dà accesso al compendio (v. all. B docc. 2,11, 14,15).
Quanto alla denuncia di variazione, resa necessaria dall'aver il de cuius, in epoca remota, sopraelevato la casa familiare e ampliato il piano terra mediante l'aggiunta del locale lavanderia, si osserva, esaminando la planimetria della casa familiare allegata (cfr. doc. 012 pag, 15), che il locale lavanderia è stato e costruito senza rispettare la distanza dal mapp. 724 e presumibilmente, almeno in parte, proprio su detto mappale.
3. Il possesso ad usucapionem delle ricorrenti.
Il possesso ad usucapionem di è continuato nelle sue eredi: la moglie di secondo letto e le Persona_2
quattro figlie, di cui le odierne ricorrenti sono le uniche superstiti.
Tale circostanza è desumibile innanzitutto dall'atto notorio (cfr. doc. 004) con cui le odierne ricorrenti e la defunta sorella nel 1978, hanno cercato di ottenere la rettifica dell'intestazione catastale Per_7
del mapp. 724 che solo allora, in seguito alla predisposizione della denuncia di successione del padre,
pagina 4 di 7 avevano appreso essere intestato per 6/12 a tale fu Controparte_2 Per_1
L'atto notorio non ha assolto allo scopo per cui era stato predisposto, ma contiene le concordi dichiarazioni di quattro testimoni che hanno confermato il possesso ultratrentennale del de cuius sul mapp. 724 e la sua continuazione nelle ridette eredi.
L'esperita istruttoria ha in ogni caso dimostrato che le eredi di , non solo per fictio iuris, ma Persona_2
nei fatti hanno proseguito nel possesso del mapp. 724.
Si ricorda, in primo luogo, che la OR , moglie di secondo letto del signor e Persona_6 Pt_1
defunta nel 1990, ha vissuto almeno fino al 1988 nella casa di Via Libertà n. 105 della quale aveva conservato l'usufrutto avendo trasferito a la nuda proprietà. Parte_1
Si rammenta sul punto la deposizione della OR che, come sopra accennato, non è Persona_5 parente delle ricorrenti ma “una vicina di casa da lunghissimo tempo”. Interrogata liberamente dal
Giudice, la predetta testimone ha dichiarato di vivere dal 1986/87, in Via Roncate a Cernobbio (CO), nell'immobile di proprietà del marito, situato nell'appezzamento di terreno a nord del mapp. 724, per cui è causa, da cui è separato da un muro di contenimento posto sul confine e sovrastato da una rete
(cfr. docc. 18a, 18b all.B). La testimone ha spontaneamente fatto riferimento ad la figlia Persona_7
primogenita del de cuius, defunta nel 2019, affermando: “Le signore erano le mie vicine, anzi Pt_1 prima c'era , che è morta, e poi sono arrivate e ”. Rispondendo poi ai capitoli Per_7 Pt_2 Per_8
di prova da 13) a 18) della memoria istruttoria autorizzata, la testimone ha confermato la circostanza dedotta nel cap. 16 e ha aggiunto: sì è così dall'86/87. Prima se ne occupava la OR ma loro Per_7
la aiutavano perché era già anziana;
poi quando sono arrivate le due sorelle anche loro si davano da fare in giardino e mi ricordo che lì stendevano i panni. In sostanza ella ha indirettamente confermato quanto dedotto in atti, ossia che la signoria sul terreno de quo non si è mai interrotta perché nella contigua casa familiare, salvo brevi periodi, hanno sempre vissuto le coeredi del signor che non Pt_1
sono solo le odierne ricorrenti, ma altresì la moglie di secondo letto, OR (defunta Persona_6
nel 1990) e la figlia primogenita GE. La testimone, infine, dopo aver riconosciuto, nelle fotografie mostratele (docc. da 16 a 18 all. B), il giardino, rectius, le pianelle del giardino di proprietà ha Pt_1
confermato che le uniche persone che ha sempre visto nel giardino de quo intente al giardinaggio, o alla manutenzione o a stendere il bucato sono state solo le sorelle e i loro familiari. Ella ha inoltre Pt_1
confermato che è alle predette signore che ha sempre chiesto l'autorizzazione per accedere sul Pt_1
loro terreno al fine di provvedere alla pulizia del muro di confine a nord che è di sua proprietà.
Quanto ai signori e marito e figlio di essi hanno entrambi Tes_1 Tes_2 Parte_1
confermato di aver frequentato costantemente la casa di Via della Libertà n. 105 per far visite alle cognate/zie nonché alla moglie del sig. che in tale casa è rimasta sino al 1988. Pt_1 Persona_6
pagina 5 di 7 Il sig. che, come documentano le fotografie in atti, frequenta la casa di Via della Libertà Tes_1
n. 105 sin dai primi anni '60, ha confermato che la moglie, , ne ha sempre posseduto le Parte_1
chiavi anche prima della morte del padre. Nell'attualità, dopo che nel 2022 anche la sorella è Pt_2
stata definitivamente ricoverata in una R.S.A., detiene tutte le copie delle chiavi del cancello e Pt_1
della porta di casa (cfr. verbale d'udienza in atti).
A differenza del loro dante causa, che ha esercitato il possesso sul mapp. 724 anche modificandone lo stato per creare il compendio ancora oggi esistente, le odierne ricorrenti hanno semplicemente continuato a utilizzare quel bene, di fatto il giardino adiacente la casa in cui hanno sostanzialmente continuato a vivere, occupandosi costantemente della manutenzione.
È infatti su incarico/richiesta della madre e delle zie che il sig. ha periodicamente Tes_2 riverniciato, la prima volta trent'anni orsono, tutti i manufatti in ferro, dal cancello ai parapetti (v. risposta a capitolo di prova n. 10), e provveduto alla sistemazione del tetto del casotto insistente sul mapp. 724 e alla sua intonacatura;
casotto che un tempo, come ha ricordato il testimone, ospitava gli animali da cortile di e che oggi dà ricovero agli attrezzi di e a qualche mobile Persona_2 Tes_1
dismesso. Ed è sempre su incarico prima del suocero e poi delle sue eredi qui ricorrenti che il Tes_1
da solo, e poi aiutato dai figli, soprattutto , ha provveduto alla potatura degli alberi, a
[...] Tes_2 vangare l'orto e al periodico taglio del prato, particolarmente faticoso perché il giardino è terrazzato.
In diritto.
Le prove documentali offerte hanno confermato che, a far data dal 19.01.1941 e fino alla sua morte occorsa il 10.11.1977, il signor , dante causa delle ricorrenti, ha goduto e utilizzato il terreno Persona_2
de quo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento e utilizzo altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possederlo come proprietario.
L'espletata istruttoria orale ha dimostrato che le ricorrenti sono succedute nel possesso del dante causa non per “fictio iuris” ma perché, dopo la sua morte, hanno effettivamente continuato a (com)possedere il terreno de quo in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto.
Ricorrono, dunque, in capo alle ricorrenti i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sull'immobile de quo, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti e della specifica richiesta spiegata da parti ricorrenti sul punto, ovvero con vittoria di spese e competenze in caso di infondata resistenza, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
ACCERTA e DICHIARA che per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c. (C.F.: Parte_1
, RI IM (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 C.F._2 Parte_3
, proprietarie, per le quote rispettivamente di 5/18, 1/9 e 1/9, e così C.F._3
complessivamente per la quota indivisa di 9/18 (ossia1/2) del terreno distinto al C.T. del Comune di
Cernobbio (CO) - Sezione Rovenna - al Foglio di mappa n. 9 alla particella n. 724, sono divenute proprietarie, in parti uguali tra loro, della quota indivisa di 6/12 del predetto immobile catastalmente intestato a FU ; Controparte_2 Per_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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