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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7953 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 20/03/2025 e vertente
TRA
Avv. MAURIZIO MEMMO, in proprio ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica Controparte_1 resistente contumace
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione di competenze di difensore d'ufficio
Conclusioni: come da verbale del 20 marzo 2025
1
L'avv. Maurizio Memmo ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce in data 14.11.2024, relativo alla liquidazione dell'attività svolta dal ricorrente quale difensore d'ufficio di (nato in [...] Controparte_2
D'Avorio il 01.01.1993, senza fissa dimora) nel proc. Pen. N. 11457/18 RGNR,
3528/19 RGT, concluso innanzi al Tribunale Penale di Lecce il 15.04.2024.
Il ricorrente, in particolare, ha precisato che il non ha provveduto al CP_2 pagamento del compenso ed ha dedotto di non aver potuto avviare le procedure esecutive per il recupero delle proprie competenze, in quanto la parte assistita risultava irreperibile.
IL Tribunale ha rigettato la richiesta di liquidazione.
L'avv. Memmo ha impugnato il provvedimento di cui sopra nella parte in cui ha rigettato la richiesta di liquidazione, ritenendo che il difensore non abbia provato che la condizione di irreperibilità dell'assistito fosse attuale al momento della presentazione dell'istanza.
Il ricorrente ha dunque richiamato la giurisprudenza che ritiene che la condizione di irreperibilità accertata nel corso del giudizio sia sufficiente a provare l'infruttuosità di procedure di recupero nei confronti dell'assistito e ha evidenziato che un'eventuale dimostrazione dell'impossidenza – comunque non dovuta – non potrebbe aversi, proprio per l'irreperibilità del CP_2
Esposto quanto sopra, l'avv. Memmo ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione dei compensi in suo favore.
Il non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Quanto al merito, si rileva che l'avv. Memmo ha provato di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio in favore di che è stato indicato quale Controparte_2 soggetto “senza fissa dimora” nel territorio italiano.
Nel corso del giudizio, l'imputato è stato indicato quale “libero non comparso” e la stessa perizia psichiatrica eseguita dal dott. ha attestato Persona_1
l'impossibilità di accertare le attuali condizioni del per essere lo stesso CP_2 irreperibile.
2 Nel corso del presente giudizio, inoltre, l'avv. Memmo ha depositato un certificato da cui risulta che non è iscritto presso nessun ufficio anagrafico Controparte_2 del territorio italiano.
La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia,
"di fatto", reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare
l'interessato” (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021; conf.
20967/17).
Le censure mosse dal ricorrente sono dunque corrette, in quanto dalla documentazione del fascicolo penale è emerso che l'imputato è risultato irreperibile e non vi era la necessità di dimostrare che la condizione di irreperibilità fosse ancora esistente al momento della richiesta di liquidazione.
Attesa l'irreperibilità del soggetto, non vi era poi alcuna possibilità di avviare procedure esecutive, che sarebbero risultate certamente infruttuose e avrebbero provocato solo un aumento dei compensi da anticiparsi dallo Stato, salvo recupero.
Il ricorso è dunque fondato.
Quanto alla richiesta di liquidazione, va evidenziato che dalla documentazione allegata (v. Comunicazione di Notizia di Reato del 19.11.2018) è risultato che il a nominato quale proprio difensore di fiducia l'avv. Berardi di Foggia e che CP_2
l'avv. Memmo è risultato sostituto per le udienze del 18.10.2021, del 10.10.2022 e del 15.04.2024.
L'avv. Memmo ha chiesto la liquidazione della fase di studio, indicando le attività svolte nel corso delle udienze.
Al riguardo va evidenziato che ai sensi dell'art. 12 D.M. 55/2014 si intende per
“fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i
3 colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel caso di specie non sono state documentate tali attività precedenti e, non essendo noto il contenuto della discussione, non è dato sapere se vi sia stato esame e studio degli atti (le altre attività sono infatti escluse, posto che si trattò di sostituto di udienza del difensore di fiducia).
La liquidazione va dunque compiuta tenendo conto della circostanza che l'avv.
Memmo è stato mero sostituto del difensore di fiducia e che non vi è alcuna prova di una fase di studio del fascicolo precedente alle udienze.
Il compenso è dunque rideterminato, con riconoscimento del minimo per la fase di studio (strettamente connessa allo studio necessario per le richieste istruttorie e la discussione) e dei medi per le fasi istruttoria e decisoria, ridotti di 1/3, per un totale di € 1.790,00.
Le spese di lite del presente giudizio sono compensate, tenendo conto della natura della controversia, della qualità delle parti e della circostanza che il Controparte_1
non abbia svolto alcun tipo di opposizione. Si riconosce tuttavia al
[...] ricorrente il rimborso delle spese vive sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa N 7953/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
B) In accoglimento del ricorso e in riforma del provvedimento impugnato, liquida al ricorrente per l'attività difensiva svolta in favore di nel Controparte_2 procedimento sopra menzionato il compenso di euro 1.790, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) Compensa interamente le spese di lite del presente giudizio;
D) Condanna parte resistente al rimborso delle spese vive in favore di parte ricorrente, come documentate.
Lecce, 20.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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