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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/10/2024, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 6583/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VOCINO LUCIA
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LOLLI NICOLETTA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente deduceva quanto segue: di aver lavorato, con prestazione a tempo pieno e continuativa, alle dipendenze della Job
Service 2015 Società Cooperativa, società con alle sue dipendenze più di quindici lavoratori ed operante nel settore Servizi logistici relativi alla distribuzione merci, dal
18.01.2016 al 22.05.2023, presso la sede di Via Piana Perina Snc, sita in Riano (RM), con mansioni di Operaio addetto alla movimentazione merci, inquadrato nel livello 5° del CCNL Trasporto Merci – Cooperative;
di essersi occupato dell'allestimento degli ordini in uscita, con preparazione merci, registrando il numero dei colli destinati ai punti vendita mediante apparato voice collegato alle cuffie, con orario di lavoro il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle 5:00 alle 13:00 ed il martedì e il mercoledì dalle
6:00 alle 15:00 (con un'ora di pausa pranzo) con due ore al giorno di straordinario, richiesto in caso di alta mole di lavoro giornaliera.
Rivendicava, quindi, le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro per mancato adeguamento della retribuzione, corrisposta ai minimi salariali previsti dalle tabelle annesse al CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, per un totale complessivo di € 18.753,46, come da conteggi analitici.
Il ricorrente, inoltre, eccepiva l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 22.5.2023 a seguito di n. 16 lettere di contestazione per scarso rendimento, nelle quali si contestava il mancato raggiungimento della media colli/ora rispetto ai parametri fissati di 170 colli evidenziando, in proposito, che il mancato raggiungimento della media oraria prefissata dalla cooperativa non sarebbe stata di entità tale da giustificare il licenziamento né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo e che, comunque, sarebbe stata da imputarsi alle scelte di organizzazione aziendale e allo stress da lavoro correlato, non adeguatamente valutato nel DVR, come emerso nel giudizio instaurato presso il Collegio di Conciliazione e Arbitrato a seguito della prima sanzione disciplinare comminata in data 4.11.2021.
Alla luce di ciò, il sig. rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e Pt_1
dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. Parte_1
in data 23 .05.2023, poiché affetto da nullità e comunque da ritenere annullabile per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la Job Service 2015
Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, e alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro, con condanna al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
In via subordinata, condannare la Job Service 2015 Società Cooperativa, in alternativa alla reintegrazione sul posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità. Sempre in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare la società convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive calcolate come da allegati conteggi analitici nella misura di euro 18.753,46, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.
423 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'Avv. Lucia
VOCINO antistatario, che si dichiara antistataria.”
Si costituiva in giudizio la società resistente, chiedendo in via preliminare accertarsi la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e l'avvenuta prescrizione di tutte gli asseriti crediti antecedenti il 19.12.2018 e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
Nello specifico, la resistente confutava il diritto del sig. alle differenze Pt_1
retributive richieste, sostenendo come le stesse fossero imputabili al fatto che nei conteggi allegati la paga base viene commisurata su 26 giornate lavorative, mentre dalle buste paga si evince che la retribuzione è corrisposta sulla base delle effettive giornate di lavoro, come da regolamento della cooperativa;
inoltre, evidenzia l'errata applicazione del CCNL, avendo essa aderito al CCNL trasporto merci e logistica
Cont sottoscritto da e . Ribadisce, inoltre, la legittimità del licenziamento CP_2 del sig. avvenuto a seguito di plurime contestazioni di sanzioni disciplinari a Pt_1
fattispecie progressiva a partire dal mese di gennaio 2021, il che evidenzierebbe la gravità dell'inadempimento da parte del lavoratore.
Riferiva, inoltre, che la media di 170 colli per ora, con una tolleranza fino a
150 colli per ora, era stata fissata sulla base di accordi sindacali e veniva rispettata dagli altri lavoratori, mentre la media del ricorrente era di 130/150 colli per ora;
infine, dichiarava che lo stress da lavoro correlato asserito dall'istante - non corroborato da documentazione medica e mai rilevato prima del ricorso - non poteva essere imputato alle modalità di organizzazione aziendale, giacché i carichi di lavoro venivano assegnati automaticamente da un software in maniera casuale e tale da ottimizzare gli spostamenti dei preparatori, facendo prelevare la merce dagli scaffale adiacenti.
Veniva escussi testimoni di entrambe le parti nel corso del giudizio.
All'esito del deposito delle note ex art127 ter c.p.c. la causa veniva decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di nullità del ricorso essendo ben evidenziate e chiarite le ragioni della domanda tanto da consentire la piena difesa della società resistente.
Premendo le mosse dalla causa di cessazione del rapporto si osserva quanto segue.
La lettera di licenziamento si riferisce ad un peggioramento delle prestazioni lavorative del ricorrente nel magazzino della resistente, contestate in più occasioni, con particolare riferimento alla media di colli lavorati che, nel caso del ricorrente, si aggirava intorno ai 136 in luogo della media di 170 richiesta dall'azienda.
Ebbene, in relazione al cosiddetto scarso rendimento, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giusta causa/ giustificato motivo del licenziamento non può limitarsi - neanche nei casi in cui il risultato della prestazione non sia collegato ad elementi intrinsecamente aleatori - a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti di quanto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore, nonché l'incidenza dell'organizzazione d'impresa e dei fattori socio – ambientali, anche tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti (cfr. Cass. n. 1421/96; Cass. n. 11001/00; Cass. n. 18678/14):“Ai fini della legittimità del licenziamento per scarso rendimento occorre che il datore di lavoro provi rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore e che l'inadeguatezza della prestazione resa non sia imputabile all'organizzazione del lavoro da parte dell'imprenditore ed a fattori socio-ambientali.
La fattispecie del licenziamento per scarso rendimento non è configurabile qualora parte datoriale non dimostri che il mancato raggiungimento dell'auspicato risultato produttivo derivi da un inadempimento degli obblighi contrattuali (a fronte di una condotta negligente del lavoratore) e che sussiste una enorme sproporzione tra gli obbiettivi fissati al dipendente e quanto effettivamente realizzato nei periodi di riferimento, in confronto al risultato globale della media delle prestazioni di tutti i dipendenti adibiti al medesimo incarico.” (così Cass. n. 26676/17).
Il datore di lavoro - su cui, come è noto, grava l'onere della prova - non può pertanto limitarsi a dimostrare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma deve provare che il mancato raggiungimento dell'auspicato risultato produttivo derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente.
In pratica, il licenziamento per scarso rendimento è riconducibile ad una ipotesi di recesso per giustificato motivo soggettivo che, per essere legittimo, deve consistere in una condotta imputabile al lavoratore la quale, complessivamente valutata e sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, manifesti una violazione della diligente collaborazione del dipendente con conseguente sproporzione tra gli obiettivi fissati e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione con conseguente grave inadempimento del lavoratore dei compiti a lui affidati. Infatti, la nozione di scarso rendimento è legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile e non piuttosto al dato obiettivo della inidoneità della prestazione al conseguimento degli obiettivi aziendali ( Cass. 2023, n.11174)
Pertanto, è stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (in tal senso Cass. c:iv., sez. lav., 4.9.2014, n. 18678).” (così Cass. n. 9453/23)
È dunque necessario provare che il lavoratore abbia conseguito un risultato inferiore alla media delle prestazioni rese dai colleghi con la medesima mansione e che lo scostamento registrato sia notevole, dando luogo ad una “enorme sproporzione” tra i risultati dei vari dipendenti così confrontati (cfr. Cass. n. 1632/19; conf. Cass. n. 7522/17).
Infine, per verificare che vi sia stato inadempimento occorre altresì valutare la condotta complessiva del lavoratore in un apprezzabile periodo di tempo (cfr. Cass. n.
6747/03).
Ebbene in virtù dei principi di diritto sopra enunciati - che trovano applicazione nel caso in esame - non possono ritenersi provati i contestati addebiti e perciò la sussistenza dei fatti materiali che hanno indotto il datore di lavoro ad avviare i vari procedimenti disciplinari, nemmeno alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio.
Difetta, invero, qualsiasi parametro di riferimento statistico-comparativo per verificare se le prestazioni del ricorrente fossero effettivamente tali, per l'esiguità del numero, da legittimare e giustificare le sanzioni conservative ed il licenziamento.
Al riguardo il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Io Testimone_1
riesco a fare 150 colli circa in una giornata ma dipende dalla lista che ti danno quelle migliori le danno ad altri. In un'ora se ti danno più di 150 colli e 75 righe puoi metterci anche tre quarti d'ora. Se invece ti danno 150 colli e 150 righe allora a quel punto non si riesce. Sulla stessa riga si intende stessa corsia. Sulla stessa riga è difficile in un'ora fare 150 colli. A seconda di come sono posizionati gli articoli ci vuole il tempo ma le liste buone le danno a chi dicono loro. Ora il direttore ha allontanato le corsie e quindi risulta tutto più difficile. La media non deve esistere per contratto sindacale si chiama carico lavorativo che è diverso”.
Il teste di parte ricorrente, ha precisato: “La media Testimone_2
dipende dalle liste perché se alzi detersivi è diverso da patatine. La linea è circa 130
– 150 ma non sempre si riescono a fare dipende dal tipo di ordine. Le liste sono divise sul magazzino e la prima parte dalla corsia 46 e dove arriva dipende dagli ordini (di solito 47 – 48). Potevamo dover prendere una cosa in una corsia e poi in un'altra lontana. Quando il pezzo viene caricato si da conferma al voice e poi lui ti da la seconda chiamata.”
Il teste di parte ricorrente , ha affermato: “Noi abbiamo i Testimone_3
carrelli elettrici;
prendiamo la merce e tramite un Voice con le cuffie ci dice da dove prendiamo la roba e noi ci spostiamo prendiamo la roba e la mettiamo sui carrelli. A seconda di quante righe abbiamo dove prendiamo la merce facciamo molti colli;
per esempio se sono 40 righe facciamo 150 colli in mezz'ora se sono 130 righe allora ci vuole minimo un'ora come tempo. Ci si sposta in una corsia per dieci colli, per dire,
e poi si va in un'altra e non sono per forza progressive possono essere anche lontane. Come orario facciamo tre giorni dalle 5 e due giorni dalle 6 e fino alle 15 o
16 a seconda delle richieste dei datori. Loro chiedono 170 colli ma è difficile arrivarci. Io ho avuto contestazioni per questo e ho avuto multe. Ho la causa per differenze retributive contro la resistente. L'assegnazione viene fatta dai soggetti in ufficio che possono decidere chi deve fare di più o di meno. ADR Se le liste sono decenti faccio anche 140/150 colli;
per dire ieri ero sui 135 . Se non ti danno le liste buone è difficile;
se ti danno tre o quattro corsie solo allora ce la fai tranquillamente ma se te ne danno 20 non ci arrivi mai. Spesso manca la roba e devi aspettare che li rimettano dove si preleva la roba.”
Per parte resistente ha riferito: “Lavoro per la convenuta da Testimone_4
parecchi anni. Ho lavorato con il ricorrente negli ultimi 5 anni. Sono responsabile del reparto della preparazione sfuso. Lui era preparatore nello stesso reparto. Io gestisco il personale, spostamenti durante la giornata, non assegno io le liste perché sono fatte in via automatica in quanto escono e vengono assegnate in maniera casuale ai vari soggetti. Le liste vengono spezzate dal sistema a 150 colli per filiale;
un negozio fa un ordine per 1000 colli e questi vengono divisi in gruppi da 150 e ogni preparatore aggancia la lista con il voice. Le merci sono in progressione e i preparatori possono non trovare della merce e quindi continuano a fare il giro e poi ripassano prendere le cose che non hanno trovato. ADR La media viene generalmente rispettata”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “ADR la media dei Testimone_5
colli è 170 orari. C'è un cartello esposto dove timbriamo. Secondo me si riesce a rispettare. Da quando io sono entrato la comunicazione della media c'è sempre stata. C'è scritto “l'azienda comunica che al reparto sfuso la media oraria è... “
Sappiamo quanti ne abbiamo fatti perché ce li calcoliamo da soli però se lo richiedi al responsabile te lo dicono quanti ne hai fatti. Io ho sempre fatto la media non ho avuto problemi. Non so degli altri se la rispettano io vedo i miei” .
Anche il testimone di parte resistente “La media di colli Testimone_6
venuta fuori con dati statistici (nel 2019 è stato esposto un ordine di servizio affianco alla timbratrice orari) è di 170 colli orari. Ci sono stati dei periodi in cui del personale non raggiungeva questa media tra cui il ricorrente. Erano persone che prima producevano quanto necessario poi con il tempo non è stato più così. Il ricorrente prima nel 2018 – 2019 produceva 180-185 colli poi ad un certo punto un gruppo di persone determinato ( 7 – 8 persone) ha iniziato a produrre di meno quando tutto il resto dell'organico ha continuato come prima. Tutte le persone che hanno ridotto hanno avuto contestazioni disciplinari. Poi è uscito fuori che ritenevano esagerata questa media a seguito del cambio del layout dell'azienda. Dal
2016 che si lavora li e negli anni abbiamo fatto una media con calcoli statistici. Per tutti gli anni sotto i 170 non è mai scesa.”.
Infine il teste che riferiva: “Lavoro per la convenuta dal Testimone_7
2016. Sono alla gestione dei computer in ufficio. Smisto gli ordini dei negozi per poi vedere dove collocarli per quando sono pronti per il carico. La mattina arrivano gli ordini e c'è una persona della ditta appaltatrice che fa l'evasione e poi agli ordini dei negozi io li vado ad assegnare la posizione ovvero dove deve essere portatala merce preparata per il carico. Le liste hanno una priorità data dalla ditta e le liste sono prese in automatico;
mano a mano che i preparatori si collegano con il voice la lista parte in automatico e man mano che la finiscono ne entra un'altra in base alle priorità che le dà la ditta appaltatrice. Io posso decidere in caso di estrema necessità
a quale preparatore dare una lista;
magari ad un negozio deve essere assegnata prima della merce allora viene agevolata assegnando alla persone che sta finendo prima così la aggancia prima e viene preparata prima. Dei giorni non succede e altri si;
più o meno capiterà una volta alla settimana quindi parliamo di due o tre liste a settimana. Adr Se il negozio che ha l'urgenza ha per esempio tre liste si vedono le tre persone che stanno finendo prima e si assegnano a quelle tra persone. In questi casi
o io o altri come me assegnano manualmente. La priorità tra gli ordini dei negozi viene data dalla ditta appaltatrice non è di nostra pertinenza noi vediamo se c'è la priorità e basta. I negozi che fanno gli ordini non lo fanno tutti i giorni e le liste possono variare a seconda delle necessità dei negozi che sono sempre gli stessi. Adr
La lista inizia e l'ordine viene suddiviso in 150 colli in automatico e poi il preparatore inizia dalla prima presa e va avanti in base all'ordine del negozio. Parte dalla prima corsia e arriva fino all'ultima in cui si trovano i prodotti richiesti. Poi il preparatore se non trova il prodotto allora può tornare indietro”.
Ebbene, scorrendo le sopracitate testimonianze può ritenersi che non sia stata raggiunta la prova del notevole inadempimento del lavoratore.
In primo luogo, molti lavoratori non erano in grado di raggiungere la media dei colli e chi normalmente la raggiungeva, ed ha reso testimonianza in giudizio, si è espresso in termini non certi circa il fatto che gli altri colleghi la raggiungano o meno.
In secondo luogo, dall'audizione del testimone indotto dal Giudice è emerso come possa incidere sulla quantità di colli anche la assegnazione delle liste dei prodotti così ché il numero dei colli di per se solo può anche non essere indicativo di un peggiore rendimento di un soggetto rispetto ad un collega impiegato in mansioni analoghe e, addirittura, può non essere sempre direttamente paragonabile con il numero di colli lavorato da un diverso soggetto in quanto non c'è sempre omogeneità tra le “righe” ovvero la successione di scaffali da cui si estraggono i prodotti che formano i colli.
Tale assenza di elementi di oggettivo confronto può falsare il dato statistico e, non essendovi prova di un netto inadempimento del lavoratore ricorrente rispetto alla media dei colleghi, non può giustificarsi una reazione tanto grave del datore di lavoro.
Trova allora applicazione l'art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015 stante l'insussistenza del fatto contestato.
Non essendo stata quantificata la retribuzione ultima di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto l'ammontare della stessa non può essere allo stato specificata nella condanna.
Quanto alle differenze retributive per asserito mancato adeguamento retributivo si ritiene che la domanda sia del tutto generica, priva di allegazione e richieste probatorie e manchino altresì elementi e parametri tali da cui desumere l'inadempimento del datore di lavoro.
Le spese stante l'accoglimento parziale del ricorso possono essere compensate per la metà.
La restante metà va posta a carico della parte resistente e viene liquidata tenuto conto del valore della causa attenendosi ai valori medi.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, annulla il licenziamento intimato alla parte ricorrente il 22.05.2023 ed ordina alla resistente di reintegrarla nel Controparte_1
posto di lavoro con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione- tenuto conto che l'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento- oltre agli accessori come per legge;
condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
rigetta le ulteriori domande del ricorrente;
compensa per metà le spese di lite;
condanna la parte resistente Controparte_4
al rimborso della metà delle spese di lite che liquida in € 2694,00 oltre spese generali iva e cpa di legge da distrarsi.
Tivoli, il 09.10.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 6583/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VOCINO LUCIA
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LOLLI NICOLETTA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente deduceva quanto segue: di aver lavorato, con prestazione a tempo pieno e continuativa, alle dipendenze della Job
Service 2015 Società Cooperativa, società con alle sue dipendenze più di quindici lavoratori ed operante nel settore Servizi logistici relativi alla distribuzione merci, dal
18.01.2016 al 22.05.2023, presso la sede di Via Piana Perina Snc, sita in Riano (RM), con mansioni di Operaio addetto alla movimentazione merci, inquadrato nel livello 5° del CCNL Trasporto Merci – Cooperative;
di essersi occupato dell'allestimento degli ordini in uscita, con preparazione merci, registrando il numero dei colli destinati ai punti vendita mediante apparato voice collegato alle cuffie, con orario di lavoro il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle 5:00 alle 13:00 ed il martedì e il mercoledì dalle
6:00 alle 15:00 (con un'ora di pausa pranzo) con due ore al giorno di straordinario, richiesto in caso di alta mole di lavoro giornaliera.
Rivendicava, quindi, le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro per mancato adeguamento della retribuzione, corrisposta ai minimi salariali previsti dalle tabelle annesse al CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, per un totale complessivo di € 18.753,46, come da conteggi analitici.
Il ricorrente, inoltre, eccepiva l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 22.5.2023 a seguito di n. 16 lettere di contestazione per scarso rendimento, nelle quali si contestava il mancato raggiungimento della media colli/ora rispetto ai parametri fissati di 170 colli evidenziando, in proposito, che il mancato raggiungimento della media oraria prefissata dalla cooperativa non sarebbe stata di entità tale da giustificare il licenziamento né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo e che, comunque, sarebbe stata da imputarsi alle scelte di organizzazione aziendale e allo stress da lavoro correlato, non adeguatamente valutato nel DVR, come emerso nel giudizio instaurato presso il Collegio di Conciliazione e Arbitrato a seguito della prima sanzione disciplinare comminata in data 4.11.2021.
Alla luce di ciò, il sig. rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e Pt_1
dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. Parte_1
in data 23 .05.2023, poiché affetto da nullità e comunque da ritenere annullabile per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la Job Service 2015
Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, e alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro, con condanna al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
In via subordinata, condannare la Job Service 2015 Società Cooperativa, in alternativa alla reintegrazione sul posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità. Sempre in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare la società convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive calcolate come da allegati conteggi analitici nella misura di euro 18.753,46, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.
423 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'Avv. Lucia
VOCINO antistatario, che si dichiara antistataria.”
Si costituiva in giudizio la società resistente, chiedendo in via preliminare accertarsi la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e l'avvenuta prescrizione di tutte gli asseriti crediti antecedenti il 19.12.2018 e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
Nello specifico, la resistente confutava il diritto del sig. alle differenze Pt_1
retributive richieste, sostenendo come le stesse fossero imputabili al fatto che nei conteggi allegati la paga base viene commisurata su 26 giornate lavorative, mentre dalle buste paga si evince che la retribuzione è corrisposta sulla base delle effettive giornate di lavoro, come da regolamento della cooperativa;
inoltre, evidenzia l'errata applicazione del CCNL, avendo essa aderito al CCNL trasporto merci e logistica
Cont sottoscritto da e . Ribadisce, inoltre, la legittimità del licenziamento CP_2 del sig. avvenuto a seguito di plurime contestazioni di sanzioni disciplinari a Pt_1
fattispecie progressiva a partire dal mese di gennaio 2021, il che evidenzierebbe la gravità dell'inadempimento da parte del lavoratore.
Riferiva, inoltre, che la media di 170 colli per ora, con una tolleranza fino a
150 colli per ora, era stata fissata sulla base di accordi sindacali e veniva rispettata dagli altri lavoratori, mentre la media del ricorrente era di 130/150 colli per ora;
infine, dichiarava che lo stress da lavoro correlato asserito dall'istante - non corroborato da documentazione medica e mai rilevato prima del ricorso - non poteva essere imputato alle modalità di organizzazione aziendale, giacché i carichi di lavoro venivano assegnati automaticamente da un software in maniera casuale e tale da ottimizzare gli spostamenti dei preparatori, facendo prelevare la merce dagli scaffale adiacenti.
Veniva escussi testimoni di entrambe le parti nel corso del giudizio.
All'esito del deposito delle note ex art127 ter c.p.c. la causa veniva decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di nullità del ricorso essendo ben evidenziate e chiarite le ragioni della domanda tanto da consentire la piena difesa della società resistente.
Premendo le mosse dalla causa di cessazione del rapporto si osserva quanto segue.
La lettera di licenziamento si riferisce ad un peggioramento delle prestazioni lavorative del ricorrente nel magazzino della resistente, contestate in più occasioni, con particolare riferimento alla media di colli lavorati che, nel caso del ricorrente, si aggirava intorno ai 136 in luogo della media di 170 richiesta dall'azienda.
Ebbene, in relazione al cosiddetto scarso rendimento, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giusta causa/ giustificato motivo del licenziamento non può limitarsi - neanche nei casi in cui il risultato della prestazione non sia collegato ad elementi intrinsecamente aleatori - a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti di quanto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore, nonché l'incidenza dell'organizzazione d'impresa e dei fattori socio – ambientali, anche tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti (cfr. Cass. n. 1421/96; Cass. n. 11001/00; Cass. n. 18678/14):“Ai fini della legittimità del licenziamento per scarso rendimento occorre che il datore di lavoro provi rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore e che l'inadeguatezza della prestazione resa non sia imputabile all'organizzazione del lavoro da parte dell'imprenditore ed a fattori socio-ambientali.
La fattispecie del licenziamento per scarso rendimento non è configurabile qualora parte datoriale non dimostri che il mancato raggiungimento dell'auspicato risultato produttivo derivi da un inadempimento degli obblighi contrattuali (a fronte di una condotta negligente del lavoratore) e che sussiste una enorme sproporzione tra gli obbiettivi fissati al dipendente e quanto effettivamente realizzato nei periodi di riferimento, in confronto al risultato globale della media delle prestazioni di tutti i dipendenti adibiti al medesimo incarico.” (così Cass. n. 26676/17).
Il datore di lavoro - su cui, come è noto, grava l'onere della prova - non può pertanto limitarsi a dimostrare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma deve provare che il mancato raggiungimento dell'auspicato risultato produttivo derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente.
In pratica, il licenziamento per scarso rendimento è riconducibile ad una ipotesi di recesso per giustificato motivo soggettivo che, per essere legittimo, deve consistere in una condotta imputabile al lavoratore la quale, complessivamente valutata e sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, manifesti una violazione della diligente collaborazione del dipendente con conseguente sproporzione tra gli obiettivi fissati e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione con conseguente grave inadempimento del lavoratore dei compiti a lui affidati. Infatti, la nozione di scarso rendimento è legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile e non piuttosto al dato obiettivo della inidoneità della prestazione al conseguimento degli obiettivi aziendali ( Cass. 2023, n.11174)
Pertanto, è stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (in tal senso Cass. c:iv., sez. lav., 4.9.2014, n. 18678).” (così Cass. n. 9453/23)
È dunque necessario provare che il lavoratore abbia conseguito un risultato inferiore alla media delle prestazioni rese dai colleghi con la medesima mansione e che lo scostamento registrato sia notevole, dando luogo ad una “enorme sproporzione” tra i risultati dei vari dipendenti così confrontati (cfr. Cass. n. 1632/19; conf. Cass. n. 7522/17).
Infine, per verificare che vi sia stato inadempimento occorre altresì valutare la condotta complessiva del lavoratore in un apprezzabile periodo di tempo (cfr. Cass. n.
6747/03).
Ebbene in virtù dei principi di diritto sopra enunciati - che trovano applicazione nel caso in esame - non possono ritenersi provati i contestati addebiti e perciò la sussistenza dei fatti materiali che hanno indotto il datore di lavoro ad avviare i vari procedimenti disciplinari, nemmeno alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio.
Difetta, invero, qualsiasi parametro di riferimento statistico-comparativo per verificare se le prestazioni del ricorrente fossero effettivamente tali, per l'esiguità del numero, da legittimare e giustificare le sanzioni conservative ed il licenziamento.
Al riguardo il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Io Testimone_1
riesco a fare 150 colli circa in una giornata ma dipende dalla lista che ti danno quelle migliori le danno ad altri. In un'ora se ti danno più di 150 colli e 75 righe puoi metterci anche tre quarti d'ora. Se invece ti danno 150 colli e 150 righe allora a quel punto non si riesce. Sulla stessa riga si intende stessa corsia. Sulla stessa riga è difficile in un'ora fare 150 colli. A seconda di come sono posizionati gli articoli ci vuole il tempo ma le liste buone le danno a chi dicono loro. Ora il direttore ha allontanato le corsie e quindi risulta tutto più difficile. La media non deve esistere per contratto sindacale si chiama carico lavorativo che è diverso”.
Il teste di parte ricorrente, ha precisato: “La media Testimone_2
dipende dalle liste perché se alzi detersivi è diverso da patatine. La linea è circa 130
– 150 ma non sempre si riescono a fare dipende dal tipo di ordine. Le liste sono divise sul magazzino e la prima parte dalla corsia 46 e dove arriva dipende dagli ordini (di solito 47 – 48). Potevamo dover prendere una cosa in una corsia e poi in un'altra lontana. Quando il pezzo viene caricato si da conferma al voice e poi lui ti da la seconda chiamata.”
Il teste di parte ricorrente , ha affermato: “Noi abbiamo i Testimone_3
carrelli elettrici;
prendiamo la merce e tramite un Voice con le cuffie ci dice da dove prendiamo la roba e noi ci spostiamo prendiamo la roba e la mettiamo sui carrelli. A seconda di quante righe abbiamo dove prendiamo la merce facciamo molti colli;
per esempio se sono 40 righe facciamo 150 colli in mezz'ora se sono 130 righe allora ci vuole minimo un'ora come tempo. Ci si sposta in una corsia per dieci colli, per dire,
e poi si va in un'altra e non sono per forza progressive possono essere anche lontane. Come orario facciamo tre giorni dalle 5 e due giorni dalle 6 e fino alle 15 o
16 a seconda delle richieste dei datori. Loro chiedono 170 colli ma è difficile arrivarci. Io ho avuto contestazioni per questo e ho avuto multe. Ho la causa per differenze retributive contro la resistente. L'assegnazione viene fatta dai soggetti in ufficio che possono decidere chi deve fare di più o di meno. ADR Se le liste sono decenti faccio anche 140/150 colli;
per dire ieri ero sui 135 . Se non ti danno le liste buone è difficile;
se ti danno tre o quattro corsie solo allora ce la fai tranquillamente ma se te ne danno 20 non ci arrivi mai. Spesso manca la roba e devi aspettare che li rimettano dove si preleva la roba.”
Per parte resistente ha riferito: “Lavoro per la convenuta da Testimone_4
parecchi anni. Ho lavorato con il ricorrente negli ultimi 5 anni. Sono responsabile del reparto della preparazione sfuso. Lui era preparatore nello stesso reparto. Io gestisco il personale, spostamenti durante la giornata, non assegno io le liste perché sono fatte in via automatica in quanto escono e vengono assegnate in maniera casuale ai vari soggetti. Le liste vengono spezzate dal sistema a 150 colli per filiale;
un negozio fa un ordine per 1000 colli e questi vengono divisi in gruppi da 150 e ogni preparatore aggancia la lista con il voice. Le merci sono in progressione e i preparatori possono non trovare della merce e quindi continuano a fare il giro e poi ripassano prendere le cose che non hanno trovato. ADR La media viene generalmente rispettata”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “ADR la media dei Testimone_5
colli è 170 orari. C'è un cartello esposto dove timbriamo. Secondo me si riesce a rispettare. Da quando io sono entrato la comunicazione della media c'è sempre stata. C'è scritto “l'azienda comunica che al reparto sfuso la media oraria è... “
Sappiamo quanti ne abbiamo fatti perché ce li calcoliamo da soli però se lo richiedi al responsabile te lo dicono quanti ne hai fatti. Io ho sempre fatto la media non ho avuto problemi. Non so degli altri se la rispettano io vedo i miei” .
Anche il testimone di parte resistente “La media di colli Testimone_6
venuta fuori con dati statistici (nel 2019 è stato esposto un ordine di servizio affianco alla timbratrice orari) è di 170 colli orari. Ci sono stati dei periodi in cui del personale non raggiungeva questa media tra cui il ricorrente. Erano persone che prima producevano quanto necessario poi con il tempo non è stato più così. Il ricorrente prima nel 2018 – 2019 produceva 180-185 colli poi ad un certo punto un gruppo di persone determinato ( 7 – 8 persone) ha iniziato a produrre di meno quando tutto il resto dell'organico ha continuato come prima. Tutte le persone che hanno ridotto hanno avuto contestazioni disciplinari. Poi è uscito fuori che ritenevano esagerata questa media a seguito del cambio del layout dell'azienda. Dal
2016 che si lavora li e negli anni abbiamo fatto una media con calcoli statistici. Per tutti gli anni sotto i 170 non è mai scesa.”.
Infine il teste che riferiva: “Lavoro per la convenuta dal Testimone_7
2016. Sono alla gestione dei computer in ufficio. Smisto gli ordini dei negozi per poi vedere dove collocarli per quando sono pronti per il carico. La mattina arrivano gli ordini e c'è una persona della ditta appaltatrice che fa l'evasione e poi agli ordini dei negozi io li vado ad assegnare la posizione ovvero dove deve essere portatala merce preparata per il carico. Le liste hanno una priorità data dalla ditta e le liste sono prese in automatico;
mano a mano che i preparatori si collegano con il voice la lista parte in automatico e man mano che la finiscono ne entra un'altra in base alle priorità che le dà la ditta appaltatrice. Io posso decidere in caso di estrema necessità
a quale preparatore dare una lista;
magari ad un negozio deve essere assegnata prima della merce allora viene agevolata assegnando alla persone che sta finendo prima così la aggancia prima e viene preparata prima. Dei giorni non succede e altri si;
più o meno capiterà una volta alla settimana quindi parliamo di due o tre liste a settimana. Adr Se il negozio che ha l'urgenza ha per esempio tre liste si vedono le tre persone che stanno finendo prima e si assegnano a quelle tra persone. In questi casi
o io o altri come me assegnano manualmente. La priorità tra gli ordini dei negozi viene data dalla ditta appaltatrice non è di nostra pertinenza noi vediamo se c'è la priorità e basta. I negozi che fanno gli ordini non lo fanno tutti i giorni e le liste possono variare a seconda delle necessità dei negozi che sono sempre gli stessi. Adr
La lista inizia e l'ordine viene suddiviso in 150 colli in automatico e poi il preparatore inizia dalla prima presa e va avanti in base all'ordine del negozio. Parte dalla prima corsia e arriva fino all'ultima in cui si trovano i prodotti richiesti. Poi il preparatore se non trova il prodotto allora può tornare indietro”.
Ebbene, scorrendo le sopracitate testimonianze può ritenersi che non sia stata raggiunta la prova del notevole inadempimento del lavoratore.
In primo luogo, molti lavoratori non erano in grado di raggiungere la media dei colli e chi normalmente la raggiungeva, ed ha reso testimonianza in giudizio, si è espresso in termini non certi circa il fatto che gli altri colleghi la raggiungano o meno.
In secondo luogo, dall'audizione del testimone indotto dal Giudice è emerso come possa incidere sulla quantità di colli anche la assegnazione delle liste dei prodotti così ché il numero dei colli di per se solo può anche non essere indicativo di un peggiore rendimento di un soggetto rispetto ad un collega impiegato in mansioni analoghe e, addirittura, può non essere sempre direttamente paragonabile con il numero di colli lavorato da un diverso soggetto in quanto non c'è sempre omogeneità tra le “righe” ovvero la successione di scaffali da cui si estraggono i prodotti che formano i colli.
Tale assenza di elementi di oggettivo confronto può falsare il dato statistico e, non essendovi prova di un netto inadempimento del lavoratore ricorrente rispetto alla media dei colleghi, non può giustificarsi una reazione tanto grave del datore di lavoro.
Trova allora applicazione l'art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015 stante l'insussistenza del fatto contestato.
Non essendo stata quantificata la retribuzione ultima di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto l'ammontare della stessa non può essere allo stato specificata nella condanna.
Quanto alle differenze retributive per asserito mancato adeguamento retributivo si ritiene che la domanda sia del tutto generica, priva di allegazione e richieste probatorie e manchino altresì elementi e parametri tali da cui desumere l'inadempimento del datore di lavoro.
Le spese stante l'accoglimento parziale del ricorso possono essere compensate per la metà.
La restante metà va posta a carico della parte resistente e viene liquidata tenuto conto del valore della causa attenendosi ai valori medi.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, annulla il licenziamento intimato alla parte ricorrente il 22.05.2023 ed ordina alla resistente di reintegrarla nel Controparte_1
posto di lavoro con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione- tenuto conto che l'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento- oltre agli accessori come per legge;
condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
rigetta le ulteriori domande del ricorrente;
compensa per metà le spese di lite;
condanna la parte resistente Controparte_4
al rimborso della metà delle spese di lite che liquida in € 2694,00 oltre spese generali iva e cpa di legge da distrarsi.
Tivoli, il 09.10.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti