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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1176/2024RG vertente tra
Parte 1 in funzione di gestione liquidatoria dell'ex Controparte 1 ai sensi dell'art. 42, comma 9 Legge Regionale
n. 19/2022, difesa dall'Avv. Lorenzo Gnocchini;
- appellante CP 2 (C.F. C.F. 1 Controparte_3 (C.F. C.F. 2 CP 4 (C.F. C.F. 3 ), tutti con il patrocinio dell'Avv. Matteo Mion;
- appellati
Fatto e diritto
1. La presente controversia è stata conciliata dalle parti con il verbale che di seguito si riporta e che costituisce parte integrante della presente motivazione e ragione dell'esito del giudizio: CORTE DI APPELLO CIVILE DI ANCONA
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
R.G. n. 1176/2024 RG, Cons. Istruttore dott. Pier Giorgio Palestini
TRA
Dott. OV Stroppe, Direttore Generale dell'AST di CO (c.f. e p.iva: 02938930423), quale Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell'ex ASUR Marche ex art. 42, comma 9, LR, 19/2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, sita in CO, via C. Colombo n. 106, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Gnocchini del Foro di
CO (c.f: [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
CO, Via Elia n. 11, giusta procura alle liti con facoltà di conciliare e transigere prodotta in calce all atto di citazione, pec: lorenzo.gnocchini@pec-ordineavvocatiancona.it;
(appellante)
7
E
I Sigg. GO EN, nato in [...] il [...], residente in [...](Ap), Via
MI TT n. 148, c.f.: [...], e OV EN, nato in
AT (Ap) il 22.10.1952, residente in [...], c.f.:
[...], in proprio e quali eredi e congiunti di ME CI, nata in
AT (Ap) il 12.12.1925 e deceduta in DA (Ap) il 10.02.2019, c.f.:
[...], rappresentati e difesi dall'Avvocato Matteo Mion del Foro di Padova,
c.f [...], con studio in Padova (PD), Galleria Europa n. 3, gluste procure alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta contenente la facoltà di conciliare, transigere ed incassare somme, con domicilio virtuale eletto presso il medesimo Procuratore,
indirizzo PEC: matteo.mion@ordineavvocatipadova.it, fax: 049.8729081
(appellati)
f
E o r
Il sig. IP EN, nato a [...] il [...], residente a [...], Via A.
Girardi n. 73, c.f. [...], in proprio e quale erede di CI OL, nata in [...] il [...] e deceduta in DA (Ap) il 10.02.2019, c.f.:
BRTLCU25T12H3213, rappresentato e difeso dall'Avvocato Matteo Mion del Foro di
2
I T
Padova, of. M[...], con studio in Padova (PD), Galleria Europa n. 3, giusta procura alle fiti allegata alla comparsa di costituzione e risposta contenente la facoltà di conciliare, transigere ed incassare somme, con domicilio virtuale eletto presso il medesimo
Procuratore, indirizzo PEC: matteo.mion@ordineavvocatipadova.it, fax: 049.8729081
(terzo intervenuto-appellato)
Premesso:
che è intenzione delle odierne parti processuali, siccome sopra rappresentate e difese dai rispettivi procuratori, addivenire alla conciliazione giudiziale della odierna lite al fine di porre definizione alla causa in oggetto;
ciò premesso, le parti di comune accordo, pur nulla riconoscendo riguardo alle ragioni
--
rappresentate nei rispettivi atti, intendono definire transattivamente l'insorta controversia in sede giudiziale e quindi convengono e stipulano quanto segue:
art. 1 premessa
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente verbale di conciliazione.
art.
2 - accordo conciliativo
Le parti senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le protese dell'altra, dichiarano di voler definire mediante conciliazione giudiziale la controversia di oui in premessa.
Art.
3-importo della conciliazione giudiziale
L'AST di CO in funzione di Gestione Liquidatoria della soppressa Asur ex art. 42, comma 9. L.R. 19/2022, si obbliga a pagare, nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le seguenti somme:
a) in favore degli appellati GO EN OV EN e IP EN a titolo di sorte processuale la somma (omnicomprensiva di interessi e rivalutazione) di euro 368.000,00
(trecentosessantottomila euro), oltre spese di CTU, a favore della dott.ssa ER EL ZI e del dott. Massimo Neri, così come riconosciute nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
04.11.2024 Tribunale di Ascoli Piceno pari a complessivi euro 2.400,00 (euro 1.200,00 per ciascun CTU), oltre accessori di legge, di cui già versati dall'appellato OV EN euro
2,047,00 accessori inclusi (euro 1.220,00 a titolo di fondo spese per entrambi i CTU ed euro
3 854,00 a titolo di saldo a favore della dott.ssa ER EL ZI), a tacitazione di qualsivoglia loro pretesa, diretta od indiretta, nascente dalla presente lite.
La suddetta somma andrà suddivisa tra gli appellati nei seguenti termini:
a euro 128.822,78 all'Iban 12.favore di OV EN: complessivi
....ITSA FOBO 6969 6201.0000.0004 864
દા. favore di GO EN: complessivi euro 124.280,93; all'Iban 11.
IT 86 W 08474.6962.0000.0000 0.3634
a favore complessivi euro 116.970,28; all'Iban 11.di IP EN:
...IT 87.9.06450.69450.CC0010124932
L'eventuale residuo del saldo ancora dovuto al predetti CTU, in particolare in favore del dott.
Massimo Neri, verrà versato direttamente dall' AST di CO. из b) in favore dell'Avv. Matteo Mion le spese legali pari ad euro 60,724,74, accessori di legge e б spese incluse, importo liquidato nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 04.11.2024, n. R.G. 934/2022;
c) i sigg. OV EN, GO EN o IP EN autorizzano espressamente con il presente accordo l'Ast CO Gestione Liquidatoria a procedere al pagamento delle spese legali di cui sopra direttamente all'Avv Mion,
d) PAST di CO in funzione di Gestione Liquidatoria della soppressa Asur ex art. 42, comma 9. L.R, 19/2022 si impegna e si obbliga a pagare altresì l'importo di cui alla Tassa di
Registro relativa alla predetta ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 04.11.2024, per un importo pari ad euro 18.453,75, oltre eventuali sanzioni in caso di ritardato pagamento.
Spese di appello compensate tra le parti.
Art.
4 - accettazione della somma offerta
Gli appellati tutti dichiarano di accettare le suindicate somme offertagli da AST di CO
Gestione Liquidatoria, nella misura indicata e da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario, nel termine sopra citato, a tacitazione di ogni pretesa comunque riferibile all'oggetto del giudizio da lei proposto nei confronti dell'Azienda Sanitaria ed in premessa descritto e di eventuali suoi dipendenti e/o operatori.
Art.
5- rinuncia agli atti
4 Le parti, pertanto, rinunciano agli atti del presente giudizio e alle domande ivi formulate a seguito dell'avvenuta conciliazione
I legali delle parti dichiarano espressamente di voler rinunciare al vincolo della solidarietà
previsto dall'art. 13 della Dec. Lgs. n. 247/2012.
Art. 6 definitiva risoluzione della controversia
Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, si ritengono soddisfatte di ogni altro loro eventuale diritto, pretesa o pendenza comunque riferibile e relativa all'oggetto del giudizio in corso e pertanto le parti medesime si danno reciprocamente atto di non aver altro a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avente come fonte l'oggetto del presente giudizio, nonché in relazione a qualsiasi fatto e/o circostanza e/o rapporto dedotto e deducibile, presente e futuro connesso e collegato direttamente o indirettamente al contenzioso come sopra rubricato, avendo il presente accordo di definizione tombale, anche la natura transattiva di cui all'art. 1965 c.c.
Art, 7 esenzione fiscale dell'accordo
Ai fini fiscali del presente atto le parti dichiarano che la definizione della causa mediante conciliazione giudiziale rientra tra gli atti esenti da imposta di registro, ex art. 9, comma 9, L.
n. 488/99, di cui anche alla Circ. Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 (così come anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9400 del 09.04.2021).
Resta inteso che, qualora l'Agenzia delle Entrate e/o altro ente all'uopo incaricato chieda alle
Parti il pagamento di somme conseguenti e comunque connesse alla definizione della presente controversia mediante conciliazione giudiziale, le stesse sono poste a carico dell'AST di CO in funzione di Gestione Liquidatoria ex Asur.
Art. 8 riservatezza
Le parti appellate ed intervenute e il relativo procuratore/i assumono l'obbligo di riservatezza rispetto alla definizione conciliativa del presente contenzioso e pertanto si obbligano a non rendere dichiarazioni pubbliche in merito e a non divulgare in alcun modo a soggetti terzi estranei al giudizio, il contenuto del presente verbale di conciliazione, né a utilizzare gli atti processuali già formatisi nella odierna lite al fine di produrli o comunque renderli utilizzabili per qualsivoglia ragione e/o motivo in ulteriori giudizi, sia civili che penali, anche futuri, né a utilizzare notizie, fatti e circostanze che possano in qualche modo riferirsi agli atti e all'azione : di cui al contenzioso azionato ed al presente giudizio. La violazione di siffatto obbligo di
5 riservatezza costituirà fonte di responsabilità contrattuale per i danni ad essa conseguenti, si a diretti che indiretti.
Letto confermato o sottoscritto
CO, 1)
Per AST di CO in funzione di Gestione Liquidatoria ex Asur Marche, in persona dell'Avv. Loreno Gnocchini quale procuratore speciale con mandato a transigere e conciliare
Avv. Lorenzo Gnocchini
GO EN Seni go GI ER SE влагали
IP EN
Avv. Matteo MionWitofler
Avv. Lorenzo Gnocchini
:
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
6 2.La Corte, recepito il verbale di conciliazione che precede, può ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per avvenuta conciliazione.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così
provvede:
Dichiara la causa conciliata come da "verbale di conciliazione giudiziale" riprodotto in motivazione ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in CO nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 30 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1176/2024RG vertente tra
Parte 1 in funzione di gestione liquidatoria dell'ex Controparte 1 ai sensi dell'art. 42, comma 9 Legge Regionale
n. 19/2022, difesa dall'Avv. Lorenzo Gnocchini;
- appellante CP 2 (C.F. C.F. 1 Controparte_3 (C.F. C.F. 2 CP 4 (C.F. C.F. 3 ), tutti con il patrocinio dell'Avv. Matteo Mion;
- appellati
Fatto e diritto
1. La presente controversia è stata conciliata dalle parti con il verbale che di seguito si riporta e che costituisce parte integrante della presente motivazione e ragione dell'esito del giudizio: CORTE DI APPELLO CIVILE DI ANCONA
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
R.G. n. 1176/2024 RG, Cons. Istruttore dott. Pier Giorgio Palestini
TRA
Dott. OV Stroppe, Direttore Generale dell'AST di CO (c.f. e p.iva: 02938930423), quale Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell'ex ASUR Marche ex art. 42, comma 9, LR, 19/2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, sita in CO, via C. Colombo n. 106, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Gnocchini del Foro di
CO (c.f: [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
CO, Via Elia n. 11, giusta procura alle liti con facoltà di conciliare e transigere prodotta in calce all atto di citazione, pec: lorenzo.gnocchini@pec-ordineavvocatiancona.it;
(appellante)
7
E
I Sigg. GO EN, nato in [...] il [...], residente in [...](Ap), Via
MI TT n. 148, c.f.: [...], e OV EN, nato in
AT (Ap) il 22.10.1952, residente in [...], c.f.:
[...], in proprio e quali eredi e congiunti di ME CI, nata in
AT (Ap) il 12.12.1925 e deceduta in DA (Ap) il 10.02.2019, c.f.:
[...], rappresentati e difesi dall'Avvocato Matteo Mion del Foro di Padova,
c.f [...], con studio in Padova (PD), Galleria Europa n. 3, gluste procure alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta contenente la facoltà di conciliare, transigere ed incassare somme, con domicilio virtuale eletto presso il medesimo Procuratore,
indirizzo PEC: matteo.mion@ordineavvocatipadova.it, fax: 049.8729081
(appellati)
f
E o r
Il sig. IP EN, nato a [...] il [...], residente a [...], Via A.
Girardi n. 73, c.f. [...], in proprio e quale erede di CI OL, nata in [...] il [...] e deceduta in DA (Ap) il 10.02.2019, c.f.:
BRTLCU25T12H3213, rappresentato e difeso dall'Avvocato Matteo Mion del Foro di
2
I T
Padova, of. M[...], con studio in Padova (PD), Galleria Europa n. 3, giusta procura alle fiti allegata alla comparsa di costituzione e risposta contenente la facoltà di conciliare, transigere ed incassare somme, con domicilio virtuale eletto presso il medesimo
Procuratore, indirizzo PEC: matteo.mion@ordineavvocatipadova.it, fax: 049.8729081
(terzo intervenuto-appellato)
Premesso:
che è intenzione delle odierne parti processuali, siccome sopra rappresentate e difese dai rispettivi procuratori, addivenire alla conciliazione giudiziale della odierna lite al fine di porre definizione alla causa in oggetto;
ciò premesso, le parti di comune accordo, pur nulla riconoscendo riguardo alle ragioni
--
rappresentate nei rispettivi atti, intendono definire transattivamente l'insorta controversia in sede giudiziale e quindi convengono e stipulano quanto segue:
art. 1 premessa
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente verbale di conciliazione.
art.
2 - accordo conciliativo
Le parti senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le protese dell'altra, dichiarano di voler definire mediante conciliazione giudiziale la controversia di oui in premessa.
Art.
3-importo della conciliazione giudiziale
L'AST di CO in funzione di Gestione Liquidatoria della soppressa Asur ex art. 42, comma 9. L.R. 19/2022, si obbliga a pagare, nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le seguenti somme:
a) in favore degli appellati GO EN OV EN e IP EN a titolo di sorte processuale la somma (omnicomprensiva di interessi e rivalutazione) di euro 368.000,00
(trecentosessantottomila euro), oltre spese di CTU, a favore della dott.ssa ER EL ZI e del dott. Massimo Neri, così come riconosciute nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
04.11.2024 Tribunale di Ascoli Piceno pari a complessivi euro 2.400,00 (euro 1.200,00 per ciascun CTU), oltre accessori di legge, di cui già versati dall'appellato OV EN euro
2,047,00 accessori inclusi (euro 1.220,00 a titolo di fondo spese per entrambi i CTU ed euro
3 854,00 a titolo di saldo a favore della dott.ssa ER EL ZI), a tacitazione di qualsivoglia loro pretesa, diretta od indiretta, nascente dalla presente lite.
La suddetta somma andrà suddivisa tra gli appellati nei seguenti termini:
a euro 128.822,78 all'Iban 12.favore di OV EN: complessivi
....ITSA FOBO 6969 6201.0000.0004 864
દા. favore di GO EN: complessivi euro 124.280,93; all'Iban 11.
IT 86 W 08474.6962.0000.0000 0.3634
a favore complessivi euro 116.970,28; all'Iban 11.di IP EN:
...IT 87.9.06450.69450.CC0010124932
L'eventuale residuo del saldo ancora dovuto al predetti CTU, in particolare in favore del dott.
Massimo Neri, verrà versato direttamente dall' AST di CO. из b) in favore dell'Avv. Matteo Mion le spese legali pari ad euro 60,724,74, accessori di legge e б spese incluse, importo liquidato nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 04.11.2024, n. R.G. 934/2022;
c) i sigg. OV EN, GO EN o IP EN autorizzano espressamente con il presente accordo l'Ast CO Gestione Liquidatoria a procedere al pagamento delle spese legali di cui sopra direttamente all'Avv Mion,
d) PAST di CO in funzione di Gestione Liquidatoria della soppressa Asur ex art. 42, comma 9. L.R, 19/2022 si impegna e si obbliga a pagare altresì l'importo di cui alla Tassa di
Registro relativa alla predetta ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 04.11.2024, per un importo pari ad euro 18.453,75, oltre eventuali sanzioni in caso di ritardato pagamento.
Spese di appello compensate tra le parti.
Art.
4 - accettazione della somma offerta
Gli appellati tutti dichiarano di accettare le suindicate somme offertagli da AST di CO
Gestione Liquidatoria, nella misura indicata e da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario, nel termine sopra citato, a tacitazione di ogni pretesa comunque riferibile all'oggetto del giudizio da lei proposto nei confronti dell'Azienda Sanitaria ed in premessa descritto e di eventuali suoi dipendenti e/o operatori.
Art.
5- rinuncia agli atti
4 Le parti, pertanto, rinunciano agli atti del presente giudizio e alle domande ivi formulate a seguito dell'avvenuta conciliazione
I legali delle parti dichiarano espressamente di voler rinunciare al vincolo della solidarietà
previsto dall'art. 13 della Dec. Lgs. n. 247/2012.
Art. 6 definitiva risoluzione della controversia
Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, si ritengono soddisfatte di ogni altro loro eventuale diritto, pretesa o pendenza comunque riferibile e relativa all'oggetto del giudizio in corso e pertanto le parti medesime si danno reciprocamente atto di non aver altro a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avente come fonte l'oggetto del presente giudizio, nonché in relazione a qualsiasi fatto e/o circostanza e/o rapporto dedotto e deducibile, presente e futuro connesso e collegato direttamente o indirettamente al contenzioso come sopra rubricato, avendo il presente accordo di definizione tombale, anche la natura transattiva di cui all'art. 1965 c.c.
Art, 7 esenzione fiscale dell'accordo
Ai fini fiscali del presente atto le parti dichiarano che la definizione della causa mediante conciliazione giudiziale rientra tra gli atti esenti da imposta di registro, ex art. 9, comma 9, L.
n. 488/99, di cui anche alla Circ. Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 (così come anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9400 del 09.04.2021).
Resta inteso che, qualora l'Agenzia delle Entrate e/o altro ente all'uopo incaricato chieda alle
Parti il pagamento di somme conseguenti e comunque connesse alla definizione della presente controversia mediante conciliazione giudiziale, le stesse sono poste a carico dell'AST di CO in funzione di Gestione Liquidatoria ex Asur.
Art. 8 riservatezza
Le parti appellate ed intervenute e il relativo procuratore/i assumono l'obbligo di riservatezza rispetto alla definizione conciliativa del presente contenzioso e pertanto si obbligano a non rendere dichiarazioni pubbliche in merito e a non divulgare in alcun modo a soggetti terzi estranei al giudizio, il contenuto del presente verbale di conciliazione, né a utilizzare gli atti processuali già formatisi nella odierna lite al fine di produrli o comunque renderli utilizzabili per qualsivoglia ragione e/o motivo in ulteriori giudizi, sia civili che penali, anche futuri, né a utilizzare notizie, fatti e circostanze che possano in qualche modo riferirsi agli atti e all'azione : di cui al contenzioso azionato ed al presente giudizio. La violazione di siffatto obbligo di
5 riservatezza costituirà fonte di responsabilità contrattuale per i danni ad essa conseguenti, si a diretti che indiretti.
Letto confermato o sottoscritto
CO, 1)
Per AST di CO in funzione di Gestione Liquidatoria ex Asur Marche, in persona dell'Avv. Loreno Gnocchini quale procuratore speciale con mandato a transigere e conciliare
Avv. Lorenzo Gnocchini
GO EN Seni go GI ER SE влагали
IP EN
Avv. Matteo MionWitofler
Avv. Lorenzo Gnocchini
:
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
6 2.La Corte, recepito il verbale di conciliazione che precede, può ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per avvenuta conciliazione.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così
provvede:
Dichiara la causa conciliata come da "verbale di conciliazione giudiziale" riprodotto in motivazione ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in CO nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 30 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini