Ordinanza cautelare 10 febbraio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/03/2026, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13324/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13324 del 2024, proposto da PP AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
NC SE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 14 NOVEMBRE 2024, n. prot. 45567 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. AT PP nato il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30/09/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 7317 del 23/03/2022, come citata in premessa, è rigettata.”;
- Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato al Ministero dell’Istruzione il 10 dicembre 2024 e depositato in pari data, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, datato 14 novembre 2024 di diniego di riconoscimento del titolo denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, conseguito il 30 settembre 2021 per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
Avverso il detto diniego l’interessato propone sette censure incentrate sulla violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria e italiana in materia di riconoscimento di titoli stranieri, nonché la violazione dei principi enunciati nell’ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024. con cui questo TAR ha rimesso alla Corte di Giustizia UE le questioni sul riconoscimento dei titoli stranieri e l’eccesso di potere sotto vari profili, concludendo con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito risulta costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025 l’istanza cautelare è stata accolta ed allo stato non risulta appellata.
4. In data 1 dicembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse avendo l’interessato aderito ai percorsi INDIRE e formalizzato sul portale istanza di rinuncia al riconoscimento del titolo estero, chiedendo anche la compensazione delle spese.
5. Pervenuto il ricorso alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione della difensa di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI OR, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI OR |
IL SEGRETARIO