Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01447/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Quirino Mescia, Ermanno Leggieri, con domicilio eletto presso lo studio Ermanno Leggieri in Trani, via Gisotti n. 5;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza:
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Bari in funzione di giudice del lavoro n. 929/2024, depositata il 23 luglio 2024, notificata per esecuzione il 21 ottobre 2024, divenuta cosa giudicata, di conferma della sentenza del Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro n. 1864/2021 che ha condannato il Ministero della Salute a pagare al ricorrente l’indennizzo ex lege 210/1992, ascrivibile alla I Cat. Tab. A d.p.r. 834/1981 con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre accessori ai sensi dell’art. 16 l. n. 412/1991.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. RI AN, presente l'avvocato dello Stato Guido Operamolla; preso atto della richiesta di passaggio in decisione di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con sentenza n. 1864 del 25 novembre 2021, il giudice del lavoro di Trani, in accoglimento della domanda, ha condannato il Ministero della Salute a pagare al ricorrente l’indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, ascrivibile alla I Cat. Tab. A d.p.r. 834 del 1981, con decorrenza dal 25 gennaio 2018, data di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori ai sensi dell’art. 16 L. n. 412/1991.
La sentenza conteneva un errore materiale (la frase nel dispositivo “relativamente al periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011”) che veniva emendato con decreto del 29 dicembre 2021.
Il Ministero della Salute ha proposto appello.
Con sentenza n. 929 del 23 luglio 2024, la Corte d’appello di Bari, nel rigettare l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado.
La sentenza della Corte d’appello è divenuta cosa giudicata per mancata proposizione da parte del Ministero della Salute di ricorso in Cassazione.
La stessa è stata notificata a quell’ora in data 28 novembre 2018.
Il Ministero non ha ancora dato esecuzione alla predetta sentenza della Corte d’appello nonostante sia decorso il termine di 120 giorni, di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, dalla notifica della stessa.
2.- Di qui l’odierno ricorso, notificato e depositato il 21 febbraio 2025, col quale il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla menzionata sentenza della Corte d’appello con conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento di quanto dovuto.
In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta perché provveda in luogo dell’amministrazione nonché di fissare una penalità di mora - ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. - nonché di provvedere alla nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inadempiente.
La causa, inserita nel ruolo della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.
3.1.- La sentenza della Corte d’appello di Bari n. 929 del 2024 è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria della Corte d’appello di Bari, depositata agli atti della causa.
È decorso infruttuosamente il termine, pari a 120 giorni, previsto dal menzionato art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, senza che risulti l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.
Di conseguenza sussiste la condizione di procedibilità prevista dalla normativa di legge.
Va dunque ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla menzionata sentenza della Corte d’appello di Bari e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate, come sopra riportato, in favore del ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
3.2.- Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff. 4 - Indennizzi ex legge n. 210/1992) del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.
Ove manchi un apposito stanziamento, il commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio nonché all'espletamento delle fasi d’impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa d’impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile ed effettivo il pagamento.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
3.3.- Va, altresì, accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte ), prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.
La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.
L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua una penalità di mora qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali..
Pertanto, la penalità di mora dev’essere quantificata in misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739).
Quanto alla data di decorrenza iniziale, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., dispone che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Quanto, invece, alla data di decorrenza finale, la penalità in parola sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta una volta scaduto detto termine.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo, avuto anche riguardo al carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, e rimborso del contributo unificato, il tutto da corrispondersi al procuratore di parte per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AN, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.